Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 (BUR n. 57/2014)
Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 (BUR n. 57/2014) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI, DELLE RETI
INNOVATIVE REGIONALI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze regionali di
cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in
conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi e tenendo conto del principio di concertazione con i soggetti
istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove
azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche
per la creazione di ecosistemi di business a favore
dell’innovazione dei settori produttivi, della competitività
dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete
sul mercato globale, della difesa dell’occupazione, dello sviluppo
di imprenditoria innovativa e dell’avviamento di nuova
imprenditorialità.
2. La presente legge disciplina, nell’ambito della più
generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo
regionale, i criteri di individuazione dei distretti industriali, delle
reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese, nonché le
modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Per distretto industriale si intende un
sistema produttivo locale, all’interno di una parte definita del
territorio regionale, caratterizzato da un’elevata concentrazione
di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di
piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in
filiere a queste correlate rilevanti per l’economia regionale.
2. Per rete innovativa regionale si intende un sistema di imprese e
soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non
necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori
diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e
progetti rilevanti per l’economia regionale.
3. Per aggregazione di imprese si intende un insieme di imprese che, in
numero non inferiore a tre, si riuniscono, al fine di sviluppare un
progetto strategico comune, nelle forme di cui all’
articolo 5.
Art. 3 - Individuazione del
distretto industriale.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sentita la
competente commissione consiliare, individua i distretti industriali e ne
definisce l’ambito geografico e settoriale.
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1 devono essere
soddisfatti i seguenti requisiti:
a) elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane operanti in
una stessa filiera produttiva di carattere manifatturiero o in filiere ad
essa correlate, all’interno di una parte geograficamente definita
del territorio regionale, comprensiva anche di più province;
b) storicità del distretto, documentata dalla presenza di centri di
documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro, ovvero
riscontrabile dalla letteratura scientifica;
c) capacità, anche potenziali, del distretto industriale di essere
competitivo nei mercati nazionali e internazionali, attestata dalla
propensione a generare processi di innovazione e di
internazionalizzazione, dalla presenza di imprese significative del
settore, dall’immagine internazionale dei prodotti realizzati, in
termini sia funzionali e prestazionali che di contenuti estetici e di
design.
3. Concorrono all’individuazione del distretto industriale la
presenza, ovvero l’identificabilità, di un marchio di
distretto, la presenza di istituzioni formative specifiche, di centri di
ricerca dedicati e di soggetti istituzionali aventi competenze ed
operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
4. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, effettua
rilevazioni ai fini di successive individuazioni di nuovi distretti
industriali e di aggiornamento degli esistenti con le modalità
previste dal comma 1.
Art. 4 - Individuazione della
rete innovativa regionale.
1. Ciascuna rete innovativa regionale è individuata con
provvedimento della Giunta regionale su istanza del soggetto che, secondo
quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, rappresenta
l’insieme delle imprese e dei soggetti pubblici e privati
componenti la rete stessa.
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1, sono requisiti
della rete innovativa regionale:
a) la dimensione della rete innovativa regionale espressa in termini
quantitativi di imprese rappresentate dal soggetto di cui
all’
articolo 6,
comma 1;
b) la rilevanza del settore o dei settori che partecipano alla rete
innovativa regionale, i contenuti innovativi dell’ambito in cui
opera la rete e le potenzialità di sviluppo anche occupazionale;
c) l’eventuale riconoscimento a livello europeo.
Art. 5 - Forme di aggregazioni
di imprese.
1. Le aggregazioni di imprese di cui
all’
articolo 2,
comma 3, assumono una delle seguenti forme:
a) imprese aderenti ad uno specifico contratto di rete, come definito
dalla legislazione vigente, o forme equivalenti di aggregazione, che
mantengono l’autonomia giuridica e gestionale delle imprese
partecipanti;
b) imprese riunite in consorzio con attività esterna, società
consortile o società cooperativa, ovvero riunite nella compagine
sociale di società di capitali a controllo congiunto;
c) associazioni di imprese, anche temporanee e appositamente costituite
per la realizzazione di un progetto comune.
Art. 6 - Rappresentanza dei
distretti industriali e delle reti innovative regionali.
1. Le imprese aderenti a ciascun distretto
industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale
individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto
giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa
regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni
pubbliche.
2. Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta
regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun
distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa
regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi
dell’articolo 7.
Art. 7 - Progetti di
intervento.
1. La Regione finanzia progetti di intervento presentati dai distretti
industriali, dalle reti innovative regionali, dalle aggregazioni di
imprese di cui all’
articolo 2, riguardanti:
a) la ricerca e l’innovazione;
b) l’internazionalizzazione;
c) le infrastrutture;
d) lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale;
e) la difesa dell’occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione;
f) lo sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o rinnovata
imprenditorialità;
g) la partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche in
materia di “cluster”;
h) ogni ulteriore iniziativa finalizzata al rafforzamento competitivo
delle imprese.
Art. 8 - Modalità di
finanziamento.
