Legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 (BUR n. 6/1996)
Legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 (BUR n. 6/1996) [sommario] [RTF]
MARCHIO E
INCENTIVI PER LA TUTELA E LA PRODUZIONE DI IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE
E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA
CAPO I
Istituzione del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali
della Laguna di Venezia
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto, tutela e promuove la denominazione d'origine
delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di
Venezia, come definita dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366,
in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.
Art. 2 - Istituzione del
marchio.
1. La Giunta regionale, entro il
termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio
collettivo Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di
Venezia, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n.
929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
480.
Art. 3 - Concessione dell'uso
del marchio.
1. L'uso del marchio di cui
all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti che
costruiscono imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali e relativi
accessori, nel territorio dei comuni inseriti nel Piano di area per la
laguna e per l'area veneziana (PALAV), approvato con provvedimento del
Consiglio regionale n. 70 del 9 novembre 1995 e del Comune di Caorle.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite
alla camera di commercio di Venezia. (
Art. 4 - Produzioni
tutelate.
1. Ai fini della presente legge sono
tutelate le imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali ed i relativi
accessori, costruite nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3,
secondo i criteri artistici artigianali che, ancorché innovativi,
rispettino la tradizione veneziana.
2. Le imbarcazioni in legno tutelate ai sensi del comma 1 con i
relativi accessori, sono indicate nell'
allegato A della presente legge.
Art. 5 - Elenco dei produttori
concessionari dell'uso del marchio.
Art. 6 - Comitato di
tutela.
1. É istituito il comitato di
tutela del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della
laguna di Venezia. (
3)
2. Il comitato è composto da sette esperti nel settore delle
imbarcazioni in legno di cui all'articolo 4, designati:
a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente
rappresentative a livello provinciale, in relazione alle province
interessate;
b) uno congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e
media industria delle province interessate;
c) uno dall'ente per la conservazione della gondola e la tutela del
gondoliere;
d) uno congiuntamente dalle società remiere;
e) uno dalla Camera di commercio di Venezia.
3. Il comitato è costituito con decreto del dirigente della
struttura regionale competente per materia (
4) e dura in carica cinque anni. La costituzione può
avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
5. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove
spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dipendenti della Regione.
Art. 7 - Compiti del comitato
di tutela.
Art. 8 - Regolamento
d'uso.
1. La Giunta regionale approva il
regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal
comitato di tutela di cui all'articolo 7.
2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce i caratteri
fondamentali delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della
laguna di Venezia e relativi accessori con particolare riferimento ai
modelli, forme, stili, decori tipici o innovativi, ma riconducibili a
quelli tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, nonché
alle tipologie merceologiche dei materiali utilizzati in conformità
alle norme UNI.
Art. 8 bis - Disposizioni di
rinvio.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui ai Capi I e II della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
"Norme generali in materia di marchi regionali". (
7)
Art. 9 - Procedure.
CAPO II
Incentivi per la produzione e la formazione professionale
Art. 10 - Finalità.
1. La Regione favorisce la costruzione di imbarcazioni in legno
tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, nonché le azioni
formative atte a promuovere professionalità adeguate alle esigenze
delle imprese e l'occupazione giovanile.
Art. 11 - Destinatari ed
oggetto degli incentivi.
1. Gli incentivi regionali per l'attuazione delle finalità di
cui all'articolo 10 sono attribuiti ai soggetti concessionari del marchio
di cui all'articolo 2 ad entrambe le seguenti condizioni:
a) che presentino progetti di costruzione di imbarcazioni in legno
tutelate dal marchio, fondati su commesse accertate;
b) che per la realizzazione dei progetti siano assunti giovani tra i 16 e
i 32 anni a tempo indeterminato.
Art. 12 - Misura degli
incentivi.
1. Gli incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)
coprono le spese di realizzazione dei progetti di costruzione fino al
trenta per cento delle spese ammesse e documentate con esclusione delle
spese per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera b).
2. Gli incentivi per le assunzioni previste dall'articolo 11,
comma 1, lettera b), sono concessi nella misura massima del settanta per
cento degli oneri complessivi per ogni assunzione a tempo indeterminato e
per i primi tre anni dalla data di decorrenza della medesima.
