Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 (BUR n. 34/1977)
Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 (BUR n. 34/1977) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 -
"NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA
FLORA" (1)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Il presente Regolamento detta norme per l’applicazione, nell'ambito
dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o
comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione,
della
legge
regionale 15 novembre 1974, n. 53 , concernente: “ Norme per la
tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora (
2) che nel presente Regolamento viene
indicata col termine "legge regionale"”.
Art. 2
Agli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale, la
flora, la fauna (
3) in
detenzione di una persona si presumono da essa stessa raccolti.
Qualora i generi indicati al I comma non siano chiaramente attribuibili
ad una sola persona in quanto posti di fatto nella disponibilità di
più persona, si presumono raccolti “ pro quota ” dalle
persone medesime, le quali sono chiamate a rispondere “ in solido
” delle eventuali infrazioni alla legge.
Le presunzioni vengono meno in presenza di una dichiarazione, attestante
la provenienza dei generi anzidetti da colture intensive, con
l’indicazione della specie, del giorno e località della
raccolta, sottoscritta dal coltivatore.
Art. 3
Agli effetti dell’applicazione della legge regionale, per
coltivatore diretto si intende colui che lavora in fondo anche con
l’ausilio dei componenti la famiglia e con prestazioni d' opera da
lui stesso salariate.
Ai coltivatori diretti sono equiparati i regolieri e loro familiari.
Titolo II
Tutela di alcune specie della fauna inferiore
Art. 4
La raccolta nel periodo consentito di tutte le specie del genere Rana X
(rana) e di tutte le specie del genere Helix L (lumaca con chiocciola) in
quantità superiore a quella stabilita dalla legge regionale,
comporta la confisca dell’intera quantità posseduta.
Gli insetti e gli altri animali viventi confiscati sono restituito al
loro ambiente naturale, facendone menzione nel processo verbale di
accertamento dell’infrazione.
Titolo III
Tutela della flora
Art. 5
Per gli effetti dell’
articolo 8 della legge regionale, per asse floreale si
intende la parte della pianta che per il suo stato vegetativo è
portatrice di fiori dischiusi o di boccioli in atto di dischiudersi o di
altri organi riproduttivi (sporangi delle felci e dei licopodi).
Art. 6 (4)
Allo scopo di evitare il danneggiamento, l’estirpazione o
l’asportazione delle piante protette o di altre parti di esse,
è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strada
nell’ambito del territorio indicato dall’art. 1 della legge
regionale, tranne che nelle località a ciò destinate e previa
autorizzazione del Comune competente.
I sentieri di montagna e le mulattiere sono considerati a tal fine
percorsi fuori strada.
Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati e necessari ai
lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive, ai lavori a scopo idraulico
forestale, ai lavori per la manutenzione e l’esercizio degli
impianti per pubblici servizi e alla sistemazione di piste sciistiche.
Art. 7
La richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’
articolo 9 della legge
regionale, alla raccolta di piante protette o di parte di esse deve
indicare il Comune sul cui territorio l’interessato intende
effettuare la raccolta.
La richiesta può essere accolta se non risulta pregiudizievole alla
tutela del patrimonio floristico naturale.
Le autorizzazioni possono essere revocate a giudizio
dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per
territorio per irregolarità commesse dal beneficiario.
Art. 8
La confisca amministrativa è effettuata sull’intera
quantità di flora posseduta se trattasi di specie elencate
all’
articolo
7 della legge regionale. Negli altri casi vengono lasciati al
trasgressore il numero di assi floreali consentiti.
La flora confiscata, se sradicata, viene rimessa per quanto possibile nel
suo ambiente naturale, se è recisa ed in buone condizioni di
utilizzabilità, viene messa a disposizione di Enti di culto o
beneficenza, o destinati a scopi scientifici e didattici. Negli altri
casi la flora viene distrutta.
Della destinazione della flora confiscata viene fatta menzione nel
verbale di accertamento della violazione.
Titolo IV
Disciplina della raccolta dei funghi
Articoli da 9 a 15
Titolo V
Accertamento delle violazioni - Organi e procedure
Art. 16
Gli agenti incaricati dell’osservanza della legge regionale, prima
di invitare i presunti trasgressori a consentire l’ispezione di
contenitori e veicoli al fine di accertare le infrazioni alla legge
medesima hanno l’obbligo di qualificarsi esibendo l’apposito
tesserino.
Qualora dall’ispezione dovessero risultare infrazioni gli agenti
incaricati dell’osservanza della legge ne fanno immediata
contestazione redigendo apposito processo verbale.
Il processo verbale oltre a contenere le complete generalità del
presunto trasgressore, rilevabili da un documento d' identità che lo
stesso è tenuto ad esibire a richiesta dell’agente
accertatore, dovrà contenere eventuali eccezioni o controdeduzioni.
Qualora la contestazione verta sul peso e il presunto trasgressore non
convenga sulla stima dell’agente, il controllo viene eseguito su
apposita bilancia punzonata.
