Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 7 (BUR n. 16/2018)
Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 7 (BUR n. 16/2018) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE
ATTIVITÀ DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE
Art. 1 - Finalità e
Oggetto.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa comunitaria e
statale, nell’ambito delle politiche a sostegno delle attività
produttive artigianali e della qualità del patrimonio
agro-alimentare:
a) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali
metodologie di lavorazione;
b) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della
lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale,
con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche
sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;
c) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli
operatori del settore.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge,
la Giunta regionale:
a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei
birrifici artigianali;
b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
c) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione
di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e
giovanile, mediante l’accesso ai contributi rispettivamente di cui
alla
legge
regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione
di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria
femminile” e successive modificazioni e alla
legge regionale 24 dicembre 1999, n.
57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile veneta” e successive modificazioni;
d) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
e) incentiva l’introduzione di processi innovativi nelle
lavorazioni;
f) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni
realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità
insiti nelle lavorazioni;
g) promuove lo sviluppo dell’associazionismo economico e della
cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese
dell’eccellenza artigiana;
h) promuove l’acquisizione della documentazione concernente le
origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
i) favorisce la corretta informazione al consumatore;
l) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di
produzione, trasformazione e commercializzazione dell’orzo, del
luppolo, del malto e dei loro derivati.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 2 della legge 16 agosto
1962, n. 1354 “Disciplina igienica della produzione e del commercio
della birra”, come modificato dall’articolo 35 della legge 28
luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei
settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di
pesca illegale”, si intende:
a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici
indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi
di pastorizzazione e di microfiltrazione;
b) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente
ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che
utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro
birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi
200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di
birra prodotte per conto di terzi.
2. Ai soli fini della presente legge, si intende:
a) per piccolo birrificio agricolo: l’impresa agricola che produce
birra artigianale di cui alla lettera a), quando l’attività
rientra in quelle previste dal comma terzo dell’articolo 2135 del
Codice Civile;
b) per microbirrificio: l’attività che, salve le
caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, produca meno di
10.000 ettolitri/anno;
c) per titolari dei birrifici di cui al presente articolo: soggetti
produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di
vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul
posto, utilizzando locali e arredi dell’azienda e con
l’osservanza delle norme igienico-sanitarie.
Art. 3 - Disciplinare di
produzione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai
sensi e per gli effetti di cui alla
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli,
dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive
modificazioni, definisce un disciplinare di produzione per i prodotti
agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.
2. La adesione da parte dei produttori di birra artigianale e dei
produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui alla
legge regionale 31 maggio
2001, n. 12 , costituisce condizione di priorità per
l’accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.
Art. 4 - Fiera della birra
artigianale.
1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione,
promozione e valorizzazione del prodotto “birra artigianale”
anche attraverso una fiera annuale della birra artigianale da tenersi, a
rotazione, nei diversi territori della Regione. Nel contesto della fiera
annuale della birra artigianale è allestito un punto informativo sul
“Bere responsabile” organizzato in collaborazione con
l’ULSS territorialmente competente, con funzioni di prevenzione
generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni
sui rischi alla salute derivanti dall’alcolismo e sugli effetti
negativi dell’alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto
organizzatore.
Art. 5 - Qualificazione e
formazione professionale degli operatori.
1. La Giunta regionale promuove la formazione, l’aggiornamento
professionale e la qualificazione degli operatori del settore, secondo le
modalità stabilite dalla
legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto”, avvalendosi
degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
legge regionale 9 agosto
2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli
organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni.
Art. 6 - Interventi per la
promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale.
1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge,
la Giunta regionale:
a) entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità
di iscrizione e di tenuta del registro di cui all’articolo 1, comma
2, lettera a) e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni:
birrificio artigianale; birrificio agricolo; microbirrifici;
b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli
impianti per la produzione e conservazione del prodotto;
c) incentiva l’acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione,
anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore
delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto,
ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della
qualità.
2. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni, la disciplina dei
procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze,
comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla
presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese
ammissibili per i diversi interventi, la disciplina delle modalità
di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della
variazione alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle
modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in
funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.
3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono
riconosciute forme di priorità:
a) alle attività ed ai soggetti come individuati ai sensi del comma
2 dell’articolo 2;
b) alle attività ed ai soggetti di cui alla presente legge che
pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro
idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali
finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche
a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari.
Art. 7 - Promozione della
coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione
della birra.
1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della
lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con
riferimento alla filiera dell’orzo e del luppolo, anche in
relazione a quanto previsto dall’articolo 36 della legge 28 luglio
2016, n. 154.
Art. 8 - Notifica delle azioni
configurabili come aiuti di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono
l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad
eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di
notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge
quantificati in complessivi euro 250.000,00 per l’esercizio 2018,
si fa fronte:
a) per euro 50.000,00, finalizzati alle iniziative di cui
all’articolo 5, a valere sugli stanziamenti iscritti alla Missione
15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”,
Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020,
afferenti alla
legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 ;
b) per euro 100.000,00, finalizzati agli interventi di cui
all’articolo 6, mediante incremento delle risorse allocate nella
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”,
Programma 01 “Industria PMI artigianato”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” e contestuale riduzione per pari
importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020;
c) per euro 100.000,00, finalizzati alle iniziative di cui
all’articolo 7, mediante incremento delle risorse allocate nella
Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”,
Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e
contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03
“Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2018-2020.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
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