Art. 13 - Formazione
professionale.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge
sono attivati ai sensi della
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e
successive modificazioni, corsi biennali di formazione professionali
finalizzati al conseguimento da parte degli allievi della qualifica di
operaio falegname.
2. Il piano formativo prevede le seguenti discipline:
a) cultura generale;
b) organizzazione aziendale;
c) storia e stili dell'imbarcazione;
d) tecnologie del legno e dei materiali;
e) disegno tecnico e applicato (CAD);
f) laboratorio di falegnameria (processi produzione CAD e CAM);
g) laboratorio di restauro del legno;
h) cantieristica dell'imbarcazione in legno.
3. Per favorire l'avvio al lavoro dei giovani tra i 16 e i 32
anni, promuovendo professionalità adeguate alle aziende operanti nel
settore della costruzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali
della laguna di Venezia, sono attuate azioni formative teoriche e
tecnico-pratiche ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, lettera c) della
legge regionale 30 gennaio
1990, n. 10 , come sostituito dall'articolo 4 della
legge regionale 7 maggio
1991, n. 10 . (
9)
4. Le azioni formative devono riguardare:
a) la conoscenza dei materiali;
b) le tecniche costruttive;
c) l'uso manuale degli attrezzi e dei macchinari.
5. Le azioni formative teoriche possono espletarsi, a seguito di
apposite convenzioni da stipulare tra i soggetti competenti, presso gli
istituti professionali per le attività marinare di Venezia.
6. Le azioni formative tecnico-pratiche si esplicano presso
l'azienda con l'addestramento all'uso degli impianti e delle
attrezzature, in modo che al termine del ciclo formativo i soggetti che
vi abbiano preso parte siano in grado di svolgere autonomamente le
corrispondenti attività lavorative.
7. Per tutto il periodo di formazione, i praticanti hanno diritto
alle prestazioni sanitarie e all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro secondo le leggi vigenti.
CAPO III
Procedure e modalità per l'erogazione o la revoca degli
incentivi
Art. 14 - Domande di
ammissione agli incentivi.
1. Le domande di ammissione agli incentivi di cui all'articolo 11
sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di
ogni anno corredate dalla documentazione idonea a comprovare l'avvio dei
progetti di cui all'articolo 11, comma 2, e delle azioni formative di cui
all'articolo 13. Alle domande devono essere allegati:
a) un progetto di costruzione di imbarcazione in legno, fondato su
commesse accertate, con l'indicazione delle azioni da svolgere,
l'organizzazione e la gestione, i tempi e i modi di realizzazione;
b) il preventivo dei costi con distinzione analitica di quelli relativi
alla costruzione delle imbarcazioni oggetto di commessa e delle
assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 15 - Approvazione dei
progetti.
1. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 14, il piano di riparto degli
incentivi, nelle misure indicate all'articolo 12.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli incentivi sono
liquidati, entro i successivi quarantacinque giorni, dal dirigente del
Dipartimento competente nella misura del trenta per cento. Il restante
settanta per cento è liquidato alla completa realizzazione dei
progetti previa rendicontazione finale.
Art. 16 - Revoca
contributo.
1. La mancata realizzazione del progetto, esclusi i casi di forza
maggiore debitamente documentati, comporta la restituzione degli
incentivi ottenuti e relativi interessi legali.
2. Le modifiche del progetto e delle azioni formative, comportanti
la costruzione di imbarcazioni per tipologia e materiali impiegati
diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 4, comporta oltre alla
restituzione degli incentivi erogati e relativi interessi legali anche la
esclusione dal concorso ai benefici della presente legge per tre anni.
CAPO IV
Tutela e utilizzo imbarcazioni tipiche e tradizionali degli enti pubblici
nella laguna di Venezia
Art. 17 - Finalità.
1. La Regione, per la piena attuazione della presente legge e dei
principi in essa contenuti favorisce l'acquisto e la manutenzione da
parte degli enti pubblici operanti ed aventi sede nella laguna di Venezia
di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali rientranti nell'allegato
indicato all'articolo 4, utilizzate per attività di servizio o di
rappresentanza.
Art. 18 - Incentivi per
l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni in legno.
