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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (BUR n. 70/2006)

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (BUR n. 70/2006) [sommario] [RTF]


DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, ECONOMIA MONTANA E CACCIA

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

SEZIONE I - Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e successive modificazioni
Art. 1 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”.
1. Al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 come da ultimo modificato dal comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 le parole: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un programma,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma,”.
SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”
Art. 2 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 è inserito il seguente:
omissis (1)
Art. 3 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. Nella rubrica dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: “dei quadri tecnici” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: “dei quadri tecnici” sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 sono aggiunti i seguenti:
omissis (2)
SEZIONE III - Modifica della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni
Art. 4 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni.
omissis (3)
SEZIONE IV - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni
Art. 5 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.
omissis (4)
SEZIONE V - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” e successive modificazioni
Art. 6 - Modifiche dell’articolo 2 e dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 ” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni”.
2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 è cosi sostituita:
omissis (5)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole “vengono comunicati annualmente dalle associazioni” sono sostituite dalle parole “vengono comunicati annualmente alle associazioni”.
Art. 8 - Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 è così sostituito:
omissis (6)
Art. 9 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
1. L’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 è così sostituito:
omissis (7)
Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
1. Nella rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “Distanza degli alveari” sono sostituite dalle parole: “Distanza degli apiari”.
2. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:
omissis (8)
3. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:
omissis (9)
SEZIONE VI - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni
Art. 12 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , in fine è aggiunto il seguente periodo “Nel caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto qualora l’organizzazione detenga almeno 650 apiari.”.
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo l’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente articolo:
omissis (10)
2. Al comma 1 dell’art. 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , dopo il numero “58”, è aggiunto il numero “58 bis”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocati all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 14 - Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo l’articolo 58 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente articolo:
omissis (11)
2. Al comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , dopo il numero “58 bis”, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 13 della presente legge, è aggiunto il numero “58 ter”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocate all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 15 - Modifica all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
1. Alla lettera “M3) Produzioni suine” dell’allegato B) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come da ultimo modificato dall’articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , il numero minimo di associati “150” è sostituito con il numero “30”.

CAPO II - Disposizioni in materia forestale

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”
Art. 16 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 è aggiunta la seguente lettera:
omissis (12)
Art. 17 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 sono aggiunte la seguenti lettere:
omissis (13)
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 :
a) dopo le parole “gli interventi di cui alle lettere a), b) e c)” sono aggiunte le seguenti parole “c bis), c ter) e c quater)”;
b) dopo le parole “dei soggetti di cui all’articolo 2” sono aggiunte le parole “e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati”.
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , è abrogato.
Art. 18 - Modifica dell’articolo 4 della regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della superficie” sono sostituite dalle seguenti: “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della superficie”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 sono aggiunte le seguenti lettere:
omissis (14)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bando per la presentazione di domande di ammissione a contributo.
Art. 19 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , dopo le parole “quaranta ettari per intervento” sono aggiunte le parole “e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.”
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “unitamente ad un progetto preliminare che definisca gli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “unitamente ad un progetto che definisca gli interventi”.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “alla predisposizione delle graduatorie, distinte per province, dei progetti finanziabili” sono sostituite dalle seguenti: “alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili”.
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “sulla base delle graduatorie approvate” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base della graduatoria approvata”.
Art. 20 - Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , è aggiunto il seguente:
omissis (15)
SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni
Art. 21 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
1. Dopo l’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è inserito il seguente:
omissis (16)
Art. 22 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , le parole “sono attuati dall’Azienda regionale delle foreste” sono sostituite con le parole “sono attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale delle foreste” sono sostituite con le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura”.
SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
Art. 23 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , dopo le parole “tartufaie coltivate o controllate” è aggiunta la parola “riconosciute”.
Art. 24 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, ai fini del riconoscimento regionale della tartufaia”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente comma:
omissis (17)
Art. 25 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (18)
Art. 26 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , la parola “quinquennale” è sostituita con la parola “decennale”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è così sostituito:
omissis (19)
4. Il registro di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , così come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Le tartufaie riconosciute già iscritte all’albo previsto al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono iscritte d’ufficio nel registro istituito dalla presente legge.
Art. 27 - Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , è abrogato.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , è così sostituito:
omissis (20)
3. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , dopo le parole “vengono rilasciate” sono aggiunte le parole “dall’ente gestore”.
Art. 28 - Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , è aggiunta la seguente lettera:
omissis (21)
2. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

CAPO III - Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna” e successive modificazioni

Art. 29 - Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna”.
1. L’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1989, n. 23 è così sostituito:
omissis (22)

CAPO IV - Rideterminazione di termini in materia di pianificazione faunistico venatoria

Art. 30 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni.
omissis (23)

CAPO V - Norma finale

Art. 31 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato dopo l’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
(2) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
(3) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2024, n. 6 . In precedenza testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1
(4) Articolo abrogato da punto 3, lett. a), comma 1, art. 31 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che ha ridisciplinato la materia.
(5) Testo riportato alla lettera e) comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
(6) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
(7) Testo riportato all’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
(8) Testo riportato al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
(9) Testo riportato dopo l’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
(10) Testo riportato dopo l’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
(11) Testo riportato dopo l’articolo 58 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
(12) Testo riportato dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
(13) Testo riportato dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
(14) Testo riportato dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
(15) Testo riportato dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
(16) Testo riportato dopo l’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
(17) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
(18) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
(19) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
(20) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
(21) Testo riportato dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
(22) Testo riportato all’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29
(23) Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 6 legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .


SOMMARIO

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