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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 (BUR n. 135/2004)
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 (BUR n. 135/2004) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI,
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DIFESA DEL SUOLO E
AMBIENTE
Art. 2 - Modifica degli
articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 ,
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne, elementari e medie” e successive
modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 ,
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne, elementari e medie” è aggiunto il
seguente comma 1 bis:
omissis ( 2)
2. Al comma 2 dell’ articolo 3, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 ,
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne, elementari e medie” dopo la lettera d)
è aggiunta la seguente lettera d bis):
omissis ( 3)
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne elementari e medie”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne elementari e medie” le parole: “di
lire 200 milioni (103.291,38 euro)” sono sostituite dalle
seguenti: “di 150.000 euro”.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne elementari e medie”.
Art. 5 - Disposizioni in
materia di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne elementari e medie”.
1. Ai fini della erogazione, ai sensi dell' articolo 6 della
legge regionale 24
dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di
intervento regionale per l’ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e
medie”, dei contributi già concessi e non revocati alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le
rendicontazioni delle spese sostenute dagli enti pubblici o dai comitati
di gestione di cui all’ articolo 2 della stessa legge.
2. Quanto disposto al comma 1, nel caso di istituzione privata
proprietaria dell’edificio, è subordinato al rilascio, da
parte del rappresentante legale della stessa, della dichiarazione di
impegno di cui all' articolo 3 comma 2 lettera b), della legge regionale 24 dicembre 1999, n.
59 .
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, come
modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13
.
Art. 7 - Disposizioni
transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o
in zone interessate da opere di consolidamento degli abitati.
1. In applicazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981,
n. 741, per i progetti relativi ad interventi edilizi in zone
classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di
consolidamento degli abitati, depositati presso il Comune, ai sensi
dell’ articolo 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ,
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”,
limitatamente al periodo che decorre dall’entrata in vigore della
legge regionale 21
maggio 2004, n. 13 , “Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 , Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
fino al 30 giugno 2005, l’inizio dei relativi lavori può
avvenire anche in assenza del rilascio della prevista autorizzazione
scritta da parte della struttura regionale decentrata competente in
materia di lavori pubblici.
2. La struttura regionale decentrata competente in materia di lavori
pubblici verifica entro sessanta giorni dall’avvenuta
ricezione , la rispondenza alle prescrizioni tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di ciascuno dei progetti e della
documentazione relativi ai lavori intrapresi ai sensi del comma 1.
3. All’esito negativo della verifica di cui al comma 2, il
dirigente della struttura regionale decentrata competente in materia di
lavori pubblici emette un decreto motivato di sospensione dei lavori,
indicante le non conformità del progetto e della documentazione
depositati ai sensi dell’ articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ,
alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3 la ripresa dei lavori è
subordinata all’autorizzazione da parte della struttura regionale
decentrata competente in materia di lavori pubblici, rilasciata previa
verifica dell’adeguamento del progetto che deve includere le
necessarie modifiche ai lavori iniziati e sospesi ai sensi del medesimo
comma 3 ed eventuale integrazione della documentazione depositata.
Art. 8 - Estensione
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54,
comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Le disposizioni di cui all’ articolo 54, comma 7,
della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 “Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche”, si applicano anche ai
contributi impegnati in data antecedente all’entrata in vigore
della legge regionale medesima.
Art. 9 - Fondo per i soggetti
gestori dei programmi di finanziamento regionale.
1. L'entità del fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei
programmi di finanziamento regionale, di cui all' articolo 54, comma
11, della legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in
materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in
zone classificate sismiche”, qualora gli stessi non coincidano con
una delle strutture regionali, è stabilità nel 5 per cento
dell'importo dello stanziamento complessivamente destinato nel programma
di riparto approvato con apposito provvedimento di Giunta regionale.
Art. 10 - Modifica
dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
"Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
in materia di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo,
dopo le parole: “competente Commissione consiliare”
sono inserite le seguenti: “che si esprime entro il termine di
sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere,”.
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
dopo le parole “provvedimento” sono inserite le
seguenti: “i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche
e”.
2. Al comma 4 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
dopo le parole “l’entità dei canoni” sono
inserite le seguenti: “nonché i relativi aggiornamenti
annuali tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al
consumo rilevato nell’anno precedente”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’ articolo 83 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:
omissis ( 9)
4. Per i canoni con pagamento nel corso dell’anno 2004,
l’importo dovuto è conguagliato in ragione di dodicesimi per
ciascun mese intercorso tra la scadenza dell’anno precedente e il
31 dicembre 2004. La frazione del mese superiore a quindici giorni è
considerata pari a un mese.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile” e successive modificazioni.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive
modificazioni.
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di
impatto ambientale e successive modifiche”.
Art. 17 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Articolo riportato
all’art. 1 legge regionale 6 maggio 1985, n. 49
( 2) Comma riportato dopo il comma
1 dell’art. 2 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 3) Lettera riportata al comma 2
dell’art. 3 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 4) Comma riportato dopo il comma
4 dell’art. 6 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 5) Comma riportato
all’art. 66 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 6) Comma riportato
all’art. 66 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 7) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In
precedenza il testo era stato riportato dopo il comma 1 dell’art.
18 legge regionale
2 aprile 1996, n. 10 .
( 8) Comma riportato dopo il comma
4 dell’art. 52 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 9) Commi 4 ter, 4 quater e 4
quinquies riportati dopo il comma 4 bis dell’art. 83 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 .
( 10) Articolo abrogato da lett
d) comma 2 dell’art. 32 L.R. 13/2022
( 11) Comma riportato
all’art. 33 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 12) Comma riportato dopo il
comma 3 dell’art. 33 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 13) Articolo abrogato da
lettera g) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38
(BUR n. 135/2004)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE
-
-
Art. 1 - Modifica dell'articolo 1
della legge regionale 6 maggio 1985, n.
49 .
-
Art. 2 - Modifica degli articoli
2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n.
59 , “Nuove disposizioni in materia di intervento
regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di
edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie”
e successive modificazioni.
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n.
59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale
per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n.
59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale
per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
-
Art. 5 - Disposizioni in materia
di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n.
59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale
per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
-
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche”, come modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n.
13 .
-
Art. 7 - Disposizioni transitorie
relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o in
zone interessate da opere di consolidamento degli abitati.
-
Art. 8 - Estensione
dell’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003,
n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche”.
-
Art. 9 - Fondo per i soggetti
gestori dei programmi di finanziamento regionale.
-
Art. 10 - Modifica dell'articolo
18 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive
modificazioni ed integrazioni.
-
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n.
3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2003”.
-
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n.
3 , “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2003”.
-
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
-
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
protezione civile” e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.
3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
e successive modificazioni.
-
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n.
10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di
valutazione di impatto ambientale e successive modifiche”.
-
Art. 17 - Dichiarazione
d’urgenza.
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