Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 (BUR n. 99/2001)
Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 (BUR n. 99/2001) [sommario] [RTF]
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI
Art. 1 - Costituzione della
società.
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società
di capitali a prevalente partecipazione pubblica, di seguito denominata
Società, che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la
manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali ed
autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse
regionale. (
1)
1 bis. Alla Società competono altresì funzioni di ricerca,
sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche
intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato
pubblico privato. (
2)
2. Possono far parte della Società le province del Veneto e
società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore
della mobilità. (
3)
3. La partecipazione societaria delle province è consentita fino ad
un massimo del cinquanta per cento.
4. Ai fini della partecipazione della Regione, la Giunta regionale
approva lo schema di statuto della Società, sentita la commissione
consiliare competente in materia di viabilità. (
4) (
5)
Art. 2 - Progettazione ed
esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria.
(6)
(7) (8)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire alla Società
la progettazione e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria di
interesse regionale di cui agli
articoli 95, comma 1, lettera c) e
96 della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 .
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici
accordi di programma con enti locali, ed eventuali altri soggetti
interessati, ad attribuire alla Società la progettazione e
l’esecuzione delle opere stradali sulla rete viaria demaniale,
diversa da quella di cui al comma 1, (
9) riconosciute dalla Giunta stessa di interesse regionale.
(
10) Le relative risorse
assegnate alla Società, sulla base degli accordi stipulati tra gli
enti interessati e destinate alla realizzazione dell’intervento,
sono soggette al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le
disposizioni vigenti. (
11)
Art. 3 - Personale.
1. L'organico della Società nella fase iniziale può essere
costituito dal personale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS)
trasferito alla Regione dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 dicembre 2000, nonché da personale di ruolo della
Regione, previa presentazione delle dimissioni dal rapporto di lavoro con
l'amministrazione regionale.
2. Al personale della Società è riconosciuto il diritto alla
ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione di
provenienza così come disciplinato dall'articolo 26 del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle regioni e delle
autonomie locali sottoscritto in data 14 settembre 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277 S.O..
Art. 4 - Capitale sociale.
1. La Regione partecipa alla costituzione della Società con un
capitale iniziale non superiore a lire 3 miliardi.
Art. 5 - Risorse finanziarie e
strumentali.
1. Alla Società sono conferiti le risorse finanziarie e strumentali
nonché i beni patrimoniali già conferiti alla Regione, con i
provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, relativamente alla rete viaria di interesse regionale di
cui agli
articoli
95, comma 1, lettera c) e
96 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 6 - Spese di
funzionamento.
1. La Regione può concorrere (
12) alle spese di funzionamento della Società con
stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede:
a) per quanto attiene alle spese di funzionamento previste dall'articolo
6 anche mediante l’utilizzo delle risorse trasferite in materia di
viabilità di cui al capitolo n. 45901 del bilancio 2001; alle
relative variazioni di bilancio si provvede secondo quanto indicato
dall'articolo 13 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 6 ;
b) per quanto attiene la partecipazione della Regione al capitale della
Società, mediante l'utilizzo della apposita partita n. 12 del fondo
globale d'investimento di cui al capitolo n. 80230 del bilancio 2001 e
l'istituzione nel medesimo bilancio del capitolo n. 45904 denominato
"Partecipazione alla società di capitali costituita per la
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali"
con lo stanziamento di lire 3 miliardi per competenza e per cassa.
Art. 8 - Norma
transitoria.
1. In sede di prima applicazione, al fine
di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della
Società, la nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza
della Regione è attribuita al Presidente della Giunta regionale e
non si applicano le procedure di cui alla
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e
successive modifiche ed integrazioni.
1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non
viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4
dell’articolo 10 della
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
(
13)
Art. 9 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto.
Note
(
1) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 29 marzo 2019, n. 13 che
ha aggiunto alla fine le parole “ed autostradali, anche a pedaggio,
e di opere pubbliche di interesse regionale”.
(
2) Comma inserito da comma 2
art. 1
legge
regionale 29 marzo 2019, n. 13 .
(
3) Comma così modificato da
comma 3 art. 1
legge regionale 29 marzo 2019, n. 13 che
ha sostituito le parole “e società di gestione delle
autostrade operanti nel territorio regionale” con le parole
“e società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel
settore della mobilità”.
(
4) Vedi anche l’articolo
41, della
legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 che autorizza all’acquisizione
della partecipazione societaria delle concessionarie autostradali
presenti nella società Veneto Strade Spa, costituita con
legge regionale 25 ottobre
2001, n. 29 , al fine di garantire la totale partecipazione pubblica
della società stessa, stanziando allo scopo 1.000.000,00 di euro.
(
5) Vedi, da ultimo, quanto
disposto dall’art. 1 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che autorizza la Giunta regionale alla acquisizione di ulteriori azioni
fino al raggiungimento della totalità del capitale.
(
6) L’articolo 27, della
legge regionale 16
febbraio 2010, n. 11 prevede l’esenzione del pagamento dei
canoni annui di concessione sui passi carrabili posti lungo la rete
viaria gestita da Veneto Strade SPA; l’articolo 34, della medesima
legge regionale n.
11/2010 prevede disposizioni integrative relativamente alle funzioni
della società da realizzare attraverso la stipula di apposite
convenzioni.
(
7) L’articolo 12 della
legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45 prevede altresì che la Giunta regionale
è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare sul
programma degli interventi, a concedere un contributo finalizzato alla
ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione
a Veneto Strade S.p.A..
(
8) Rubrica sostituita da comma 1
art. 2
legge
regionale 29 marzo 2019, n. 13 .
(
9) Comma così modificato da
comma 2 art. 2
legge regionale 29 marzo 2019, n. 13 che
ha inserito dopo le parole “delle opere stradali” le parole
“sulla rete viaria demaniale, diversa da quella di cui al comma
1,”.
(
10) Comma così
modificato da comma 2 art. 2
legge regionale 29 marzo 2019, n. 13 che
ha soppresso le parole “opere di volta in volta riconducibili al
demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda della tipologia
della rete viaria oggetto delle stesse”.
(
11) Comma aggiunto
dall’articolo 4, della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
(
12) Comma così
modificato da comma 1 art. 3
legge regionale 29 marzo 2019, n. 13 che
ha sostituito la parola “concorre” con le parole
“può concorrere”.
(
13) Comma inserito
dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 29 maggio 2009, n. 13 ;
l’articolo 2, della medesima legge regionale detta disposizioni
transitorie nel senso che “Le disposizioni del comma 1 bis
dell’art. 8 della presente legge, introdotte dall’art. 1
della
legge
regionale 29 maggio 2009, n. 13 , si applicano anche ai procedimenti
di nomina di amministratori e sindaci nella società costituita ai
sensi della legge medesima non ancora conclusi all’entrata in
vigore della medesima legge regionale 13/2009.”.
SOMMARIO