La violazione è presunta qualora sia opposto rifiuto al formale
invito di consentire l’ispezione di contenitori e veicoli.
Della circostanza viene fatta apposita menzione nel processo verbale.
Art. 17
La Giunta regionale provvederà a dotare gli incaricati
dell’osservanza della legge regionale di un blocco di verbali da
riempire ai sensi dell’articolo 18.
I verbali devono essere riempiti in ogni loro parte, devono contenere
eventuali dichiarazioni del trasgressore, e devono essere datati e
firmati dal verbalizzante.
Copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore
ed alle persone indicate al II comma dell’articolo 17 della legge
regionale.
Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a ricevere la copia del
verbale viene fatta menzione di tale circostanza nel verbale stesso.
Per i provvedimenti sanzionatori e di riscossione si osservano le norme
della legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 e della legge statale n.
706 del 24 dicembre 1975.
Art. 18
Nel determinare la somma dovuta per l’infrazione, si tiene conto
delle circostanze, delle quantità alterate, disperse, distrutte o
catturate, dell’eventuale recidiva.
Si considera recidivo nell’infrazione colui che abbia compiuto nei
due anni precedenti più di una violazione prevista dalla legge
regionale.
Si considera compiuta la violazione quando il responsabile abbia definito
in via breve l’infrazione o quando l’infrazione stessa sia
stata accertata in modo definitivo in via amministrativa o giudiziale.
Art. 19
La Giunta regionale può organizzare
appositi corsi per l’addestramento degli aspiranti Agenti giurati
che saranno tenuti a cura degli Ispettorati ripartimentali delle
foreste,disciplinandone le modalità di effettuazione.
Gli Enti e le Associazioni che ai sensi dell’
articolo 16 della
legge regionale intendono contribuire alla vigilanza con l’opera
personale dei propri associati, trasmettono agli Ispettorati
ripartimentali delle foreste competenti per territorio le domande
tendenti ad ottenere l’autorizzazione per istituire corsi per
guardie volontarie.
Tali domande devono essere corredate dal programma di svolgimento dei
corsi e dell’atto di designazione del direttore responsabile dei
corsi stessi.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste trasmettono le domande,
corredate del proprio parere, alla Giunta regionale la quale, valutati
l’affidamento degli enti e la validità dei programmi, può
autorizzare lo svolgimento dei corsi.
Sia i corsi indetti dalla Giunta regionale sia quelli svolti dagli enti
autorizzati si concludono con una prova di esame di idoneità. Uno
dei Commissari d' esame per i corsi organizzati dagli enti autorizzati
sarà designato dalla Giunta regionale. Il verbale d' esame comprende
l’elenco degli allievi dichiarati idonei e corredato da tutta la
documentazione prescritta dalla legge per la nomina delle guardie
giurate, viene trasmesso alla Giunta regionale che curerà tutti gli
adempimenti affinché gli idonei ricevano la abilitazione, ai sensi
dell’articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e degli articoli 249 e 251 del
relativo Regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, alla
vigilanza sulla fauna inferiore, sul patrimonio floristico naturale,
(
6) secondo le modalità
indicate dalla legge regionale, nell’ambito di tutto il territorio
regionale, a tempo determinato e comunque non oltre tre anni.
Gli agenti giurati volontari sono altresì abilitati ad esercitare la
loro vigilanza per la tutela dell’ambiente, anche in base alle
prescrizioni all’uopo stabilite dai Regolamenti delle Comunità
montane, dei Comuni e delle Regole.
Per gli agenti volontari non si rende applicabile il disposto di cui al
punto 7 dell’articolo 138 del T.U. sopra richiamato.
Gli agenti volontari prestano servizio a titolo gratuito e assumono in
proprio ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura
potessero loro accorere nell’espletamento del servizio.
Art. 20
Gli agenti giurati volontari sono pubblici
ufficiali ai sensi dell’articolo 357 del Codice penale.
La qualifica di agente giurato abilita alle funzioni di vigilanza in
collaborazione e con il coordinamento dell’Ispettorato
ripartimentale delle foreste.
Gli agenti giurati e volontari si qualificano esibendo un tesserino con
fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale e portando un
distintivo numerato approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Il tesserino deve contenere oltre alle generalità, gli estremi del
provvedimento prefettizio di abilitazione alla qualifica di Agente
giurato, la durata della validità della qualifica e l’oggetto
della vigilanza.
Art. 21
L’organizzazione del servizio di vigilanza è affidata agli
Ispettorati ripartimentali delle foreste, i quali si servono dei
dipendenti Comandi di Stazione.
Tale servizio deve essere adeguato alle esigenze della conservazione
della fauna inferiore, della tutela del patrimonio floristico naturale
(
7) agli ecosistemi vegetali.
Le Guardie giurate volontarie nominate a norma del precedente articolo 19
comunicano alle Stazioni forestali la propria disponibilità a
prestare servizio.
Note
SOMMARIO