Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 (BUR n. 18/2016) (Bilancio)
Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 (BUR n. 18/2016) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (1) (2)
Art. 1 - Stati di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Per l’esercizio finanziario 2016 sono previste entrate di
competenza per euro 17.962.228.479,65 e di cassa per euro
21.801.786.231,03 e autorizzati impegni di spesa per euro
17.971.100.852,35 e pagamenti per euro 21.801.786.231,03 in
conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese
allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2017 sono previste entrate di
competenza per euro 13.288.692.223,84 e autorizzati impegni di spesa per
euro 13.378.904.775,17 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di
competenza per euro 13.171.841.463,46 e autorizzati impegni di spesa per
euro 13.176.971.397,98 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Disavanzo tecnico da
riaccertamento straordinario.
1. Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui si
autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di
accertare negli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione,
quantificato in euro 8.872.372,70 per il 2016, in euro 90.212.551,33 per
il 2017 e in euro 5.129.934,52 per il 2018, ai sensi del comma 13
dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, corrisponde al disavanzo tecnico da riaccertamento
straordinario, così come determinato nella delibera di Giunta
regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai
sensi dell’articolo 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti
conseguenti”.
2. Ai sensi del medesimo comma 13 dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 118/2011, gli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono approvati in
disavanzo di competenza per gli importi dei disavanzi tecnici indicati al
comma 1.
Art. 3 - Allegati al
bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al
bilancio:
a) la nota integrativa (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
f) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
g) il quadro generale riassuntivo (allegato 7);
h) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato
8);
i) la tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
(allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (allegato 10);
k) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie
(allegato 11);
l) il prospetto dimostrativo dei limiti di indebitamento (allegato 12);
m) elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 per
spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso
all’indebitamento (allegato 13);
n) riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi
precedenti al 2016 per spese d’investimento da finanziarsi mediante
ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla
contrazione dei relativi prestiti autorizzati (allegato 14);
o) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo
di riserva per spese impreviste (allegato 15);
p) l’elenco delle spese del personale disaggregato su missioni,
programmi e macroaggregati (allegato 16);
q) l’elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o
ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2016 e
quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi
del comma 2 bis dell’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” (allegato 17);
r) il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale
vincolato, per missioni e programmi, (allegato 18).
Art. 4 - Rinnovo delle
autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti già autorizzati in anni
precedenti.
1. Sono rinnovate per l’esercizio 2016 le autorizzazioni alla
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di
indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’importo
di euro 99.800.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300) già autorizzati
dall’
articolo 9, comma 1, della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 7
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e
pluriennale 2015-2017” come modificato dalla
legge regionale 9 ottobre 2015, n.
17 “Razionalizzazione della spesa regionale”, a seguito
della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura
dell’esercizio 2015.
2. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2016 le
autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di
altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per
l’importo di Euro 2.039.377.464,92 (Titolo 6 - Tipologia 300)
già autorizzati dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22
“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, a seguito della mancata
stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2015.
3. Dell’importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione
di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento
consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 1 e 2,
pari ad Euro 2.139.177.464,92 è dato riscontro nell’allegato
14 “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi
precedenti al 2016 per spese d’investimento da finanziarsi mediante
ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla
contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.
4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui
ai commi 1 e 2 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso
iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 5 per cento.
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di
preammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione
nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata
dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione
dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 5 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro
89.348.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2017 e 2018
nella parte spesa del bilancio di previsione 2016-2018 (Missione 50 -
Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione
all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel
triennio 2016-2018 è autorizzata la contrazione di mutui o
l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo
complessivo di euro 62.000.000,00 di cui euro 42.000.000,00 nel 2016,
euro 10.000.000,00 nel 2017 ed euro 10.000.000,00 nel 2018 (Titolo 6 -
Tipologia 300). 2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i
prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e
ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 5 per
cento.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di
preammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione
nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata
dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione
dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 3
alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro
1.753.000,00 per il 2017 e in euro 2.173.000,00 per il 2018, e trova
riscontro di copertura per gli esercizi 2017 e 2018 nella parte spesa del
bilancio di previsione 2016-2018 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 6 - Attuazione del titolo
II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche ed integrazioni.
1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per
l’esercizio 2016, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché
delle relative spese.
Art. 7 - Copertura delle
reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da
assegnazioni con vincolo di destinazione cancellate per effetto del
riaccertamento straordinario dei residui.
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 46 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”, nel bilancio di previsione sono iscritti il
“Fondo per la copertura delle reiscrizioni vincolate cancellate per
effetto del riaccertamento straordinario - parte corrente” per un
importo di euro 15.000.000,00 e il “Fondo per la copertura delle
reiscrizioni vincolate cancellate per effetto del riaccertamento
straordinario - parte conto capitale” per un importo di euro
5.000.000,00, per la copertura di spese relative a reiscrizioni
cancellate a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui
al comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo 118/2011.
2. I fondi di cui comma 1 rientrano nell’elenco delle spese
obbligatorie e d’ordine, e sugli stessi non è possibile
assumere impegni ed effettuare pagamenti.
3. Il responsabile finanziario della regione, o altro direttore regionale
suo delegato, provvede a trasferire dai Fondi di cui al comma 1 le somme
occorrenti alla copertura delle spese relative alle reiscrizioni
derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni
con vincolo di destinazione, cancellate per effetto del riaccertamento
straordinario dei residui, nei capitoli di provenienza ovvero nei
capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano
stati soppressi.
Art. 8 - Modifiche alla
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”.
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di
programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono apportate le seguenti
modifiche alla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
2. Dopo il comma 2 bis dell’
articolo 9 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
omissis (
3)
3. Al comma 1 dell’
articolo 16 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
la parola:
“annuale” è soppressa.
4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 le parole:
“e d’ordine” sono
soppresse.
5. Al comma 2 dell’articolo 16 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
la parola:
“annuale” è soppressa.
6. L’
articolo 17 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
è sostituito dal seguente:
omissis (
4)
7. Il comma 3 dell’
articolo 19 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
è sostituito dal seguente:
omissis (
5)
8. Il comma 4 dell’articolo 19 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
è abrogato.
9. La lettera c) del comma 2 dell’
articolo 22 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 è abrogata.
10. Il comma 5 dell’
articolo 26 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
è abrogato.
Art. 9 - Budget operativi.
1. In considerazione delle specifiche modalità di esecuzione in
economia degli interventi di difesa idrogeologica, difesa fitosanitaria
nonché di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva di
cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 comma 1 lettera a), 22
e 31 della
legge
regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale
regionale”, da parte dei competenti Settori Forestali regionali, la
effettuazione degli interventi di competenza avverrà con il ricorso
all’utilizzo di budget operativi ai sensi dell’
articolo 49 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 ovvero con il ricorso ad altre procedure di
affidamento ad evidenza pubblica.
Art. 10 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
Note
SOMMARIO