Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 (BUR n. 21/2010)
Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 (BUR n. 21/2010) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la dislessia, la disgrafia o
disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) che limitano l'utilizzo della
capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno
sviluppo delle potenzialità dell’individuo, arrivando spesso a
compromettere l’equilibrio psicologico individuale e familiare
della persona con DSA.
Art. 2 - Interventi.
1. La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con
DSA volti a:
a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA
possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e
nella società;
b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una
stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e
private, famiglie e istituzioni scolastiche;
c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti
e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
d) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta
di persone non più comprese nell’età evolutiva;
e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con
DSA;
f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare
l’apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.
Art. 3 - Adeguamento del
sistema socio-sanitario regionale.
1. La Regione adotta ogni misura necessaria
per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei
DSA, dotando i servizi distrettuali per l’infanzia e adolescenza di
personale qualificato.
2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali
socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici,
promuove iniziative dirette all’identificazione precoce delle
persone con DSA e all’attivazione di percorsi individualizzati di
recupero.
3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o
psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e
ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate
ai sensi della
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni.
4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi,
pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei
DSA.
5. Presso l’Azienda ULSS n. 20 di Verona è individuato il
centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare
sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di
trattamento dei DSA. (
1)
Art. 4 - Formazione nelle
strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie.
1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione della
formazione socio-sanitaria, promuove interventi per la formazione e
l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla
diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA nonché dei
familiari che assistono le persone con DSA.
2. La Giunta regionale, di concerto con l’Ufficio scolastico
regionale, con le università del Veneto e con le aziende ULSS,
promuove la formazione di personale docente e dirigente delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado,
delle università degli studi del Veneto e del sistema di istruzione
e formazione professionale regionale.
Art. 5 - Attività
lavorativa e sociale.
1. La Regione assicura alle persone con DSA pari opportunità di
sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali
regionali è garantita pari opportunità, nelle forme assicurate
dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato
con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti
l’utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi
stabiliti per l’espletamento delle prove, in relazione alle
specifiche necessità delle persone con DSA.
Art. 6 - Campagne di
informazione e sensibilizzazione.
1. La Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui
all’articolo 3, programma campagne informative e di
sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA
rivolte all’opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai
pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado,
alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e
formazione professionale regionale.
Art. 7 - Contributi.
1. La Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per
la presentazione delle relative domande, eroga alle aziende ULSS e agli
enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei
piani di zona di cui all'
articolo 8, comma 2, della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone
con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare
riferimento alle famiglie più bisognose.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge quantificati in euro
500.000,00, di cui euro 150.000,00 finalizzati al funzionamento del
centro di cui al comma 5 dell’articolo 3, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale
2011-2013. (
2)
Art. 9 - Interventi per la
razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale.
Note
SOMMARIO