Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 (BUR n. 77/1994)
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 (BUR n. 77/1994) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI ATIPICI
Art. 1 - Autoservizi atipici.
1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione
di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari,
orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di
viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li
leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il
servizio.
2. La prestazione del servizio è collegata alla preventiva
stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto per il quale
non è riconosciuto il carattere di pubblica utilità da parte
degli enti competenti. L'onere del trasporto è a totale carico del
committente.
3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di
apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.
4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di
concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio
con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare
esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di
noleggio.
4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent’anni dalla
prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento
degli autoservizi atipici. (
1)
5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento determinato
dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni al noleggio di
autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus,
effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta "scuolabus"
ovvero di "veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto
disabili", dotati di idoneo equipaggiamento.
Art. 2 - Esercizio delle
funzioni.
1. Le funzioni amministrative relative ai servizi atipici che si
svolgono all'interno di un bacino di traffico ed interessanti il
territorio di più comuni sono delegate alle province.
2. I servizi atipici che si svolgono integralmente nell'ambito del
territorio comunale sono di competenza dei comuni interessati e sono
esercitati secondo le modalità della presente legge.
3. L'autorizzazione al servizio atipico rilasciata dall'ente
competente costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio di
linea concesso o dal servizio di noleggio autorizzato dallo stesso ente.
4. Qualora l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al
servizio atipico sia diverso da quello che ha rilasciato la concessione o
l'autorizzazione di noleggio con conducente, la medesima autorizzazione
è subordinata al nulla osta di quest'ultimo ente.
Art. 3 - Modalità per il
rilascio dell'autorizzazione.
1. Il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 1 è subordinato all'esistenza delle seguenti
condizioni e requisiti:
a) stipulazione con il committente di un contratto, registrato a norma di
legge, in cui siano indicati il percorso, le fermate, il programma di
esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le
condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale
contratto deve altresì risultare debitamente sottoscritta la
specifica attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto
delle disposizioni di cui alla presente legge;
a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio
2001, n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e
liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”, per le
imprese non aventi sede legale nel territorio regionale; (
2)
b) l'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti
l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre
1991, n. 448; il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso
dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio
richiesto e, qualora lo stesso sia un dipendente, deve essere legato al
vettore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto
collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità
contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative;
b bis) l’impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a
qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento
degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo
all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una
superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di
cui alla presente legge; (
3)
c) gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti
la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi;
d) l'esercizio del servizio atipico non deve costituire impedimento al
regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus è stato
immatricolato e non deve comportare turbativa all'effettuazione dei
servizi pubblici di linea;
e) il percorso prescelto deve presentare le necessarie condizioni di
sicurezza in funzione del servizio da esercitare;
f) l'esercizio del servizio atipico è soggetto al pagamento della
tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza nella misura prevista
per le concessioni di autolinee ordinarie.
2. L'autorizzazione è rilasciata fino alla scadenza del
contratto privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui al comma 1.
3. Ogni modifica di esercizio deve essere preventivamente
autorizzata, secondo le norme della presente legge.
4. L'esercizio dell'autoservizio atipico non può essere
svolto in sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale; nei
casi di concorrenza l'autorizzazione potrà essere assegnata
subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria esperita in
contraddittorio tra gli enti interessati con la partecipazione di un
rappresentante della provincia interessata e di un rappresentante del
dipartimento viabilità e trasporti della Regione.
5. La sovrapposizione o interferenza non va riferita solo alla
materiale connessione del percorso o del programma di esercizio, ma anche
alla finalità dei servizi stessi.
Art. 4 - Prescrizioni.
1. L'autorizzazione per l'esercizio
del servizio atipico deve essere allegata alla carta di circolazione
dell'autobus impiegato, che deve essere di proprietà o nella
disponibilità giuridica del titolare; a bordo dello stesso mezzo
deve essere tenuta copia autenticata dell'autorizzazione di noleggio o
dell'atto di concessione, attestanti il tipo di servizio per cui è
immatricolato l'autoveicolo.
2. L'ente competente è tenuto a notificare la comunicazione
del diniego ad esercitare il servizio anche al committente dello stesso.
2 bis. L’utilizzo per l’attività di trasporto di
cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici
dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese
nazionali, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto
2003, n. 218 “Disciplina dell'attività di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente”, comporta la revoca dell’autorizzazione.
(
4)
Art. 5 - Attività di
vigilanza.
1. Le province ed i comuni,
nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza
sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi. La verifica in
ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla
presente legge è effettuata con cadenza annuale. (
5)
2. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui
alla presente legge, nonché per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e per la riscossione delle relative somme si
applicano le norme contenute nella
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e
successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6 - Sanzioni
amministrative pecuniarie. (6)
1. Chiunque effettui servizi atipici in assenza della prescritta
autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire tre milioni.
Art. 7 - Norme
transitorie.
1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, svolgono servizi riconducibili alla classificazione di cui
all'articolo 1 devono presentare agli enti competenti, entro il termine
di novanta giorni, copia dei documenti attestanti i requisiti previsti
dagli articoli 1 e 3 per ciascun servizio in esercizio.
2. Le imprese che, sulla base di apposito contratto privato di
trasporto svolgono attività riconducibile a quella regolata dalla
presente legge e la esercitano mediante l'istituto della concessione o
dell'autorizzazione, di cui agli articoli 10 e 13 della
legge regionale 8 maggio
1985, n. 54 , devono regolarizzare l'esercizio del servizio.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sono titolari di concessioni o di autorizzazioni di noleggio,
ma sono in possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione,
possono esercitare il servizio fino alla scadenza del contratto di
trasporto privato.
4. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora l'ente competente riconosca la pubblica
utilità di un servizio di trasporto scolastico ed intenda affidarlo
in concessione a terzi, tale servizio può essere concesso a titolo
preferenziale, in deroga all'articolo 11 della
legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come
da ultimo modificato dall'articolo 1 della
legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 , al
soggetto che l'ha esercitato nell'anno precedente e che sia in possesso
dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione. (
7)
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto.
Note
(
5) Comma modificato da comma 1
art. 15 della
legge
regionale 21 settembre 2021, n. 27 che alla fine ha inserito le
seguenti parole: “La verifica in ordine alla permanenza dei
requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è
effettuata con cadenza annuale.”.
SOMMARIO