Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 (BUR n. 5/1988)
Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 (BUR n. 5/1988) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1988).
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
Art. 2 - (Edilizia
abitativa).
1. Al fine di consentire una ulteriore integrazione dei finanziamenti
statali previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dei finanziamenti
regionali di cui all’
articolo 4 della
legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6
relativi alla concessione di contributi individuali per l’acquisto
o il recupero della prima casa di abitazione, è autorizzata per
l’anno finanziario 1988 l’iscrizione in bilancio della somma
di lire 5 miliardi per contributi in conto capitale (cap. 40072).
2. La ripartizione dei fondi tra interventi di acquisto e recupero
sarà determinata dalla Giunta regionale che utilizzerà le
graduatorie approvate a seguito del bando emanato in attuazione
dell’articolo 4 della
legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 ,
di cui al precedente comma.
Art. 3 - (Viabilità
comunale).
Art. 4 - (Operazioni di
mutuo).
Art. 5 - (Settore
primario).
1. La misura del concorso regionale negli
interessi sulle operazioni di credito, concesso ai sensi
dell’
articolo 65 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e
successive modificazioni ed integrazioni, è determinata nel rispetto
dei limiti massimo e minimo di tasso stabiliti dal dpcm 29 novembre 1985.
2. Le modalità di corresponsione del concorso regionale negli
interessi previste dal terzo comma dell’
articolo 66 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 sono estese alle operazioni di credito agrario di
esercizio. (
4)
Art. 6 - (Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A allegata (omissis)
Note
(
2) Si omette la tabella A
allegata.
SOMMARIO