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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 (BUR n. 37/2022) (Novellazione)

Legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 (BUR n. 37/2022) (Novellazione) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE



CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è abrogata.
Art. 2 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”.
1. L’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è sostituito dal seguente:
omissis (1)
2. In prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e con decorrenza di effetti dalla data di giuramento del Garante, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 come sostituito dal presente articolo.
Art. 3 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
1. All’inizio del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , come sostituito dall’articolo 25 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , sono inserite le parole: Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell’organo di amministrazione di una società di capitali,”.
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 31 bis “Disposizioni in materia di attività negoziata” alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” è inserito il seguente Titolo:
omissis (2)
Art. 5 - Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è aggiunta la seguente frase: Al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due gruppi a cui aderisce un minimo di 20 consiglieri, costituitisi in intergruppo ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui all’articolo 23 del regolamento del Consiglio regionale può essere attribuito, su richiesta del Presidente dell’intergruppo, il trattamento economico pari a quello previsto dal comma 6 dell’articolo 43.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di enti e società regionali

Art. 6 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”.
1. Alla rubrica dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 dopo le parole: “enti regionali” sono aggiunte, infine, le seguenti: “e deleghe di funzioni”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 è aggiunto il seguente:
omissis (3)
Art. 7 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 le parole: “in regime di in house providing,” sono soppresse.
Art. 8 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”.
1. All’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 le parole: “la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
1. All’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: “e le società partecipate” sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 10 - Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

CAPO III - Disposizioni in materia di cooperazione internazionale

Art. 11 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , è aggiunta la seguente:
omissis (4)

CAPO IV - Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare

Art. 12 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
1. All’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti,” sono soppresse.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
omissis (5)
c) dopo il comma 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:
omissis (6)

CAPO V Disposizioni finali

Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 14 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

(1) Testo riportato all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 .
(2) Testo riportato dopo l’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
(3) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15
(4) Testo riportato dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 .
(5) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(6) Testo riportato dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .


SOMMARIO

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