Regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 3 (BUR n. 65/2023)
Regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 3 (BUR n. 65/2023) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE
MISURE E DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITà
RETRIBUTIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2022, n. 3
"DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITà RETRIBUTIVA TRA DONNE E
UOMINI E IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE STABILE E DI
QUALITà".
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di
applicazione.
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'
articolo 19, comma 2,
dello Statuto, in attuazione dell'
articolo 10 della
legge regionale 15
febbraio 2022, n. 3 "Disposizioni per la promozione della parità
retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile
stabile e di qualità", disciplina:
a. i parametri minimi, i criteri ed i requisiti per l'iscrizione delle
imprese di cui agli
articoli 2, comma 2 e
3, comma 2 della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 ,
al Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di
genere e di pari opportunità nel lavoro di cui all'articolo 3 della
medesima legge regionale;
b. le modalità per l'iscrizione, la
tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro dell'articolo 3
della
legge
regionale 15 febbraio 2022, n. 3 ;
c. le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei benefici
previsti dalla
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 ;
d. gli altri aspetti necessari all'attuazione della
legge regionale 15 febbraio 2022, n.
3 .
Art. 2 - Riparto delle
competenze amministrative afferenti il Registro delle imprese virtuose in
materia retributiva di genere e di pari opportunità nel lavoro.
1. Al fine di dare attuazione al Registro regionale delle imprese
virtuose in materia retributiva di genere e di pari opportunità nel
lavoro, di seguito Registro, già istituito presso la struttura della
Giunta regionale competente in materia di lavoro, di seguito Direzione
competente, sono ripartite le competenze amministrative come delineate
dal presente articolo.
2. Alla Direzione competente spetta:
a. la programmazione;
b. il coordinamento;
c. l'adozione dei decreti di avviso, iscrizione, rigetto e cancellazione.
3. La Giunta regionale attribuisce la gestione del Registro ai sensi
dell’
articolo 13, comma 2 bis, della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "
Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" all'Ente
regionale Veneto Lavoro di cui all'
articolo 8, comma 1,
della
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche
attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito gestore del
Registro, al quale spetta:
a. la gestione e tenuta del Registro;
b. la pubblicazione del Registro;
c. il monitoraggio di cui all'articolo 10;
d. le altre competenze afferenti il Registro previste nel presente
regolamento o in provvedimenti attuativi della Giunta regionale.
CAPO II - SOGGETTI INTERESSATI,
REQUISITI, CRITERI E PARAMETRI MINIMI, NONCHE' MODALITA' PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'ISCRIZIONE
Art. 3 - Soggetti interessati
e requisiti per l'iscrizione.
1. Possono iscriversi al Registro i seguenti soggetti interessati:
a. le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul
territorio regionale, tenute ad adempiere a quanto previsto dall'articolo
46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246" ed in regola con l'obbligo imposto;
b. le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul
territorio regionale, che, pur non essendo tenute ad adempiere a quanto
previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
vi ottemperino su base volontaria;
c. i professionisti ed i lavoratori autonomi iscritti agli ordini
professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali,
contenute nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non
organizzate" ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della
medesima legge.
2. I soggetti interessati devono:
a. non essere assoggettati a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione
di una delle predette situazioni, anche in base alla normativa vigente in
materia di crisi di impresa e dell'insolvenza;
b. rispettare gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione vigente;
c. rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;
d. rispettare la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
e. rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
f. applicare integralmente gli accordi e contratti collettivi nazionali,
regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative e la normativa
vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.
3. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di
rappresentanza, i soci accomandatari, delle imprese di cui al comma 1,
lettere a) e b), nonché i liberi professionisti e i lavoratori
autonomi di cui al comma 1, lettera c) non devono:
a. aver riportato condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le
sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche al sistema penale", per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti
da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni
caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
b. essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136";
c. aver riportato condanne nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le
dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti
in essere in violazione della normativa vigente in materia di pari
opportunità e di tutela della maternità e della paternità,
nonché per le discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui
luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198; il divieto all'iscrizione al Registro permane per i
cinque anni successivi alla pubblicazione della sentenza passata in
giudicato per le imprese ed i soggetti condannati.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è attestato
con riferimento ai dodici mesi antecedenti alla data di presentazione
della domanda di iscrizione al Registro, mediante autocertificazione del
legale rappresentante dell'impresa o dei professionisti e lavoratori
autonomi, redatta, sulla base della modulistica riportata sulla
piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 1, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa".
