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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (BUR n. 29/1999)
Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (BUR n. 29/1999) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
D’IMPATTO AMBIENTALE (1)(2)
CAPO I
Disposizioni generali
[Art. 1 -
Finalità.
1. La Regione Veneto, in
attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996, disciplina con la presente legge le procedure
di valutazione d’impatto ambientale (in seguito denominata VIA), ai
fini di:
a) assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative
a progetti di impianti, opere o interventi individuati negli allegati A1, A2, B1, B2,
(3) C3, C3-1bis, (4) A1 bis (5) e C4 della presente legge, si
perseguano gli obiettivi di tutela della salute e di miglioramento della
qualità della vita umana, di conservazione della varietà della
specie, dell’equilibrio dell’ecosistema e della sua
capacità di riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, di
garanzia della pluralità dell’uso delle risorse e della
biodiversità; (6)
b) garantire l’individuazione, la descrizione e la valutazione
in modo appropriato, per ciascun caso particolare, degli impatti diretti
ed indiretti di un progetto sull’ambiente, evidenziandone gli
effetti reversibili e irreversibili sulle seguenti componenti:
1) l’uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee,
l’aria, il clima ed il paesaggio;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) le interazioni tra i precedenti fattori;
c) identificare e valutare le possibili alternative al progetto,
compresa la sua non realizzazione;
d) indicare le eventuali misure per eliminare o mitigare gli impatti
negativi previsti;
e) consentire il monitoraggio continuo della compatibilità
ambientale dei progetti, verificandone il ciclo completo di
realizzazione, compresa la fase dell’esercizio dell’opera o
impianto e la sua eventuale dismissione alla fine del ciclo di vita
previsto;
f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e
la consultazione tra il soggetto proponente, l’autorità
competente e la popolazione interessata;
g) promuovere e garantire l’informazione e la partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA sulla
base delle consolidate acquisizioni scientifiche, epidemiologiche,
tecnologiche e gestionali;
h) supportare la definizione e l’attuazione di politiche
ambientali fondate sui principi di precauzione e di azione
preventiva;
i) favorire l’applicazione efficace della normativa ambientale
regionale;
j) conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il
coordinamento delle valutazioni e delle procedure amministrative in
materia ambientale.]
[Art. 2 -
Definizioni.
1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o
esecutivi concernenti la proposta di realizzazione di impianti, opere o
interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
naturali;
b) soglia dimensionale: il limite qualitativo e/o quantitativo oltre
il quale i progetti elencati negli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996
e negli allegati A1,
A2, B1, B2, (7)
C3, C3-1bis, (8) A1 bis (9) e C4 della presente legge, sono
assoggettati alla procedura di VIA; (10)
c) capacità produttiva: massima produzione possibile senza
modifiche impiantistiche;
d) aree naturali protette: le aree naturali protette nazionali,
normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; i
parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali
normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 ;
e) aree sensibili: gli ambiti territoriali, diversi dalle aree
naturali protette di cui alla lettera d), caratterizzati da fattori
ambientali peculiari, in relazione alle diverse componenti, come
individuati nell’allegato D della presente legge, nonché quelle zone
definite con provvedimenti della Giunta regionale, sentite le competenti
commissioni consiliari, a seguito di comprovate e motivate ragioni in
ordine a particolari situazioni caratteristiche climatiche,
epidemiologiche locali, di sicurezza idraulica e geofisica e, in
generale, alla loro particolare vulnerabilità;
f) soggetto proponente: il committente o l’autorità
proponente, cioè rispettivamente, il soggetto privato o pubblico,
che predispone le tipologie progettuali da sottoporre alle procedure
disciplinate dalla presente legge;
g) impatto ambientale: ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa
dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in
conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari
impianti, opere o interventi pubblici o privati;
h) procedura di verifica o screening: la fase preliminare,
disciplinata dall’articolo 7, nella quale si definisce se il progetto debba
essere assoggettato alla procedura di VIA;
i) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal capo III, preordinata alla
espressione da parte dell’autorità competente del giudizio di
compatibilità ambientale di cui alla successiva lettera r);
j) studio d’impatto ambientale (SIA): lo studio
tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, predisposto
a cura e spese del soggetto proponente, disciplinato dall’articolo 9;
k) fase preliminare o scoping: la fase preliminare facoltativa,
disciplinata dall’articolo 8, nella quale si definiscono, in contraddittorio tra
autorità competente per la VIA e soggetto proponente, le
informazioni che devono essere fornite nel SIA;
l) autorità competente per la VIA: l’amministrazione,
individuata ai sensi dell’articolo 4, che effettua le procedure disciplinate dalla
presente legge;
m) comuni interessati: i comuni nel cui territorio viene localizzato
l’impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri
comuni interessati dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai
sensi degli articoli 9 e
13, ai quali spetta
esprimere il parere di cui al comma 2 dell’articolo 5 del DPR 12
aprile 1996;
n) province interessate: le
province nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati di cui
alla lettera m);
o) amministrazioni interessate:
gli enti e gli organi competenti a rilasciare concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati,
preordinati alla realizzazione del progetto proposto;
p) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche
del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell’intervento medesimo;
q) consultazione: le forme di partecipazione, anche diretta, delle
popolazioni interessate, disciplinate dall’articolo 16;
r) giudizio di compatibilità ambientale: il provvedimento con il
quale l’autorità competente conclude la procedura di VIA;
s) commissione VIA: l’organo tecnico-istruttorio istituito
dall’autorità competente per la VIA disciplinato dagli
articoli 5 e 6;
t) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa
istituita o designata dall’autorità competente per espletare
gli adempimenti disciplinati dalla presente legge, presso la quale sono
depositati i progetti degli impianti, opere o interventi, nonché i
documenti e gli atti inerenti ai procedimenti conclusi, per consentirne
al pubblico la consultazione, e che cura l’istruttoria dei progetti
degli interventi assoggettati a VIA.]
[Art. 3 - Campo di
applicazione.
