Legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 (BUR n. 63/2013)
Legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 (BUR n. 63/2013) [sommario] [RTF]
MISURE PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E
DEI SERVIZI ED ADOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ CON INDICAZIONE
D’ORIGINE “QUALITà GARANTITA DALLA REGIONE VENETO”
(1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, per la tutela e la garanzia del consumatore,
per lo sviluppo sostenibile delle attività produttive, nonché
per impedire lo sfruttamento delle risorse umane, dell’ambiente e
della comunità, favorisce azioni atte a:
a) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e
pubblicitarie, le caratteristiche e l’elevato livello qualitativo
dei beni e servizi offerti in Veneto, nonché i relativi criteri di
valutazione della qualità;
b) sviluppare un elevato livello qualitativo dei prodotti, dei processi
produttivi e dei servizi delle imprese e il rispetto di parametri di
responsabilità sociale delle imprese stesse;
c) garantire ai consumatori finali il rispetto dei livelli qualitativi
dichiarati per i prodotti, per i processi produttivi ed i servizi
certificati dal marchio di cui all’articolo 2;
d) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita dei
prodotti e dei servizi certificati dal marchio di cui all’articolo
2;
e) assicurare la tutela, anche legale, dei diritti di proprietà
industriale, come definiti dall’articolo 1 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a
norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”
e successive modificazioni, delle imprese che aderiscono al marchio di
cui all’articolo 2.
Art. 2 - Marchio di
qualità con indicazione d’origine “Qualità
Garantita dalla Regione Veneto”.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e per la
valorizzazione dei prodotti e dei servizi con un elevato standard
qualitativo controllato, la Giunta regionale è autorizzata a
proporre domanda per la registrazione del marchio “Qualità
Garantita dalla Regione Veneto”, marchio collettivo di qualità
con indicazione d’origine. La Giunta regionale è autorizzata,
anche tramite procedure ad evidenza pubblica, ad individuare il logo che
contraddistingue il marchio di qualità.
2. Il marchio di cui al comma 1 trasmette il messaggio principale
d’indicazione di qualità dei prodotti e dei servizi.
3. Il marchio di qualità risponde alle prescrizioni di cui alla
normativa europea sugli aiuti di Stato ed alla normativa europea in tema
di etichettatura e pubblicità dei prodotti.
4. Il marchio è apposto sui prodotti e servizi che rispondono a
criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione e
alle loro caratteristiche.
5. Il marchio è depositato anche nella versione inglese al fine di
renderne efficace l’utilizzo anche da parte delle imprese che
esportano i propri prodotti e servizi sui mercati internazionali.
Art. 3 - Ambito di
applicazione.
1. La presente legge si applica ai prodotti e ai servizi delle imprese,
contrassegnati da un marchio collettivo così come disciplinato
dall’articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e
successive modificazioni, da un marchio comunitario collettivo così
come disciplinato dagli articoli da 66 a 74 del Regolamento (CE) n.
207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario,
e/o da un marchio internazionale e/o da un marchio collettivo depositato
e registrato in altri Paesi.
Art. 4 - Titolarità del
marchio di qualità con indicazione d’origine
“Qualità Garantita dalla Regione Veneto”.
1. La Regione del Veneto è titolare e detiene il marchio di
qualità di cui agli articoli da 1 a 3.
Art. 5 - Programma aperto di
controllo della qualità e della responsabilità sociale
d’impresa.
1. La qualità dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal marchio
di cui all’articolo 2 e la responsabilità sociale delle
imprese licenziatarie sono garantite attraverso un programma aperto di
controllo della qualità e della responsabilità sociale
d’impresa.
2. Il programma aperto di controllo della qualità dei prodotti e dei
servizi e della responsabilità sociale delle imprese licenziatarie
di cui al comma 1 è finalizzato a verificare nei soggetti
utilizzatori del marchio la sussistenza e la permanenza dei requisiti per
l’uso del medesimo nonché il rispetto dello specifico
disciplinare di riferimento per il prodotto o servizio su cui è
applicato.
3. Il programma aperto di controllo della qualità e della
responsabilità sociale d’impresa per ogni categoria di
prodotti e di servizi è eseguito da un organismo di controllo
indipendente, accreditato e abilitato a eseguire i controlli secondo le
vigenti norme europee ed individuato dalla Giunta regionale. Il programma
di controllo è attuato in osservanza dei disciplinari previsti per
le varie categorie di prodotti e di servizi.
Art. 6 - Programmazione.
Art. 7 - Comitato per la
qualità.
1. La Giunta regionale nomina, (
3) in deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata
degli organi” e successive modificazioni, il comitato per la
qualità e ne determina anche la composizione.
2. Il comitato per la qualità:
a) individua i prodotti e i servizi o le categorie di prodotti e di
servizi disciplinati dal marchio di cui all’articolo 2;
b) approva i modelli dei disciplinari di produzione (
4) proposti dalle commissioni tecniche e le loro
eventuali modifiche;
c) aggiorna il registro dei disciplinari di produzione, recanti i criteri
qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti e
servizi, previsti dall’articolo 9;
d) prescrive le linee guida per l’unitarietà dell’azione
di marketing della qualità, che costituiscono anche la base per il
programma di marketing annuale;
e) coordina le azioni di marketing che riguardano più prodotti e
servizi.
Art. 8 - Commissioni
tecniche.
1. La Giunta regionale nomina, (
5) in deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni, una commissione
tecnica per ciascun prodotto o servizio o categoria di prodotti o di
servizi e imprese ai quali è riconosciuta la possibilità di
utilizzare il marchio di cui all’articolo 2.
2. Le commissioni tecniche:
a) predispongono i disciplinari di produzione, i regolamenti d’uso
del marchio, i modelli di contratto di licenza d’uso e le relative
modifiche e li sottopongono all’approvazione del comitato per la
qualità di cui all’articolo 7;
b) predispongono i programmi annuali per la pubblicizzazione dei prodotti
e dei servizi;
c) determinano le modalità e le percentuali con cui gli utilizzatori
del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto europeo,
alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi.
3. Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica,
se il comitato per la qualità incarica dello svolgimento dei compiti
indicati nel presente articolo un organismo già operativo per una
determinata categoria di prodotti o di servizi.
Art. 9 - Disciplinare.
1. Per ciascun prodotto o servizio o ciascuna categoria di prodotti o di
servizi e di imprese l’elaborazione di uno specifico disciplinare
è condizione indispensabile per ottenere l’autorizzazione
all’uso del marchio di qualità con indicazione di origine di
cui all’articolo 2.
2. Per ciascun prodotto o servizio o ciascuna categoria di prodotti o di
servizi e di imprese individuati dal comitato per la qualità, la
commissione tecnica di cui all’articolo 8 elabora uno specifico
disciplinare. Il comitato per la qualità approva il disciplinare.
Art. 10 - Uso del marchio e
relativo contratto.
1. Il diritto a utilizzare il marchio di qualità può essere
concesso a tutte le imprese individuali, società di persone,
società di capitali e consorzi di imprese che rispettano il
disciplinare.
2. La Giunta regionale approva la procedura per l’utilizzo del
marchio e ne disciplina le modalità di concessione in uso, anche
allegando uno schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra la
Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio.
3. La richiesta di utilizzare il marchio di qualità e la concessione
del diritto ad utilizzarlo non possono essere soggetti a pagamento,
nemmeno a titolo di compartecipazione alle spese di istruttoria,
certificazione, controllo e gestione del marchio.
Art. 11 – Programmazione
e misure di sostegno. (6)
1. Per l’attuazione delle finalità previste
dall’articolo 1, la Giunta regionale sentita la competente
Commissione consiliare, approva un programma triennale di iniziative
prevedendo in conformità al diritto comunitario:
a) campagne informative rivolte ai consumatori;
b) azioni promozionali della commercializzazione;
c) azioni pubblicitarie;
d) misure dirette all’attuazione di programmi di controllo di
qualità.
1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono pubblicate, pubblicizzate
e rendicontate attraverso la creazione di un portale web a ciò
preposto. (
7)
2. Nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi
pubblici che utilizzano un marchio di qualità autorizzato
dall’Unione europea è ammesso fare riferimento
all’origine geografica del prodotto o servizio, purché il
messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di
qualità.
3. Non vengono promosse azioni pubblicitarie a favore di singoli
imprenditori o che nominano una determinata impresa o i prodotti o i
servizi della medesima. Nessuna azione pubblicitaria promossa può
nominare una determinata impresa o i prodotti o i servizi della medesima.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate
direttamente dalla Regione del Veneto o, su incarico della stessa, da
Unioncamere del Veneto in collaborazione con istituti, enti o
associazioni attivi nei rispettivi settori.
