Legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 (BUR n. 2/1975)
Legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 (BUR n. 2/1975) [sommario] [RTF]
INTERVENTI
REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI.
Art. 1
La Regione Veneto, entro i limiti delle competenze fissate dal DPR 15
gennaio 1972, n. 8, promuove interventi per la realizzazione di opere di
prevenzione e soccorso per calamità naturali.
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni
di opere per la prevenzione degli eventi calamitosi naturali, anche con
affidamento degli incarichi ad Enti locali, Consorzi o, in casi
eccezionali, a liberi professionisti.
Art. 3 (1)
Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o
pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse
regionale, il dirigente dell’Ufficio del Genio Civile regionale,
può essere autorizzato per ragioni di pubblico interesse a
provvedere alla esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di
interventi di somma urgenza.
Qualora si tratti di interventi, anche ricorrenti, consistenti, fino
all'adozione di più complessi rimedi sulle cause dei fenomeni, in
opere di natura temporanea per il contenimento degli effetti di una
situazione di imminente o costante pericolo per la pubblica
incolumità o per l'igiene pubblica, i relativi lavori, previo parere
della competente sezione della commissione tecnica regionale nonchè
di ogni altro ente od organo competente, sono approvati e finanziati
integralmente o parzialmente, dalla Giunta Regionale e, ove ne ricorrano
i presupposti, concessi per l'esecuzione a norma della
legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 . (
2)
Art. 4
La Giunta regionale è autorizzata a
concedere alle Province, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle
Comunità Montane e ad altri Enti pubblici, contributi in conto
capitale fino al 50 per cento della spesa necessaria per la riparazione o
la ricostruzione di opere o impianti pubblici distrutti o danneggiati da
calamità naturali.
I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la
riparazione o la ricostruzione delle seguenti opere:
a) edifici pubblici o di uso
pubblico;
b) opere idrauliche e di bonifica di competenza regionale;
c) edifici scolastici di ogni ordine e grado;
d) ospedali, ambulatori e case di riposo;
e) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
f) strade provinciali e comunali e relativi manufatti;
g) impianti di pubblica illuminazione;
h) altre opere di interesse degli Enti locali e delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 5
Entro i limiti delle competenze regionali,
di cui all’art. 1 della presente legge, la Giunta regionale
può concedere contributi in conto capitale alle Province, Comuni,
Consorzi di Comuni e Comunità Montane, fino al 50 per cento della
spesa necessaria per l’esecuzione di lavori urgenti di difesa delle
strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le
corrosioni di fiumi e torrenti, nonchè per l’esecuzione di
altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di
proprietà degli enti, al fine di salvaguardare la incolumità o
la salute pubblica.
Art. 6
Gli Enti che intendono beneficiare dei contributi di cui agli artt. 4 e 5
devono presentare documentata istanza alla Giunta regionale, per il
tramite dell’Ufficio del Genio Civile regionale competente per
territorio. La Giunta regionale delibera l’ammissibilità
dell’opera al contributo, dandone comunicazione al Consiglio
regionale.
Art. 7
Il Presidente della Giunta regionale
provvede, previo parere degli organi tecnici competenti,
all’approvazione dei progetti delle relative opere e
all’impegno della relativa spesa.
Per le opere previste all’art. 3 della presente legge, è
ammessa la presentazione di perizie a consuntivo.
L’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica
utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
La Giunta regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli Uffici
del Genio Civile regionale e provvede alla nomina dei Collaudatori.
L’iter per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo
ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, compresa la rendicontazione
secondo le modalità indicate dall’
articolo 58 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ,
come modificata dall’articolo 29 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e
dall’articolo 24 della legge
23 agosto
1996, n. 28, deve trovare compimento entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello di assegnazione del contributo, fatto salvo
quanto disposto dal terzo comma dell’
articolo 31 bis della legge di contabilità regionale.
(
3)
L’inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta la
decadenza del contributo e la conseguente revoca, con l’obbligo di
restituzione delle somme già erogate. (
4)
Art. 8
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a
decorrere dall’esercizio 1974 la spesa annua di lire 500 milioni
alla cui copertura si provvede per l’esercizio 1974 mediante
utilizzazione del fondo stanziato al cap. 670 del bilancio di spesa della
Regione per lo stesso esercizio.
Per gli esercizi successivi sarà provveduto ad iscrivere a bilancio
appositi capitoli di spesa con uguale stanziamento. (
5)
Le somme stanziate per l’esercizio 1974 saranno utilizzate per la
copertura degli oneri stessi nell’esercizio 1975, nel cui bilancio
sarà all’uopo iscritto apposito capitolo, a norma
dell’art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Note
(
5) L’art. 13 della
legge regionale 13
gennaio 1976, n. 6 , ha disposto che in difformità dalla
statuizione dell’ultimo comma, viene ripristinato il capitolo di
spesa 670 “ interventi in conseguenza di pubbliche calamità
”.
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