Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 (BUR n. 116/2014)
Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 (BUR n. 116/2014) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL
SETTORE PRIMARIO (1) (2) (3) (4)
Art. 1 - Istituzione
dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore
primario.
1. È istituita l’Agenzia veneta
per l’innovazione nel settore primario “Veneto
Agricoltura”, di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico
economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti
previsti dalla presente legge. (
5)
2. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla
legge regionale 5 settembre
1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i
settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto
agricoltura” ” e successive modificazioni, è soppressa e
posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste nella
presente legge.
3. Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all’articolo 2,
l’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della
Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla
Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione
di cui al comma 2.
Art. 2 - Funzioni
dell’Agenzia.
1. L’Agenzia svolge attività di
supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che
riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
inoltre svolge le seguenti funzioni:
a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla
diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e
organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e
delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti
agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca;
b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle
innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto,
(
6) nonché di
diversificazione delle attività, volti a migliorare la
competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei
comparti, agricolo, agroalimentare, forestale, zootecnico (
7) e della pesca, anche tramite
l’avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle
diverse realtà produttive del territorio regionale;
c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di
interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del
demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
c bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica,
studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le altre
componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano
faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri
tecnico scientifici richiesti; (
8)
d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e
sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio
regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione
proveniente dagli operatori;
d bis) promozione e organizzazione dell’attività di
certificazione di qualità; (
9)
d ter) gestione dell’attività relativa alle analisi di
laboratorio in materia fitosanitaria; (
10)
d quater) esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico -
forestale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale ai
sensi della
legge
regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale
regionale” e successive modificazioni. (
11)
d quinquies) attività gestionali in materia di acquacoltura in
attuazione della Carta Ittica Regionale. (
12)
2. La Giunta regionale può inoltre affidare all’Agenzia
l’attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e
regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.
3. L’Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale,
può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di
specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di
enti pubblici o privati.
Art. 3 - Partecipazioni.
1. L’Agenzia, nell’ambito delle
proprie competenze di cui all’articolo 2, comma 1 (
13) può partecipare ad associazioni
temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro nonché
costituire o partecipare a società nel rispetto della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 4 - Competenze della
Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare:
a) determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui
l’Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie
attività;
b) determina gli indirizzi in materia di organizzazione
dell’Agenzia (
14) ;
c) impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;
d) determina gli indirizzi a cui l’Agenzia deve attenersi per la
partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai
sensi dell’articolo 3.
Art. 5 - Direttore.
1. Il direttore:
a) è il rappresentante legale dell’Agenzia;
b) approva i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento,
contabilità e personale;
c) adotta la dotazione organica e le sue eventuali variazioni; (
15)
d) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale;
e) approva il programma triennale e il piano annuale di attività;
f) assume i provvedimenti dell’Agenzia e, (
16) sottoscrive i contratti per l’acquisto e
l’alienazione di beni immobili, per l’accensione di mutui e
leasing immobiliari, per l’iscrizione e la cancellazione di
ipoteche, per l’accettazione di donazioni e legati disposti a
favore dell’Agenzia;
g) predispone la relazione sull’andamento della gestione
dell’Agenzia, con particolare riferimento al raggiungimento degli
obiettivi da presentare, ogni sei mesi, alla Giunta regionale;
h) adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell’Agenzia
non riservato alle competenze dei dirigenti.
2. Il direttore dell’Agenzia è nominato dalla Giunta regionale
tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno
ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o
gestionale in strutture pubbliche o private; per la nomina si applica la
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata
degli organi”.
3. Il rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia è regolato
da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni,
stipulato tra il soggetto interessato e il Presidente della Giunta
regionale.
4. Al direttore è attribuita un’indennità annua lorda
stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento
economico corrisposto al direttore di area di cui all’articolo 15,
comma 1 della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per
l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto” ”. (
17)
5. L’incarico di direttore è incompatibile con cariche
pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro
autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il
collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 6 - Revisore dei
conti.
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico
nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della
legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e
dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE
e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per la
durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla
regolarità contabile dell’Agenzia, effettua inoltre verifiche
trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la
relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità
gestionale.
3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda
omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore
al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei
revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima
dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti
dall’articolo 57 della
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il
revisore supplente.
Art. 7- Avvalimento
tecnico-consultivo.
1. Il comitato regionale per la concertazione in agricoltura, costituito
ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della
legge regionale 9
agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo
agricolo”, svolge funzioni consultive dell’Agenzia per le
attività istituzionali di cui all’articolo 2, comma 1 ed
esprime parere preventivo al programma triennale e al piano annuale di
attività di cui all’articolo 10.
2. Il comitato di cui al comma 1 è integrato per l’esercizio
delle funzioni di cui alla presente legge da un rappresentante delle
organizzazioni professionali della pesca, uno del settore forestale e,
previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, da:
a) un docente in materie scientifiche concernenti gli ambiti di
operatività dell’Agenzia, individuato d’intesa fra gli
atenei del Veneto;
b) un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (CRA).
Art. 8 - Organizzazione
dell’Agenzia.
1. L’Agenzia è articolata in strutture organizzative
equiparate alle sezioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d)
della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
2. Il numero delle sezioni, la loro articolazione e i compiti alle stesse
attribuiti sono stabiliti dal direttore con il regolamento di
organizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), che
definisce anche le modalità per il funzionamento dell’Agenzia,
in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta
regionale.
3. L’incarico di dirigente di sezione è conferito dal
direttore secondo la vigente normativa per la nomina dei dirigenti
regionali e comporta un rapporto di lavoro esclusivo.
Art. 9 - Attività di
gestione.
1. Le gestioni finanziaria e di bilancio dell’Agenzia fanno
riferimento alla normativa contabile regionale.
2. L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
a) contributo annuale della Regione del Veneto;
b) contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) proventi da attività e servizi svolti ai sensi
dell’articolo 2;
d) eventuali rendite patrimoniali, donazioni e legati.
3. L’Agenzia può, previa autorizzazione della Giunta
regionale, accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte
alle proprie spese di investimento.
4. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per
capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al
comma 3, non può superare il 10 per cento dell’ammontare
complessivo delle entrate correnti di cui al comma 2, lettera a).
5. All’Agenzia si applica quanto previsto dall’articolo 49
della
legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2007”, in materia di contenimento della spesa
pubblica degli organismi ed enti dipendenti della Regione Veneto.
Art. 10 - Programmi di
attività.
1. L’Agenzia svolge le proprie funzioni sulla base di un programma
triennale che individua le attività da svolgere per ciascun anno di
competenza, e sulla base di un piano annuale che individua le iniziative
progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l’attuazione
nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.
2. Il programma triennale ed il piano annuale sono predisposti entro il
30 settembre dell’anno precedente al periodo a cui si riferiscono e
approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare.
Art. 11 - Controlli.
Art. 12 - Personale.
1. Con la deliberazione con cui la Giunta
regionale impartisce le direttive cui l’Agenzia deve attenersi
nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia
di organizzazione, è definito il quadro generale dell’assetto
strutturale e organizzativo dell’Agenzia.
2. Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del
provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di
organizzazione e a definire l’assetto strutturale e propone la
dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.
[3. Ai dirigenti e dipendenti dell’Agenzia si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene
ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute
nell’articolo 13. (
18)
]
[3 bis. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza i dirigenti e
dipendenti dell’Agenzia, mantengono l’iscrizione
all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici - ex Gestione INPDAP - ex
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali. (
19) ] (
20)
4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano
i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa
previdenza di settore.
4 bis. Nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con
le organizzazioni sindacali e in conformità alla normativa vigente,
all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
sono trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con
contratto collettivo di lavoro di diritto privato regolante le
attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria,
in servizio presso strutture regionali ed enti strumentali.
4 ter. L’Agenzia stipula eventuali ulteriori contratti a tempo
determinato di diritto privato in coerenza con la programmazione dei
lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d quater), ai sensi
e nel rispetto dell’articolo 5. (
21)
Art. 13 - Norme transitorie.
(22) (23)
[1. Ferma restando l’attuale consistenza organica, il personale in
servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura mantiene il
contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche
contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni-autonomie locali.] (
24)
2. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario,
concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime
disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.
Art. 14 - Norme per la
procedura di liquidazione dell’Azienda regionale Veneto
Agricoltura. (25) (26)
1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda
regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario
liquidatore stabilendo:
a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di
liquidazione;
b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami
d’azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da
analoghe finalità istituzionali;
c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le
operazioni di liquidazione devono concludersi;
d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso
non superiore a quello previsto per il direttore dell’Agenzia.
2. Gli organi dell’ente soppresso rimangono in carica per
l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del
commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell’ente
soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione
delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti
capo all’Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige
l’inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle
partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri,
impianti ed istituti afferenti all’azienda soppressa.
4. A conclusione dell’attività di liquidazione, il commissario
presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di
liquidazione.
5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e
l’inventario redatti dal commissario liquidatore al fine di
consentire il trasferimento all’Agenzia dei beni (
27) necessari all’espletamento delle
funzioni di cui all’articolo 2.
6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non
funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono approvate
(
28) dalla Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare.
7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di
liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell’Agenzia.
8. A decorrere dalla nomina del direttore, l’Agenzia subentra nei
rapporti attivi e passivi ivi compresa la proprietà dei beni mobili
e strumentali (
29) della
soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni
proprie individuate all’articolo 2.
8 bis. L’attività istruttoria propedeutica al trasferimento
dei cespiti dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a
seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai
sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività
dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario,
compete al direttore dell’Agenzia. Al termine della stessa il
direttore dell’Agenzia trasmette dettagliata relazione, corredata
da tutte le informazioni necessarie, anche ipo-catastali, alle competenti
strutture della Giunta regionale. Il trasferimento dei beni viene
formalizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tutti gli
adempimenti conseguenti, saranno eseguiti dall’Agenzia che ne
sostiene anche le correlate spese. (
30)
9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all’Agenzia e
non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture
della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse
strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a
concorso pubblico nell’ambito della programmazione annuale del
personale. (
31)
Art. 15 - Modifica di
denominazione.
1. I riferimenti contenuti in leggi o regolamenti regionali
all’Ente di sviluppo agricolo del Veneto, all’Azienda
regionale per le foreste, all’Istituto lattiero caseario e di
biotecnologie agro-alimentari di Thiene, all’Azienda regionale per
i settori agricolo, forestale ed agroalimentare “Veneto
Agricoltura”, si intendono riferiti, per effetto della presente
legge, a quello dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel
settore primario.
Art. 16 - Norma
finanziaria.
1. Al contributo annuale di cui
all’articolo 9, quantificato in euro 12.205.000,00 e 11.405.000,00
(
32) rispettivamente per gli
esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività
rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.
2 Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 1, quantificati in euro
150.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse
allocate all’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla
collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio di
previsione 2015.
3. Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 9, quantificati in euro
1.000.000,00 e 800.000,00 (
33) rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016,
si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0017 “Oneri per
il personale” che viene incrementata mediante prelevamento di pari
importi dall’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla
collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale
2014-2016.
4. Le risorse derivanti dalle attività di liquidazione di cui
all’articolo 14, comma 5, sono destinate al finanziamento di
interventi strutturali a favore dell’agricoltura (upb U0049
“Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale”).
4 bis. Le risorse derivanti dalle attività di dismissione delle
società partecipate, di cui all’articolo 14, comma 6, sono
destinate al finanziamento dei progetti di ricerca e sperimentazione
dell’Agenzia e a quelli di interesse regionale, di cui
all’articolo 4 della
legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
“Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, realizzati
dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo in collaborazione con
le imprese del settore agricolo e agroalimentare. (
34)
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune
variazioni al bilancio di previsione necessarie a recepire i risparmi di
spesa derivanti dall’approvazione della presente legge, conseguenti
alla soppressione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura e
all’istituzione dell’Agenzia.
Art. 17 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)
legge regionale
5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda
regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare
“Veneto Agricoltura” ” come novellata da:
- 1) articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1998”;
- 2) articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1999)”;
- 3) articolo 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1999”;
- 4) articolo 45, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 2000)”;
- 5) legge
regionale 29 dicembre 2008, n. 23 “Modifica della legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda
regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare
“Veneto agricoltura” ” ”;
- 6) articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.
Art. 18 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Con sentenza n. 82/2018 (G.U.
- 1ª Serie Speciale n. 17/2018) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3bis
dell’articolo 12 inserito dall’articolo 20 della
legge regionale 30 dicembre
2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017” per violazione della competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di “previdenza sociale” di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
(
2) Con ordinanza n. 80/2016
(G.U. - 1ª serie speciale n. 15/2016), la Corte costituzionale ha
dichiarato la estinzione del processo relativo al testo originario degli
articoli 13 e 14, comma 9, prima della loro modificazione da parte
dell’articolo 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 , in
quanto tali modificazioni legislative sono satisfattive dei motivi di
censura e le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione nel
periodo compreso tra la loro entrata in vigore e la loro modificazione.
La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 21/2015 (G.U. -
1ª Serie Speciale n. 12/2015).
(
3) Con sentenza n. 100/2019 la
Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’articolo 12 comma 3 e dell’articolo 13 comma 1 della
legge regionale 28
novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario” come sostituiti
rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’articolo 57 della
legge regionale 27 aprile
2015, n. 6 .
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l’intervento
normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di
competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere
organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di
finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella
disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella
soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, trasferito
nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce
alla materia “ordinamento civile”; ne deriva che dalla natura
di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura
privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non
è consentito, come invece disposto dalla norma in esame
“attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei
dipendenti delle imprese private e nello sesso tempo conservare il
relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto
di pubblico impiego”.
(
4) L’articolo 18 della
legge regionale 28
giugno 2019, n. 24 nel disporre in tema di razionalizzazione e
riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto operanti nel
settore idraulico-forestale e difesa del territorio, ha tra l’altro
previsto che la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario cui
sono attribuite tutte le competenze per la gestione dell’Ente, per
la durata massima di un anno, prorogabile per un ulteriore anno.
(
5) Comma sostituito da comma 1
art. 23
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza modificato da comma
1 dell’art. 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha sostituito le parole: “ente strumentale” con le parole:
“ente pubblico economico strumentale”.
(
6) Lettera modificata da comma 1
art. 19
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso le parole
“ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della
qualità,”.
(
7) Lettera modificata da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 15 febbraio 2022, n. 4 che dopo le parole: “agricolo,
agroalimentare, forestale” ha inserito la seguente: “,
zootecnico”.
(
8) Lettera aggiunta da comma 2
dell’art. 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
9) Lettera modificata da comma 2
art. 1
legge
regionale 15 febbraio 2022, n. 4 che ha soppresso le parole:
“dei prodotti agroalimentari”. In precedenza lettere aggiunta
da comma 2 art. 19
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
10) Lettere d bis), d ter) e
d quater) aggiunte da comma 2 art. 19
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
11) Lettere d bis), d ter) e
d quater) aggiunte da comma 2 art. 19
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
12) Lettera aggiunta da comma
1 art. 15
legge
regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
(
13) Comma così
modificato da comma 1 art. 6
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
che ha soppresso, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, le
parole “e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare”.
(
14) Lettera così
modificata da comma 2 art. 6
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
che ha soppresso, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, le
parole “e ne approva la dotazione organica”.
(
15) Lettera sostituita, con
decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 3 art. 6
legge regionale 14 novembre
2018, n. 42 . Il testo originario così prevedeva “c)
propone la dotazione organica e le sue eventuali variazioni da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale;”.
(
16) Lettera così
modificata da comma 4 art. 6
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
che ha soppresso, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, le
parole “previa autorizzazione della Giunta regionale,”.
(
17) Vedi, in tema di
trattamento economico del direttore di enti regionali, quanto disposto
dall’articolo 14 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai
sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle
rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza
dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico
complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici,
la cui definizione è di competenza regionale, non può superare
quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del
servizio sanitario nazionale.”.
(
18) Comma così
sostituito da comma 3 dell’art. 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
Con sentenza n. 100/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’articolo 12 comma 3 e
dell’articolo 13 comma 1 della
legge regionale 28 novembre 2014, n. 37
“Istituzione dell’agenzia veneta per l’innovazione nel
settore primario” come sostituiti rispettivamente dai commi 3 e 4
dell’articolo 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l’intervento
normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di
competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere
organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di
finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella
disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella
soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, trasferito
nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce
alla materia “ordinamento civile”; ne deriva che dalla natura
di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura
privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non
è consentito, come invece disposto dalla norma in esame
“attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei
dipendenti delle imprese private e nello sesso tempo conservare il
relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto
di pubblico impiego”.
(
19) Comma aggiunto da comma 1
art. 20 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
20) Con sentenza n. 82/2018
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 17/2018) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
20 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017” che inserisce il comma 3bis
all’articolo 12 della
legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 ,
il quale prevede che i dirigenti e i dipendenti della Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario, ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza, mantengono l’iscrizione all’INPS
Gestione Dipendenti Pubblici – ex Gestione INPDAP – ex Cassa
Pensioni Dipendenti Enti Locali, in quanto è espressamente
intervenuto a definire il trattamento di previdenza e di quiescenza dei
suddetti dirigenti e dipendenti con una disciplina che incide palesemente
ed esclusivamente sulla materia della “previdenza sociale” di
cui all’articolo 117, secondo comma, lettera o), della
Costituzione.
(
21) Commi 4 bis) e 4 ter)
inseriti da comma 3 art. 19
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
22) Articolo così
sostituito da comma 4 dell’art. 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
23) Con ordinanza n. 80/2016
(G.U. - 1ª serie speciale n. 15/2016), la Corte costituzionale ha
dichiarato la estinzione del processo relativo al testo originario degli
articoli 13 e 14, comma 9, prima della loro modificazione da parte
dell’articolo 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 , in
quanto tali modificazioni legislative sono satisfattive dei motivi di
censura e le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione nel
periodo compreso tra la loro entrata in vigore e la loro modificazione.
La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 21/2015 (G.U. -
1ª Serie Speciale n. 12/2015).
(
24) Con sentenza n. 100/2019
la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’articolo 12 comma 3 e dell’articolo 13
comma 1 della
legge
regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione
dell’agenzia veneta per l’innovazione nel settore
primario” come sostituiti rispettivamente dai commi 3 e 4
dell’articolo 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l’intervento
normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di
competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere
organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di
finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella
disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella
soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, trasferito
nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce
alla materia “ordinamento civile”; ne deriva che dalla natura
di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura
privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non
è consentito, come invece disposto dalla norma in esame
“attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei
dipendenti delle imprese private e nello sesso tempo conservare il
relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto
di pubblico impiego”.
(
25) Con ordinanza n. 80/2016
(G.U. - 1ª serie speciale n. 15/2016), la Corte costituzionale ha
dichiarato la estinzione del processo relativo al testo originario degli
articoli 13 e 14, comma 9, prima della loro modificazione da parte
dell’articolo 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 , in
quanto tali modificazioni legislative sono satisfattive dei motivi di
censura e le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione nel
periodo compreso tra la loro entrata in vigore e la loro modificazione.
La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 21/2015 (G.U. -
1ª Serie Speciale n. 12/2015)..
(
26) Vedi quanto disposto
dall’art. 20
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
in tema di gestione di beni immobili della riforma fondiaria trasferiti
nel patrimonio della Regione Veneto a seguito della soppressione
dell’Ente Veneto Agricoltura.
(
27) Comma così
modificato da comma 1 art. 24
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
che ha sostituito le parole “e assegna all’Agenzia i
beni” con le parole “al fine di consentire il trasferimento
all’Agenzia dei beni”.
(
28) Comma così
modificato da comma 2 art. 24
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
che ha sostituito la parola “curate” con la parola
“approvate”.
(
29) Comma così
modificato da comma 3 art. 24
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
che ha aggiunto dopo le parole “nei rapporti attivi e
passivi” le parole “”ivi compresa la proprietà dei
beni mobili e strumentali”.
(
30) Comma sostituito da comma
1 art. 1
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 7 . In precedenza comma aggiunto da comma
4 art. 19
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
31) Comma così
modificato da comma 5 dell’art. 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha sostituito le parole: “risorse umane e strumentali” con le
parole: “risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per
queste ultime, a concorso pubblico nell’ambito della programmazione
annuale del personale”.
(
32) Comma così
modificato da comma 6 dell’art. 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha sostituito le parole: “8.000.000,00 e 7.000.000,00” con le
parole: “12.205.000,00 e 11.405.000,00”.
(
33) Comma così
modificato da comma 7 dell’art. 57 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha sostituito le parole: “3.500.000,00 e 3.000.000,00” con le
parole: “1.000.000,00 e 800.000,00”.
(
34) Comma aggiunto da comma 4
art. 24
legge
regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
SOMMARIO