Art. 4 - Criteri e parametri
per l'iscrizione.
1. Hanno diritto all'iscrizione al Registro le imprese pubbliche e
private con sede legale e operanti sul territorio regionale che
dimostrino la redazione e la trasmissione nei termini previsti, a titolo
obbligatorio o su base volontaria, del rapporto di cui all'articolo 46
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla
normativa statale.
2. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti interessati devono trasmettere,
con le modalità di cui all'articolo 5, tutti i seguenti dati:
a. inquadramento contrattuale;
b. numero dei lavoratori occupati distinti per sesso, categoria
professionale e tipo di contratto;
c. entrate ed uscite e trasformazioni di contratti distinte per sesso e
categoria;
d. partecipanti alla formazione professionale distinti per categoria e
sesso;
e. processi di selezione e reclutamento del personale;
f. procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e
alla formazione manageriale;
g. strumenti e misure resi disponibili per promuovere la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro;
h. presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente inclusivo;
i. criteri adottati per le progressioni di carriera;
j. retribuzioni iniziali, annue e componenti accessorie del salario
distinte per categoria e sesso.
3. La Giunta regionale può individuare specifici parametri soglia
rispetto ai dati comunicati di cui al comma 2, sopra i quali definire la
"maggiore virtuosità" in materia di parità retributiva di
genere, a fini meramente informativi per la redazione della relazione
prevista all'
articolo 11 della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 .
Art. 5 - Domanda di
iscrizione.
1. La domanda di iscrizione al Registro è presentata, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla
Direzione competente, utilizzando il modello, predisposto dalla struttura
stessa, compilabile e trasmissibile online attraverso l'applicativo
disponibile sul sito www.cliclavoroveneto.it, raggiungibile, mediante
link, anche dal sito istituzionale della Regione del Veneto.
2. L'iscrizione è subordinata all'inserimento nell'applicativo di
tutti i dati di cui all'articolo 4, comma 2.
3. L'avviso per la presentazione delle domande è adottato con
decreto del Direttore della Direzione competente, a seguito
dell'operatività della piattaforma telematica.
Art. 6 - Procedura di
iscrizione.
1. Il gestore del Registro, entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda, verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3,
attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni
rilasciate e dei dati comunicati.
2. Il gestore del Registro in caso di documentazione mancante o
incompleta richiede ai soggetti interessati le necessarie integrazioni.
In tale ipotesi il termine di cui al comma 1 è sospeso per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, è disposta l'iscrizione al
Registro con decreto del Direttore della Direzione competente comunicato
al soggetto interessato.
4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'iscrizione, prima
della formale adozione del provvedimento negativo, la Direzione
competente comunica al soggetto interessato i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
CAPO III - GESTIONE, TENUTA,
PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
Art. 7 - Gestione del Registro
e conseguente trattamento dei dati.
1. Il gestore del Registro, per conto della Regione del Veneto, titolare,
è responsabile del trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle
funzioni svolte ai sensi del presente regolamento.
2. Nel Registro sono contenute soltanto le informazioni aggregate ed
anonime, senza alcun riferimento all'identità dei lavoratori.
3. Il trattamento dei dati trasmessi è effettuato nel rispetto della
normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione dei
dati di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) ed al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Art. 8 - Durata e
validità dell'iscrizione.
1. L'iscrizione ha durata di due anni dalla data del decreto di cui
all'articolo 6, comma 3 e viene rinnovata, previa presentazione di tutti
i dati di cui all'articolo 4, comma 2, fatta salva la verifica dei
requisiti di cui all'articolo 3 da parte del gestore del Registro.
Art. 9 - Cancellazione dal
Registro.
1. E' disposta la cancellazione dal Registro, con decreto del Direttore
della Direzione competente degli iscritti che vengono condannati
nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i
licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti in essere in
violazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e
di tutela della maternità e della paternità, nonché per le
discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro ai
sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2. E' altresì disposta la cancellazione nei seguenti casi:
a. perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 3;
b. omesso aggiornamento dei dati in violazione dell'articolo 11, comma 1.
