Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 (BUR n. 112/1999)
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 (BUR n. 112/1999) [sommario] [RTF]
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER
L’AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI
PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE
Art. 1 - Finalità.
1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio
scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento
completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di
scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e
medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.
Art. 2 - Destinatari.
1. Hanno titolo alla concessione dei
contributi di cui all’articolo 1, gli enti locali proprietari degli
edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli
edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico
per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico,
l’utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a
comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.
1 bis. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui
all’articolo 1 i comitati di gestione di cui al comma 1 che
risultino titolari di convenzione stipulata con l’istituzione
pubblica o privata proprietaria dell’edificio scolastico, in forza
della quale hanno legittimazione ad eseguire interventi di ampliamento,
completamento e sistemazione dell’edificio stesso. (
1)
Art. 3 - Presentazione delle
domande.
1. Ai fini di accedere ai benefici
previsti dalla presente legge, il legale rappresentante dell’ente
interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce i
criteri per l’assegnazione dei contributi. (
2)
2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la
proprietà dell’immobile e che i lavori, per i quali si
richiede il contributo, non sono stati iniziati;
b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione da parte del legale
rappresentane, che si impegni a destinare l’immobile ad uso
scolastico per dieci anni o a concederlo per lo stesso uso e periodo a
titolo gratuito ovvero a un canone simbolico o in comodato;
c) una dichiarazione, da parte dell’autorità scolastica
competente, attestante il numero degli alunni frequentanti nell'ultimo
triennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici;
d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell’ente, che
illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell’opera
con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una
relazione, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le
caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti;
d bis) nei casi di cui al comma 1 bis dell’articolo 2, copia della
convenzione di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2. (
3)
Art. 3 bis – Interventi straordinari. (4)
1. Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici
scolastici di cui all’articolo 1, in casi di particolare urgenza e
indifferibilità dettati da esigenze di tutela della salute pubblica
e/o della pubblica incolumità, anche qualora riguardino
l’eliminazione di barriere architettoniche, la Giunta regionale
può prevedere di intervenire a favore dei soggetti di cui
all’articolo 2 e, a valere sulle disponibilità della presente
legge, per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la
continuità scolastica.
2. La Giunta, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di
trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri per la
qualificazione del ricorrere dei presupposti di cui agli interventi del
presente articolo, su cui entro trenta giorni, termine decorso il quale
si prescinde dal parere, si esprime la competente commissione.
Art. 4 - Piano di riparto.
2. Per la definizione del piano di riparto, la struttura regionale
competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi degli uffici
regionali del Genio civile, entro centoventi giorni dal ricevimento della
documentazione, esprime un parere tecnico sulle caratteristiche
tecnico-funzionali del progetto e sui costi previsti.
Art. 5 - Misura del
contributo.
1. Il limite massimo della spesa
ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può
superare la somma di 500.000,00 euro, (
6) oltre l’IVA, indipendentemente dall’importo
complessivo del progetto o del preventivo di spesa presentati.
Art. 6 - Erogazione dei
contributi. (9)
1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione
con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia
di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta
esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante
dell’ente beneficiario.
2. La richiesta di erogazione del contributo è presentata
alla struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di
lavori pubblici corredata dai prescritti certificati, entro il termine
indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini
previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori
pubblici, (
10) pena la
decadenza del contributo stesso.
4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici
effettua, avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, verifiche
sulla correttezza e sulla regolarità della spesa sostenuta mediante
il metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento
dei soggetti finanziati.
4 bis. La diversa destinazione dell'immobile, prima della scadenza
del termine decennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
comporta la revoca del contributo ed il conseguente recupero con le
modalità previste dalla vigente normativa. (
12)
Art. 7 - Fondi disponibili per
provvedimenti di revoca o decadenza.
1. I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di
revoca o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per
interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere
relative a domande non accolte, purché ammissibili a contributo.
Art. 8 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge
si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo n. 71020
(contributi ai comuni e istituzioni pubbliche e private per
l’adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne,
elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 1999. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 10 - Norme
transitorie.
1. Le disposizioni previste
dall’
articolo 3 e
quelle previste dall’
articolo 6 si applicano anche al piano finanziato con il
bilancio di cui all’esercizio corrente.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui
all’
articolo 3
è fissato entro i sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
2 bis. La graduatoria delle domande prodotte entro il termine di
cui al comma 2 per l’esercizio finanziario 2000 rimane in vigore
anche per l’esercizio finanziario 2001. (
13)
2 ter. Le domande prodotte entro il settembre 2000 concorrono alla
graduatoria dell’esercizio finanziario 2002. (
14)
Art. 11 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
8) Comma abrogato da comma 2
art. 1
legge
regionale 30 giugno 2006, n. 11 .
(
9) L’articolo 5 della
legge regionale 28
dicembre 2004, n. 38 ha disposto al comma 1 che: “Ai fini della
erogazione, ai sensi dell'articolo 6 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne elementari e medie”, dei contributi già
concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fatte salve le rendicontazioni delle spese sostenute dagli
enti pubblici o dai comitati di gestione di cui all’articolo 2
della stessa legge” ed al comma 2 che: “Quanto disposto al
comma 1, nel caso di istituzione privata proprietaria
dell’edificio, è subordinato al rilascio, da parte del
rappresentante legale della stessa, della dichiarazione di impegno di cui
all'articolo 3 comma 2 lettera b), della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
.”
(
10) Comma così
modificato da comma 1 art. 4
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38
che ha sostituito le parole “entro ventiquattro mesi dalla data di
approvazione del piano di riparto” con le parole “entro il
termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i
termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di
lavori pubblici”.
SOMMARIO