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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 (BUR n. 11/2020) (Novellazione)

Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 (BUR n. 11/2020) (Novellazione) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Al comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le parole: “e dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,” sono sostituite dalle seguenti: “ed in armonia con la programmazione regionale prevista dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ,”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. L’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:
omissis (1)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Il comma 1, dell’articolo 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:
omissis (2)
Art. 4 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Al comma 1, dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 dopo le parole: “e successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “, dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni””.
2. Il comma 3, dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:
omissis (3)
Art. 5 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Al numero 1), della lettera d), del comma 3, dell’articolo 8, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le parole: “3.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “5.000 abitanti”.
2. Al comma 5, dell’articolo 8, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le parole: “se adeguatamente dimensionate,” sono soppresse.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. L’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:
omissis (4)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Il comma 1 bis, dell’articolo 10, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:
omissis (5)
Art. 8 - Inserimento del capo V bis e dell’articolo 11 bis nella legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è inserito il seguente:
omissis (6)
Art. 9 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Al comma 1, dell’articolo 14, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le parole: “Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui agli articoli 8 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del regolamento del Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 15 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, le funzioni consultive di cui agli articoli 8, 9 e 10”.
Art. 10 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 bis dell’articolo 10, ed i commi 3 e 4 dell’articolo 14 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .

CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”

Art. 11 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. L’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:
omissis (7)
Art. 12 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:
omissis (8)
2. Alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è aggiunto quale allegato A, l’allegato A alla presente legge regionale.
Art. 13 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. L’articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:
omissis
(9)
Art. 14 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. L’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:
omissis (10)
Art. 15 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. L’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:
omissis (11)
Art. 16 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente:
omissis (12)
Art. 17 - Inserimento dell’articolo 6 ter nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Dopo l’articolo 6 bis della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente:
omissis (13)
Art. 18 - Inserimento dell’articolo 6 quater nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Dopo l’articolo 6 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente:
omissis (14)

Art. 19 - Inserimento dell’articolo 6 quinquies nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Dopo l’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente:
omissis (15)

Art. 20 - Norme transitorie e finali in materia di unioni montane.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni esecutive e di attuazione del presente Capo.
2. Le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia che, entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, non provvedano a costituirsi in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, sono dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”, continua ad applicarsi, in deroga a quanto previsto all’articolo 21, comma 1, lettera b), alle Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia fino alla data di costituzione in unione montana o alla data di scioglimento delle stesse ai sensi del comma 2.
4. Le funzioni attribuite da leggi regionali alle comunità montane si devono ritenere attribuite alle unioni montane costituite ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
Art. 21 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”;
b) il capo III del titolo III con gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 19 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani”;
c) il capo III del titolo I con gli articoli 9 e 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
d) i commi 2 e 3, dell’articolo 2 e l’articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

CAPO III - Disposizioni di coordinamento normativo e finali

Art. 22 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. L’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:
omissis (16)
2. Le Intese Programmatiche d’Area (IPA) già costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi ai criteri di cui all’articolo 25, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , come sostituito dal comma 1, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al medesimo articolo 25, comma 3.
Art. 23 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell’articolo 6 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , come introdotto dall'articolo 17 della presente legge, quantificati in euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , come introdotto dall'articolo 18 della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.


ALLEGATO OMESSO (17)


Note

(1) Testo riportato all’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
(2) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
(3) Testo riportato al comma 3, dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
(4) Testo riportato all’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
(5) Testo riportato al comma 1 bis, dell’articolo 10, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
(6) Testo riportato dopo l’articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
(7) Testo riportato all’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(8) Testo riportato all’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(9) Testo riportato all’articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(10) Testo riportato all’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(11) Testo riportato all’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(12) Testo riportato dopo l’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(13) Testo riportato dopo l’articolo 6 bis della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(14) Testo riportato dopo l’articolo 6 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(15) Testo riportato dopo l’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(16) Testo riportato all’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
(17) Allegato aggiunto quale Allegato A alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .


SOMMARIO

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