Legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 (BUR n. 88/2021)
Legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 (BUR n. 88/2021) [sommario] [RTF]
CITTÀ VENETA DELLA CULTURA
Art. 1 - Istituzione del titolo
Città veneta della cultura.
1. La Regione del Veneto, ai sensi dell’
articolo 8, comma 3,
della
legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” e coerentemente con le finalità di cui
all’
articolo
3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), della
legge regionale 16 maggio 2019, n.
17 “Legge per la cultura”, sostiene e valorizza
l’autonoma capacità progettuale dei comuni del Veneto in
ambito culturale, la valorizzazione e la fruizione del loro patrimonio
culturale materiale e immateriale, la crescita del turismo e degli
investimenti nel territorio, la conservazione dell’identità,
la creatività, l’innovazione, la crescita economica e sociale
del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente
della Regione è conferito annualmente il titolo di Città veneta
della cultura al comune, o ai comuni in forma associata, purché
contigui territorialmente, o alle unioni di comuni.
Art. 2 - Programma per la
Città veneta della cultura.
1. Il riconoscimento del titolo di cui all’articolo 1, comma 2,
è attribuito in virtù di un programma per la Città veneta
della cultura presentato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma
2, anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della
cultura e dello spettacolo, costituito da progetti ed iniziative che
perseguono i seguenti obiettivi:
a) valorizzare i beni culturali e paesaggistici del territorio;
b) migliorare l’offerta culturale e rafforzare i collegamenti del
settore culturale con gli altri settori;
c) incrementare i servizi rivolti ai turisti;
d) aumentare la visibilità delle città a livello nazionale ed
internazionale mediante la cultura;
e) promuovere lo sviluppo delle imprese culturali e creative e le
relative filiere produttive;
f) ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura anche
attraverso l’uso delle tecnologie per un maggiore coinvolgimento
dei giovani;
g) rafforzare la coesione e l’inclusione sociale della
comunità;
h) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
i) promuovere una cultura della progettazione integrata e della
pianificazione strategica;
l) perseguire risultati sostenibili quali parte integrante dello sviluppo
culturale, economico e sociale a lungo termine della città.
2. La Giunta regionale concorre, con concessione di contributi, alla
realizzazione dei progetti e delle iniziative del programma.
Art. 3 - Commissione regionale
per l’assegnazione del titolo Città veneta della cultura.
1. In sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura, con
decreto del Presidente della Regione è nominata la Commissione
regionale per la valutazione delle candidature presentate, ai fini
dell’assegnazione del titolo di Città veneta della cultura.
2. La Commissione è presieduta dall’assessore regionale
competente in materia di cultura o da un suo delegato e include, tra i
suoi componenti, esperti aventi comprovata competenza nel settore della
cultura e della valorizzazione territoriale e turistica.
3. I componenti della Commissione, nominati con decreto del Presidente
della Regione, operano a titolo gratuito, non devono aver avuto rapporti
di collaborazione, nei due anni antecedenti la costituzione della
Commissione, con i comuni che hanno presentato domanda di candidatura e
non devono trovarsi in condizione di conflitto d’interesse rispetto
ai comuni stessi.
4. Della Commissione fanno, altresì, parte il presidente della
commissione consiliare competente in materia di cultura e due consiglieri
regionali indicati dalla stessa, di cui uno in espressione della
minoranza consiliare.
Art. 4 - Provvedimento di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare,
che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal
parere, definisce:
a) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione
di cui all’articolo 3;
b) le modalità di presentazione delle candidature da parte dei
soggetti di cui all’articolo 1, comma 2;
c) il sistema di valutazione per il conferimento del titolo annuale di
Città veneta della cultura, tenendo conto della rispondenza del
programma di cui all’articolo 2 ai seguenti requisiti, oltre a
quelli definiti dal bando:
- 1) ampiezza e diversità delle attività proposte e loro
coerenza con le finalità di legge;
- 2) grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e
sociale;
- 3) capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le
forme d’arte tradizionali con espressioni culturali nuove;
- 4) partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura
e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti
all’ideazione e all’attuazione del programma;
- 5) adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai
progetti ed alle iniziative oggetto del programma;(1)
- 6) coinvolgimento della società civile nella preparazione
della candidatura e nella realizzazione del programma;
- 7) legame con il settore dell’istruzione e partecipazione
delle scuole;
- 8) strategia di marketing e comunicazione globale;
- 9) realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica
utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della
collettività;
d) criteri per l’assegnazione di contributi di cui
all’articolo 2, comma 2;
e) modalità di monitoraggio del rispetto dell’attuazione del
programma.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa
fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma
02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione
viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui
all’articolo 6, comma 1, della
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO