Legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (BUR n. 13/1987)
Legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (BUR n. 13/1987) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1987).
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
Art. 2 - (Settore
primario)
A decorrere dall’esercizio 1987, le dotazioni finanziarie resesi
disponibili sui limiti di impegno autorizzati ai sensi degli articoli 14
e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono destinate agli analoghi
interventi di cui all’
articolo 31 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
modificato e integrato dall’articolo 29 della
legge regionale 10 settembre 1982, n.
48 , nonchè a interventi analoghi a quelli previsti
dall’articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194. (
3)
La misura massima del contributo previsto dall’articolo 12, primo
comma, della
legge
regionale 11 maggio 1973, n. 13 “ Interventi a favore
dell’agricoltura ”, è elevata a L. 5.000.000. (
4)
All’
articolo 32 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 -
punto 2) sub d) - dopo le parole “ la costruzione,
l’ampliamento e radicale riattamento ” vanno aggiunte le
parole “ il restauro conservativo ”.
Art. 3 - (Bonifica e tutela
del territorio)
La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di
bonifica Destra Piave di Treviso, ai sensi della
legge regionale 13 gennaio 1976, n.
3 e successive, l’esecuzione di lavori di ammodernamento e
potenziamento degli impianti di pompaggio presso il manufatto idrovoro di
Portesine,in comune di Roncade, per una spesa a carico del bilancio
regionale di lire 2.000 milioni, da iscrivere al capitolo 10048 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1987,
con la seguente denominazione: “ Ammodernamento e potenziamento
degli impianti di pompaggio presso il manufatto idrovoro di Portesine in
comune di Roncade da parte del Consorzio di bonifica Destra Piave di
Treviso ”. (
5)
In ordine alle procedure di impegno, liquidazione ed erogazione della
spesa di applica la normativa prevista dalla
legge regionale 16 luglio 1984, n. 42 .
(
6)
Art. 4 - (Edilizia
abitativa)
Art. 5 - (Contributi per la
redazione di strumenti urbanistici)
La Giunta regionale è autorizzata a
ripartire lo stanziamento iscritto al capitolo 43010 concernente
contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici di cui
alle leggi regionali
31
maggio 1980, n. 80 e
27 giugno 1985, n. 61 - articolo 106 - sulla base delle
domande presentate nel corso dell’anno 1986 e di quelle che saranno
presentate a tutto il 31 marzo 1987 con le modalità stabilite negli
articoli 6 e
7 della
legge regionale 28
gennaio 1986, n. 5 . Tali contributi, che potranno riguardare anche
strumenti urbanistici già adottati, potranno essere integrativi di
assegnazioni già effettuate o costituire nuove assegnazioni.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le somme
di cui al precedente comma anche per finanziare strumenti urbanistici di
carattere generale, come previsto all’
articolo 106 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 . (
8)
Art. 6 - (Contributi per la
realizzazione di ripetitori radiotelevisivi)
Art. 7 -(Contributi per
infrastrutture e attrezzature nel settore trasporti)
A decorrere dall’1 gennaio 1987, i contributi previsti dagli
articoli 4 e
7 della
legge regionale 28
gennaio 1982, n. 8 recante “ Interventi regionali per il
potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei
trasporti ” sono concessi in capitale sulla spesa riconosciuta
ammissibile.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la
spesa di lire 4.000.000.000 da iscrivere al capitolo 45322 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale 1987 e di lire
3.000.000.000 per l’anno 1988 da iscrivere al medesimo capitolo del
bilancio pluriennale 1987-1989.
Art. 8 - (Contributi per
impianti di trasporto a fune)
Art. 9 - (Approvvigionamento
idropotabile)
Art. 10 - (Fondo speciale per
la riassegnazione di residui perenti delle spese correnti)
Art. 11 - (Fondo speciale per
la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale)
Art. 12 - (Progetto montagna -
Edilizia sociale)
Nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal “ Progetto montagna
” approvato con
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la
Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Vigo di
Cadore un contributo di lire 100 milioni per l’effettuazione di
interventi di recupero dello stabile “ Ex preventorio Malfatti
” sito nella frazione di Laggio del medesimo comune (capitolo
61610).
In ordine alle procedure di impegno, liquidazione ed erogazione del
contributo si applica la normativa di cui all’
articolo 4 della
medesima
legge
regionale 6 giugno 1983, n. 29 .
Art. 13 - (Cultura)
Art. 14 – (Spese tramite
organi esterni)
Art. 15 – (Funzionari
delegati all’anticipazione delle spese di missione per il
personale)
Art. 16 - (Dichiarazione d'
urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A Allegata omissis
Note
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
8) Vedi comma 1 art. 32
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la
trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti
urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 1996.
SOMMARIO