Legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 (BUR n. 41/2023)
Legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 (BUR n. 41/2023) [sommario] [RTF]
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE DELLE
MALGHE
Art. 1 - Finalità e
obiettivi.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione
dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale e
storico-paesaggistico, promuove e valorizza il patrimonio regionale delle
malghe. Tale patrimonio costituisce un elemento caratteristico
dell’attività agricola tradizionale e identitario del
paesaggio montano regionale svolgendo un’importante funzione
ambientale, socio-economica nonché di erogazione di servizi
ecosistemici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la corretta gestione delle
malghe e dell’esercizio dell’attività di alpeggio
costituiscono azioni essenziali per garantire un’adeguata
conservazione del valore agricolo, della biodiversità, dei paesaggi
e dell’assetto idrogeologico del territorio montano.
Art. 2 - Definizione di malga
pubblica.
1. Ai fini della presente legge si definisce malga pubblica il complesso
fondiario di proprietà o in gestione ad enti pubblici nonché
alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, in forma singola o
consortile, funzionale a svolgere attività agricola in area montana
per una frazione dell’anno solare, di norma non superiore a otto
mesi, e costituito da superfici a prato o pascolo permanente e da
eventuali superfici a prato o pascolo arborato afferenti alla malga
stessa, destinate esclusivamente o prevalentemente al pascolamento,
integrato da eventuali edifici annessi.
Art. 3 - Registro del
patrimonio regionale delle malghe.
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale provvede ad istituire il registro del
patrimonio regionale delle malghe, gestito ed aggiornato dalla struttura
regionale competente in materia di economia montana.
2. Sono iscritte al registro le malghe pubbliche come definite
dall’articolo 2 correntemente utilizzate per l’attività
agricola e soggette ad un’unica gestione.
3. Nel registro di cui al presente articolo è altresì istituita
una sezione in cui possono chiedere l’iscrizione le malghe private,
che si conformano alle linee guida di cui all’
articolo 4 della presente legge.
4. Il registro è pubblicato in apposita sezione del sito
istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.
5. Le malghe pubbliche di cui al comma 2 sono gestite sulla base delle
linee guida previste dall’
articolo 4.
6. L’iscrizione al registro del patrimonio delle malghe può
costituire, compatibilmente con la programmazione dei fondi comunitari,
nazionali e regionali, condizione di priorità
nell’assegnazione dei fondi.
7. Il registro di cui al comma 1 può essere integrato con
l’elenco di malghe temporaneamente non più soggette a
pascolamento.
Art. 4 - Individuazione di
linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e
l'esercizio dell'attività d'alpeggio.
1. In coerenza con quanto previsto
all’articolo 1, la Giunta regionale, entro trecentosessantacinque
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le
unioni montane o altre forme associative di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i comuni e gli enti gestori interessati, nonché
le Regole, di cui alla
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e
soggetti equiparati, e le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale, approva, previo parere
della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta
giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, le linee guida per la
gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio
dell'attività d'alpeggio, anche tenendo conto dei percorsi di
transumanza in conformità alla disciplina di cui all’
articolo 9 in tema di
transumanza della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 32
“Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del
demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la
valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale
immateriale della umanità”, fornendo altresì indicazioni
circa le procedure inerenti alla concessione e all'affitto delle malghe e
dei pascoli stessi, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria,
nonché degli strumenti di pianificazione dei beni silvo-pastorali
previsti dalla normativa regionale di settore.
2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) indicazioni di base del contenuto del disciplinare tecnico-economico;
b) definizione delle modalità operative per la consegna e riconsegna
della malga;
c) l’indicazione per stabilire il carico ottimale per ogni
unità gestionale;
d) indicazioni sulle eventuali attività connesse;
e) indicazione sulla valutazione del valore dei servizi ecosistemici
erogati e della loro compensazione;
f) gestione e modalità di concessione della malga nell’ambito
dei territori soggetti ad uso civico.
Art. 5 - Unioni montane.
1. I disciplinari di consegna e riconsegna delle malghe previsti
dall’
comma 6 dell’articolo 5 della
legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
“Norme in materia di Unioni montane” sono adeguati alle linee
guida di cui all’articolo 4.
2. Le unioni montane possono disciplinare la consegna e riconsegna delle
malghe anche attraverso:
a) convenzioni o accordi con comuni, enti gestori o altre unioni montane,
ovvero con forme associative di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
b) accordi con l’autorità forestale regionale competente.
Art. 6 - Logo delle malghe del
Veneto.
1. È istituito il logo delle malghe del Veneto.
2. La Giunta regionale stabilisce il modello regionale della simbologia
del logo nonché le modalità, i criteri e le condizioni per
l’utilizzo del logo da parte delle malghe del Veneto.
3. L’utilizzo del logo viene concesso unitamente
all’iscrizione al registro di cui all’articolo 3.
Art. 7 - Promozione della
istituzione e partecipazione all’Associazione delle malghe
venete.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per promuovere la istituzione e la partecipazione della Regione
del Veneto alla “Associazione delle malghe venete” al fine di
favorire il coordinamento e la partecipazione dei portatori di interessi
alla valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe e
dell’esercizio dell’attività d’alpeggio.
2. La partecipazione è inoltre subordinata alla condizione che
l’”Associazione delle malghe venete” consegua il
riconoscimento della personalità giuridica.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla gestione
delle attivià dell’associazione.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 6 della
presente legge, quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2023, si
fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo
sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti
", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari
importo le risorse afferenti l'articolo 10 della
legge regionale 15 dicembre 2021, n.
34 , allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti " del bilancio di
previsione 2023-2025.
2. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell’Associazione di
cui all’articolo 7, comma 1, quantificati in euro 5.000,00 per
l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2023-2025 (
1), la cui dotazione è aumentata riducendo
contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7,
comma 2, della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fonti”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7,
comma 3, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024
e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli comuni”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione
è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di
cui all’articolo 7, comma 1, della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
Note
(
1) Per mero errore materiale,
all’articolo 8 comma 2, le parole “si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo
sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2023-2025” vanno sostituite con le parole “si fa fronte con
le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07
“Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”,
Titolo III “Spese per incremento attività finanziarie”
del bilancio di previsione 2023-2025. Vedi errata corrige pubblicata nel
BUR n. 50 del 7 aprile 2023.
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