Legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 (BUR n. 95/2008)
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 (BUR n. 95/2008) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA
SOCIALE (1)
Art. 1 - Principi generali.
1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto
della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la
partecipazione e l’informazione ai giovani quali obiettivi
prioritari:
a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;
b) riconosce l’assunzione di responsabilità, l’impegno,
la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e
la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere
individuale e della comunità;
c) garantisce e promuove l’esercizio della cittadinanza attiva
delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma
partecipazione alle espressioni della società civile e alle
istituzioni regionali.
Art. 2 - Finalità e
ambito di intervento.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui
all’articolo 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il
pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale,
sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In
particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai
giovani adeguate opportunità per:
a) sviluppare ed esprimere l’autonomia sul piano culturale,
sociale, economico;
b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del
rispetto per l’ambiente e della nonviolenza;
c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la
valorizzazione della storia e della cultura locale;
d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di
qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;
e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all’impegno
civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l’autonomia
della persona dalla famiglia d’origine ad una nuova realtà
familiare.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione
del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:
a) tempo libero e sport;
b) informazione;
c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
d) promozione delle pari opportunità;
e) volontariato e servizio civile volontario;
f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;
g) orientamento scolastico e lavorativo;
h) accesso al mercato del lavoro;
i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di
emarginazione;
j) partecipazione culturale;
k) promozione della creatività e della produzione artistica.
3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a
tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa
tra i quindici e i trenta anni.
Art. 3 - Programmazione
triennale regionale.
1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di
seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma
regionale di sviluppo (PRS) di cui alla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione” e al piano socio-sanitario
regionale di cui all’
articolo 6 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”,
individua in particolare:
a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da
promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai
soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani
singoli ed associati;
b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti
locali;
c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per
tipo di iniziativa;
d) l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai
finanziamenti ed agli incentivi;
e) l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio
agli interventi in materia di politiche giovanili;
f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
g) le modalità per il monitoraggio del programma.
2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito
il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui
all’articolo 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.
3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume
il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti
pubblici e privati del settore, in conformità all’
articolo 128 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e consulta il Forum regionale
dei giovani di cui all’articolo 7. In particolare in tale fase
procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla
legge regionale 14 settembre 1994, n.
56 , partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la
presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di
zona, di cui all’
articolo 8 della medesima
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
.
4. Il Programma triennale mantiene validità fino all’entrata
in vigore del successivo Programma triennale.
5. Successivamente all’approvazione del Programma triennale, i
piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le
indicazioni.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del
Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di
rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).
Art. 4 - Attività
regionale di coordinamento e attuazione.
1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui
all’articolo 3, definisce le linee guida per:
a) il coordinamento regionale dei servizi denominati
“Informagiovani”, qualora istituiti;
b) il coordinamento per l’attuazione delle politiche giovanili
all’interno dei piani di zona di cui all’
articolo 8 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 ;
c) l’elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione
degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento
regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche
giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell’attività
dello stesso.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo
fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di
programma di cui all’
articolo 32 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”.
4. La Giunta regionale effettua una ricognizione
dell’associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare
competente, individua le modalità per l’eventuale istituzione
a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili.
Qualora la Giunta regionale non ravvisi l’opportunità di tale
istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica
relazione.
5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione
giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta
regionale competente in materia di politiche giovanili:
a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani
in Veneto e sulle politiche giovanili;
b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle
tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel
territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;
c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a
valenza regionale, monitorandone l’efficacia;
d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e
privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei
giovani;
e) predispone azioni volte a valutare l’impatto della presente
legge regionale.
Art. 5 - Comitato regionale
per le politiche giovanili.
1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili,
presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di
politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di
cui all’articolo 2, comma 2.
2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul
programma triennale ai sensi dell’articolo 3:
a) coordina gli interventi di cui all’articolo 2, anche promuovendo
specifici strumenti di azione;
b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali,
nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
c) favorisce l’integrazione tra settori dell’attività
regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione
regionale vigente.
Art. 6 - Programmazione dei
comuni e delle comunità montane.
1. Nell’ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione
vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità
montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli
interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui
all’
articolo
8 della
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 , adeguati al programma triennale
ai sensi dell’articolo 3, comma 5.
Art. 7 - Forum regionale dei
giovani.
1. È istituito il Forum regionale dei
giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che
assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle
finalità di cui all’articolo 2, e ne disciplina il
funzionamento.
3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e
operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di
politiche giovanili.
4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare
rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di
cui all’articolo 5.
5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del
mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per
l’elaborazione del programma triennale di cui all’articolo 3
e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche
giovanili.
Art. 8 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. Fino all’approvazione del Programma triennale di cui
all’articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i
criteri e le modalità di cui alla
legge regionale 29 giugno 1988, n. 29
“Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei
giovani” e successive modificazioni.
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad
applicarsi le disposizioni della
legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e
successive modificazioni.
Art. 9 - Abrogazioni.
Art. 10 - Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della
presente legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio
del triennio 2008-2010, si fa fronte:
a) quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti
dall'articolo 3, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0148
“Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della
famiglia” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;
b) quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo
6, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0157
“Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di
interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi
sociali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Note
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