Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 (BUR n. 25/2022)
Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 (BUR n. 25/2022) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53
“AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 - Autonomia del
Consiglio regionale.
1. L’autonomia del Consiglio regionale è garantita
dall’
articolo 46 dello Statuto del Veneto e disciplinata dalla
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
2. L’amministrazione e l’organizzazione del Consiglio
regionale sono regolate dalla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 e
dal presente regolamento.
3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse
finanziarie, costituite dai trasferimenti dal bilancio della Regione,
secondo il presente regolamento.
4. L’Ufficio di presidenza definisce gli obiettivi e gli indirizzi
per l’organizzazione degli uffici consiliari, verifica annualmente
i risultati della gestione e amministra i fondi stanziati per il
funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 2 - Finalità.
TITOLO
II Programmazione, gestione, rendicontazione e controllo
Art. 3 - Programmazione finanziaria.
1. La programmazione finanziaria è attuata dall’Ufficio di
presidenza nel rispetto dei principi contabili generali e applicati
disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”.
2. Gli strumenti della programmazione finanziaria sono:
a) le linee guida programmatiche e le direttive per la gestione;
b) il programma operativo;
c) il bilancio di previsione finanziario triennale;
d) il documento tecnico di accompagnamento al bilancio;
e) il bilancio finanziario gestionale;
f) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
g) le variazioni di bilancio.
Art. 4 - Coordinamento e
coerenza dei contenuti dei documenti della programmazione.
1. Gli strumenti della programmazione finanziaria operano in coerenza e
interdipendenza con gli altri strumenti di programmazione relativi
all’attività istituzionale del Consiglio regionale
disciplinati dal presente regolamento e previsti dalla legge e in
particolar modo con:
a) il piano dei fabbisogni di personale;
b) il piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
c) il piano della performance;
d) gli atti di programmazione per l’esecuzione di lavori e
l’acquisizione di forniture e servizi.
Art. 5 - Linee guida
programmatiche e direttive per la gestione.
1. L’Ufficio di presidenza approva le linee guida programmatiche
per il periodo di durata del proprio mandato e ne dà comunicazione
al Consiglio regionale nella nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario.
2. L’Ufficio di presidenza formula le linee guida programmatiche,
che costituiscono gli indirizzi generali di natura strategica e gli
obiettivi strategici da perseguire, previo processo conoscitivo di
analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente.
3. Per l’attuazione delle linee guida programmatiche
l’Ufficio di presidenza approva, entro il mese di luglio di ogni
anno, le direttive per la gestione sulla base delle proposte formulate
dal Comitato di direzione individuato all’
articolo 22 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 , con riferimento alle missioni e ai programmi
del bilancio di previsione finanziario.
4. Le direttive per la gestione costituiscono gli obiettivi annuali e
pluriennali definiti in coerenza con le linee guida programmatiche e
rappresentano lo strumento di guida e vincolo ai processi di redazione
dei documenti contabili di previsione dell’ente.
Art. 6 - Programma
operativo.
1. L’Ufficio di presidenza approva il programma operativo con il
quale sono assegnati gli obiettivi e le risorse per la gestione al
Segretario generale per le strutture direttamente a lui afferenti e ai
dirigenti capi dei servizi consiliari, titolari dei centri di
responsabilità amministrativa.
2. Il programma operativo contiene la programmazione operativa
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che
pluriennale. È costituito da schede che riportano le attività
da svolgere per la realizzazione delle direttive di gestione e il
conseguimento degli obiettivi di performance, le previsioni di spesa per
l’orizzonte temporale del bilancio di previsione finanziario e il
dirigente responsabile della sua attuazione.
3. Il programma operativo è un elemento portante del sistema di
valutazione delle prestazioni del personale del Consiglio regionale.
4. Il programma operativo è predisposto sulla base delle proposte
presentate dai dirigenti di cui al comma 1, predisposte in coerenza con
le linee guida programmatiche e le direttive per la gestione.
5. Sulla base delle previsioni di spesa formulate nelle schede del
programma operativo viene predisposta la proposta di bilancio di
previsione finanziario.
6. Il programma operativo è presentato all’Ufficio di
presidenza con la proposta di bilancio di previsione finanziario.
7. Il programma operativo è approvato dall’Ufficio di
presidenza, unitamente al documento tecnico di accompagnamento, al
bilancio finanziario gestionale e al piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio di cui al punto 11 del principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio di cui
all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio di
previsione finanziario da parte del Consiglio regionale.
8. Al programma operativo sono allegati i documenti di programmazione
degli acquisti di beni e servizi previsti dall’articolo 21 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”.
