Legge regionale 08 agosto 2019, n. 35 (BUR n. 89/2019)
Legge regionale 08 agosto 2019, n. 35 (BUR n. 89/2019) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO E ISTITUZIONE DEL LOGO
“VENICE BIKE LANDS”
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, anche in attuazione e in coerenza con quanto
previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilità ciclistica”, promuove il turismo
in bicicletta, di seguito denominato cicloturismo, quale strumento di
diversificazione dell’offerta turistica eco-sostenibile, nel
rispetto dell’ambiente e del paesaggio rurale del territorio
regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative
per la valorizzazione di percorsi cicloturistici e per lo sviluppo di
nuovi prodotti turistici in bicicletta ai sensi dell’
articolo 4 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto”.
Art. 2 - Piano regionale di
sviluppo del cicloturismo.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge,
nell’ambito della programmazione regionale di cui al Titolo I, Capo
II, della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, è
individuato uno specifico strumento di programmazione per la promozione e
valorizzazione del cicloturismo denominato Piano regionale di sviluppo
del cicloturismo.
2. Il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo, aggiornato a cadenza
periodica in coordinamento con gli indirizzi strategici del Programma
regionale per il turismo di cui all’
articolo 6 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 , è approvato dalla Giunta regionale, sentita
la competente commissione consiliare, anche ai fini della partecipazione
della Regione alla definizione della rete ciclabile nazionale
“Bicitalia”.
3. Il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo in particolare:
a) promuove il sistema cicloturistico veneto, denominato “Venice
bike system”, quale sistema a rete di percorsi attrezzati per
ciclisti, anche in collegamento con la rete cicloturistica europea,
nazionale e interregionale;
b) favorisce l’offerta nelle strutture ricettive alberghiere,
all’aperto o complementari, di specifici servizi diretti ai
cicloturisti e nelle strutture delle attività turistiche connesse al
settore primario;
c) promuove la individuazione di itinerari di viaggio che valorizzino
anche i centri minori e le strade locali;
d) promuove l’individuazione ed il riconoscimento degli itinerari
ciclistici di importanza anche nazionale ed internazionale che
attraversano il territorio del Veneto e siano caratterizzati dalla
presenza delle Grandi salite che abbiano costituito e tuttora
costituiscano patrimonio della storia del ciclismo in Veneto, titolando
ciascuna Grande salita ad un personaggio legato alla tradizione
ciclistica veneta;
e) dispone la creazione di un’applicazione web regionale che dia
accesso ad ogni informazione utile ai ciclisti che vogliano conoscere e
percorrere gli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui
alla lettera d), assumendo i dati dal Registro regionale di cui
all’articolo 3, comma 3;
f) promuove la realizzazione di percorsi cicloturistici, in particolare
nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone
storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di Ville venete e di
antichi borghi rurali e montani, anche con riferimento a itinerari
enogastronomici;
g) promuove accordi o convenzioni tra la Regione e i gestori del
trasporto ferroviario o su gomma, per favorire e agevolare nel sistema di
interscambio la mobilità dei cicloturisti ed il trasporto delle loro
attrezzature, anche con l’introduzione di specifiche clausole nei
relativi contratti di servizio e di programma.
Art. 3 - Iniziative
attuative.
1. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche
tecniche dei percorsi cicloturistici, i limiti di utilizzazione anche in
relazione all’utilizzo plurimo della sentieristica per equidi e
trekking, nonché le condizioni per l’adozione, la
localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in
tutti i percorsi cicloturistici del territorio regionale, ivi compresa la
segnaletica relativa agli itinerari ciclistici delle Grandi salite del
Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d).
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad
aggiornare, sentiti gli enti competenti, la Federazione ciclistica
Italiana (FCI) e le associazioni maggiormente rappresentative del
cicloturismo, il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del
Veneto, al quale possono essere iscritti i percorsi cicloturistici che
rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 1.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, ed in seguito
periodicamente ad aggiornare, sentiti gli enti locali interessati e la
Federazione ciclistica Italiana (FCI), il Registro regionale degli
itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera d), definendone per ciascuno la
mappatura, la località di partenza e quella di arrivo, la lunghezza
del percorso, le sue caratteristiche, le pendenze ed ogni altro dato
tecnico la cui conoscenza sia necessaria al ciclista.
Art. 4 - Principio della
concertazione.
1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli
enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali
protette, nella individuazione dei percorsi cicloturistici, nella
realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella
definizione di iniziative promozionali in materia di cicloturismo, sono
tenuti a sentire le associazioni maggiormente rappresentative del
cicloturismo aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti
territoriali interessati ai percorsi cicloturistici o alle attività
cicloturistiche.
Art. 5 - Gestione dei percorsi
cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del
Veneto.
1. La funzione di soggetto gestore di percorso cicloturistico o di un
sistema integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici
delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera d) è svolta, in relazione alle specifiche situazioni
territoriali:
a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette
regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione
locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione
europea;
b) dai Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, costituiti su
base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni
maggiormente rappresentative del settore cicloturistico, e gli altri
portatori di interesse con riferimento al territorio del percorso
cicloturistico o del sistema integrato di percorsi cicloturistici.
2. Ai soggetti gestori dei percorsi cicloturistici, di un sistema
integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle
Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d)
competono:
a) l’obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria
dei percorsi cicloturistici esistenti e degli itinerari ciclistici delle
Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d)
per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
b) la realizzazione di attività di promozione, informazione,
comunicazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e degli
itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera d), finalizzate allo sviluppo del
cicloturismo e del ciclismo in Veneto.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione,
il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei
percorsi cicloturistici, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) non perseguimento di fini di lucro;
b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli
enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati
dal percorso cicloturistico o dal sistema integrato di percorsi
cicloturistici.
Art. 6 - Punti di sosta e di
ristoro.
1. Lungo i percorsi cicloturistici e gli itinerari ciclistici delle
Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d)
sono utilizzabili, in quanto opportunamente attrezzati per la
realizzazione di specifici punti di sosta e di ristoro, per il riparo e
la sicurezza dei cicloturisti e ciclisti e per servizi di riparazione ed
assistenza al mezzo:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità
dell’azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni
nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province o della
Città metropolitana di Venezia, degli enti locali o di altri
soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei
percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite
del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono
essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore
cicloturistico e ciclistico o alle imprese agricole o agrituristiche,
nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per
l’utilizzo o l’adattamento in punti di sosta e di ristoro,
nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per
l’individuazione degli immobili di sua proprietà e per la
relativa concessione in uso.
4. Ove ricorrano le condizioni di cui all’
articolo 12 bis
della
legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività
turistiche connesse al settore primario” le attività di
cicloturismo e le iniziative a supporto delle stesse costituiscono
attività di turismo rurale.
Art. 7 - Modifiche
dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e
successive modificazioni, per la definizione delle dotazioni e dei
servizi delle strutture ricettive per il cicloturismo nonché per
l’istituzione del logo “Venice bike lands”.
Art. 8 - Formazione operatori
del settore cicloturistico.
1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore
turistico nelle materie disciplinate dalla presente legge ed, in
particolare, di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari
cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione
sportiva dallo stesso riconosciuti, nonché di coloro che svolgono
servizi per la manutenzione e custodia delle biciclette.
2. I programmi dei corsi per la formazione di cui al comma 1 sono
stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono
inseriti negli atti di programmazione in materia di formazione
professionale anche finanziati con fondi europei.
3. La Giunta regionale riconosce i corsi di formazione professionale di
cui al comma 2 organizzati e gestiti dagli organismi di formazione
accreditati ai sensi della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati” e successive modificazioni, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa statale e regionale.
Art. 9 - Elenco regionale.
1. Al fine di garantire un’adeguata informazione al turista, è
istituito l’elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.
2. L’elenco è costituito secondo criteri e modalità
determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare. All’elenco sono iscritti, su richiesta degli
interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui
all’articolo 8 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le
attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n.
4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
3. L’elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive.
L’iscrizione nell’elenco non è condizione per
l’esercizio dell’attività.
Art. 10 - Disposizioni
transitorie.
1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2,
il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo è approvato entro
180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Abrogazioni.
Art. 12 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della
presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2019 e 2020, si fa fronte mediante incremento delle risorse
allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01
“Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” e contestuale riduzione per pari
importo, nei due esercizi, delle risorse allocate nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio
di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte:
a) quanto ad euro 180.000,00 mediante incremento delle risorse allocate
nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e
valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”;
b) quanto ad euro 20.000,00 mediante incremento delle risorse allocate
nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
professionale”, Programma 02 “Formazione
professionale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021 sono
ridotte di euro 200.000,00 nell'esercizio 2019.
Note
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