Regolamento regionale 26 maggio 2011, n. 1 (BUR n. 38/2011)
Regolamento regionale 26 maggio 2011, n. 1 (BUR n. 38/2011) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
ISPETTIVO E DI VIGILANZA PER IL SISTEMA SOCIO-SANITARIO VENETO (ARTICOLO
5, LEGGE REGIONALE
5 AGOSTO 2010, n. 21 )
Art. 1 - Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di natura organizzativa
e funzionale relativi all’attività ispettiva e di vigilanza
per il sistema socio-sanitario veneto, ai sensi dell’
articolo 5 della
legge regionale 5
agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio
ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e
successive modificazioni.
Art. 2 - Principi e criteri
informatori.
1. L’attività ispettiva e di vigilanza è svolta nel
rispetto dei principi d’imparzialità e di buon andamento
dell’amministrazione, avuto particolare riguardo alla
valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del
ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati.
2. La struttura ispettiva svolge un’attività di vigilanza di
secondo grado che non sostituisce l’ordinaria attività di
verifica e di controllo attribuita dalla vigente normativa alle
competenti strutture regionali.
Art. 3 - Ambito operativo.
1. L’attività della struttura ispettiva si articola nella
verifica amministrativa e contabile della regolarità del
procedimento esaminato rispetto alle norme di legge.
Art. 4 - Piano annuale
dell’attività ispettiva.
1. La commissione consiliare competente per la materia socio-sanitaria,
detta commissione, d’intesa con la Giunta regionale, approva, entro
il primo trimestre di ogni anno, il piano annuale
dell’attività ispettiva, finalizzato anche al monitoraggio e
alla vigilanza sull’attività dei soggetti controllati.
2. Al fine della predisposizione del piano annuale è costituito un
gruppo di lavoro, coordinato dal presidente della commissione, composto
da due consiglieri nominati dalla commissione stessa, di cui uno
espressione della minoranza, e dai due assessori competenti nominati
dalla Giunta regionale; in caso di impedimento, gli assessori competenti
possono essere sostituiti da altri componenti della Giunta regionale.
3. Il gruppo di lavoro propone le aree o i settori di sensibilità e
di criticità del sistema socio-sanitario regionale, con riferimento
a situazioni di particolare interesse per il settore, utilizzando anche
analisi campionarie.
4. La commissione, d’intesa con la Giunta regionale, può
deliberare modifiche al piano annuale.
Art. 5 - Attività
ispettiva ordinaria.
1. Attengono all’attività ispettiva ordinaria:
a) l’attività di verifica e monitoraggio, effettuata
d’ufficio in conformità al piano annuale;
b) l’analisi sotto il profilo amministrativo dei verbali dei
collegi sindacali delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS),
delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie
integrate, di cui alla
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e
successive modificazioni, e dell’Istituto oncologico veneto (IOV),
istituito con la
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26
“Istituzione dell’Istituto oncologico veneto” e
successive modificazioni, nonché dei verbali degli organi di
controllo degli enti pubblici afferenti il settore sociale. I verbali
devono essere trasmessi alla struttura ispettiva entro trenta giorni
dalla loro adozione.
2. In attuazione del piano annuale, il dirigente regionale della
struttura ispettiva attiva l’ispezione.
Art. 6 - Attività
ispettiva straordinaria.
1. L’attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie di
particolare gravità ed urgenza comunque attinenti la competenza
della struttura ispettiva in ordine alla regolarità amministrativa e
contabile dei procedimenti ed è attivata esclusivamente su
segnalazione formale:
a) della Giunta regionale o dei suoi componenti;
b) dei componenti del Consiglio regionale.
2. Ai fini dell’
articolo 2, comma 5, della
legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 , il
presidente della commissione, su mandato della commissione stessa e
d’intesa con il gruppo di lavoro di cui all’articolo 4, comma
2, definisce motivatamente l’ordine di priorità delle
ispezioni pervenute.
3. In attuazione dell’attività di cui ai commi 1 e 2, il
dirigente regionale della struttura ispettiva attiva l’ispezione
straordinaria.
Art. 7 - Modalità della
segnalazione.
1. La segnalazione per l’attivazione di ispezioni straordinarie da
parte dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, deve pervenire
alla struttura ispettiva con formale richiesta scritta e deve esplicitare
gli elementi essenziali del fatto e le eventuali circostanze rilevanti,
nonché recare in allegato eventuale documentazione a comprova.
2. Oltre alla relazione di cui all’articolo 8, i soggetti di cui
all’articolo 6, comma 1, hanno diritto di ottenere la
documentazione inerente le verifiche ispettive attivate e già
concluse con apposita istanza scritta indirizzata alla struttura
ispettiva.
Art. 8 - Modalità di
predisposizione delle relazioni.
1. L’attività prevista dal piano annuale e
l’attività straordinaria si concludono con una relazione
sottoscritta dal dirigente regionale della struttura ispettiva con le
scadenze e le modalità di seguito indicate:
a) le relazioni inerenti l’attività ispettiva ordinaria del
piano annuale devono essere ultimate e trasmesse al presidente della
commissione, all’assessore competente e alla Giunta regionale entro
il 15 marzo dell’anno successivo alla sua approvazione;
b) le relazioni inerenti l’attività ispettiva straordinaria
devono essere predisposte dalla struttura ispettiva non oltre i trenta
giorni dall’ultimazione delle attività istruttorie e sono
trasmesse al presidente della commissione, all’assessore
competente, alla Giunta regionale, per l’eventuale adozione dei
conseguenti provvedimenti ed, infine, al soggetto che ha assunto
l’iniziativa.
2. Sia per l’attività ispettiva ordinaria che straordinaria la
Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’invio delle risultanze
ispettive, relaziona puntualmente sull’attività intrapresa
alla commissione.
3. Qualora nel corso dell’attività ispettiva ordinaria e
straordinaria, il dirigente della struttura ispettiva riscontri
l’esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà
tempestiva comunicazione al presidente della commissione,
all’assessore competente e alla Giunta regionale. Tale
comunicazione non esclude l’obbligo di predisporre la relazione
conclusiva.
Art. 9 - Modalità di
esercizio dell’attività ispettiva.
1. Le strutture regionali sono tenute a fornire tempestivamente la
più ampia collaborazione alla struttura ispettiva per lo svolgimento
dell’attività ispettiva e di vigilanza.
2. Il dirigente della struttura ispettiva può richiedere, per
specifiche fattispecie, attraverso l’assessore di riferimento,
l’avvalimento di personale delle strutture regionali in possesso
delle competenze richieste.
3. Ai fini del corretto esercizio dell’attività ispettiva, i
soggetti controllati hanno l’obbligo di fornire, entro i termini
indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta dalla
stessa.
4. I soggetti controllati hanno altresì l’obbligo, previa
formale richiesta del dirigente regionale della struttura ispettiva, di
far accedere i funzionari incaricati dell’ispezione nei locali
destinati all’esercizio dell’attività.
5. Nell’espletamento dell’attività di verifica, il
dirigente della struttura ispettiva, per specifiche fattispecie, può
chiedere, per il tramite del responsabile dalla segreteria regionale per
la sanità, la collaborazione di personale delle aziende ULSS, delle
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie integrate,
dello IOV e degli enti pubblici afferenti il settore sociale, in possesso
delle competenze richieste, che non sia direttamente coinvolto
nell’attività di indagine e che non appartenga alla struttura
presso cui si svolge l’ispezione, nonché di personale
dell’Agenzia regionale socio sanitaria. (ARSS), istituita dalla
legge regionale 29
novembre 2001, n. 32 , “Agenzia regionale socio
sanitaria” e successive modificazioni (
1) .
6. L’attività svolta dal personale di cui ai commi 2 e 5
è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e gli
emolumenti relativi ad eventuali trattamenti di missione sono rimborsati
dalla Regione alle aziende ULSS, alle aziende ospedaliere, alle aziende
ospedaliere universitarie integrate, allo IOV, agli enti pubblici
afferenti il settore sociale e all’ARSS che hanno messo a
disposizione il personale per effettuare l’ispezione. Per
l’attività da svolgere all’esterno della sede ordinaria
di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio
fuori sede del personale dipendente.
Art. 10 - Tutela della
privacy.
1. La struttura ispettiva svolge la propria attività nel rispetto
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
dei dati personali” e successive modificazioni.
2. I dati personali forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito
dell’attività svolta, sono trattati per scopi strettamente
collegati con l’esercizio dell’attività istituzionale.
3. Il personale della struttura ispettiva incaricato del trattamento dei
dati accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile
per adempiere ai propri compiti e doveri d’ufficio, curandone la
conservazione in modo che non siano accessibili al pubblico.
Art. 11 - Diritto di accesso
alle informazioni sull’attività ispettiva.
1. Eventuali richieste di accesso ad informazioni
sull’attività ispettiva svolta o in corso di svolgimento
devono essere formulate, per iscritto, al presidente della commissione.
2. Qualora le richieste siano riferite ad attività ispettive non
ancora concluse, il presidente della commissione, su indicazione del
dirigente della direzione ispettiva, può differirne motivatamente
l’accesso alla conclusione del procedimento istruttorio,
nell’ipotesi in cui possa derivarne un danno per la Regione o per
soggetti terzi.
Note
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