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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 (BUR n. 37/2022) (Novellazione)
Legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 (BUR n. 37/2022) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI AFFARI
ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E DI VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
CAPO I - Disposizioni in materia
di affari istituzionali
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
Art. 3 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n.
27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi
di competenza regionale e disciplina della durata degli
organi”.
Art. 4 - Inserimento
dell’articolo 31 bis “Disposizioni in materia di
attività negoziata” alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”.
1. Alla fine del comma 4 dell’ articolo 53 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”
è aggiunta la seguente frase: “Al responsabile del gruppo consiliare con incarico
formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due
gruppi a cui aderisce un minimo di 20 consiglieri, costituitisi in
intergruppo ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui
all’articolo 23 del regolamento del Consiglio regionale può
essere attribuito, su richiesta del Presidente dell’intergruppo, il
trattamento economico pari a quello previsto dal comma 6
dell’articolo 43.”.
CAPO II - Disposizioni in materia
di enti e società regionali
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15
“Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di
affari istituzionali”.
Art. 7 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40
“Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.”
per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione
interna”.
Art. 8 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24
“Norme in materia di società partecipate da enti
regionali”.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
“Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il
funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della
Regione del Veneto”.
Art. 10 - Abrogazione degli
articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
“Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il
funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della
Regione del Veneto”.
CAPO III - Disposizioni in materia
di cooperazione internazionale
Art. 11 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
“Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti
umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
1. All’ articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “e degli
enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o
dipendenti,” sono soppresse.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
omissis ( 5)
c) dopo il comma 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma,
è inserito il seguente:
omissis ( 6)
CAPO V Disposizioni finali
Art. 13 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 14 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
-
Legge regionale 15 marzo 2022, n. 6
(BUR n. 37/2022) (Novellazione)
-
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E
SOCIETÀ REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI VALORIZZAZIONE
O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia
di affari istituzionali
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di enti e società regionali
-
-
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n.
15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018
in materia di affari istituzionali”.
-
Art. 7 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018,
n. 40 “Società regionale “Infrastrutture
Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie e di navigazione interna”.
-
Art. 8 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n.
24 “Norme in materia di società partecipate da
enti regionali”.
-
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012,
n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo
delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali,
in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio
dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
-
Art. 10 - Abrogazione degli
articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012,
n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo
delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali,
in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio
dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
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CAPO III - Disposizioni in
materia di cooperazione internazionale
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CAPO IV - Disposizioni in materia
di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare
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CAPO V Disposizioni finali
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