1. La Giunta regionale emana specifici bandi per selezionare e
finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti di cui
all’articolo 7, in cui individua:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di
intervento;
c) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche in
relazione alla regolarità contrattuale e contributiva e al rispetto
della normativa antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
d) i criteri di valutazione dei progetti che tengano conto degli elementi
innovativi e delle prospettive di innovazione, della sostenibilità
economica del progetto e della pianificazione coerente
dell’intervento, sia in termini quantitativi che qualitativi, per
il concreto raggiungimento degli obiettivi proposti;
e) le spese ammissibili;
f) la forma del finanziamento concedibile, nella modalità del
contributo in conto capitale, del contributo in conto interesse,
attraverso fondi di rotazione e di garanzia, nonché mediante altre
forme di agevolazione;
g) l’eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre
agevolazioni pubbliche;
h) le modalità di rendicontazione e di effettuazione di monitoraggi
e controlli.
Art. 9 - Accordi. (1)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di
accordi di programma con i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1,
al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo locale.
1 bis. I procedimenti di selezione e finanziamento dei progetti mediante
i bandi di cui all’articolo 8, comma 1, possono altresì
prevedere l’attuazione di tali progetti attraverso la
sottoscrizione di accordi per la ricerca e lo sviluppo in conformità
alle previsioni di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. (
2)
Art. 10 - Attività di
promozione e informazione. (3)
1. La Giunta regionale svolge attività di promozione e di
informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione
di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo
regionale.
2. La Giunta regionale individua e finanzia programmi e progetti
presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati
senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo
l’attuazione delle finalità della presente legge in
un’ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.
2 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste
in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto
giuridico di ciascun distretto industriale riconosciuto dalla Giunta
regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro
15.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla
Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di Stato. (
4)
2 ter. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste
in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto
giuridico di ciascuna rete innovativa regionale riconosciuto dalla Giunta
regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro
30.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla
Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di Stato. (
5)
2 quater. La Giunta regionale, nell’ambito dello sviluppo del
sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di
analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca
e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, che incidono,
favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito
nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e
dell’innovazione, quali le università, che possono operare
direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con
personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le
norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto
della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici.
(
6)
Art. 11 - Notifica delle
azioni configurabili come aiuti di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano
l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad
eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del
15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 379 del 28 dicembre 2006 e dei casi in cui gli aiuti siano
erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione
per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 214 del 9 agosto 2008, sono oggetto di notifica ai sensi della
normativa europea.
2. L’acquisizione del parere di compatibilità da parte della
Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 12 - Modifica della
legge regionale 18
maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento
della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e
dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.
1. Al comma 3 dell’
articolo 17 della
legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , le
parole:
“di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8
“Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica
industriale locale” e successive modificazioni ed
integrazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“regionali vigenti in materia di distretti industriali, reti
innovative regionali e aggregazioni di imprese”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’
articolo 18 della
legge regionale 18
maggio 2007, n. 9 , è sostituita dalla seguente:
“b) i distretti industriali, le reti innovative regionali e le
aggregazioni di imprese, così come definiti dalle norme regionali
vigenti in materia;”.
3. All’
allegato A, lettera i), della
legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , le
parole:
“a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile
2003, n. 8 , e successive modificazioni ed integrazioni”
sono soppresse.
Art. 13 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti e agli oneri d’investimento, conseguenti
all’applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente
in euro 800.000,00 e in euro 6.150.000,00 per l’esercizio 2014, si
provvede con le risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo
economico di cui all’articolo 55 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e
successive modificazioni, allocate nell’upb U0053 “Interventi
a favore delle PMI”, che per euro 800.000,00 vanno ad incrementare
lo stanziamento dell’upb U0201 “Attività di informazione
alle imprese” del bilancio di previsione 2014.
Art. 14 - Disposizioni
finali.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a)
legge regionale
4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera,
dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e
produttivo locale”;
b)
legge regionale
16 marzo 2006, n. 5 “Modifiche alla
legge regionale 4 aprile 2003, n. 8
“Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi
ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale””;
c)
articolo
45 della
legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2007”;
d)
articolo
19 della
legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in
materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive,
acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”.
2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione
continuano ad applicarsi le disposizioni della
legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e
successive modificazioni.
3. I distretti, i metadistretti produttivi e le aggregazioni di filiera o
di settore, riconosciuti ai sensi della
legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e
successive modificazioni, cessano di esistere dalla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui
all’articolo 3 comma 1 della presente legge di individuazione dei
distretti industriali e definizione dell’ambito geografico e
settoriale.
Note
(
1) Rubrica modificata da comma 1
art. 25
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso le parole:
“di programma”.
(
2) Comma aggiunto da comma 1
art. 25
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
3) Per effetto di quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 25 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
“Le disponibilità a valere sul fondo di rotazione di cui alla
legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione
della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, quantificate in euro
11.700.000,00 per l’esercizio 2018, sono introitate al bilancio
regionale e sono destinate per euro 1.700.000,00 alle attività
previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’articolo 10 della
legge regionale 30
maggio 2014, n. 13 , come introdotti dal comma 2 del presente
articolo e per euro 10.000.000,00 alla dotazione del fondo di rotazione
di cui all’articolo 26 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”.”.
(
4) Comma modificato da comma 1
art. 2
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 7 che ha sostituito le parole: “in
conformità al regime de minimis” con le seguenti: “nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. In
precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 25
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
5) Comma modificato da comma 1
art. 2
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 7 che ha sostituito le parole: “in
conformità al regime de minimis” con le seguenti: “nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. In
precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 25
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
6) Comma aggiunto da comma 2
art. 25
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
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