1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 17 per concorrere ai
benefici in esso previsti devono presentare domanda al Presidente della
Regione entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda deve indicare:
a) nel caso di incentivi per la manutenzione, l'elenco delle imbarcazioni
tipiche e tradizionali da manutendere con allegato un dettagliato
preventivo di spesa predisposto da una azienda concessionaria del marchio
di cui all'
articolo 2;
b) nel caso di acquisto di nuove imbarcazioni, il preventivo di spesa
redatto da aziende concessionarie del marchio di cui all'
articolo 2, debitamente approvato
secondo gli ordinamenti dell'ente acquirente;
c) nel caso di sostituzione di imbarcazioni possedute con imbarcazioni
tutelate ai sensi della presente legge, il preventivo di spesa redatto da
aziende concessionarie del marchio di cui all'
articolo 2, debitamente approvato
secondo gli ordinamenti dell'ente acquirente.
Art. 19 - Misura ed erogazione
degli incentivi.
1. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dal termine
della presentazione delle domande di cui all'articolo 18 il piano di
riparto degli incentivi nella misura massima:
a) del trenta per cento della spesa per le domande di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a);
b) del quindici per cento della spesa per le domande di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b);
c) del venti per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera c).
2. Gli incentivi di cui al comma 1, sono liquidati in una unica
soluzione dal dirigente del dipartimento competente nei quarantacinque
giorni successivi alla presentazione di regolare fattura rispettivamente
dei lavori di manutenzione o di acquisto.
Art. 20 - Fondo per la
conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche.
1. É istituito il fondo per la conservazione e la
manutenzione delle imbarcazioni storiche di cui al comma 2.
2. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere i comuni di cui
all'
articolo 3 e gli enti
o associazioni con sede nei medesimi, che detengono imbarcazioni tipiche
e tradizionali della Repubblica di Venezia, che per il loro utilizzo in
manifestazioni e anniversari storici o per la loro conservazione in
istituti museali, abbisognano di manutenzioni specializzate.
3. Il Comitato di cui all'
articolo 6 esprime il proprio parere in ordine
all'appartenenza delle imbarcazioni per le quali è richiesto il
contributo alle fattispecie previste dal comma 2.
4. Le domande per ottenere il contributo sono presentate al
Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
5. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 4 il piano di riparto dei contributi
da erogare nella misura massima del cinquanta per cento della spesa
ammessa.
6. I contributi sono liquidati in un'unica soluzione dal dirigente
del Dipartimento competente nei quarantacinque giorni successivi alla
presentazione di regolare fattura.
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 21 - Norma
finanziaria.
1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della
presente legge, si provvede ai sensi del comma 5 dell'
articolo 19 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della
legge regionale 30 agosto
1993, n. 42 mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo n.
80210 "Fondo globale per le spese correnti", partita n. 5, dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995.
(
10)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 1996 sono istituiti con lo stanziamento di sola competenza:
a) il capitolo n. 20602 denominato "Fondo per la conservazione e la
manutenzione delle imbarcazioni storiche (articolo 20)", con lo
stanziamento di lire 40 milioni;
b) il capitolo n. 20604 denominato "Contributi regionali per la
costruzione, acquisto e manutenzione di imbarcazioni in legno tipiche e
tradizionali della laguna di Venezia", con lo stanziamento di lire 120
milioni (capo II e IV);
c) il capitolo n. 20606 denominato "Spese per la richiesta di concessione
del marchio collettivo Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della
laguna di Venezia (articolo 2)", con stanziamento di lire 40 milioni;
1. Elenco imbarcazioni in legno tipiche e
tradizionali della laguna di Venezia.
- SANDOLO
- MASCARETA
- S'CIOPON
- PUPARIN
- GONDOLA
- TOPO
- TOPA
- SANPIEROTA
- BATELA
- CAORLINA
- BATELON
- PEATA
- GONDOLINO
- COFANO
- IMBARCAZIONE TIPO TAXI NELLE VARIE DIMENSIONI
- BRAGOSSO
2. Elenco accessori imbarcazioni.
- Alberi
- Timoni
- Accessori della Gondola
- Remi
- Forcole
Note
(
4) Comma così modificato da
comma 1 art. 12
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che
ha sostituito le parole “con decreto del Presidente della Giunta
regionale” con le parole “con decreto del dirigente della
struttura regionale competente per materia”.
SOMMARIO