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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 (BUR n. 11/2020) (Novellazione)
Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 (BUR n. 11/2020) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile
2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali”
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
1. Al comma 1, dell’ articolo 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le
parole: “e dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,” sono sostituite dalle
seguenti: “ed in armonia con la programmazione regionale
prevista dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
,”.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
Art. 8 - Inserimento del capo
V bis e dell’articolo 11 bis nella legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
1. Al comma 1, dell’ articolo 14, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le
parole: “Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie
locali, le funzioni consultive di cui agli articoli 8 e 10”
sono sostituite dalle seguenti: “Fino al giorno successivo a
quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto del regolamento del Consiglio delle autonomie locali di cui
all’articolo 15 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
“Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, le
funzioni consultive di cui agli articoli 8, 9 e 10”.
Art. 10 - Abrogazioni.
Art. 16 - Inserimento
dell’articolo 6 bis nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
“Norme in materia di unioni montane”.
Art. 17 - Inserimento
dell’articolo 6 ter nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
“Norme in materia di unioni montane”.
Art. 18 - Inserimento
dell’articolo 6 quater nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
“Norme in materia di unioni montane”.
Art. 19 - Inserimento
dell’articolo 6 quinquies nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
“Norme in materia di unioni montane”.
Art. 20 - Norme transitorie
e finali in materia di unioni montane.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente
e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni esecutive e di
attuazione del presente Capo.
2. Le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia che, entro tre
mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, non
provvedano a costituirsi in unioni montane, secondo le direttive
specifiche adottate dalla Giunta regionale, sono dichiarate sciolte con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e
il funzionamento delle Comunità montane”, continua ad
applicarsi, in deroga a quanto previsto all’articolo 21, comma 1,
lettera b), alle Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia fino
alla data di costituzione in unione montana o alla data di scioglimento
delle stesse ai sensi del comma 2.
4. Le funzioni attribuite da leggi regionali alle comunità montane
si devono ritenere attribuite alle unioni montane costituite ai sensi
della legge
regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
Art. 21 - Abrogazioni.
CAPO III - Disposizioni di
coordinamento normativo e finali
1. L’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
è sostituito dal seguente:
omissis ( 16)
2. Le Intese Programmatiche d’Area (IPA) già costituite, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi
ai criteri di cui all’articolo 25, comma 3, della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 , come sostituito dal comma 1, entro il termine stabilito
dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al medesimo articolo
25, comma 3.
Art. 23 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell’ articolo 6 ter
della legge
regionale 28 settembre 2012, n. 40 , come introdotto dall'articolo 17
della presente legge, quantificati in euro 1.200.000,00 per l'esercizio
2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07
"Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 6
quater, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
, come introdotto dall'articolo 18 della presente legge, quantificati in
euro 500.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli comuni", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui
disponibilità viene incrementata mediante riduzione di pari importo
delle risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con
le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio
di previsione 2020-2022.
ALLEGATO OMESSO ( 17)
Note
( 1) Testo riportato
all’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 2) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 3) Testo riportato al comma 3,
dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 4) Testo riportato
all’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 5) Testo riportato al comma 1
bis, dell’articolo 10, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 6) Testo riportato dopo
l’articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 7) Testo riportato
all’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
( 8) Testo riportato
all’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
( 9) Testo riportato
all’articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
( 10) Testo riportato
all’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
( 11) Testo riportato
all’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
( 12) Testo riportato dopo
l’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
( 13) Testo riportato dopo
l’articolo 6 bis della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
( 14) Testo riportato dopo
l’articolo 6 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
( 15) Testo riportato dopo
l’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
( 16) Testo riportato
all’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
( 17) Allegato aggiunto quale
Allegato A alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
.
SOMMARIO
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