3. La cancellazione dal Registro determina la revoca dai benefici
economici erogati in conseguenza della premialità concessa ai sensi
dell'articolo 12, successivamente al verificarsi della causa di
cancellazione sulla base di provvedimenti di concessione adottati prima
della causa predetta. La Struttura regionale competente alla concessione
e revoca del beneficio provvede al recupero delle somme eventualmente
erogate.
Art. 10 - Pubblicità.
1. L'iscrizione al Registro viene pubblicizzata in una apposita sezione
del sito istituzionale della Regione del Veneto, mediante link di rinvio
al sito www.cliclavoroveneto.it
Art. 11 - Aggiornamento dei
dati e controlli a campione.
1. I soggetti interessati sono tenuti ad aggiornare i dati comunicati con
la domanda di iscrizione al Registro, secondo le modalità ed i
termini indicati dalla Direzione competente e pubblicati nel sito di cui
all'articolo 10.
2. Il gestore del Registro effettua il monitoraggio attraverso controlli
periodici a campione per la verifica della regolarità e della
veridicità dei dati comunicati dai soggetti interessati in sede di
iscrizione al Registro, di rinnovo della medesima iscrizione o di
aggiornamento di cui al comma 1.
CAPO IV - BENEFICI ED ALTRI
INTERVENTI A FAVORE DELLA PARITA' RETRIBUTIVA
Art. 12 - Attribuzione di
benefici.
1. Ai soggetti iscritti al Registro, nel caso di partecipazione a bandi
ed avvisi della Regione del Veneto, degli enti strumentali regionali e
delle società controllate dalle medesime amministrazioni per
l'attribuzione di benefici economici a qualsiasi titolo, può essere
riconosciuto un punteggio aggiuntivo, a titolo di premialità, in
sede di valutazione della domanda di partecipazione al bando o avviso
stesso.
2. Quanto stabilito al comma 1 integra i contenuti degli atti di
indirizzo di cui all'
articolo 4, comma 2, della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 ,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 13 - Sportello
Donna.
1. La specifica sezione denominata "Sportello Donna", istituita ai sensi
dell'
articolo
5, comma 4, della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 ,
è disponibile nel sito www.cliclavoroveneto.it , raggiungibile,
mediante link, anche dal sito istituzionale della Regione del Veneto.
Art. 14 - Misure contro
l'abbandono lavorativo.
1. In attuazione dell'
articolo 4, comma 3, della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 ,
i protocolli di intesa, ivi previsti, stipulati nel rispetto della
normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione dei
dati, disciplinano modalità e criteri per reperire le informazioni
che devono riguardare le imprese e i soggetti che vengono condannati,
nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i
licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti in essere in
violazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e
di tutela della maternità e della paternità, nonché per le
discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro ai
sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2. I trattamenti di dati personali, previsti dai protocolli di cui al
comma 1, sono svolti nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e sono strettamente correlati agli
adempimenti da parte della Direzione competente per quanto concerne il
divieto di iscrizione o la cancellazione dal Registro di cui agli
articoli 3, comma 3, lettera c) e 9, comma 1.
Art. 15 - Misure per il
reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.
1. In attuazione dell'
articolo 6, comma 1, della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 ,
l'individuazione delle donne, la cui assunzione determina il
riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 12, spetta alle aziende
unità locali socio sanitarie, nonché agli enti locali ed alle
associazioni ed organizzazioni che, ai sensi della
legge regionale 23 aprile 2013, n. 5
"Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le
donne", promuovono e gestiscono i centri antiviolenza o le case rifugio
di tipo A e B iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale e
pubblicati nel sito istituzionale. In particolare tali enti sono tenuti
ad attestare la condizione di violenza di cui sono vittime le donne dagli
stessi prese in carico nonché il progetto personalizzato di
autonomia elaborato sulla base delle condizioni sociali, economiche e
familiari delle donne stesse.
Art.16 - Misure per il
benessere lavorativo del personale femminile della Regione del
Veneto.