1. Sono assoggettati alla
procedura di VIA:
a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2,
(11) e A1bis (12) eccedenti le soglie dimensionali ivi previste;
(13)
b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1
e al comma 1 dell’articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di
impianti, opere o interventi elencati nell’allegato C3 e nell'allegato
C3-1bis (14) qualora superino le soglie
dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree sensibili individuate
nell’allegato D;
c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1
e al comma 1 dell’articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di
impianti, opere o interventi elencati nell’allegato C4, nonché quelli
di cui all’articolo 7,
comma 1, qualora lo richieda l’esito della procedura di
verifica ivi disciplinata;
d) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati
negli allegati A1,
A2, B1, B2, (15)
C3, C3-1bis (16) e A1 bis (17)
C4 qualora la variante
comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati
medesimi; (18)
e) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati
negli allegati A1,
A2, B1, B2, (19)
C3, C3-1bis (20) e A1 bis (21)
C4 qualora la variante
comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni
originarie superiore al venticinque per cento; la procedura di VIA si
applica inoltre qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la
suddetta percentuale. (22)
2. La procedura di VIA non si applica agli interventi
disposti in via d’urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per
salvaguardare l’incolumità delle persone da un pericolo
imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato
dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle opere ed agli impianti
necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica
autorizzati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con esclusione degli
impianti di incenerimento e di recupero energetico.]
[Art. 4 - Autorità
competenti per le procedure di VIA.
1. La Regione è
l’autorità competente per le procedure di VIA relative ai:
b) progetti elencati negli allegati B2, C3 e A1 bis (25) C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o
più province o che presentino impatti interregionali e/o
transfrontalieri. (26)
2. La provincia è l’autorità competente
per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati
B2, C3 e A1 bis C4 la cui localizzazione interessi
il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti
interregionali o transfrontalieri. (27)
3. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui
all’articolo 19
è emesso dalla Giunta regionale o, in assenza di diversa
formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale, secondo le
competenze di cui ai commi 1 e 2.
4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla
presente legge tramite l’ufficio competente, appositamente
designato o istituito ovvero avvalendosi, previa convenzione, del
servizio dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV).
5. La Giunta regionale, entro due mesi dalla
pubblicazione della presente legge, provvede:
a) a determinare con apposite direttive le modalità ed i criteri
di attuazione delle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge,
nonché ad elaborare specifiche tecniche ed i primi sussidi operativi
alla elaborazione degli studi di impatto ambientale;
b) ad organizzare un archivio
degli studi d’impatto ambientale consultabile dal pubblico;
(28)
c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi
relativi all’istruttoria.
5 bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario,
all’aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
c) del comma 5 e all’individuazione di nuovi criteri e parametri
riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22. (29)
6. La Giunta regionale provvede altresì a
realizzare o adeguare la cartografia e i sistemi informativi territoriali
necessari all’applicazione della presente legge avvalendosi dei
criteri e degli strumenti impiegati per la formazione del Piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC), con le integrazioni
eventualmente necessarie.
7. Al fine degli adempimenti di cui al comma 2
dell’articolo 4 del DPR 12 aprile 1996, le province trasmettono
semestralmente alla struttura regionale competente per la VIA una
relazione informativa in ordine ai provvedimenti amministrativi di
valutazione di impatto ambientale adottati ed ai procedimenti di VIA in
corso.]
[Art. 5 - Struttura
operativa al procedimento di VIA e Commissione VIA. (30)
1. Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale le
autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere
obbligatorio della Commissione per la valutazione di impatto ambientale,
di seguito denominata Commissione VIA, istituita con apposito
provvedimento, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. La Commissione VIA è l’organo tecnico-istruttorio che
formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei
progetti sottoposti alla sua valutazione. Detto parere costituisce il
presupposto ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di
impatto ambientale.
3. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici
regionali, la struttura operativa competente all’espletamento delle
procedure di VIA di competenza regionale e definisce composizione,
compiti e tempi dell’attività della commissione di cui al
comma 2 individuando i componenti tra i dipendenti delle strutture
regionali e di ARPAV che abbiano una specifica competenza in analisi e
valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del
paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità,
tutela dell’assetto agronomico e forestale, difesa del suolo,
geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei
rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni
culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline
economico-giuridiche.
4. Le province provvedono in conformità ai rispettivi
ordinamenti:
a) ad individuare, nell’ambito degli uffici provinciali, la
struttura operativa competente all’espletamento delle procedure di
VIA di competenza provinciale;
b) ad istituire la Commissione istruttoria provinciale per la
valutazione di impatto ambientale;
c) a definire composizione, compiti e tempi delle attività della
commissione individuando i componenti tra i dirigenti e i funzionari
delle strutture provinciali e di ARPAV che abbiano una specifica
competenza in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana,
territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della
biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale,
difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti,
analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e
radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica,
discipline economico-giuridiche.
5. Il proponente è tenuto a versare a favore
dell’autorità competente una somma a fronte dei costi
sopportati dalla medesima per l’organizzazione e lo sviluppo delle
attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla
procedura di valutazione di impatto ambientale. Le tariffe da applicare
sono definite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 52 “Norme in materia ambientale” e seguenti.]
[Art. 6 –
Commissione provinciale VIA.
CAPO II
Procedure preliminari
[Art. 7 - Procedura di
verifica.
1. Qualora la tipologia di
intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle
elencate negli allegati A1, A2,
B1, B2, (32) e C3 C3-1bis (33) e A1 bis,(34)
ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere
o interventi di cui all’allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree
sensibili ivi indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla
Autorità competente. (35)
2. Per le tipologie progettuali di cui
all’allegato C4
(36) il soggetto proponente
richiede la verifica all’autorità competente al fine di
stabilire se l’impatto sull’ambiente, in relazione alle
caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello
svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Alla richiesta di cui al comma 1 il soggetto
proponente allega i seguenti elaborati:
a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;
b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il
progetto rientra fra le tipologie elencate negli allegati citati al comma
1, o per verificare che la sua effettiva localizzazione sia riferibile
alle aree sensibili.
4. Alla richiesta di cui al comma 2 il soggetto
proponente allega i seguenti elaborati:
a) la descrizione del progetto dell’impianto, opera o
intervento;
b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i
possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.
5. La struttura competente per la VIA accerta la
completezza degli elaborati presentati, richiedendo, quando ne rilevi
l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti
necessari; la richiesta di integrazione sospende i termini della
procedura di verifica di cui al presente articolo fino alla data del
ricevimento delle integrazioni e/o dei chiarimenti predetti.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta di verifica di
cui ai commi 1 e 2, il responsabile della struttura competente per la
VIA, sulla base degli elementi di cui all’allegato D del DPR 16
aprile 1996, nonché, nel caso di cui al comma 2, sulla base del
parere della Commissione VIA, si pronuncia con proprio decreto avente uno
dei seguenti contenuti:
a) l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al capo
III;
b) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
c) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con indicazioni
per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto,
opera o intervento.
7. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di
verifica di cui al comma 1, in caso di silenzio della struttura
competente per la VIA, il progetto si intende escluso dalla procedura di
VIA.
8. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi
alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui al comma 3 entro
novanta giorni dalla richiesta medesima non si procede al compimento
della procedura di verifica; in tal caso la struttura competente per la
VIA dà apposita comunicazione all’autorità competente per
l’approvazione o autorizzazione definitiva del progetto.
9. L’elenco dei progetti per i quali sia stata
chiesta la verifica ed il relativo esito sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.]
[Art. 8 - Fase
preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale (SIA).
1. Per i progetti
assoggettati alla procedura di VIA è facoltà del soggetto
proponente richiedere alla autorità competente per la VIA
l’effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione
delle informazioni da fornire, fra quelle comprese nell’allegato C
del DPR 12 aprile 1996.
2. Al fine di cui al comma 1 il soggetto proponente
presenta alla autorità competente per la VIA un elaborato che:
a) definisce il piano di redazione del SIA;
b) individua i comuni e le province interessati.
3. La fase preliminare di cui al presente articolo
è effettuata in contraddittorio con il soggetto proponente.
4. Il responsabile della struttura competente per la VIA
si esprime entro sessanta giorni sulla richiesta di cui al comma 1;
trascorso inutilmente tale termine l’elaborato di cui comma 2 si
intende approvato.]
CAPO III
Procedura di VIA
[Art. 9 - Studio di impatto ambientale
(SIA).
1. Il SIA è
predisposto a cura e spese del soggetto proponente, con le modalità
ed i criteri di cui all’allegato C del DPR 12 aprile 1996 e secondo
le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 4.
2. Il SIA ha carattere interdisciplinare e deve
contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri
ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello
stesso;
c) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con
riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale,
nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
d) la rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le
norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del
territorio;
e) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se
possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull’ambiente;
f) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell’impatto ambientale.
3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto
proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili
presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
4. Il SIA deve essere corredato da un riassunto non
tecnico, ai sensi del punto 6 dell’allegato C del DPR 12 aprile
1996.]
[Art. 10 - Presentazione
della domanda di VIA.
1. Chiunque intenda
realizzare un impianto, opera o intervento assoggettato a VIA in base
alla presente legge deve presentare alla autorità competente per la
VIA apposita domanda per ottenere il giudizio di compatibilità
ambientale.
2. Alla domanda devono essere allegati:
b) il progetto preliminare dell’impianto, opera o
intervento.]
[Art. 11 - Presentazione
contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del
progetto.
1. Per i progetti di
impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente
legge ed elencati negli allegati A1, B1,
B2, dalla lettera n) alla
lettera s), del numero 7,
Progetti di infrastrutture, C3-1bis (37) (38) e A1
bis (39) con esclusione
delle lettere h bis), h ter), h quater), il soggetto proponente può
chiedere l’autorizzazione o approvazione definitiva del progetto
contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale. (40)
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui
al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda:
b) il progetto definitivo dell’impianto, opera o intervento;
c) l’elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di
pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati,
necessari per la realizzazione dell’impianto, opera o intervento,
corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.]
[Art. 12 - Presentazione contestuale della
domanda di VIA e dei pareri, nulla osta e assensi necessari per
l’autorizzazione del progetto.
1. Per i progetti di
impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente
legge ed elencati negli allegati A2, B2,
(41) C3 e C4 il soggetto proponente
può chiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità
ambientale, il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, per le materie attinenti alla VIA e per gli aspetti
urbanistici, necessari per l’autorizzazione o approvazione
definitiva del progetto.
2. Nel caso in cui si
avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve
allegare alla domanda, oltre al SIA e al progetto definitivo
dell’impianto, opera o intervento, l’elenco delle
amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri, nulla osta,
autorizzazioni e assensi di cui allo stesso comma 1, corredato dalla
documentazione prescritta dalla normativa vigente.]
[Art. 13 - Istruttoria
preliminare.
1. Entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12, la
struttura competente per la VIA provvede all’esame formale della
documentazione presentata, esprimendosi in ordine a:
a) la completezza della
documentazione in funzione dei previsti effetti del provvedimento
richiesto ed al fine della procedibilità dell’istruttoria;
b) l’individuazione:
1) dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione
delle aree naturali protette interessati, per l’espressione del
parere di cui al comma 2 dell’articolo 5 del DPR 12 aprile
1996;
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una
sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto
proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta
interrompe i termini del procedimento.
3. Nel caso il soggetto proponente si sia avvalso della
facoltà di cui all’articolo 8, la verifica di completezza riguarda esclusivamente
la corrispondenza di quanto presentato alle eventuali indicazioni del
responsabile della struttura competente per la VIA di cui al comma 4
dell’articolo 8 ovvero all’elaborato di cui al comma 2 dello
stesso articolo 8.
4. Concluso
l’esame di cui al comma 1, la struttura competente per la VIA ne
dà comunicazione al soggetto proponente unitamente
all’ammontare della somma da versare per l’istruttoria.
5. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla
richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al
comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la
documentazione presentata si intende accolta ed il soggetto proponente
provvede agli adempimenti di cui all’articolo 14; la struttura competente comunica comunque
l’ammontare della somma da versare per l’istruttoria.]
[Art. 14 - Deposito e
pubblicità.
1. Il soggetto
proponente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 13
o dell’inutile decorso del termine di cui al comma 1 dell’articolo 13,
deposita il progetto ed il SIA presso i comuni e le province ove è
localizzato l’impianto, opera o intervento e, nel caso ricada anche
parzialmente in aree naturali protette, anche presso gli enti di gestione
delle stesse; inoltre invia copia del riassunto non tecnico delle
informazioni contenute nel SIA agli eventuali altri comuni e province
interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell’articolo 2, come individuati nel
SIA medesimo.
2. Il soggetto proponente provvede altresì ad
inviare alle amministrazioni interessate:
a) il progetto;
b) il riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA;
3. Il soggetto
proponente provvede a far pubblicare l’annuncio dell’avvenuto
deposito di cui al comma 1 su due quotidiani a tiratura regionale;
l’annuncio deve contenere:
a) l’indicazione del soggetto proponente;
b) la descrizione sommaria dell’impianto, opera o intervento
proposto;
c) la localizzazione;
d) la data ed i luoghi di deposito.
4. Il soggetto proponente dà comunicazione formale
alla struttura competente per la VIA delle date dell’avvenuta
pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3, precisando i
quotidiani nei quali è stata effettuata, nonché
dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 2 e dell’avvenuto
versamento della somma di cui all’articolo 13, comma 4.
5. Dalla data di pubblicazione dell’ultimo
annuncio di cui al comma 3 decorrono:
a) il termine, previsto dal comma 1 dell’articolo 17, per l’espressione del
parere da parte dei comuni e province interessati ed eventualmente, nei
casi previsti, dagli enti di gestione delle aree naturali protette;
[Art. 15 - Presentazione
al pubblico.
1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione
dell’ultimo annuncio di cui al comma 3 dell’articolo 14, il soggetto proponente
provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico dei
contenuti del progetto e del SIA, secondo le modalità concordate con
il comune direttamente interessato dalla localizzazione
dell’impianto, opera o intervento.
2. Qualora l’impianto, opera o intervento
interessi il territorio di più comuni nell’ambito della
medesima provincia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo
modalità concordate dalla provincia stessa con i comuni interessati;
qualora siano interessati i territori di più province, deve essere
effettuata una presentazione al pubblico in ognuna delle province
interessate.
3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente
provvede alle presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità
stabilite dalla struttura competente per la VIA.]
[Art. 16 -
Partecipazione.
1. Entro il termine di
cinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ultimo annuncio
di cui al comma 3
dell’articolo 14, chiunque può prendere visione della
documentazione depositata presso i competenti uffici della Regione, della
provincia e del comune interessato, ed ottenerne a proprie spese
copia.
2. Entro lo stesso
termine di cui al comma 1, chiunque intenda fornire elementi conoscitivi
e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento
medesimo può presentare alla struttura competente per la VIA, in
forma scritta, osservazioni sull’impianto, opera o intervento
soggetto alla procedura di VIA.]
[Art. 17 - Pareri dei
comuni e delle province interessati.
1. I comuni e le province interessati, nonché, nel
caso di aree naturali protette, i relativi enti di gestione esprimono il
parere di cui al comma 2 dell’articolo 5 del DPR 12 aprile 1996
entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell’ultimo
annuncio di cui al comma 3
dell’articolo 14; decorso tale termine l’autorità
competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in
assenza dei predetti pareri.
2. In assenza di diversa formulazione statutaria degli
enti, i pareri di cui al comma 1 sono espressi dai consigli dei comuni e
delle province interessati.
3. La struttura
competente per la VIA trasmette le osservazioni di cui al comma 2 dell’articolo 16
ed i pareri di cui al comma 1 del presente articolo al soggetto
proponente che può presentare alla stessa struttura le proprie
controdeduzioni.]
[Art. 18 - Parere della
commissione VIA.
1. Entro
centotrentacinque giorni dalla data della pubblicazione dell’ultimo
annuncio di cui al comma 3
dell’articolo 14, la commissione VIA esprime il proprio parere
sull’impatto ambientale dell’impianto, opera o intervento
proposto, sulla base:
b) delle risultanze dell’eventuale inchiesta pubblica;
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una
sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto
proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta
sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la
presentazione delle integrazioni richieste.
3. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla
richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al
comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.
4. Il presidente della commissione VIA, in relazione
anche alle osservazioni di cui al comma 2 dell’articolo 16, può disporre
l’inchiesta pubblica.
5. Il presidente della commissione VIA è tenuto a
disporre l’inchiesta pubblica di cui al comma 4 qualora essa sia
richiesta dal sindaco di uno dei comuni interessati.
6. L’inchiesta pubblica di cui al comma 4 consiste
almeno nell’audizione, in contraddittorio con il soggetto
proponente, di coloro che hanno presentato le osservazioni, da parte
della commissione VIA e dei comuni e province interessati.
7. Il presidente della commissione VIA decide
sull’ammissibilità delle memorie presentate dai soggetti
interessati, nonché dal proponente dello studio di impatto
ambientale.
8. In casi di particolare rilevanza, il presidente della
commissione VIA può disporre la proroga del termine di cui al comma
1 sino ad un massimo di sessanta giorni.]
[Art. 19 - Giudizio di
compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità
diversa dalla Regione o dalle Province. (42)
1. Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi
assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati
A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera
s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1 bis con esclusione
delle lettere h bis), h ter), h quater), (43) entro quindici giorni dall’espressione del
parere della commissione VIA di cui all’articolo 18 e sulla base del
medesimo, l’autorità competente per la VIA adotta il
provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato
al soggetto proponente, ai comuni e alle province interessati e, nel caso
di aree naturali protette, ai relativi enti di gestione, nonché
(44) all’autorità
competente al rilascio di autorizzazioni, approvazioni o concessioni per
la realizzazione dell’impianto, opera o intervento.
3. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve
contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per
l’autorizzazione dell’impianto, opera o intervento e comunque
per la sua realizzazione.
4. In caso di giudizio negativo, l’impianto, opera
o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non
può essere realizzato.]
[Art. 19bis - - Giudizio
di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione
definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o
dalle Province.
1. Per i progetti di impianti
opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed
elencati negli allegati A1, B1,
C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera
s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1bis con esclusione delle
lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il proponente abbia
presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità
ambientale ai sensi dell'articolo 10, entro quindici giorni dall'espressione del parere
della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo,
l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al
giudizio di valutazione di compatibilità ambientale.
2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le
prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto,
opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.
3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento
proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere
realizzato.
4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di
impatto ambientale sia positivo o condizionato, la Commissione VIA
all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai
responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati
dall'autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di
acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assensi
comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o
regionale e necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione
degli impianti, opere od interventi.
5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 4
sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di
smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori. (45) ]
CAPO IV
Procedure di VIA per progetti con impatti interregionali e
transfrontalieri
[Art. 20 - Procedure per
i progetti con impatto ambientale interregionale.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi
che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, la
Giunta regionale esprime il giudizio di compatibilità ambientale
d’intesa con le regioni interessate.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi
che possano avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confinanti,
la Giunta regionale è tenuta darne immediata comunicazione alla
Regione confinante che sarà chiamata a partecipare alla commissione
regionale VIA per esprimervi il proprio parere.]
