Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)
Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993) [sommario] [RTF]
TUTELA IGIENICO
SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI
GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI
Art. 1 Finalità e campo di
applicazione.
1. La Regione Veneto, al fine di
tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso
di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non
ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la
modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della
normativa statale in materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che
generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di
teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ.
(
1)
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività,
nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n.
1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di
stazioni di radioamatori". (
2)
Art. 2 Comunicazione.
(3)
1. Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della
sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono
autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 per l’installazione
di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano
al dipartimento provinciale dell’ARPAV competente per territorio,
le caratteristiche tecniche dell’apparato, in conformità alle
modalità stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
Art. 3 Autorizzazione.
(4)
1. Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati
dai comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è
già collocato, con le modalità stabilite dalla normativa
statale.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le
modalità di presentazione dell’istanza in conformità a
quanto stabilito dalla normativa statale.
3. Gli Enti locali collaborano con l’Amministrazione
regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale,
l’installazione di impianti radioelettrici, di proprietà della
Regione del Veneto, utilizzati per garantire l’esercizio dei
servizi regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica
utilità.
Art. 4 Istruttoria.
Art. 5 Limiti massimi
ammissibili di esposizione.
Art. 6 Verifiche dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità. (7)
1. L’attività di vigilanza e controllo in relazione ai
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità di ciascun impianto è esercitata dal comune
territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.
2. In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa
vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a
centoventi giorni per la regolarizzazione dell’impianto.
3. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al
comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione dell’impianto, il
comune irroga la sanzione amministrativa prevista all’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66.
Art. 7 - Norma
transitoria.
Art. 8 - Sanzioni.
(9)
1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e
3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro
2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
2. I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano
una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.
3. Le entrate regionali derivanti dall’applicazione del
comma 2 sono introitate al Titolo 03 “Entrate
extratributarie” - Tipologia 200 “Proventi derivanti
dall’attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione
2018-2020.
Art. 9 Norma finale.
Note
SOMMARIO