1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti
vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall’articolo 1
del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del
sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma
dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”:
a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di
quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che possono vendere
quotidiani o periodici oppure entrambe le tipologie di prodotti
editoriali in aggiunta ad altre merci.
2. I punti vendita esclusivi di cui al comma 1, lettera a) possono
vendere anche altri prodotti e svolgere ulteriori attività di
servizio nel rispetto della normativa vigente, fermo restando
l’obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e
periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non
vengono stampati.
3. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi,
anche a carattere stagionale, l’ampliamento e il trasferimento sono
soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui
all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni.
4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 abilita, altresì, ad
effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla
legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto” e successive modificazioni, nel il
rispetto della vigente normativa.
5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti
generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare,
gelati confezionati e simili, nonché patatine e snack e per la
vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle
bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei
requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
6. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di
terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di
impianti pubblicitari.
7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di
quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente
rilasciata anche ai fini dell’esercizio delle altre attività
consentite ai sensi del presente articolo, nel rispetto della vigente
normativa.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione sino
all’approvazione delle Intese di cui all’articolo 4 bis,
commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, qualora le medesime
prevedano criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.