[Art. 21 - Procedure per
i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi
che possono avere impatti rilevanti sull’ambito di un altro Stato,
la Giunta regionale informa il Ministero dell’ambiente per
l’adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con
la legge 3 novembre 1994, n. 640.]
CAPO V
Partecipazione della Regione alla procedura di VIA statale
[Art. 22 - Partecipazione
della Regione alla procedura di VIA di cui all’articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai
sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale.
2. Per l’espressione del parere di cui al comma 1
si applica la procedura di cui al capo III, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla
normativa statale.]
CAPO VI
Semplificazione dei procedimenti
[Art. 23 -
Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o
autorizzazione regionale o provinciale. (46)
1. In attuazione dei principi di semplificazione
amministrativa per i progetti previsti dall’allegato A1 con esclusione della
lettera k), dall’allegato B1 con esclusione della lettera g), C3-1bis (47) e dall’allegato B2, dalla lettera n)
alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché
dall’allegato A1
bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il
giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel
provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle
seguenti condizioni: (48)
b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai
rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché
dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;
c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di
cui all’articolo
18. (49)
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, la
Commissione VIA svolge le funzioni dell’apposita conferenza
prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e provvede all’istruttoria ai fini dell’assunzione dei
provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.]
[Art. 24 -
Semplificazione amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni
per attività di cava.
1. In attuazione dei princìpi di semplificazione
amministrativa, il giudizio di compatibilità ambientale è
integrato nel provvedimento di concessione o di autorizzazione di
attività di coltivazione di cave e torbiere in presenza delle
seguenti condizioni :
b) la commissione VIA abbia reso il parere sull’impatto
ambientale di cui all’articolo 18.
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, la
commissione VIA, integrata dai responsabili degli uffici regionali o
provinciali competenti, provvede all’istruttoria ai fini del
rilascio dei provvedimenti richiesti. L’autorizzazione e la
concessione sostituiscono ogni altro parere, nullaosta, autorizzazione di
competenza regionale.]
[Art. 25 - Conferenza di
servizi.
1. In attuazione dei
princìpi di semplificazione amministrativa l’autorità
competente per la VIA convoca una conferenza di servizi al fine di
acquisire in un’unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed
assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o
regionale e necessari per l’autorizzazione o approvazione
definitiva degli impianti opere od interventi, in presenza delle seguenti
condizioni:
a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui
all’articolo
12;
b) la commissione VIA abbia reso il parere ambientale di cui
all’articolo
18.
2. La conferenza dei servizi per quanto non diversamente
disciplinato dal presente articolo si svolge con le modalità di cui
agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente
della struttura regionale o provinciale competente in materia di tutela
ambientale provvede a:
b) comunicare il termine entro il quale è prevista
l’espressione del parere della commissione VIA di cui
all’articolo
18;
c) comunicare il parere della commissione VIA di cui
all’articolo 18;
4. La conferenza dei servizi conclude i suoi lavori
entro trenta giorni dall’espressione del parere di
compatibilità ambientale di cui all’articolo 18; le
determinazioni della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i
pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati.
5. In casi di particolare rilevanza, la conferenza
può prorogare il termine previsto al comma 4 sino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni.]
CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie
[Art. 26 - Disposizioni
in materia di sportello unico per le attività produttive.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 non si applicano agli impianti
produttivi di cui al capo IV del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, qualora il
comune ove è ubicato l’impianto assoggettato a VIA abbia
provveduto a istituire lo sportello unico per le attività produttive
di cui all’articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998.]
[Art. 27 - Decorrenza
dell’efficacia.
1. Le disposizioni
della presente legge si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive di cui
all’articolo 4; in
assenza delle direttive, le disposizioni si applicano in ogni caso a
partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Fino alla data dell’istituzione da parte delle
province delle strutture e degli organi competenti alla VIA di cui agli
articoli 4 e 6, e comunque non oltre il 31
dicembre 1999, le procedure di VIA di cui agli allegati B2, C3 e C4
sono svolte dalla Regione.
3. Qualora le province non ottemperino agli adempimenti
di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla
nomina di commissari ad acta che esercitano in via sostitutiva le
funzioni proprie degli organi provinciali di VIA, a spese del bilancio
provinciale.
3 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di
cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Giunta regionale
esercita le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA
relative ai progetti degli impianti di produzione di energia di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(50)
[Art. 28 - Ulteriori
semplificazioni di procedure.
1. Entro il 31 dicembre 1999, la Giunta regionale, acquisito il
parere favorevole della competente commissione consiliare, tenuto conto
delle esperienze acquisite e tenuto altresì conto delle disposizioni
in materia di sportello unico per le attività produttive, può
adottare eventuali procedure semplificate riguardanti i progetti
dell’allegato B del DPR 12 aprile 1996.]
1. A decorrere dalla data di applicazione delle
procedure VIA di cui al comma 1 dell’articolo 27, la lettera h) del
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11
(52) è così
sostituita:
[Art. 31 - Norma
finanziaria.
2. Nel bilancio di previsione 1999 sono istituiti, con
lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza:
a) nello stato di previsione dell’entrata, il capitolo n. 8334
“Proventi derivanti dalle spese di istruttoria delle procedure di
valutazione di impatto ambientale”;
b) nello stato di previsione della spesa, il capitolo n. 50264
“Spese per il funzionamento della Commissione regionale
VIA”.]
Art. 32 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE
a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante
operazioni di cui all’allegato B del D.Lgs. n. 22/97, salvo le
operazioni di deposito preliminare (allegato B, lett. D15) effettuate nel
luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla
medesima impresa.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui
all’allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.
c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/97), ad esclusione
delle discariche per inerti.
d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lett. D2 e da
D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.
e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di
rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel
sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D3, D4, D6, D7 e D12, del D.Lgs. n.
22/97).
f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con
capacità superiore a 20 t/giorno, di cui all’allegato B, lett.
D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.
g) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati
nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti
prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti
alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m3
oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).
h) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di
cui all’allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di
quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e
33 del D.Lgs. n. 22/97.
i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni
di cui all’allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con
capacità superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del
D.Lgs. n. 22/97.
j) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore
a 13.000 abitanti equivalenti.
k) Cave e torbiere con più di 350.000 m3/anno di
materiale estratto o di un'area interessata superiore a 15 ha.
l) Attività di coltivazione di minerali solidi.
m) Attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla
terraferma.
m bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento
della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a
situazioni di emergenza che si verifichino nel territorio regionale,
previsti dal numero 2 bis) della lettera f) del comma 1
dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e
successive modifiche ed integrazioni; (55)
m ter) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui
la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la
derivazione superi i 100 l/minuto secondo; (56)
m quater) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza
superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m3;
(57)
m quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; (58)
m sexies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i
200 ha); (59)
m septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio
d’acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate
superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;
(60)
m octies) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e
lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di
dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare. (61)
ALLEGATO A2 (62)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE
a) omissis (63)
b) omissis (64)
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 t al
giorno.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie
prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a
40.000 m3.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la
capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito al giorno.
h) omissis (65)
i) omissis (66)
j) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
capacità complessiva superiore a 80.000 m3.
k) omissis (67)
l) omissis (68)
m) omissis (69)
n) Aeroporti.
o) omissis (70)
p) omissis (71)
q) omissis (72)
r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla
terraferma.
ALLEGATO B1 (73)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE
a) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità
superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui
all’allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lett. D2 e da
D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.
c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con
capacità superiore a 10 t/giorno, di cui all’allegato B, lett.
D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.
d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi,
mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli
realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i
rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché
appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000
m3 oppure con capacità superiore a 20 t/giorno
(operazioni di cui all’allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n.
22/97).
e) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni
di cui all’allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con
capacità superiore a 50 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti
alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n.
22/97.
f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore
a 5.000 abitanti equivalenti.
g) Cave e torbiere con più di 200.000 m3/anno di
materiale estratto o di un'area interessata superiore a 10 ha.
g bis) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che
prevedano derivazioni superiori a 100 l/minuto secondo o di acque
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano
derivazioni superiori a 25 l/minuto secondo; (74)
g ter) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili; (75)
g quater) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a
quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell’allegato
A1, nonché progetti d’intervento su porti già esistenti;
(76)
g quinquies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi
i 5 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell’allegato A1. (77)
ALLEGATO B2 (78)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE
1. AGRICOLTURA
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali
per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a
5 ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 10 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una
superficie superiore a 2,5 ha.
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
più di 20.000 posti pollame, 1.000 posti suini da produzione (di
oltre 30 kg), 375 posti scrofe.
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 150 ha.
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 2,5 ha.
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 100 ha.
2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 25 MW.
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse
geotermiche incluse le relative attività minerarie.
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda.
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e
dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza
complessiva superiore a 10 km.
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento.
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva
superiore ai10 km.
3. LAVORAZIONE DEI METALLI
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi
che superino 2.500 m2 di superficie impegnata o 25.000
m3 di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità
superiore a 1,25 t/ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
-
- laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di
acciaio grezzo;
-
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 25 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 10
MW;
-
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 1 t/ora di acciaio
grezzo.
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 10 t/giorno.
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una
capacità di fusione superiore a 5 t/giorno per il piombo e il cadmio
o a 25 t/giorno per tutti gli altri metalli.
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 15
m3.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzioni di materiale ferroviario e
rotabile che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o
25.000 m3 di volume.
i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1 ha.
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 2.500 m2
di superficie impegnata o 25.000 m3 di volume.
4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 37,5 t/giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 150 t/giorno su
base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 100 t/giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità
di produzione superiore a 250.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
25.000 m3 di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse
superiore a 25 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di
oltre 5 t/giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce
con capacità di lavorazione superiore a 25.000 q/anno di prodotto
lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria
dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.500 m2 di
superficie impegnata o 25.000 m3 di volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/giorno di
barbabietole.
5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 25.000 t/anno di
materie prime lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 25
t/giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili,
di lana la cui capacità di trattamento supera le 5 t/giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la
capacità superi le 2,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore
al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato
A2.
6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.
7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 20 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 20 ha; progetti di sviluppo urbano
all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori
ai 5 ha.
c) omissis (79)
d) Interporti.
e) omissis (80)
f) Strade extraurbane secondarie.
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento
di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana,
superiore a 750 metri.
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 10 km.
k) omissis (81)
l) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica
con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza
superiore a 1,5 km.
m) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500
metri, con portata oraria massima superiore a 900 persone.
n) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità
complessiva superiore a 5 t/giorno mediante operazioni di trattamento
(operazioni di cui all’allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n.
22/97).
o) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di
raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’allegato
B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).
p) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di
deposito preliminare, con capacità superiore a 75.000 m3
oppure con capacità superiore a 100 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).
q) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a
50.000 m 3.
r) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di
deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti
ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con
capacità superiore a 15.000 m3 oppure con capacità
superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lett.
D15, del D.Lgs. n. 22/97).
s) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi
con capacità superiore a 50 t/giorno mediante operazioni di cui
all’allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad
esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.
8. ALTRI PROGETTI
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 2,5 ha,
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 150 posti
letto o volume edificato superiore a 12.500 m3, o che occupano
una superficie superiore ai 10 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno
dei centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,5 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 250 m2.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 2.500
m2 di superficie impegnata o 25.000 m3 di
volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di
esplosivi con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 500
m3 e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
h) omissis (82)
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 250 t/giorno oppure di
calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 25
t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione
di oltre 25 t/giorno.
j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 5.000
t/anno.
k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie
prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima
tipologia progettuale nell'allegato A2.
l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al
parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato
A2.
m) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 50
t/giorno e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
n) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza
superiore a 5 metri e/o di capacità superiore a 50.000
m3, ma inferiori ai parametri indicati per la medesima
tipologia progettuale nell'allegato A2.
o) Stoccaggi di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
capacità complessiva compresa fra 40.000 m3 e 80.000
m3.
ALLEGATO C1
omissis (83)
ALLEGATO C2
omissis (84)
ALLEGATO C3 (85)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE
NELL'ALLEGATO D
TIPOLOGIA PROGETTUALE
|
AREE SENSIBILI
|
1. AGRICOLTURA
|
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 10 ha.
|
D - E
|
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 25 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo
di una superficie superiore a 6 ha.
|
D - E
|
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini
con più di 50.000 posti pollame, 2.000 posti suini da
produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe.
|
A - C3 - D
|
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 350
ha.
|
D - E
|
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.
|
A - B - C3 - D - E
|
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una
superficie superiore a 200 ha.
|
D - E
|
2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA
|
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda
con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
|
A - D - E
|
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse
geotermiche incluse le relative attività minerarie.
|
D - E
|
c) Impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda.
|
D - E
|
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e
dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza
complessiva superiore a 20 km.
|
D - E
|
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante
lo sfruttamento del vento.
|
D - E
|
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza
complessiva superiore a 20 km.
|
D - E
|
3. LAVORAZIONE DEI METALLI
|
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o
50.000 m3 di volume.
|
A - D - E
|
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria
o secondaria) compresa la relativa colata continua di
capacità superiore a 2,5 t/ora.
|
A - D - E
|
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/ora
di acciaio grezzo;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ
per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore
a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio
grezzo
|
A – D - E
|
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di
produzione superiore a 20 t/giorno.
|
A – D - E
|
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici.
|
A - C3 - D - E
|
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con
una capacità di fusione superiore a 10 t/giorno per il
piombo e il cadmio o a 50 t/giorno per tutti gli altri
metalli.
|
A - C3 - D - E
|
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e
materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici
qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume
superiore a 30 m3.
|
A - C3 - D - E
|
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
rotabile che superino 10.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m3 di volume.
|
A - D - E
|
|
|
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000
m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume.
|
A - D - E
|
4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
|
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie
prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300
t/giorno su base trimestrale.
|
A - D - E
|
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base
annua.
|
A - D - E
|
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una
capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
|
A - C3 - D - E
|
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che
superino 50.000 m3 di volume.
|
A - D - E
|
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse
superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il
recupero di carcasse e di residui di animali con una
capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di
pesce con capacità di lavorazione superiore a 5.000 t/anno
di prodotto lavorato.
|
A - D - E
|
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei,
industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino
5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000
m3 di volume.
|
A - D - E
|
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000
t/giorno di barbabietole.
|
A - D - E
|
5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA
CARTA
|
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 40.000
t/anno di materie prime lavorate.
|
A - C3 - D - E
|
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 40
t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il
lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di
fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento
supera le 7 t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la
capacità superi le 4 t/giorno di prodotto finito e sia
inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
|
A - C3 - D - E
|
6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE
|
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di
elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime
lavorate.
|
A - D - E
|
7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
|
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con
una superficie interessata superiore ai 40 ha.
|
D - E
|
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano
superfici superiori ai 10 ha.
|
A - D - E
|
|
|
d) Interporti.
|
A - B - D - E
|
|
|
f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.
|
D - E
|
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o
potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con
lunghezza, in area urbana, superiore a 1.900 m.
|
A - D - E
|
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
|
D - E
|
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e
metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di
passeggeri.
|
A - D - E
|
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 25 km.
|
D
|
k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a
quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A2, nonché
progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il
progetto preveda più di 100 posti barca.
|
B – D - E
|
8. ALTRI PROGETTI
|
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6
ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con
oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000
m3, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha,
esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
|
D - E
|
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili,
motociclette ed altri veicoli a motore.
|
A - B - D - E
|
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
|
A - D - E
|
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 500 m2.
|
A - D - E
|
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino
5.000 m2 di superficie impegnata o 40.000
m3 di volume.
|
A - C3 - D - E
|
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia
di esplosivi con almeno 20.000 t/anno di materie prime
lavorate.
|
A - D - E
|
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici
e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256
e successive modificazioni, con capacità complessiva
superiore a 1000 m3 e inferiore al parametro indicato
per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
|
A - C3 - D - E
|
|
|
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in
forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500
t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui
capacità di produzione supera 50 t/giorno, o in altri tipi
di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50
t/giorno.
|
A - D - E
|
j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di
fusione di oltre 10.000 t/anno.
|
A - D - E
|
k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici, per una capacità superiore alle 7.000
t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro
indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato
A2.
|
A - C3 - D - E
|
l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime
lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima
tipologia progettuale nell'allegato A2.
|
A - C3 - D - E
|
ALLEGATO C3-1bis
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA
PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI
AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO
D.
a) Derivazioni di acqua superficiali ed opere connesse che
prevedano derivazioni superiori a 200 l/minuto secondo o di acque
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano
derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo
|
B - C3 - D - E
|
b) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili
|
B - E
|
c) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i
10 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima
tipologia progettuale nell’allegato A1
|
B
|
d) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2
ha
|
A - B - D - E
|
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE
a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all’allegato
B, lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97).
b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento
(operazioni di cui all’allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n.
22/97).
c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di
raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato
B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).
d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di
deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3
oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).
e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a
100.000 m 3.
f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di
deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti
ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con
capacità superiore a 30.000 m3 oppure con capacità
superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lett.
D15 D.Lgs. n. 22/97).
g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi
mediante operazioni di cui all’allegato C, di cui alle lett. da R2
a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.
h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi
con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui
all’allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad
esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.
h bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non
superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200
persone; (91)
h ter) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o
superficie superiore a 5 ha; (92)
h quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di
lunghezza superiore a 3 Km. (93)
“h quinquies) grandi strutture di vendita e parchi commerciali
di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 nei
limiti di cui all’articolo 18, comma 7, della medesima legge.
(94)
ALLEGATO C4 (95)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 QUALORA NON
SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO
III
1. AGRICOLTURA
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali
per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a
13 ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 26 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una
superficie superiore a 6,5 ha.
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
più di 52.000 posti pollame, 2.600 posti suini da produzione (di
oltre 30 kg), 975 posti scrofe.
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 390 ha.
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 6,5 ha.
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 260 ha.
2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 65 MW.
b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda.
c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e
dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza
complessiva superiore a 26 km.
d) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento.
e) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva
superiore a 26 km.
f) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma.
3. LAVORAZIONE DEI METALLI
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi
che superino 6.500 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di
volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità
superiore a 3,25 t/ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
-
- laminazione a caldo con capacità superiore a 26 t/ora di
acciaio grezzo;
-
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 65 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 26
MW;
-
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio
grezzo.
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 26 t/giorno.
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una
capacità di fusione superiore a 13 tonnellate per il piombo e il
cadmio o a 65 t/giorno per tutti gli altri metalli.
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 39
m3.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
rotabile che superino 13.000 m2 di superficie impegnata o
65.000 m3 di volume.
i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2,6 ha.
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 6.500 m2
di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume.
4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 97,5 t/giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 390 t/giorno su
base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità
di produzione superiore a 650.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
65.000 m3 di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse
superiore a 65 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di
oltre 13 t/giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce
con capacità di lavorazione superiore a 6.500 t/anno di prodotto
lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria
dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 6.500 m2 di
superficie impegnata o 65.000 m3 di volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacità di produzione o raffinazione superiore a 13.000 t/giorno di
barbabietole.
5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 65.000 t/anno di
materie prime lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 65
t/giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili,
di lana la cui capacità di trattamento supera le 13 t/giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la
capacità superi le 6,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore
al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato
A2.
6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.
7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 52 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 52 ha; progetti di sviluppo urbano
all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori
ai 13 ha.
c) omissis (96)
d) Interporti.
e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.
f) Strade extraurbane secondarie [superiori a 5 km] (97) .
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento
di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana,
superiore a 1.950 metri.
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km.
k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli
indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2,
nonché progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il
progetto preveda più di 100 posti barca.
8. ALTRI PROGETTI
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6,5 ha,
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 390 posti
letto o volume edificato superiore a 32.500 m3, o che occupano
una superficie superiore ai 26 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno
dei centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1,3 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 650 m2.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 6.500
m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di
volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di
esplosivi con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.300
m3 e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 13 ha e
sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale
nell'allegato A2.
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 650 t/giorno oppure di
calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 65
t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione
di oltre 65 t/giorno.
j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre
13.000 t/anno.
k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie
prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima
tipologia progettuale nell'allegato A2.
l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al
parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato
A2.
m) Progetti di cui agli allegati A1 e A2 che servono esclusivamente
per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono
utilizzati per più di due anni.
m bis) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli
articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di commercio che abroga
la legge regionale
n. 37/1999 nei limiti di cui all’articolo 18, comma 8 della
medesima legge. (98)
ALLEGATO D
CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE SENSIBILI
A -
AREE DENSAMENTE ABITATE:
centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni o, in
mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi
dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
B -
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE:
specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
C -
SUOLO E SOTTOSUOLO:
C1 -
zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, riportate nelle tavole n. 1 e n.
10 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);
C2 -
zone a rischio sismico di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.
64, riportate nella tavola n. 1 del PTRC;
C3 -
fascia di ricarica degli acquiferi di cui all’articolo 12
delle norme di attuazione del PTRC, individuata nella tavola n. 1 del
PTRC.
C4 -
aree carsiche di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 54
.
D -
ECOSISTEMI:
D1 -
ambiti naturalistici di livello regionale di cui
all’articolo 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati
nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC;
D2 -
siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete
ecologica europea denominata “Natura 2000”;
D3 -
zone umide di cui all’articolo 21 delle norme di
attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC.
E -
PAESAGGIO:
E1 -
località ed ambiti soggetti a vincolo ex legge 29 giugno
1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4
e n. 10 del PTRC;
E2 -
ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali
regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse regionale, di
cui agli articoli 33, 34 e 35 delle norme di attuazione del PTRC,
individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del PTRC.
F -
AMBITI SPECIALI:
F1 -
zone individuate con gli specifici provvedimenti regionali di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) e motivate in ordine a
particolari situazioni geoclimatiche, epidemiologiche, di sicurezza
idraulica e geofisica.
Note
( 1) La presente legge è
stata abrogata dalla lettera a), comma 1 dell’art. 25 della
legge regionale 18
febbraio 2016, n. 4 . In ordine all’applicabilità in via
transitoria di alcune disposizioni della presente legge, vedi, in
particolare, l’art. 22. In ragione della predetta
applicabilità in via transitoria, si è ritenuto opportuno
mantenere il testo degli articoli abrogati.
( 2) Con sentenza n. 218/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n. 43/2017), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), a
far tempo dal 31 luglio 2007 quale termine assegnato alle Regioni per
conformare le rispettive normative alle disposizioni della parte seconda
del Codice dell’ambiente, nella parte in cui esclude dalla
procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o
inferiori a 5 km, per violazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione in quanto contrasta con il precetto di cui
all’articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modificazioni. La legge era stata impugnata dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) innanzi alla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 199/2015 (G.U. 1ª serie speciale n.
41/2015).
( 30) Articoli 5 e 6 sostituiti
da art. 44, comma 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 . Si
vedano altresì il comma 2 e il comma 3 dell’art. 44 della
legge regionale 27
aprile 2015, n. 6 che prevedono rispettivamente che i componenti in
carica continuano ad espletare le proprie funzioni fino alla scadenza del
relativo incarico e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 e che alla
procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di
assogettabilità in corso e a quelle avviate fino alla nomina dei
componenti delle commissioni di cui alla nuova formulazione
dell’art. 5 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 ,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
( 31) Articolo abrogato per
effetto dell’art. 44 comma 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha sostituito il presente articolo unitamente all’articolo 5 con il
nuovo testo dell’articolo 5 riportato nell’articolato della
presente legge.
( 36) Con sentenza n. 218/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n. 43/2017), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), a
far tempo dal 31 luglio 2007 quale termine assegnato alle Regioni per
conformare le rispettive normative alle disposizioni della parte seconda
del Codice dell’ambiente, nella parte in cui esclude dalla
procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o
inferiori a 5 km, per violazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione in quanto contrasta con il precetto di cui
all’articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modificazioni. La legge era stata impugnata dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) innanzi alla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 199/2015 (G.U. 1ª serie speciale n.
41/2015).
( 97) Con sentenza n. 218/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n. 43/2017), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), a
far tempo dal 31 luglio 2007 quale termine assegnato alle Regioni per
conformare le rispettive normative alle disposizioni della parte seconda
del Codice dell’ambiente, nella parte in cui esclude dalla
procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o
inferiori a 5 km, per violazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione in quanto contrasta con il precetto di cui
all’articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modificazioni. La legge era stata impugnata dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) innanzi alla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 199/2015 (G.U. 1ª serie speciale n.
41/2015).
SOMMARIO
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