l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
(
1) L’articolo 101 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 come da ultimo modificato dall’articolo 21
della
legge
regionale 5 aprile 2013, n. 3 , così dispone:
“Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.
1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il
fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai
soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia
regionale.
2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con
proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti
pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti
interessati.
2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di
finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi,
nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture
ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli
articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di
ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la
realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi
di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per
gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di
dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere
a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei
servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito
dell’armonizzazione della classificazione alberghiera.
2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di
speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6
dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma
della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di
ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della
procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
e successive modificazioni.
2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al
presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il
Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla
legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un
termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale,
il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un
commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi
trenta giorni.
2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al
presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a
Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di
rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di
cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990,
n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive
modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di
servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti
dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a
finanziamento.
2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:
a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata
attività ricettiva alberghiera;
b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata
attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;
c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.
2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, determina:
a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al
fondo;
b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20
anni;
c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per
interessi;
d) la tipologia delle spese ammissibili;
e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità di rendicontazione;
g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla
legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il
funzionamento delle comunità montane” e successive
modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.
2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente
articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso
per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo
risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari
e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso
anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma
pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli
interessi legali.
2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino
aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del
28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto
2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero
sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e
subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da
parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108
paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e
alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto”.
2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma
1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese
aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni
finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione
aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al
riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni
previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.
2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al
comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un
atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le
imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente
normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed
infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse
per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della
vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:
a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per
l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione
dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività
ricettive e altri servizi turistici;
b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area
territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.
2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies
è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al
comma 1.
2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per
l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2
undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto
gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione
della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di
rotazione di cui al comma 1.”.