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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 (BUR n. 135/2004)

Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 (BUR n. 135/2004) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 .
1. L'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è sostituito dal seguente:
omissis (1)
Art. 2 - Modifica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 , “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 , “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie” è aggiunto il seguente comma 1 bis:
omissis (2)
2. Al comma 2 dell’articolo 3, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 , “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie” dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera d bis):
omissis (3)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie” le parole: “di lire 200 milioni (103.291,38 euro)” sono sostituite dalle seguenti: “di 150.000 euro”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
1. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie” le parole: “entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è abrogato.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è aggiunto il seguente:
omissis (4)
Art. 5 - Disposizioni in materia di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
1. Ai fini della erogazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”, dei contributi già concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le rendicontazioni delle spese sostenute dagli enti pubblici o dai comitati di gestione di cui all’articolo 2 della stessa legge.
2. Quanto disposto al comma 1, nel caso di istituzione privata proprietaria dell’edificio, è subordinato al rilascio, da parte del rappresentante legale della stessa, della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b), della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
Art. 6 - Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, come modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .
1. Il comma 5 dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” è così sostituito:
omissis (5)
2. Il comma 6 dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
omissis (6)
Art. 7 - Disposizioni transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o in zone interessate da opere di consolidamento degli abitati.
1. In applicazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per i progetti relativi ad interventi edilizi in zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, depositati presso il Comune, ai sensi dell’articolo 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, limitatamente al periodo che decorre dall’entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 , “Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e fino al 30 giugno 2005, l’inizio dei relativi lavori può avvenire anche in assenza del rilascio della prevista autorizzazione scritta da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici.
2. La struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici verifica entro sessanta giorni dall’avvenuta ricezione, la rispondenza alle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zone sismiche di ciascuno dei progetti e della documentazione relativi ai lavori intrapresi ai sensi del comma 1.
3. All’esito negativo della verifica di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici emette un decreto motivato di sospensione dei lavori, indicante le non conformità del progetto e della documentazione depositati ai sensi dell’articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3 la ripresa dei lavori è subordinata all’autorizzazione da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici, rilasciata previa verifica dell’adeguamento del progetto che deve includere le necessarie modifiche ai lavori iniziati e sospesi ai sensi del medesimo comma 3 ed eventuale integrazione della documentazione depositata.
Art. 8 - Estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 7, della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, si applicano anche ai contributi impegnati in data antecedente all’entrata in vigore della legge regionale medesima.
Art. 9 - Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale.
1. L'entità del fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale, di cui all'articolo 54, comma 11, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, qualora gli stessi non coincidano con una delle strutture regionali, è stabilità nel 5 per cento dell'importo dello stanziamento complessivamente destinato nel programma di riparto approvato con apposito provvedimento di Giunta regionale.
Art. 10 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni.
omissis (7)
Art. 11 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , in materia di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo, dopo le parole: “competente Commissione consiliare” sono inserite le seguenti: “che si esprime entro il termine di sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere,”.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
1. All’articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , in materia di intervento straordinario per l'edilizia scolastica, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
omissis (8)
Art. 13 - Modifica dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” dopo le parole “provvedimento” sono inserite le seguenti: “i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche e”.
2. Al comma 4 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole “l’entità dei canoni” sono inserite le seguenti: “nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato nell’anno precedente”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:
omissis (9)
4. Per i canoni con pagamento nel corso dell’anno 2004, l’importo dovuto è conguagliato in ragione di dodicesimi per ciascun mese intercorso tra la scadenza dell’anno precedente e il 31 dicembre 2004. La frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.
Art. 14 - Modifica dell’articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni.
omissis (10)
Art. 15 - Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” è sostituito dal seguente comma 3:
omissis (11)
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis (12)
Art. 16 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche”.
omissis (13)
Art. 17 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Articolo riportato all’art. 1 legge regionale 6 maggio 1985, n. 49
(2) Comma riportato dopo il comma 1 dell’art. 2 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
(3) Lettera riportata al comma 2 dell’art. 3 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
(4) Comma riportato dopo il comma 4 dell’art. 6 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
(5) Comma riportato all’art. 66 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
(6) Comma riportato all’art. 66 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
(7) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato dopo il comma 1 dell’art. 18 legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(8) Comma riportato dopo il comma 4 dell’art. 52 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(9) Commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies riportati dopo il comma 4 bis dell’art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(10) Articolo abrogato da lett d) comma 2 dell’art. 32 L.R. 13/2022
(11) Comma riportato all’art. 33 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
(12) Comma riportato dopo il comma 3 dell’art. 33 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
(13) Articolo abrogato da lettera g) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .


SOMMARIO

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