Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 (BUR n. 104/2013)
Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 (BUR n. 104/2013) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54
“LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE
STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE
2012, n. 1 <<STATUTO DEL VENETO>>”, AI SENSI
DELL’ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 31 DICEMBRE 2012.
(1)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di
applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione
di quanto previsto dall’articolo 30 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria
17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto)”, il presente
regolamento definisce le direttive generali per la disciplina delle
funzioni dirigenziali nonché le modalità di conferimento,
mutamento e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale.
2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1,
lettera c) dello Statuto, il presente regolamento garantisce il rispetto
delle condizioni di parità e di pari opportunità tra uomini e
donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione.
Capo II
Disciplina delle funzioni dirigenziali
Art. 2 Direttori di Area
1. I Direttori di Area, nel quadro della previsione organizzativa di cui
all’articolo 9 della legge regionale 54/2012, e delle competenze
loro attribuite dall’articolo 15, comma 2, della medesima legge,
coordinano, dirigono e controllano i Dipartimenti che fanno capo alla
macro area di propria competenza, nell’ambito del quadro strategico
delineato dalla Giunta regionale attraverso il Programma regionale di
sviluppo (PRS) e il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria
(DPEF), approvati dal Consiglio regionale, di cui alla
legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, tenuto
conto delle risorse stabilite nel bilancio annuale di previsione.
2. I Direttori di Area, nell’ambito delle proprie competenze,
appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta
regionale il visto di regolarità amministrativa e, nei casi previsti
dall’articolo 15, comma 2, lettera f), della legge regionale
54/2012, adottano, in via sostitutiva, atti o provvedimenti
amministrativi di competenza dei Direttori di Dipartimento o di Sezione e
dei Dirigenti di Settore, come previsto all’art. 8.
3. I Direttori di Area, coordinati dal Segretario generale della
programmazione, collaborano nell’attività di formazione e
definizione di obiettivi e programmi e ne verificano sotto propria
responsabilità la realizzazione, concorrendo ad assicurarne lo
sviluppo armonico ed omogeneo partecipando al Comitato dei Direttori di
cui all’articolo 16 della legge regionale 54/2012.
Art. 3 Direttori di
Dipartimento articolato in Sezioni
1. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni, in conformità
a quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale
54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento del
Segretario generale della programmazione e di direzione e coordinamento
del Direttore di Area, ove istituita, coordinano, dirigono e controllano
le Sezioni incardinate nel Dipartimento.
2. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni svolgono
esclusivamente le funzioni indicate all’articolo 12, comma 1,
lettere da a) a c) della legge regionale 54/2012 nell’ambito delle
competenze attribuite dalla Giunta regionale al Dipartimento.
3. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni nei casi previsti
dall’articolo 12, comma 1, lettera e), della legge regionale
54/2012, esercitano il potere di avocazione con le modalità previste
dall’articolo 8.
4. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni appongono sulle
proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di
regolarità amministrativa.
5. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni sono responsabili
dell’organizzazione delle stesse, gestiscono le risorse umane,
strumentali e organizzative, favorendo e coordinando le attività
formative e di aggiornamento e adottano i provvedimenti disciplinari di
propria competenza assunti secondo le disposizioni vigenti di legge, di
contrattazione collettiva e contenute in specifici provvedimenti della
Giunta regionale.
Art. 4 Direttori di
Dipartimento non articolato in Sezioni
1. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni, in
conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge
regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento
del Segretario generale della programmazione, e di direzione e
coordinamento del Direttore di Area, ove istituita, coordinano, dirigono
e controllano i Settori incardinati nel Dipartimento.
2. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni, nello
svolgimento delle funzioni indicate all’articolo 12, comma 1, della
legge regionale 54/2012, adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta
regionale al Dipartimento.
3. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni nei casi
previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e) della legge
regionale 54/2012 esercitano il potere di avocazione con le modalità
previste dall’articolo 8.
4. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni appongono sulle
proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di
legittimità.
Art. 5 Direttori di
Sezione
1. I Direttori di Sezione, in conformità a quanto previsto dagli
articoli 13 e 14 della legge regionale 54/2012, nell’ambito
dell’azione di coordinamento, direzione e controllo del Direttore
di Dipartimento, esercitano le funzioni di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera da d) a q) della medesima legge regionale.
2. I Direttori di Sezione adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta
regionale alla Sezione.
3. I Direttori di Sezione coordinano, dirigono e controllano i Settori
incardinati nella Sezione.
4. I Direttori di Sezione nei casi previsti dall’articolo 12, comma
1, lettera e) della legge regionale 54/2012 esercitano il potere di
avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.
5. I Direttori di Sezione appongono sulle proposte di deliberazione da
sottoporre alla Giunta regionale il visto di legittimità e, in tal
caso, il Direttore di Dipartimento appone il visto di regolarità
amministrativa.
Art. 6 Dirigenti di
Settore
1. I Dirigenti di Settore, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 18 della legge regionale 54/2012, adottano gli atti e
i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente
individuati dal Direttore di Dipartimento cui afferiscono o dal Direttore
di Sezione, qualora il Settore sia incardinato in una Sezione.
2. I Dirigenti di Settore gestiscono le risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate finalizzandone l’azione al conseguimento
degli obiettivi della struttura, individuano i responsabili del
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
3. I Dirigenti di Settore esercitano i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate e, su incarico del Direttore di Dipartimento o di Sezione,
provvedono a stipulare contratti.
4. I Dirigenti di Settore formulano proposte al Direttore di Dipartimento
ovvero, se incardinati in Sezione, al Direttore di Sezione, in merito
alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli
uffici afferenti al Settore di
competenza.
5. I Dirigenti di Settore rilasciano il parere di regolarità
tecnico-amministrativa sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla
Giunta regionale.
Art. 7 Atti della Giunta
regionale. (2)
1. Al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione ai
sensi dell’articolo 97 della Costituzione, le deliberazioni della
Giunta regionale sono corredate dai visti e dai pareri indicati
all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 54/2012.
2. Il visto di regolarità amministrativa riguarda la verifica
estrinseca della completezza e regolarità del procedimento
amministrativo sotto l’aspetto della conformità alla normativa
che lo regola, alla programmazione e agli obiettivi regionali.
3. Il visto di legittimità attesta che l’atto da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale è esente da vizi di
legittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere.
4. Il parere di regolarità tecnico-amministrativa concerne
l’iter dell’istruttoria esperita, sotto gli aspetti tecnici
ed amministrativi che hanno portato alla predisposizione dell’atto
da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
5. Nel caso in cui un Settore risulti privo della figura del dirigente
titolare, o non sia stato istituito, il parere di regolarità
tecnico-amministrativa è rilasciato dal direttore di Dipartimento o
di Sezione, qualora istituita.
6. Il visto di regolarità contabile attesta la rispondenza
dell’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta
regionale alle regole di contabilità pubblica in coerenza a quanto
stabilito dall’art. 43 della legge regionale 39/2001.
6 bis. Nell’ambito delle funzioni disciplinate dal comma 2
dell’articolo 6 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
il Segretario della Giunta regionale sottoscrive, unitamente al
Presidente della Giunta regionale, il verbale della seduta della Giunta
regionale. (
3)
6 ter. Gli atti della Giunta regionale, quali estratti del verbale, sono
sottoscritti dal Segretario della Giunta regionale, il quale, dopo
l’approvazione del verbale della seduta da parte della Giunta
regionale, di norma nella prima seduta utile, provvede a darne tempestiva
comunicazione ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 116
del regolamento del 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio
regionale del Veneto”. (
4)
6 quater. Il Segretario della Giunta regionale, ove sia rappresentata
l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, sentito il
Presidente della Giunta regionale, valuta se gli atti della Giunta
regionale possono essere divulgati prima dell’approvazione del
verbale della seduta della Giunta regionale. (
5)
Art. 8 Disciplina del potere
di avocazione
1. L’esercizio del potere di avocazione previsto dagli articoli 10,
comma 3, lettera g); 12, comma 1, lettera e); 15, comma 2, lettera f),
della legge regionale 54/2012, di atti o provvedimenti amministrativi per
fini di coordinamento deve essere preventivamente comunicato al Direttore
o Dirigente che sarebbe competente in via ordinaria. Di tale
comunicazione deve essere dato atto nella motivazione del provvedimento
adottato.
2. Nei casi di avocazione per l’esercizio del potere di autotutela
in via amministrativa, o per l’ipotesi di persistente inerzia o di
mancato compimento di atti vincolati o indifferibili, il titolare del
potere di avocazione deve preventivamente diffidare il Direttore o
Dirigente competente, fissando allo stesso un termine entro il quale
provvedere.
3. Qualora l’inerzia o il ritardo permangano, l’atto è
adottato, previa formale contestazione al Direttore o Dirigente che
sarebbe competente in via ordinaria, dal titolare del potere di
avocazione, che ne dà immediata comunicazione al Segretario generale
della programmazione.
4. Qualora l’esercizio del potere di avocazione riguardi il mancato
compimento di atti vincolati o indifferibili il cui ritardo possa
comportare un grave pregiudizio per il pubblico interesse, l’atto
può essere adottato anche in mancanza della diffida di cui al comma
2.
Capo III
Disciplina delle modalità di conferimento e revoca degli incarichi
di funzioni dirigenziali
Art. 9 Requisiti generali
1. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale è
richiesta:
a) la cittadinanza italiana;
b) con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il
possesso della qualifica dirigenziale oppure, nel caso di assunzione
dall’esterno, il possesso di laurea e di documentata esperienza
professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività
dirigenziali, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regioni,
Stato ovvero di attività scientifiche o professionali;
c) l’iscrizione ad albi professionali, se previsto, nonché le
specifiche qualità professionali richieste per l’incarico da
assumere.
Art. 10 Cause ostative e
procedure sostitutive per il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali
1. Non possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali a
soggetti che si trovano in situazioni di incompatibilità e
inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico impiego, in particolare dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.
39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”. A tal fine viene richiesta la sottoscrizione di apposita
dichiarazione da parte del Dirigente.
2. Nei casi e per il tempo in cui la Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, si trovi
nell’impossibilità di conferire incarichi, il relativo potere
è esercitato, in via sostitutiva, dal Presidente della Regione.
Art. 11 Criteri di scelta
1. La Giunta regionale, per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari
opportunità, in relazione alle proprie esigenze istituzionali e
funzionali ed alla necessità di assicurare l’efficacia,
l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa,
tiene conto dei seguenti criteri di scelta:
a) della natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) della complessità della struttura interessata;
c) delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum
vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e
professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità
dell’incarico da conferire;
d) dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di
appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi
assegnati;
e) delle specifiche competenze organizzative possedute;
f) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche
all’estero, sia presso il settore privato che presso altre
amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da
conferire.
Art. 12 Procedure per il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
1. La struttura competente in materia di risorse umane, rende
conoscibili, tramite apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale
per un periodo non inferiore a 15 giorni e, nei casi di urgenza, non
inferiore a 7 giorni, il numero e la tipologia degli incarichi di
Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di
Sezione, che si rendono disponibili e che si intendono ricoprire,
indicando i requisiti e i criteri di scelta ai fini del conferimento.
2. La struttura competente in materia di risorse umane, acquisite le
disponibilità, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza indicata
nell’avviso di cui al comma 1, svolge apposita attività
istruttoria, predisponendo una scheda sintetica in cui vengono riportati,
sulla base di quanto autocertificato dagli istanti, i dati relativi al
possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui
all’articolo 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta
del candidato cui conferire l’incarico.
3. Gli esiti dell’attività istruttoria di cui al comma 2 sono
trasmessi alla Giunta regionale ai fini dell’adozione del
provvedimento di conferimento dell’incarico.
4. Ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento
dell’incarico, la Giunta regionale, nell’applicare i criteri
di scelta indicati nell’avviso di selezione:
a) valuta le attitudini e le capacità professionali del singolo
candidato, privilegiando colui che possiede quelle più rispondenti
alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e
caratteristica degli obiettivi da raggiungere;
b) nell’ambito delle esperienze professionali indicate, privilegia
il candidato in possesso di quelle che appaiono particolarmente coerenti
con lo specifico ruolo da svolgere.
5. E’ comunque in facoltà della Giunta regionale di procedere
al conferimento di incarico a proprio dipendente a tempo indeterminato,
con qualifica dirigenziale, a prescindere dalle indicazioni fornite dal
medesimo in occasione dell’avviso di candidatura, per motivate
ragioni organizzative e in ragione della professionalità posseduta.
6. Gli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di
Direttore di Sezione, conferiti a persone esterne
all’amministrazione della Regione e degli enti regionali, non
possono superare il limite dell’8 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
7. La Giunta regionale può conferire gli incarichi di Direttore di
Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione a soggetti
esterni all’amministrazione, nel rispetto delle percentuali di cui
al comma 6 attestato dalla struttura competente in materia di risorse
umane, fornendone esplicita motivazione e sempre che non siano
rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione dirigenti con idonea
qualificazione. I soggetti esterni aspiranti agli incarichi devono
possedere, oltre alla specifica laurea, documentata qualificazione
professionale e devono aver svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze
di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso amministrazioni
statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, dalle magistrature e di ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato.
8. E’ in facoltà della Giunta regionale procedere
d’ufficio, al di fuori dell’avviso di cui al comma 1,
applicando i criteri di scelta di cui all’articolo 11:
a) in caso di esito negativo dell’avviso dovuto a mancanza di
domande idonee;
b) in ogni altro caso eccezionale che comporta l’esigenza di
procedere immediatamente al conferimento dell’incarico, tra cui, ad
esempio, il caso in cui a seguito di interventi legislativi o di atti di
indirizzo politico che comportano rilevanti effetti sui settori di
riferimento, la vacanza del posto dirigenziale potrebbe incidere
negativamente sulla certezza delle situazioni giuridiche e la
continuità e funzionalità delle strutture organizzative
regionali, ferma restando comunque la verifica interna
all’amministrazione relativamente al personale dirigenziale in
disponibilità.
Art. 13 Deliberazione
d’incarico di funzione dirigenziale
1. L’incarico di funzione dirigenziale è conferito con
deliberazione della Giunta regionale.
2. Il provvedimento di conferimento dell’incarico di funzione
dirigenziale, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia,
individua l’oggetto, la durata dell’incarico e le competenze
previamente determinate con separato provvedimento dalla Giunta
regionale.
3. Al provvedimento di conferimento dell’incarico segue la
sottoscrizione del contratto individuale nel rispetto della
contrattazione collettiva nazionale e decentrata di cui
all’articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nel quale sono
specificate: l’oggetto, la decorrenza e durata dell’incarico,
il trattamento economico, la disciplina dell’eventuale risoluzione
consensuale e il foro competente per la risoluzione di questioni
derivanti dal contratto stesso.
4. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, fermo restando
i limiti e i criteri previsti nel presente regolamento. La durata degli
stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere
inferiore a trenta mesi e superiore a sessanta.
5. La durata degli incarichi può essere inferiore a trenta mesi se
coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento
a riposo dell’interessato.
6. In considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa, per incarichi di funzione dirigenziale
disponibili si intendono quelli già vacanti.
Art. 14 Affidamento di
incarichi ad interim
1. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni
dirigenziali, in caso di strutture dirigenziali prive della figura del
dirigente titolare, la Giunta regionale può conferire incarichi
temporanei ad interim a dirigenti in servizio in possesso dei necessari
requisiti professionali.
2. La durata dei predetti incarichi non può essere di norma
superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.
3. Fermo restando il trattamento economico in essere, l’affidamento
di tali incarichi temporanei costituisce elemento positivo di valutazione
del Dirigente che si va a sommare alla valutazione espressa per
l’incarico principale con criteri che verranno definiti nella
metodologia di valutazione.
Art. 15 Disposizioni
particolari
1. Qualora un dirigente dei ruoli regionali rientri in servizio da un
periodo di comando, aspettativa o altra assenza a diverso titolo, la
Giunta regionale provvede al conferimento dell’incarico al di fuori
dell’avviso di cui al comma 1, dell’articolo 9, del presente
regolamento, tenuto conto delle caratteristiche professionali del
dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti cui non sia stata affidata la titolarità di
posizioni dirigenziali la Giunta regionale può conferire incarichi
aventi ad oggetto funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o
altri incarichi previsti dall’ordinamento.
Art. 16 Revoca
1. La revoca anticipata dell’incarico di funzioni dirigenziali
rispetto alla scadenza originaria può avvenire:
a) ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, del CCNL Area della
Dirigenza 1998-2001 del 23.12.1999 e successive modificazioni e
integrazioni;
c) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Note
SOMMARIO