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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (BUR n. 23/2005)
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (BUR n. 23/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLE
LEGGI FINANZIARIE 2003 E 2004 IN MATERIA DI USI CIVICI E FORESTE, PESCA,
AGRICOLTURA E BONIFICA
TITOLO I - Disposizioni in materia
di usi civici, foreste ed economia montana
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31
“Norme di materia di usi civici”.
CAPO II - Modifica alla legge regionale 19 agosto
1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati” e successive modificazioni
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati” e successive modificazioni.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale” e successive modificazioni.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale” e successive modificazioni.
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale” e successive modificazioni.
1. Al comma 3 dell’ articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
le parole: “del RD 30 dicembre 1923, n. 3267” sono
sostituite dalle seguenti: “della presente legge.”.
2. Al comma 8 dell’ articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
, le parole: “perché lontani dalla normalità, i
Piani economici di riassetto forestale di cui al comma
1” sono sostituite dalle seguenti: “i Piani di cui ai
commi 1 e 2”.
3. Al comma 9 dell’ articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
, dopo le parole: “pianificazione forestale” sono
inserite le seguenti: “in conformità alle linee guida di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”,”.
4. Al comma 10 dell’ articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
, dopo le parole: “i piani di cui ai commi 1 e 2” sono
inserite le seguenti “, nonché i piani di gestione
forestale”.
5. Dopo il comma 10 dell’ articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
, è aggiunto il seguente:
omissis ( 10)
CAPO IV - Modifica alla legge regionale 18 gennaio
1994, n. 2 del “Provvedimenti per il consolidamento e lo
sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni
Art. 9 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
“Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo
dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione
dei territori montani” e successive modificazioni.
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
“Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo
dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione
dei territori montani” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 ,
la parola “fustaie” è sostituta dalle parole
“boschi pianificati”.
2. Al comma 2 dell’ articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le
parole: “lire sei mila” sono sostituite dalla
seguenti: “euro 3,50”.
3. Al comma 2 dell’ articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le
parole: “lire dodicimila” sono sostituite dalla
seguenti: “euro 7,00”.
4. Al comma 2 dell’ articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le
parole: “lire venticiquemila” sono sostituite dalle
seguenti: “euro 14,00”.
5. Al comma 3 dell’ articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
dopo le parole: “dei piani” sono soppresse le parole
“di riassetto forestale,”.
6. Al comma 3 dell’ articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
sono soppresse le lettere c) ed e).
7. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data
in cui hanno avuto inizio.
TITOLO II - Disposizioni in
materia di agricoltura
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
è aggiunto il seguente:
omissis ( 12)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
stata emanata dal Presidente della Giunta regionale l’ordinanza di
ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689 “Modifiche al sistema penale”.
CAPO II - Disposizioni in
materia di regolarizzazione dei vigneti
Art. 12 - Regolarizzazione
dei vigneti abusivamente impiantati.
1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo aprile 1987 al 31
agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260 “Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21
dicembre 1999, n. 526”, e che abbiano ottenuto, entro il 31 agosto
2005 la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3,
lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e
successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di 258,00 euro per ogni ettaro della superficie vitata.
2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31
agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del
regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, se l’impianto in
relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la
produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento
della Giunta regionale;
b) da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, se l’impianto in
relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini
di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati
con provvedimento della Giunta regionale.
3. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987 non si
applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, secondo quanto disposto
dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi
vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti
amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina
antecedente alla presente legge.
CAPO III - Modifiche alla
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura” e successive modificazioni
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
CAPO IV - Modifica alla
legge regionale 31
maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti
agricoli e agroalimentari di qualità”
e successive modificazioni
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di
qualità”.
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
“Abrogazione di norme del settore primario”.
TITOLO III - Disposizioni in
materia di bonifica
CAPO I - Modifica alla legge regionale 13 gennaio
1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e
determinazione dei relativi comprensori”
e successive modificazioni.
Art. 18 - Modifica della
legge regionale 13
gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e
determinazione dei relativi comprensori”.
TITOLO IV - Disposizioni in
materia di pesca
CAPO I - Modifica alla legge regionale 28 aprile
1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e
della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca
nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”
e successive modificazioni
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto”.
TITOLO V - Disposizioni finali
CAPO I - Dichiarazione
d’urgenza
Art. 20 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato dopo
l’art. 3 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
( 2) Testo riportato dopo
l’art. 5 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
( 3) Testo riportato al comma 1
dell’art. 9 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
( 4) Testo riportato al comma 3
dell’art. 9 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
( 5) Testo riportato dopo il comma
7 dell’art. 2 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 6) Testo riportato al comma 8
dell’art. 14 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
.
( 7) Testo riportato dopo il comma
8 dell’art. 14 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
.
( 8) Testo riportato alla lett. c)
comma 2 art. 15 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
.
( 9) Testo riportato dopo il comma
6 art. 15 legge
regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
( 10) Testo riportato dopo il
comma 10 art. 23 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
.
( 11) Testo riportato
all’art. 7 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 12) Testo riportato dopo il
comma 3 art. 2 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
( 13) La rubrica
dell’art. 13 nel testo pubblicato nel BUR a causa di un refuso
tipografico è risultata errata vedi corrige pubblicata nel BUR n. 31
del 22 marzo 2005.
( 14) Testo riportato dopo il
comma 2 art. 19 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 15) Testo riportato al comma
3 art. 19 legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 16) Testo riportato dopo il
comma 4 art. 44 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 17) Testo riportato dopo il
comma 3 art. 5 legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
( 18) Comma abrogato da comma 3
art. 4 legge
regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
( 19) Testo riportato alla
lett. b) comma 2 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 20) Testo riportato al numero
36 allegato A legge
regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 21) Testo riportato dopo
l’art. 19 bis legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .
( 22) Testo riportato al comma
2 art. 23 legge
regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
SOMMARIO
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