Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (BUR n. 23/2005)

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (BUR n. 23/2005) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLE LEGGI FINANZIARIE 2003 E 2004 IN MATERIA DI USI CIVICI E FORESTE, PESCA, AGRICOLTURA E BONIFICA

TITOLO I - Disposizioni in materia di usi civici, foreste ed economia montana

CAPO I - Modifica alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”

Art. 1 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”.
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è inserito il seguente articolo:
omissis (1)
Art. 2 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”.
1. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti “settantacinque per cento”.
Art. 3 - Modifica alla legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è inserito il seguente articolo:
omissis (2)
Art. 4 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”.
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:
omissis (3)
2. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:
omissis (4)

CAPO II - Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati” e successive modificazioni

Art. 5 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:
omissis (5)

CAPO III - Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale” e successive modificazioni

Art. 6 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole “arborea o arbustiva” sono sostituite dalle seguenti: “arborea associata o meno a quella arbustiva”.
2. Il comma 8 dellarticolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , è sostituito dal seguente:
omissis (6)
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , sono aggiunti i seguenti:
omissis (7)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , è sostituita dalla seguente:
omissis (8)
2. Al comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , le parole: “del RD 30 dicembre 1923, n. 3267” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge”.
3. Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , sono soppresse le parole: “nel fondo di cui al comma 2 lettera c)”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunto il seguente:
omissis (9)
Art. 8 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.
1. Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “del RD 30 dicembre 1923, n. 3267” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge.”.
2. Al comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , le parole: “perché lontani dalla normalità, i Piani economici di riassetto forestale di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “i Piani di cui ai commi 1 e 2”.
3. Al comma 9 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , dopo le parole: “pianificazione forestale” sono inserite le seguenti: “in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”,”.
4. Al comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , dopo le parole: “i piani di cui ai commi 1 e 2” sono inserite le seguenti “, nonché i piani di gestione forestale”.
5. Dopo il comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , è aggiunto il seguente:
omissis (10)

CAPO IV - Modifica alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 del “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni

Art. 9 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni.
1. L’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è sostituito dal seguente:
omissis (11)
Art. 10 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 , la parola “fustaie” è sostituta dalle parole “boschi pianificati”.
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: “lire sei mila” sono sostituite dalla seguenti: “euro 3,50”.
3. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: “lire dodicimila” sono sostituite dalla seguenti: “euro 7,00”.
4. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: “lire venticiquemila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 14,00”.
5. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 dopo le parole: “dei piani” sono soppresse le parole “di riassetto forestale,”.
6. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 sono soppresse le lettere c) ed e).
7. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.


TITOLO II - Disposizioni in materia di agricoltura

CAPO I - Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”

Art. 11 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è aggiunto il seguente:
omissis (12)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata dal Presidente della Giunta regionale l’ordinanza di ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

CAPO II - Disposizioni in materia di regolarizzazione dei vigneti

Art. 12 - Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati.
1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526”, e che abbiano ottenuto, entro il 31 agosto 2005 la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ogni ettaro della superficie vitata.
2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale;
b) da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale.
3. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987 non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, secondo quanto disposto dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni

Art. 13 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” (13) come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , è inserito il seguente:
omissis (14)
2. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , è così sostituito:
omissis (15)
Art. 14 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , è inserito il seguente:
omissis (16)
Art. 15 - Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
1. Alla lettera G) “Pataticolo” dell’allegato B della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , il numero minimo di associati, pari a “200” è ridefinito in “50”.
2. Alla lettera M1) “Produzioni bovine” dell’allegato B della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , il numero minimo di associati, pari a “200” è ridefinito in “100”.

CAPO IV - Modifica alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”
e successive modificazioni

Art. 16 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è aggiunto i seguente:
omissis (17)
2. omissis (18)

CAPO V - Modifica alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
“Abrogazione di norme del settore primario”

Art. 17 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme del settore primario”.
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , è così sostituita:
omissis (19)
2. La lettera h) del numero 15 dell’allegato A) all’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , è soppressa.
3. Il numero 36 dell’allegato A) all’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , è così sostituito:
omissis (20)
4. Gli effetti delle novellazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme del settore primario”.

TITOLO III - Disposizioni in materia di bonifica

CAPO I - Modifica alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori”
e successive modificazioni.

Art. 18 - Modifica della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori”.
1. Dopo l’articolo 19 bis della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è inserito il seguente:
omissis (21)


TITOLO IV - Disposizioni in materia di pesca

CAPO I - Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”
e successive modificazioni

Art. 19 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , è sostituito dal seguente:
omissis (22)
2. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , è abrogato.


TITOLO V - Disposizioni finali

CAPO I - Dichiarazione d’urgenza

Art. 20 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

(1) Testo riportato dopo l’art. 3 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
(2) Testo riportato dopo l’art. 5 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
(3) Testo riportato al comma 1 dell’art. 9 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
(4) Testo riportato al comma 3 dell’art. 9 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
(5) Testo riportato dopo il comma 7 dell’art. 2 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(6) Testo riportato al comma 8 dell’art. 14 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
(7) Testo riportato dopo il comma 8 dell’art. 14 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
(8) Testo riportato alla lett. c) comma 2 art. 15 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
(9) Testo riportato dopo il comma 6 art. 15 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
(10) Testo riportato dopo il comma 10 art. 23 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
(11) Testo riportato all’art. 7 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
(12) Testo riportato dopo il comma 3 art. 2 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(13) La rubrica dell’art. 13 nel testo pubblicato nel BUR a causa di un refuso tipografico è risultata errata vedi corrige pubblicata nel BUR n. 31 del 22 marzo 2005.
(14) Testo riportato dopo il comma 2 art. 19 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
(15) Testo riportato al comma 3 art. 19 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
(16) Testo riportato dopo il comma 4 art. 44 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
(17) Testo riportato dopo il comma 3 art. 5 legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
(18) Comma abrogato da comma 3 art. 4 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(19) Testo riportato alla lett. b) comma 2 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(20) Testo riportato al numero 36 allegato A legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(21) Testo riportato dopo l’art. 19 bis legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .
(22) Testo riportato al comma 2 art. 23 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1