Legge regionale 18 giugno 2024, n. 14 (BUR n. 84/2024)
Legge regionale 18 giugno 2024, n. 14 (BUR n. 84/2024) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A SOSTEGNO DI PROGETTI ATTIVATI DAI COMUNI DEL VENETO PER
LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO ED IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI ECOSISTEMICI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle sue azioni di contrasto
ai cambiamenti climatici e di miglioramento dei servizi ecosistemici nel
territorio regionale, nonché al fine di promuovere la conservazione
della biodiversità e l’uso sostenibile dei territori anche
mediante la riqualificazione e la mitigazione degli impatti antropici,
opera per la ricostituzione sul territorio, con particolare riferimento
ai Comuni della pianura veneta, degli ecosistemi con l’incremento
del patrimonio arboreo sia pubblico che privato, mediante reinsediamento
di specie legnose, quali alberi ed arbusti, di specie autoctona.
Art. 2 - Contributo a favore
della Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario.
1. Al fine di concorrere al conseguimento delle finalità di cui alla
presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto
Agricoltura”, di seguito Agenzia, di cui alla
legge regionale 28 novembre 2014, n.
37 e successive modificazioni, un contributo annuale per la
produzione ed assegnazione su richiesta, ai Comuni e, per loro tramite,
ai cittadini di Comuni della pianura veneta, di alberi ed arbusti di
specie autoctone espressione della biodiversità vegetale di
interesse naturalistico propria del territorio regionale.
Art. 3 - Interventi a favore
della funzione degli insetti impollinatori.
1. Al fine di favorire la funzione degli insetti impollinatori, ed in
particolare quella dell’apis mellifera, gli alberi e arbusti di cui
agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge sono scelti privilegiando,
nel complessivo equilibrio dell’ecosistema sul quale si effettua
l’intervento, tutte le specie mellifere.
Art. 4 - Compiti e funzioni
della Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario.
1. L’Agenzia, in conformità alle proprie finalità
istituzionali, rende disponibili ai Comuni che ne fanno istanza, e per
loro tramite, ai cittadini, i materiali di propagazione di origine
certificata per il reinserimento di alberi ed arbusti di specie autoctone
sul territorio regionale.
2. L’Agenzia rende altresì disponibili le informazioni ed
assicura la assistenza tecnica necessarie per la individuazione e scelta
delle specie autoctone di alberi ed arbusti più idonee per la
definizione dei progetti di riqualificazione ambientale da parte delle
amministrazioni comunali e per le iniziative dei cittadini.
3. Le modalità e priorità di assegnazione sono definite
dall’Agenzia, che riferisce a cadenza annuale alla competente
commissione consiliare e alla Giunta regionale, ai sensi
dell’
articolo 8 della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo
sugli enti regionali” e successive modificazioni, in ordine al
numero di progetti di amministrazioni comunali e di istanze dei cittadini
pervenute e finanziate.
Art. 5 - Abrogazioni.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e
2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 08 “Qualità
dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di
pari importo il fondo di cui all’
articolo 7, comma 2,
della
legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio
di previsione 2024-2026.
Art. 7 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO