Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 (BUR n. 107/1993)
Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 (BUR n. 107/1993) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SUGLI ENTI (1) REGIONALI
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli
enti (
2) regionali al fine di
assicurare la necessaria omogeneità.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
(3)
1. Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti
enti:
a) l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
b) l'Ente regionale Veneto Lavoro;
c) l'istituto regionale per le Ville Venete (IRVV);
d) gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;
e) le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
f) l'Ente parco regionale dei Colli Euganei, l'Ente parco naturale
regionale Fiume Sile, l'Ente parco regionale Delta del Po, l'Ente parco
naturale regionale della Lessinia;
g) l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
h) i consorzi di bonifica di primo e secondo grado.
Art. 3 - Forme di
controllo.
Art. 4 - Procedimento di
controllo.
Art. 5 - Controllo sugli atti
urgenti del Presidente.
Art. 6 - Atti immediatamente
eseguibili e modalità di controllo.
Art. 7 – Vigilanza e
controllo. (8) (9)
1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 2, comma 2,
lettera e), della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” esercita la
vigilanza e il controllo sull'attività, sul funzionamento, sul
rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di
contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché
sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale degli
enti di cui all'articolo 2.
2. Gli enti di cui all'articolo 2, entro venti giorni dalla data di
adozione, trasmettono al direttore della struttura regionale competente
nella materia in cui opera l'ente, per il controllo preventivo, i
seguenti atti:
a) gli statuti, i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del
personale, gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di
personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla
presente legge, (
10) le
dotazioni organiche e relative modificazioni;
b) i programmi annuali e pluriennali di attività;
c) i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o
bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai
pareri del collegio dei revisori o del revisore unico;
d) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
e) gli atti relativi alla partecipazione a enti o società;
f) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque
anni.
3. I consorzi di bonifica di primo e secondo grado di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera h), oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo ed entro il medesimo termine, trasmettono al direttore della
struttura regionale competente, i seguenti atti:
a) i piani annuali di riparto dei Consorzi di bonifica, contestualmente
al bilancio di previsione;
b) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione
dell'Assemblea dei Consorzi di bonifica.
4. Gli atti indicati ai commi 2 e 3, decorso il termine di trenta giorni
dalla ricezione degli stessi da parte della struttura regionale
competente nella materia in cui opera l'ente, senza che questa abbia
comunicato le prescrizioni di cui al comma 6, diventano efficaci.
5. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di cui al comma 4
è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti
richiesti; l'ente è tenuto a fornire riscontro entro novanta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali, l'atto si intende non approvato.
6. Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, il direttore della
struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente,
riscontri la non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 con gli
indirizzi, le direttive e gli obiettivi della programmazione regionale,
invia all'ente interessato una nota contenente le prescrizioni,
assegnando un termine adeguato per provvedervi. L'atto deve essere
ritrasmesso.
7. Nell'ipotesi in cui l'ente ritrasmetta l'atto oggetto di osservazioni,
anche con eventuali controdeduzioni, e il direttore della struttura
regionale competente nella materia in cui opera l'ente non attivi, entro
trenta giorni dal ricevimento, il procedimento di cui all'articolo 9,
l'atto diviene efficace.
8. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della struttura
regionale competente nella materia in cui opera l'ente, ove verifichi la
non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 agli indirizzi, alle
direttive regionali o agli obiettivi della programmazione regionale,
oppure in caso di criticità anche sollevate dal collegio dei
revisori o dal revisore unico dell'ente, può chiedere alla struttura
specializzata in materia di controllo sugli enti regionali e alla
struttura regionale di riferimento per la questione oggetto di
criticità, un parere di supporto.
9. Gli atti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 non sono soggetti a
verifica delle strutture della Giunta regionale e diventano efficaci
dalla data di adozione.
10. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria funzione di
vigilanza e controllo può:
a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la
regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche
in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;
b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere
perizie e verifiche di cassa;
c) formulare specifiche richieste al collegio dei revisori o al revisore
unico dell'ente.
Art. 7 bis - Piano triennale dei fabbisogni di
personale. (11)
1. Gli enti di cui all’articolo 2, per i quali non è prevista
come obbligatoria l’adozione della programmazione del fabbisogno di
personale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, sono tenuti ad adottare il piano
triennale dei fabbisogni di personale, e le sue eventuali variazioni, in
coerenza con le attività programmate.
2. Il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al comma 1 deve
contenere la specificazione dei costi collegati e la qualificazione delle
risorse atte a coprirli con indicazione del contratto nazionale di lavoro
applicato e, per ciascuna posizione nell’organigramma, la
qualifica, la retribuzione annua lorda, il costo aziendale e i minimi
tabellari previsti. Il piano triennale deve inoltre rappresentare la
dotazione organica al momento della predisposizione dello stesso,
evidenziando gli eventuali esuberi.
3. Gli enti di cui al comma 1 provvedono a disciplinare criteri e
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui
all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. In mancanza dell’adozione dei piani di cui al presente articolo
o dei regolamenti per il reclutamento del personale gli enti non possono
procedere a nuove assunzioni, neanche in sostituzione del personale
cessato.
5. In caso di assunzioni effettuate in violazione del piano adottato o in
contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al
momento dell’assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla
normativa statale, trova applicazione l’articolo 10 della presente
legge.
6. Il presente articolo non si applica con riferimento ai consorzi di
bonifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
Art. 8 - Relazione
sull'attività.
1. Gli enti di cui al comma 1
dell’articolo 2 (
12)
trasmettono alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese
di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata
sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in
particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il
programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.
1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il
termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni
anno. (
13)
Art. 9 - Controllo
sostitutivo sugli atti.
1. Qualora uno degli enti di cui al
comma 1 dell’articolo 2 (
14) ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto
obbligatorio, il direttore della struttura regionale competente nella
materia in cui opera l’ente (
15) invia una diffida stabilendo un termine entro il quale
l'atto deve essere adottato. (
16)
2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato
emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale
nomina un Commissario ad acta. (
17)
Art. 10 - Controllo
repressivo sugli organi.
1. La Giunta regionale procede, previa diffida, allo scioglimento
del Consiglio di amministrazione degli enti di cui al comma 1
dell'
articolo 2 nei
seguenti casi:
a) per gravi violazioni di leggi o regolamenti;
b) per insanabile e ripetuto contrasto tra le direttive fissate dagli
atti della programmazione regionale e l'attività complessiva
dell'ente;
c) per persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare
il normale funzionamento dell'ente.
2. Lo scioglimento è deliberato dalla Giunta regionale. Il
provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla competente Commissione
consiliare.
3. Con la deliberazione di scioglimento del Consiglio di
amministrazione è nominato un Commissario straordinario, la cui
durata in carica è prevista per un periodo di sei mesi, rinnovabili
per gravi ragioni prima della scadenza del termine. (
18)
4. Per l'Istituto regionale delle Ville venete il Commissario
straordinario di cui al comma 3 è nominato d'intesa con la Regione
Friuli Venezia Giulia.
Art. 11 - Scioglimento
automatico del Consiglio di amministrazione.
1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di
amministrazione di uno degli enti di cui al comma 1 dell'
articolo 2 o la loro cessazione
per qualunque altra causa comportano l'automatico scioglimento del
Consiglio stesso.
2. In assenza di diverse disposizione dei rispettivi ordinamenti e
sino alla nomina del Commissario e comunque per un periodo non superiore
a 20 giorni dall'evento, l'attività di ordinaria amministrazione e
quella di urgenza è esercitata dal Presidente dell'ente o, in via
successiva, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano
d'età.
3. Il Commissario è nominato dalla Giunta regionale entro il
termine di cui al comma 2.
Art. 12 - Procedimento di
sospensione e decadenza dei componenti degli organi.
1. Quando, all'interno di un ente, a carico del titolare di un
organo monocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino
cause di ineleggibilità o di incompatibilità ovvero cause che,
a norma dell'ordinamento generale o di quello particolare dell'ente,
possano determinare la sospensione o la decadenza dell'interessato, in
assenza di un diverso procedimento di contestazione previsto per il caso
specifico, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del
Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza nella nomina,
contesta per iscritto allo stesso la sussistenza o la sopravvenienza
delle cause previste.
2. L'interessato ha 20 giorni di tempo per fornire
giustificazioni, chiarimenti o illustrare cause esimenti, rimanendo nel
frattempo sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o il Consiglio
regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo.
4. Analogo procedimento è adottato per l'assenza
ingiustificata, durante il corso di un anno, per cinque sedute
dell'organo collegiale.
Art. 13 - Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Art. 14 - Unità
Sanitarie Locali.
Art. 15 - Parco delle
Dolomiti d'Ampezzo. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21
.
Art. 16 - Norme
abrogate.
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente
legge.
2. In particolare, sono abrogate:
e) l'articolo 18, come sostituito dall'articolo 11 della
legge regionale 1 marzo
1983, n. 9 e gli articoli 24, 25 e 26 della
legge regionale 13 gennaio 1976, n.
3 come sostituiti o modificati dalle leggi regionali
31 ottobre 1980, n. 88,
1° marzo 1983, n.
9,
20 dicembre
1985, n. 66 e l'articolo 12 della
legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 ;
Art. 17 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
9) Vedi quanto disposto
dall’articolo 8 della
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
che reca disposizioni transitorie nel senso che “1. Ai procedimenti
di controllo disciplinati dalla
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli
enti amministrativi regionali” in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad
applicarsi le disposizioni della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 ,
e quelle previste dalle leggi istitutive degli enti soggetti a controllo,
nel testo vigente antecedente alle modifiche apportate dalla presente
legge.
“Art. 3 - Forme di controllo.
1. Relativamente agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono
sottoposti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) sotto il profilo della legittimità e del merito:
1) gli statuti;
2) i piani e i programmi pluriennali di attività;
3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;
4) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le
piante organiche;
6) l'acquisto e l'alienazione di immobili, a meno che l'attività non
rientri nella funzione istituzionale dell'ente;
7) la partecipazione a enti e società;
8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di 5
anni;
9) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del
Consiglio dei Consorzi di bonifica;
10) omissis
b) sotto il profilo della legittimità:
1) la nomina degli organi;
2) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale, nonchè le assunzioni a qualsiasi titolo di
personale;
3) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore
unitario superiore a 100 milioni;
4) le convenzioni con istituti di credito;
5) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle
finalità istituzionali dell'ente.
2. Dal controllo degli atti di cui alla lettera b) del comma 1, sono
esclusi i consorzi di bonifica.
3. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, diventano esecutivi
dalla loro adozione.
4. La Giunta regionale esercita altresì il controllo sugli organi
degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
5. A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale è autorizzata a variare l'importo
di cui al n. 3 della lettera b) del comma 1 secondo l'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.”:
“Art. 4 - Procedimento di controllo.
1. Per il controllo gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 inviano
alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla loro
adozione, gli atti, di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. I bilanci preventivi degli enti devono essere inviati entro il 30
settembre, dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono; ad
eccezione dei bilanci dei Consorzi di bonifica che devono essere inviati
entro il 30 novembre; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno
successivo.
3. Le variazioni di bilancio degli enti devono essere deliberate non
oltre il 30 novembre.
4. Il Dipartimento per la funzione di controllo cura l'istruttoria degli
atti acquisendo i pareri dei dipartimenti interessati per materia, anche
sotto il profilo del riscontro della congruità dell'atto alla
programmazione regionale. Il Dipartimento cura inoltre le comunicazioni
agli enti interessati e ogni altro adempimento procedurale.
5. La Giunta regionale procede, entro 20 giorni, dal loro ricevimento, al
riscontro di legittimità e di merito degli atti mediante
approvazione.
6. Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti
consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni.
7. L'approvazione dell'atto o il decorso del termine, di cui ai commi 5 e
6, senza che la Giunta regionale lo abbia interrotto per richiesta di
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia
intervenuto provvedimento di annullamento, comporta l'esecutività
dell'atto sottoposto a controllo.
8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, il termine, di cui ai commi 5 e 6, è interrotto e il suo
nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'ente
deliberante è comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al comma
1, a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo, entro 90 giorni
dalla richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente
eseguibili, nonchè quando trattasi di bilanci preventivi e dei conti
consuntivi, entro 30 giorni. 9. Per gli atti soggetti al controllo di
merito la Giunta regionale può invitare l'ente ad apportare le
modificazioni o le integrazioni ritenute opportune anche al fine della
conformità dell'atto alla programmazione regionale.”.
“Art. 5 - Controllo sugli atti urgenti del Presidente.
1. Gli atti assunti in via sostitutiva, per ragioni di necessità e
urgenza, dai Presidenti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 in
conformità ai rispettivi ordinamenti, quando rientrino nei casi
previsti all'articolo 3, sono inviati alla Giunta regionale a pena di
decadenza, entro cinque giorni dalla data della loro adozione e, in
relazione al rispettivo oggetto, sono sottoposti al controllo secondo le
modalità e i termini previsti dall'articolo 4.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoposti alla ratifica dell'organo
competente, nella prima seduta utile e fino alla intervenuta ratifica ne
risponde il Presidente anche sotto il profilo patrimoniale.”.
“Art. 6 - Atti immediatamente eseguibili e modalità di
controllo.
1. Quando motivate ragioni di necessità e d'urgenza lo
giustifichino, gli organi di amministrazione degli enti possono
dichiarare, a maggioranza dei componenti assegnati al collegio,
immediatamente eseguibili le deliberazioni da sottoporre a controllo ai
sensi dell'articolo 3. La dichiarazione d'urgenza comporta la
responsabilità anche patrimoniale dei membri favorevoli.
2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere
inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro
adozione.
“Art. 7 - Vigilanza.
1. La vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul funzionamento
degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, spetta alla Giunta
regionale in attuazione degli indirizzi generali annualmente approvati
dal Consiglio regionale.
2. Per il fine di cui al comma 1, il Segretario generale della
programmazione su richiesta della Giunta regionale o di propria
iniziativa può:
a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la
regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche
in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;
b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere
perizie e verifiche di cassa.
“Art. 8 - Relazione sull'attività.
1. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 trasmettono alla Giunta
regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni
anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta
nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere
raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività
deliberato all'inizio dell'anno.
1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di
cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni
anno.”.
“Art. 9 - Controllo sostitutivo sugli atti.
1. Qualora uno degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ometta o
ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il dirigente del
Dipartimento per la funzione di controllo invia una diffida stabilendo un
termine entro il quale l'atto deve essere adottato.
2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel
termine fissato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale nomina un
Commissario ad acta.”.
(
10) Lettera modificata da
comma 1 art. 5
legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 che
inserisce dopo le parole: “i regolamenti del personale,” le
seguenti: “gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di
personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla
presente legge,”. Vedi anche comma 2 art. 5
legge regionale 24 maggio 2023, n. 9
ai sensi del quale “2. Per la prima applicazione delle disposizioni
conseguenti alla modifica di cui al comma 1, il piano triennale del
fabbisogno di personale (2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici
regionali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge.”
(
15) Comma così
modificato da comma 1 art. 5
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
che ha sostituito le parole “il dirigente del Dipartimento per la
funzione di controllo” con le parole “il direttore della
struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente”.
(
17) Vedi ora anche quanto
disposto dall’articolo 1 della
legge regionale 30 luglio 2024, n. 18
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di
affari istituzionali, personale e bilancio” che detta una
disciplina generale dell’istituto del commissariamento (“ad
acta”), ad opera della Giunta regionale nei confronti di
“enti, agenzie, aziende o altri organismi istituiti con legge
regionale”.
(
18) Vedi ora anche quanto
disposto dall’articolo 1 della
legge regionale 30 luglio 2024, n. 18
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di
affari istituzionali, personale e bilancio” che detta una
disciplina generale dell’istituto del commissariamento
(straordinario), ad opera della Giunta regionale nei confronti di
“enti, agenzie, aziende o altri organismi istituiti con legge
regionale”.
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