1. Le azioni promosse dalla Regione del Veneto e finalizzate alla
diffusione della parità di genere, al benessere lavorativo, al
contrasto alle discriminazioni nell'ambito dell'organizzazione regionale,
nonché nel reclutamento e nella gestione del personale regionale di
cui all'
articolo
7 della
legge
regionale 15 febbraio 2022, n. 3 e in attuazione delle vigenti
normative, sono prevalentemente individuate nel Piano Integrato di
Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto
legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia" convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, approvato annualmente dal Consiglio regionale e
dalla Giunta regionale, in conformità alle organizzazioni previste
nelle rispettive leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 53 " Autonomia del
Consiglio regionale" e 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 "Statuto del Veneto".".
2. Per le finalità specificatamente individuate dall'articolo 7,
comma 2, della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 ,
la Sezione del PIAO dedicata alle Azioni Positive è predisposta
avvalendosi anche della collaborazione del Comitato unico di garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (CUG) della Regione del Veneto, di cui
all'articolo 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche". Possono, inoltre, suggerire azioni di
contrasto alle discriminazioni di genere e al superamento degli
stereotipi di genere la Consigliera di Parità regionale, di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e la
Consigliera di Fiducia, di cui alla Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento
europeo dell'11 febbraio 1994 sulla designazione di un consigliere nelle
imprese.
3. Ai fini dell'attività di analisi e di monitoraggio degli
incarichi e delle relative indennità, nonché delle azioni e
delle iniziative adottate, è costituito un apposito gruppo di lavoro
composto dai seguenti soggetti:
a. il Presidente del CUG;
b. il Direttore della struttura regionale competente in materia di
personale;
c. la Consigliera di Fiducia;
d. uno o più soggetti individuati quali responsabili per la tutela
della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro", e cioè Datore di Lavoro, Medico
Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
e. il Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni";
f. il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con
disabilità di cui all'articolo 39-ter del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
g. eventuale altro personale regionale o esperto professionale esterno
competente in materia di pari opportunità, contrasto alle
discriminazioni e promozione del benessere sul luogo di lavoro,
individuato dal Direttore della struttura regionale competente in materia
di personale.
4. Il gruppo di lavoro di cui al comma 3, si avvale di dati appositamente
rilevati dal sistema informativo sul personale regionale, anche in
conformità alle indicazioni e al format stabilito dalla normativa
vigente o da Linee Guida in materia.
5. Le azioni interne di formazione e di sensibilizzazione rivolte al
personale regionale ed ogni altra azione di formazione specificatamente
mirata al reinserimento del personale regionale assente dal luogo di
lavoro per lunghi periodi, al rientro dalla maternità/paternità
e finalizzate al mantenimento e rafforzamento delle competenze e al
proseguimento della carriera, sono esplicitamente indicate e inserite
nell'attività programmata annualmente dal Piano formativo del
personale compreso nel PIAO.
6. La Regione, nell'adozione dei provvedimenti relativi all'attuazione
delle politiche delle pari opportunità e di contrasto alle
discriminazioni, con particolare riferimento alla promozione della
formazione, del coordinamento e della messa in rete dell'attività
dei CUG operanti nel Veneto, coinvolge e acquisisce il parere del CUG
regionale, il quale, per la realizzazione delle azioni correlate
all'attività di rete con gli altri CUG, può utilizzare anche le
risorse finanziarie annualmente rese disponibili per le finalità
proprie.
Art. 17 - Campagne formative
ed informative.
1. In attuazione dell'
articolo 9 della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 ,
la Giunta regionale affida, nel rispetto delle disposizioni vigenti, al
gestore del Registro la realizzazione delle campagne di formazione ed
informative previa presentazione di un progetto esecutivo che definisca:
a. le specifiche iniziative informative e di formazione che saranno
realizzate in base al target di imprese, professionisti e lavoratori
autonomi destinatari delle azioni promozionali riguardanti l'istituzione
e le finalità del Registro;
b. la campagna promozionale ed informativa sulla parità retributiva
tra donne e uomini, al fine di favorire la permanenza, il reinserimento e
l'affermazione delle donne, sia lavoratrici dipendenti o autonome che
libere professioniste, nel mondo del lavoro.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 - Entrata in
vigore.
1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO