Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 (BUR n. 53/2016)
Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 (BUR n. 53/2016) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE
2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE
ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE
STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL
VENETO”” E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. (1)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di
applicazione
1. Ai sensi dell’
articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione
di quanto previsto dall’
articolo 30 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, come sostituito
dall’
articolo 26 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14
“Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto”””, il
presente regolamento definisce le direttive generali per la disciplina
delle funzioni dirigenziali nonché le modalità di conferimento
e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale, dei Direttori
di Area, Direzione e di Unità Organizzativa e dei Responsabili di
Strutture temporanee e di progetto.
2. In conformità a quanto previsto dall’
articolo 6, comma 1,
lettera c) dello Statuto del Veneto e dall’
articolo 5, commi 3, 3
bis e 3 ter, della legge regionale 54/2012, il presente regolamento
garantisce il rispetto delle condizioni di parità e di pari
opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di
discriminazione.
Capo II
Disciplina delle funzioni dirigenziali
Art. 2 Direttori di Area
1. I Direttori di Area, nel quadro della previsione organizzativa di cui
all’
articolo
9 della legge regionale 54/2012 e delle competenze loro attribuite
dall’
articolo 11, comma 2, della medesima legge, coordinano,
dirigono e controllano le strutture organizzative sottordinate che fanno
capo all’Area di propria competenza, nell’ambito del quadro
strategico delineato dalla Giunta regionale attraverso il Programma
regionale di sviluppo (PRS) e il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) approvati dal Consiglio regionale, tenuto conto delle
risorse stabilite nel bilancio di previsione della Regione.
2. I Direttori di Area, nell’ambito delle competenze attribuite
dalla Giunta regionale all’Area cui sono preposti, appongono sulle
proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di
coordinamento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), adottano,
in particolare, gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza,
nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni
amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di
loro competenza e, in conformità a quanto previsto
dall’
articolo 23 bis della legge regionale 54/2012, adottano, in
via sostitutiva, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei
Direttori delle Direzioni incardinate nell’Area di competenza,
ovvero, qualora la Direzione non sia stata istituita, dei Direttori delle
Unità Organizzative incardinate nell’Area, con le
modalità previste dall’articolo 8.
3. I Direttori di Area, coordinati dal Segretario generale della
programmazione, collaborano nell’attività di formazione e
definizione di obiettivi e programmi e ne verificano, sotto propria
responsabilità, la realizzazione e concorrono ad assicurarne lo
sviluppo omogeneo partecipando al Comitato dei Direttori di cui
all’
articolo 16 della legge regionale 54/2012.
Art. 3 Vicedirettori di Area
(2)
1. Ai sensi dell’
articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 54/2012, la
Giunta regionale, per l’espletamento delle attività
dell’Area, può autorizzare ciascun Direttore di Area a
delegare l’esercizio di proprie funzioni ad uno o più
Direttori di Direzione incardinata nell’Area. Il Direttore delegato
assume la denominazione di Vicedirettore di Area.
2. L’individuazione dei Vicedirettori
di Area è effettuata con provvedimento della Giunta regionale su
proposta del Direttore di Area interessato.
3. Il Direttore di Area, a seguito del provvedimento di cui al comma 2,
con proprio decreto, delega al Vicedirettore di Area l’esercizio
delle funzioni di propria competenza indicandole espressamente; la delega
ha effetto per tutta la durata dell’incarico del Direttore di Area
delegante e può essere revocata con decreto dello stesso.
4. Nell’esercizio della delega il Vicedirettore di Area agisce in
nome proprio con i poteri del Direttore di Area, fatta salva la
facoltà per quest’ultimo, previa comunicazione scritta al
delegato, di esercitare in qualsiasi momento le funzioni delegate.
5. In caso di nomina di più Vicedirettori per una medesima Area, la
Giunta regionale, su proposta del Direttore di Area interessato,
individua il Vicedirettore incaricato, ai sensi dell’
articolo 24 della
legge regionale 54/2012, di svolgere le funzioni del Direttore di Area in
caso di sua assenza o temporaneo impedimento ad esercitare
l’incarico.
5 bis. Nel caso in cui la Segreteria della Giunta regionale sia
articolata, ai sensi dell’
articolo 7, comma 3, della legge regionale 54/2012,
nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17 della medesima legge, la
Giunta regionale può autorizzare il Segretario della Giunta a
delegare al dirigente nominato quale Vicesegretario della Giunta stessa
in base all’articolo 24, comma 4, della predetta legge regionale
54/2012 o ad altro dirigente individuato dalla Giunta su proposta del
Segretario, anche tutte o parte delle funzioni di Direttore di Area
svolte nei confronti delle strutture di articolazione, con conseguente
assunzione da parte del delegato predetto del ruolo di Vicedirettore di
Area. (
3)
5 ter. Nel caso in cui la Segreteria generale della programmazione sia
articolata, ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, della legge regionale 54/2012,
nelle strutture di cui agli articoli
12,
17 o
19 della medesima
legge, la Giunta regionale può autorizzare il Segretario generale
della programmazione a delegare a direttore di struttura ai sensi
dell'art. 12 della predetta
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
o, in mancanza, di altra struttura istituita nella Segreteria,
individuato dalla Giunta su proposta del Segretario, anche tutte o parte
delle funzioni di Direttore di Area svolte nei confronti delle strutture
di articolazione, con conseguente assunzione da parte del delegato
predetto del ruolo di Vicedirettore di Area. (
4)
Art. 4 Direttori di
Direzione
1. I Direttori di Direzione, in conformità a quanto previsto dagli
articoli 12 e
13 della
legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di direzione
e coordinamento del Direttore di Area, coordinano, dirigono e controllano
le Unità Organizzative incardinate nella Direzione.
2. I Direttori di Direzione, nell’ambito delle competenze
attribuite dalla Giunta regionale alla Direzione cui sono preposti,
adottano, in particolare, gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni
amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa
vigente, ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate di loro competenza e, in conformità a quanto previsto
dall’
articolo 23 bis della legge regionale 54/2012, adottano, in
via sostitutiva, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei
Direttori delle Unità Organizzative incardinate nella Direzione, con
le modalità previste dall’articolo 8.
3. I Direttori di Direzione appongono sulle proposte di atti da
sottoporre alla Giunta regionale, il visto di legittimità di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b).
4. I Direttori di Direzione sono responsabili dell’organizzazione
delle stesse, gestiscono le risorse umane, strumentali e organizzative,
favorendo e coordinando le attività formative e di aggiornamento e
adottano i provvedimenti disciplinari di propria competenza assunti
secondo le disposizioni vigenti di legge, di contrattazione collettiva e
contenute in specifici provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 5 Direttori di Unità
Organizzativa
1. I Direttori di Unità Organizzativa, in conformità a quanto
previsto dall’
articolo 18 della legge regionale 54/2012, adottano gli atti e
i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente
individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono.
2. I Direttori di Unità Organizzativa gestiscono le risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate, finalizzandone l’azione al
conseguimento degli obiettivi della struttura, esercitano i poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate e provvedono, nelle materie di
competenza, a stipulare contratti.
3. Ai Direttori di Unità Organizzativa i Direttori ad essi
sovraordinati possono assegnare ulteriori specifiche attività.
4. I Direttori di Unità Organizzativa formulano proposte al
Direttore sovraordinato in merito all’adozione di progetti e ai
criteri generali di organizzazione degli uffici afferenti
all’Unità Organizzativa diretta.
Art. 6 Atti del Presidente e
della Giunta regionale
1. Al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione ai
sensi dell’articolo 97 della Costituzione, le deliberazioni della
Giunta regionale sono predisposte nel rispetto delle direttive del
Segretario della Giunta regionale relative alla presentazione e redazione
degli atti, finalizzate ad assicurare l’uniformità formale
degli stessi, e sono corredate dai seguenti visti:
a) visto di coordinamento, rilasciato dal Direttore di Area che attesta
la coerenza della proposta dell’atto da sottoporre ad approvazione,
con la programmazione regionale e con gli obiettivi assegnati
all’Area;
b) visto di legittimità, rilasciato dal Direttore di Direzione che
attesta che la proposta dell’atto da sottoporre ad approvazione
è esente da vizi di legittimità per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere;
c) visto di regolarità contabile, rilasciato dal Direttore della
struttura regionale competente nelle ipotesi in cui il provvedimento
dispone un impegno di spesa, che attesta la rispondenza della proposta
dell’atto da sottoporre ad approvazione alle regole di
contabilità pubblica, in coerenza a quanto stabilito dalle
disposizioni di contabilità regionale.
2. Nel caso in cui, su richiesta della Giunta regionale, vengano
apportate modificazioni o integrazioni alla proposta di provvedimento
amministrativo, ovvero nel caso in cui il Segretario della Giunta
regionale apporti d’ufficio correzioni di errori materiali, il
Direttore della Direzione proponente rilascia un visto di presa
d’atto delle modifiche apportate.
3. Nei casi di assenza o temporaneo impedimento di un Direttore, i visti
di competenza sono rilasciati dal soggetto individuato ai sensi
dell’
articolo 24 della legge regionale 54/2012. Qualora una
Direzione non sia stata istituita ovvero il relativo incarico non sia
stato attribuito, i visti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2,
sono rilasciati dal Direttore di Area.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai decreti
del Presidente della Giunta regionale.
Art. 7 Verbalizzazione delle
sedute della Giunta regionale
1. Nell’ambito delle funzioni disciplinate dal comma 2
dell’
articolo 6 della legge regionale 54/2012, il Segretario della
Giunta regionale sottoscrive, unitamente al Presidente della Giunta, il
verbale della seduta della Giunta regionale.
2. Gli atti della Giunta regionale, quali estratti del verbale, sono
sottoscritti dal Segretario della Giunta regionale, il quale, dopo
l’approvazione del verbale della seduta da parte della Giunta
regionale, di norma nella prima seduta utile, provvede a darne tempestiva
comunicazione ai consiglieri regionali ai sensi dell’
articolo 116 del
regolamento del 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio
regionale del Veneto”.
3. Il Segretario della Giunta regionale, ove sia rappresentata
l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, sentito il
Presidente della Giunta, valuta se gli atti della Giunta regionale
possono essere divulgati prima dell’approvazione del verbale della
seduta della Giunta regionale.
Art. 8 Disciplina del potere
di avocazione e del potere sostitutivo
1. I Direttori con funzioni di coordinamento previste dalla legge
regionale 54/2012 possono esercitare il correlato potere di avocazione di
atti o provvedimenti amministrativi, motivandolo e preventivamente
comunicandolo al Direttore che sarebbe competente in via ordinaria. Di
tale comunicazione deve essere dato atto nel provvedimento adottato.
2. Nei casi di esercizio del potere sostitutivo di cui all’
articolo 23 bis
della legge regionale 54/2012, per l’ipotesi di persistente inerzia
o di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili ovvero per
l’esercizio del potere di autotutela in via amministrativa, il
titolare del potere sostitutivo deve preventivamente diffidare il
Direttore competente, fissando allo stesso un termine entro il quale
provvedere.
3. Nelle ipotesi previste al comma 2, l’atto è adottato,
previa formale contestazione al Direttore che sarebbe competente in via
ordinaria, dal titolare del potere sostitutivo, che ne dà immediata
comunicazione al Segretario generale della programmazione.
4. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo riguardi il mancato
compimento di atti vincolati o indifferibili il cui ritardo possa
comportare un grave pregiudizio per il pubblico interesse, l’atto
può essere adottato anche in mancanza della diffida di cui al comma
2.
Capo III
Disciplina delle modalità di conferimento e revoca degli incarichi
di funzioni dirigenziali
Art. 9 Requisiti generali
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale,
fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, si richiede:
a) la cittadinanza italiana;
b) con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il
possesso della qualifica dirigenziale;
c) con riferimento al personale regionale a tempo indeterminato in
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, il
possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 54/2012 in
coerenza e secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
d) con riferimento agli esterni all’amministrazione regionale, il
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea
conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di particolare e comprovata
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'amministrazione regionale, desumibile dallo svolgimento di
attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno cinque anni in
funzioni dirigenziali, o dalla provenienza dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato;
e) l’iscrizione ad albi professionali, se previsto per
l’incarico dirigenziale da ricoprire.
Art. 10 Cause ostative e
procedure sostitutive per il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali
1. Non possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali a
soggetti che si trovano in situazioni di inconferibilità previste
dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e dal decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”. A tal fine, all'atto del conferimento
dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità previste dal decreto
legislativo 39/2013.
2. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente
una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e dal
decreto legislativo 39/2013.
3. Nei casi e per il tempo in cui la Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, si trovi
nell’impossibilità di conferire incarichi, il relativo potere
è esercitato, in via sostitutiva, dal Presidente della Regione.
Art. 11 Criteri di scelta
1. La Giunta regionale, per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari
opportunità, in relazione alle proprie esigenze istituzionali e
funzionali ed alla necessità di assicurare l’efficacia,
l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa,
tiene conto dei seguenti criteri di scelta:
a) della natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) della complessità della struttura interessata;
c) delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum
vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e
professionale, adeguato al contenuto, alla rilevanza e alla
complessità dell’incarico da conferire;
d) dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi
assegnati;
e) delle specifiche competenze organizzative possedute;
f) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche
all’estero, sia presso il settore privato che presso
amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da
conferire.
Art. 12 Procedure per il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
1. La struttura competente in materia di risorse umane rende conoscibili,
tramite appositi avvisi pubblicati nel sito istituzionale per un periodo
non inferiore a 15 giorni e, nei casi di urgenza, non inferiore a 7
giorni, il numero e la tipologia degli incarichi di Direttore di Area, di
Direttore di Direzione e di Direttore di Unità Organizzativa e degli
incarichi di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di
progetto che si rendono disponibili e che si intendono ricoprire,
indicando i requisiti e i criteri di scelta ai fini del conferimento.
2. La struttura competente in materia di risorse umane, acquisite le
disponibilità, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza indicata
nell’avviso di cui al comma 1, svolge apposita attività
istruttoria, predisponendo una scheda sintetica in cui vengono riportati,
sulla base di quanto autocertificato dagli istanti, i dati relativi al
possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui
all’articolo 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta
del candidato cui conferire l’incarico; nella scheda sono sempre
indicati la posizione rivestita e il settore eventualmente occupato dal
candidato nell’amministrazione regionale, evidenziando se trattasi
di aree a rischio corruzione secondo la vigente normativa, al fine
dell’applicazione delle disposizioni relative alla mobilità
dei dirigenti di cui all’
articolo 22, comma 2 quinquies, della legge regionale
54/2012.
3. Gli esiti dell’attività istruttoria del comma 2 sono
trasmessi alla Giunta regionale ai fini dell’adozione del
provvedimento di conferimento dell’incarico.
4. Per il conferimento dell’incarico, la Giunta regionale,
nell’applicare i criteri di scelta di cui all’articolo 11 e
indicati nell’avviso di selezione:
a) valuta le attitudini e le capacità professionali del singolo
candidato, privilegiando colui che possiede quelle più rispondenti
alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e
caratteristica degli obiettivi da raggiungere;
b) privilegia, nell’ambito delle esperienze professionali indicate,
il candidato in possesso di quelle che appaiono particolarmente coerenti
con lo specifico ruolo da svolgere.
5. Per motivate ragioni organizzative e in ragione della
professionalità posseduta, è comunque in facoltà della
Giunta regionale di procedere al conferimento di incarico a proprio
dipendente a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, a
prescindere dalle indicazioni fornite dal medesimo in occasione
dell’avviso di candidatura.
6. Gli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e di
Direttore di Unità Organizzativa e gli incarichi di Responsabile di
Strutture temporanee o di Strutture di progetto, conferiti a persone
esterne all’amministrazione della Regione e degli enti regionali, o
conferiti a personale regionale in posizioni funzionali per
l’accesso alla dirigenza, non possono superare il limite del 10 per
cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato o diverso limite stabilito dalla legge.
7. La Giunta regionale può conferire gli incarichi di cui al comma 6
a soggetti esterni all’amministrazione o a personale regionale in
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, nel
rispetto delle percentuali ivi previste attestato dalla struttura
competente in materia di risorse umane, fornendone esplicita motivazione
e sempre che non siano rinvenibili nei ruoli dirigenziali
dell’amministrazione regionale soggetti con idonea qualificazione.
8. E’ in facoltà della Giunta regionale procedere
d’ufficio al conferimento degli incarichi dirigenziali al di fuori
dell’avviso di cui al comma 1, applicando i criteri di scelta di
cui all’articolo 11:
a) in caso di esito negativo dell’avviso dovuto a mancanza di
domande idonee ai sensi dell’articolo 11;
b) in ogni altro caso eccezionale che determini la necessità di
procedere immediatamente al conferimento dell’incarico, in quanto
la vacanza del posto dirigenziale potrebbe incidere negativamente sulla
certezza delle situazioni giuridiche sulla continuità e
funzionalità delle strutture organizzative regionali, ferma
restando, comunque, la verifica interna relativamente al personale
rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione regionale.
Art. 13 Deliberazione
d’incarico di funzione dirigenziale
1. L’incarico di funzione dirigenziale è conferito con
deliberazione della Giunta regionale.
2. Il provvedimento di conferimento dell’incarico di funzione
dirigenziale, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia,
individua il soggetto incaricati, l’oggetto, la durata
dell’incarico e le competenze previamente determinate con separato
provvedimento dalla Giunta regionale.
3. Al provvedimento di conferimento dell’incarico segue la
sottoscrizione del contratto individuale nel rispetto della
contrattazione collettiva nazionale e decentrata di cui
all’articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 165/2001,
nel quale sono specificati: l’oggetto, la decorrenza e la durata
dell’incarico, il trattamento economico, la disciplina
dell’eventuale risoluzione consensuale e il foro competente per la
risoluzione di questioni derivanti dal contratto stesso.
4. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, fermo restando
i limiti e i criteri previsti nel presente regolamento. La durata degli
incarichi dei Direttori è correlata agli obiettivi prefissati e non
può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, salvo diversa
disposizione di legge.
5. La durata degli incarichi può essere inferiore tre anni se
coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento
a riposo dell’interessato.
6. In considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa, per incarichi di funzione dirigenziale
disponibili si intendono quelli già vacanti.
Art. 14 Affidamento di
incarichi ad interim
1. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni
dirigenziali, in caso di strutture dirigenziali prive della figura del
titolare, la Giunta regionale può conferire incarichi temporanei ad
interim a dirigenti in servizio in possesso dei necessari requisiti
professionali.
2. La durata dei predetti incarichi non può essere di norma
superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.
3. Fermo restando il trattamento economico in essere, l’affidamento
di tali incarichi temporanei costituisce elemento positivo di valutazione
del Dirigente che si va a sommare alla valutazione espressa per
l’incarico principale, con criteri che verranno definiti nella
metodologia di valutazione.
Art. 15 Disposizioni
particolari
1. Qualora un dirigente dei ruoli regionali rientri in servizio da un
periodo di comando, aspettativa o altra assenza a diverso titolo, la
Giunta regionale provvede al conferimento dell’incarico, tenuto
conto delle caratteristiche professionali del dirigente, in relazione
alle esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti del ruolo regionale privi di incarico di Direttore o di
Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto la Giunta
regionale, ai sensi dell’
articolo 21, comma 2 bis della legge regionale 54/2012,
assegna l’esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento.
Art. 16 Revoca
1. La revoca anticipata dell’incarico di funzioni dirigenziali
rispetto alla scadenza originaria può avvenire:
a) ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, del CCNL Area della
Dirigenza 1998-2001 del 23.12.1999 e successive modificazioni e
integrazioni;
c) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 Abrogazioni
Articolo 18 - Entrata in
vigore
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente regolamento regionale
entra in vigore dalla data di attivazione delle strutture organizzative
secondo quanto disposto dall’
articolo 27, comma 1,
della legge regionale 14/2016.
2. Le disposizioni di cui al Capo III del presente regolamento regionale
entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto. (
6)
Note
(
1) Regolamento approvato con
deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2016, n. 804.
(
2) Articolo sostituito da comma
1 articolo 1 del
regolamento regionale 4 marzo 2019, n. 1
.
(
3) Comma aggiunto da comma 1
art. 1 del
regolamento regionale 18 febbraio 2020, n.
3 .
(
4) Comma aggiunto da comma 1
art. 1 del
regolamento regionale 5 luglio 2021, n. 1
.
(
5) Per mero errore materiale,
nel BUR n. 53 del 31 maggio 2016, sono state pubblicate le parole
“secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, della
legge regionale 14/2016” anzichè le parole “secondo
quanto disposto dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale
14/2016”, vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 56 del 10
giugno 2016.
(
6) Per mero errore materiale,
nel BUR n. 53 del 31 maggio 2016, sono state pubblicate le parole
“secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, della
legge regionale 14/2016” anzichè le parole “secondo
quanto disposto dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale
14/2016”, vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 56 del 10
giugno 2016.
SOMMARIO