Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 (BUR n. 115/2018)
Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 (BUR n. 115/2018) [sommario] [RTF]
SOCIETÀ REGIONALE “INFRASTRUTTURE VENETE
S.R.L.” PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI
NAVIGAZIONE INTERNA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto razionalizza e riorganizza il settore della
gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna anche
allo scopo di conseguire la separazione tra funzioni di gestione delle
infrastrutture e gestione dei servizi ferroviari, in coerenza con i
principi espressi dalla Direttiva n. 2012/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico, come attuata dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112. (
1)
Art. 2 - Modello
organizzativo.
1. Per le finalità di cui
all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire
l’intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi
s.r.l., detenuta dalla società a partecipazione totalitaria
regionale Sistemi Territoriali S.p.A., con contestuale ridenominazione
della società Ferroviaria Servizi S.r.l. in “Infrastrutture
Venete S.r.l.”.
2. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” agisce
(
2) in conformità alla
disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
“Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”.
3. I componenti l’organo di amministrazione e di controllo della
società “Infrastrutture Venete S.r.l.”, individuati in
conformità all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, sono nominati secondo le procedure e le modalità
indicate dalla
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
Art. 3 - Competenze della
società “Infrastrutture Venete S.r.l.”.
1. La società “Infrastrutture
Venete S.r.l.” provvede alla gestione delle infrastrutture
ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili,
gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione
del Veneto, nonché alla manutenzione delle stesse.
2. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” provvede
altresì:
a) alla proposta del piano di bacino regionale del trasporto pubblico
ferroviario locale e regionale, per la adozione da parte della Giunta
regionale e la approvazione da parte del Consiglio regionale, secondo le
finalità e gli obiettivi della programmazione regionale;
b) alla progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale su ferrovia, nonché allo sviluppo di iniziative orientate
all’integrazione fra il trasporto ferroviario pubblico locale e
regionale e le forme complementari di mobilità sostenibile;
c) all’elaborazione di soluzioni destinate ad ottimizzare
l’integrazione intermodale;
d) alla strutturazione del piano tariffario da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale, correlato alla
programmazione e gestione delle risorse finanziarie ed includente
agevolazioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenza;
e) alla determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed
economici;
f) al monitoraggio della qualità dei servizi attraverso
l’utilizzo di strumenti che favoriscano l’acquisizione dei
dati e delle informazioni utili;
g) all’affidamento, alla regolazione e al controllo dei servizi di
trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, conformemente alla
normativa nazionale e comunitaria;
h) a tutte le attività specificate nello statuto della società
medesima, in conformità alla normativa vigente.
2 bis. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.”
provvede inoltre all’esecuzione di interventi di adeguamento
strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione
straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi
impianti, in gestione alla predetta Società. (
3)
Art. 4 - Risorse strumentali e
finanziarie. (4)
1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 5, per effetto
dell’acquisizione di cui all’articolo 2, la società
“Infrastrutture Venete S.r.l.”:
a) subentra nella titolarità di tutti i beni mobili, mobili
registrati ed immobili, relativi alla gestione delle infrastrutture
ferroviarie e di navigazione interna di proprietà della società
Sistemi Territoriali S.p.A., necessari allo svolgimento delle
attività assegnate, nei termini e con le prescrizioni indicati dal
codice civile;
b) subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla
società Sistemi Territoriali S.p.A., riferiti alle attività di
cui all’articolo 3;
c) riceve in possesso e gestisce tutti i beni mobili, mobili registrati
ed immobili appartenenti alla Regione del Veneto e strumentali
all’attività di gestione delle infrastrutture ferroviarie e di
navigazione interna, come individuati dalla Giunta regionale con
provvedimento ricognitivo da approvarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalità di gestione delle attività di cui
all’articolo 3 e attesta il completamento degli adempimenti
necessari alla piena operatività della società;
d) subentra nei contratti in essere tra la Regione e i gestori del
servizio ferroviario al momento del conseguimento della sua piena
operatività.
2. La Regione del Veneto trasferisce in misura adeguata alla società
“Infrastrutture Venete S.r.l.” le risorse finanziarie
necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’articolo
3.
Art. 5 - Norma
transitoria.
1. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” esercita le
competenze di cui all’articolo 3, a decorrere dalla data del
provvedimento della Giunta regionale che attesta il completamento di
tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena
operatività della società.
2. Fino alla data del provvedimento di cui al comma 1, la società
Sistemi Territoriali S.p.A. e la Regione del Veneto continuano a svolgere
le attività di rispettiva competenza.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione
dell’articolo 4, comma 2, quantificati in euro 2.310.000,00 per
l’esercizio 2019 e in euro 4.620.000,00 per l’esercizio 2020,
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e
diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie
d’acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2018-2020, mediante contestuale riduzione delle risorse
afferenti all’articolo 69 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1999)”.
Art. 7 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
SOMMARIO