Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 (BUR n. 45/2003)
Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 (BUR n. 45/2003) [sommario] [RTF]
NORME PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA
Art. 1 –
Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel
territorio di pianura al fine di:
a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel
territorio regionale;
b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di
svolgere attività ricreative e di rilassamento;
c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale
interconnessa con la presenza di aree boscate;
d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle
concentrazioni urbane;
e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura
favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone.
e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità
di produzione energetica e incrementare l’arboricoltura da legno.
(
1)
Art. 2 - Destinatari degli
interventi.
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
b) i consorzi di bonifica;
c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, non
aventi carattere di impresa.
Art. 3 – Tipologie di
intervento e vincoli.
1. Per il conseguimento delle finalità
di cui all’articolo 1 sono previsti interventi di:
a) impianto e ripristino boschi di pianura;
b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole; (
2)
c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate; (
3)
c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con
finalità di produzione energetica; (
4)
d) comunicazione e divulgazione sull’utilità dei boschi per
migliorare la qualità della vita.
2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) c bis), c ter) e c
quater) (
5) del comma 1 sono
realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui
all’articolo 2, o su terreni comunque nella disponibilità di
tali soggetti, (
6) e per le
associazioni anche su terreni di proprietà degli associati (
7) utilizzando esclusivamente specie
arboree ed arbustive autoctone.
3. omissis (
8)
Art. 4 – Requisiti
minimi di ammissione al finanziamento.
1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al
finanziamento di cui all’articolo 5 devono soddisfare i seguenti
requisiti minimi:
a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un’area di almeno
due ettari accorpati, (
9) con
larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che
interessi almeno l’ottanta per cento della superficie (
10) e presentare una pendenza media
non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore
a cento metri rispetto al livello del mare;
b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un’area di almeno
un ettaro accorpato, (
11)
ubicata in zone adiacenti al centro abitato.
b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una
larghezza massima inferiore a venti metri lineari; (
12)
b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti
da un’area di almeno mezzo ettaro accorpato; (
13)
b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con
finalità di produzione energetica, essere costituiti da
un’area di almeno un ettaro accorpato. (
14)
Art. 5 - Modalità di
intervento.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi
previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in
conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione
dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta
ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari
alberati. (
15)
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si
avvale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore
primario “Veneto Agricoltura” di cui alla
legge regionale 28 novembre
2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario”, che provvede alla
raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie,
alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo. (
16)
2. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
(
17) provvede a formulare le
linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al
fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed
agli operatori.
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis (
18)
Art. 6 - Disposizioni
attuative.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi
i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei
contributi di cui all’articolo 5;
b) il contributo da assegnare all’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario in relazione alle attività
affidate dalla presente legge. (
19)
2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui
alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del
comma 1 dell’articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi
dell’articolo 14 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale” e successive modificazioni.
(
20)
Art. 7 - Disposizione
finanziaria e finale.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b)
e c) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, quantificati
in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 2.000.000,00
per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si utilizzano le risorse
allocate all’u.p.b. U0095 “Risorse forestali”
incrementate mediante riduzione di pari importo dell’u.p.b. U0186
“Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 13
“Interventi per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta” per competenza e per cassa per l’esercizio 2003 e per
sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della lettera d) del
comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, si fa fronte con le
risorse allocate all’u.p.b. U0011 “Attività di
informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” del
bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003 – 2005.
Note
(
1) Lettera aggiunta da art. 16
legge regionale 4
agosto 2006, n. 15
(
2) Lettera aggiunta da art. 17
comma 1
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15
(
3) Lettera aggiunta da art. 17
comma 1
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15
(
4) Lettera aggiunta da art. 17
comma 1
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15
(
5) Le parole “c bis), c
ter) e c quater)” sono aggiunte da art. 17 comma 2 lettera a)
legge regionale 4
agosto 2006, n. 15
(
6) Comma così modificato da
comma 1 art. 24
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha aggiunto dopo le parole “soggetti di cui all’articolo
2” la seguente frase “o su terreni comunque nella
disponibilità di tali soggetti,”.
(
7) Le parole “e per le
associazioni anche su terreni di proprietà degli associati”
sono aggiunte da art. 17 comma 2 lettera b)
legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(
8) Comma abrogato da art. 17
comma 3
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15
(
9) Lettera così modificata
da comma 1 art. 25
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha sostituito le parole “almeno cinque ettari accorpati” con
le parole “almeno due ettari accorpati”.
(
10) L’art. 18 comma 1
legge regionale 4
agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole: “copertura
arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della
superficie” con le parole “copertura arboreo-arbustiva che
interessi almeno l’ottanta per cento della superficie” ed il
successivo comma 3 ha stabilito che tale modifica non si applichi ai
progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato il bando per la
presentazione di domande di ammissione a contributo alla data di entrata
in vigore della medesima
legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
(
11) Lettera così
modificata da comma 2 art. 25
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha sostituito le parole “almeno 2,5 ettari accorpati” con le
parole “almeno un ettaro accorpato”.
(
12) Lettera aggiunta da art.
18 comma 2
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15
(
13) Lettera aggiunta da art.
18 comma 2
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15
(
14) Lettera aggiunta da art.
18 comma 2
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15
(
15) Le parole “e
cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.” sono aggiunte
da art. 19 comma 1
legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(
16) Comma inserito da comma 1
art. 26
legge
regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(
17) Comma così
modificato da comma 2 art. 26
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha sostituito le parole “L’Azienda regionale Veneto
Agricoltura” con le parole “L’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario”.
(
18) Commi 3, 4, 5 e 6
abrogati da comma 3 art. 26
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(
19) Comma sostituito da comma
1 art. 27
legge
regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(
20) Comma aggiunto da art. 20
della
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15
SOMMARIO