Art. 12 - Contributi.
1. Per le iniziative di cui
all’articolo 11, comma 1, la Giunta regionale può concedere
contributi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti
di Stato.
2. omissis (
8)
Art. 13 - Elenco dei
licenziatari, registro dei disciplinari di produzione e raccolta dei
regolamenti d’uso del marchio.
1. Presso Unioncamere, previa intesa tra la medesima e la Giunta
regionale, sono tenuti l’elenco dei soggetti licenziatari del
marchio, di cui all’articolo 2, suddiviso per categoria di prodotto
o di servizio, il registro dei disciplinari di produzione e la raccolta
dei regolamenti d’uso del marchio.
Art. 14 - Vigilanza.
1. La Giunta regionale vigila sull’osservanza delle disposizioni
della presente legge, dei disciplinari e dei contratti di licenza
d’uso del marchio. La Giunta regionale può affidare il
predetto compito ad altro soggetto pubblico, in possesso della
professionalità necessaria, previa stipulazione di un’apposita
convenzione.
Art. 15 - Disposizioni di
attuazione.
1. La Giunta regionale adotta le
disposizioni attuative della presente legge (
9) .
Art. 16 - Abrogazioni e norme
finali.
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 15 sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di
legge regionale:
a) articoli da 1 a 15 della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
“Norme generali in materia di marchi regionali”;
b) articoli da 11 a 15 della
legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e
commercio”;
c) articoli 5 e 6 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e
termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 15 ogni richiamo alla
legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 ,
contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito
alla presente legge.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 15 cessano di avere applicazione le seguenti
deliberazioni della Giunta regionale:
a) deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2005, n. 3049
“Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di
comunicazione integrata per la promozione dell’immagine turistica.
Disciplina dell’uso del marchio turistico regionale. Deliberazione
n. 2679 del 6 agosto 2004”;
b) deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 2382
“Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di
comunicazione integrata per la promozione dell’immagine turistica.
Integrazioni alla disciplina dell’uso del marchio turistico
regionale di cui alla deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005”;
c) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2007, n. 1980
“Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di
comunicazione integrata per la promozione dell’immagine turistica.
Integrazioni alla disciplina dell’uso del marchio turistico
regionale di cui alla deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005”;
d) deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2008, n. 2642
“Estensione dell’uso del marchio turistico regionale agli
operatori del settore agricolo e agroalimentare e a prodotti agricoli e
agroalimentari di qualità certificata.
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
deliberazione n. 2382 del 1° agosto 2006”.
Art. 17 - Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 2, 5, 11 e
12 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per
l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0051 “Tutela dei marchi e delle produzioni
tipiche” mediante prelevamento di pari importo dal fondo unico
regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 , allocato nell’upb U0053 “Interventi
a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2013.
Art. 18 - Notifica alla
Commissione europea.
1. Gli effetti della presente legge
decorrono dalla conclusione positiva delle procedure di notifica e di
esame del marchio da parte della Commissione europea, ai sensi degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione. (
10)
2. omissis (
11)
Note
(
1) Nel titolo e nel testo della
legge il comma 1 art. 5
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ha
sostituito le parole: “Qualità Veneto” con le parole
“Qualità Garantita dalla Regione Veneto”.
(
2) Articolo abrogato da comma 1
art. 6
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
3) Comma così modificato da
comma 1 art. 7
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha soppresso le parole “sentita la competente commissione
consiliare,”.
(
4) Lettera così modificata
da comma 2 art. 7
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha soppresso le parole “ed i regolamenti d’uso del
marchio”.
(
5) Comma così modificato da
comma 1 art. 8
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha soppresso le parole “sentita la competente commissione
consiliare,”.
(
6) Rubrica sostituita da comma 1
art. 9
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
7) Il comma 1 dell’art. 11
è stato sostituito dai commi 1 e 1 bis del comma 2 art. 9
legge regionale 27 giugno
2016, n. 18 .
(
8) Comma abrogato da comma 1
art. 10
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
9) Comma sostituito da comma 1
art. 11
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
10) Comma sostituito da comma
1 art. 12
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
11) Comma abrogato da comma 2
art. 12
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
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