9. L’approvazione del programma operativo autorizza i dirigenti di
cui al comma 1 ad adottare gli atti di gestione in attuazione dello
stesso, compresi i provvedimenti di spesa nei limiti delle risorse
finanziarie attribuite con il bilancio finanziario gestionale.
10. L'Ufficio di Presidenza modifica, con proprio provvedimento, il
programma operativo ove accerti, nel corso della gestione, situazioni che
ne richiedano un riadattamento.
11. I dirigenti di cui al comma 1 riferiscono con apposita relazione
all’Ufficio di presidenza sullo stato di attuazione del programma
operativo.
Art. 7 - Piano della
performance.
1. Il Piano della performance è approvato dall’Ufficio di
presidenza entro il 31 gennaio di ogni anno, con il supporto del Comitato
di direzione e secondo gli obiettivi generali di cui all’articolo
5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e
definisce, con riferimento alle direttive per la gestione e al programma
operativo e in coerenza con il piano di cui all’
articolo 3, comma 2, lettera f),
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori.
Art. 8 - Sistema
contabile.
1. Il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile, la
classificazione delle entrate e delle spese, il piano dei conti integrato
e gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti per le regioni dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 9 - Bilancio di
previsione finanziario.
1. Il bilancio di previsione finanziario è predisposto secondo le
modalità previste dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal presente regolamento.
2. Le previsioni del bilancio di previsione finanziario sono riferite ad
un orizzonte temporale triennale e sono elaborate sulla base delle
previsioni di spesa contenute nelle schede del programma operativo.
3. Il bilancio di previsione finanziario riporta per ciascuna unità
di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive
dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di
cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese
di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui.
4. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le
spese, sono iscritti:
a) in entrata, per ciascun esercizio considerato, gli importi relativi al
fondo pluriennale vincolato per spese correnti e del fondo pluriennale
vincolato per spese in conto capitale;
b) in entrata, nel primo esercizio, l’importo relativo
all’eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei
casi individuati dall'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31
dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il
disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella
spesa del bilancio di previsione finanziario secondo le modalità
previste dall'articolo 42, comma 12 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
5. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 3, lettere
c) e d), individua:
a) la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli
esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio;
b) la quota dello stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato,
che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che
sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione
agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate
che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo
pluriennale vincolato iscritto tra le entrate. Agli stanziamenti di spesa
riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo
codice del piano dei conti integrato cui il fondo si riferisce.
6. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le
previsioni di cui al comma 3, lettere c) e d), per ogni unità di
voto e le previsioni del comma 4.
7. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di
previsione finanziario è deliberato in pareggio finanziario di
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e
del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di
cassa finale non negativo.
8. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio,
costituendo le previsioni limite agli impegni e ai pagamenti di spesa,
con esclusione di quelle riguardanti le partite di giro.
9. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio consiliare.
10. Al bilancio di previsione finanziario sono allegati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi,
del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati
nel bilancio di previsione finanziario;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione finanziario;
d) la nota integrativa;
e) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
f) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
g) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste di cui all'
articolo 13, comma 1.
11. Gli allegati di cui al comma 10 sono predisposti secondo le
modalità previste dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
12. Nella sezione del sito internet del Consiglio regionale dedicata ai
bilanci sono pubblicati i documenti elencati nell’articolo 11 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelli elencati per la
pubblicazione al punto 9.2 del principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 10 - Procedimento di
formazione e approvazione del bilancio di previsione finanziario.
1. Entro il termine previsto dal comma 1 dell’
articolo 6 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 l’Ufficio di presidenza approva la
proposta di bilancio di previsione finanziario e la trasmette a cura del
servizio consiliare competente in materia di bilancio al Collegio dei
revisori dei conti per la relazione prescritta dall’articolo 72 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. La proposta di bilancio di previsione finanziario è trasmessa dal
Presidente, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei
conti, all’Assemblea legislativa per l’approvazione.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio regionale approva il
bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo e,
comunque, prima dell’approvazione del bilancio di previsione della
Regione.
4. A fini conoscitivi l’Ufficio di presidenza trasmette al
Consiglio regionale, unitamente alla proposta di cui al comma 2, la
proposta di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati e
delle tipologie di entrata in categorie.
5. Se il bilancio di previsione finanziario non è approvato dal
Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente,
è autorizzata la gestione delle entrate e delle spese sulla base del
bilancio di previsione finanziario approvato o della proposta di bilancio
approvata dall’Ufficio di presidenza nei limiti dell’importo
del fondo di dotazione iscritto nella proposta di bilancio della Regione
presentato al Consiglio regionale e limitatamente al periodo di durata
dell’esercizio provvisorio autorizzato dalla legge regionale.
6. La gestione provvisoria del bilancio è attuata nel rispetto dei
principi stabiliti al punto 8 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 11 - Documento tecnico
di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.
1. L’Ufficio di presidenza approva per ciascun esercizio la
ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e
macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di
accompagnamento al bilancio, al quale sono allegati i documenti previsti
dal principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.
2. L’Ufficio di presidenza provvede per ciascun esercizio a
ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della
gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari di
centro di responsabilità amministrativa i capitoli e le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma
operativo. I capitoli sono raccordati al quarto livello del piano dei
conti finanziario. Tale ripartizione costituisce il bilancio finanziario
gestionale.
Art. 12 - Risultato di
amministrazione.
1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi
accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati come
disciplinati nel principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale
risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese
impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal
fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
2. L'Ufficio di Presidenza, sulla base delle risultanze del rendiconto
dell’esercizio precedente, delibera la proposta di destinazione
dell’eventuale quota libera dell’avanzo di amministrazione
accertato nonché dell’eventuale variazione al bilancio di
previsione finanziario conseguente alla verifica del conseguimento del
saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso
in termini di competenza finanziaria e la presenta al Consiglio regionale
per l'approvazione, secondo le modalità previste per l'approvazione
del bilancio di previsione finanziario.
3. Nel provvedimento di cui al comma 2 è necessario dare atto del
rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la
gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal
bilancio di previsione finanziario. Al provvedimento è allegata una
nota integrativa, nella quale sono indicati:
a) la destinazione del risultato economico dell’esercizio
precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del
disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione.
Art. 13 - Fondi di
riserva
1. Nel bilancio di previsione finanziario
è iscritto nella parte corrente per competenza e per cassa, nella
missione “Fondi e accantonamenti”, un fondo di riserva che
è utilizzato nei casi in cui gli stanziamenti di spesa si rivelino
insufficienti o per far fronte a spese non prevedibili.
2. Il fondo di cui al comma 1 non è utilizzabile per l'imputazione
diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da
iscrivere in aumento degli stanziamenti degli altri programmi di spesa.
3. Nel bilancio di cassa è iscritto il fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa nel limite di importo previsto
dall’articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 14 Accantonamenti per
passività potenziali.
1. Nel bilancio di previsione finanziario possono essere stanziati nella
missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri
fondi", l’accantonamento al fondo contenzioso e ulteriori
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non
è possibile impegnare e pagare.
2. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento a una
obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto
l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua
l’accantonamento per la parte già impegnata.
3. A fine esercizio le economie di bilancio sugli stanziamenti dei fondi
di cui al comma 1 confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione e sono immediatamente utilizzabili con le modalità
stabilite dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, dalla
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 53 e dal presente regolamento.
4. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più
verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione
è liberata dal vincolo.
Art. 15 - Variazioni al
bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.
1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario sono approvate dal
Consiglio regionale con l’esclusione di quelle che sono disposte
dall’Ufficio di presidenza e dal dirigente capo del servizio
consiliare competente in materia di bilancio ai sensi di quanto stabilito
dal presente regolamento.
2. Le variazioni di competenza del Consiglio regionale sono approvate
entro il 30 novembre, su proposta dell’Ufficio di presidenza,
acquisito il parere dell’organo di revisione.
3. Sono disposti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza entro
il 31 dicembre:
a) le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione finanziario elencate ai punti da a) a e) del
comma 2 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) i prelevamenti dal fondo di riserva di cui al comma 1
dell’
articolo 13.
4. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al
bilancio di previsione finanziario possono disporre variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
5. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio
precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese
riaccertate, sono effettuate con deliberazione dell’Ufficio di
presidenza entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente.
6. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo di
amministrazione accertato sono disposti con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza entro il 31 dicembre.
7. Possono essere disposte con decreto del dirigente capo del servizio
consiliare competente in materia di bilancio:
a) le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di
spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità previste dai
commi 8 e 9 dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) i prelevamenti dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di
cui al comma 3 dell’articolo 13;
c) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa
l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e
le operazioni per conto di terzi;
d) le variazioni del bilancio finanziario gestionale compensative fra
capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa
del medesimo macroaggregato e le conseguenti variazioni della parte spesa
delle schede del programma operativo.
8. Le variazioni di cui alla lettera d) del comma 7 sono comunicate
all’Ufficio di presidenza.
9. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
10. Ai fini dell’efficientamento del procedimento amministrativo,
l’Ufficio di presidenza può apportare con il provvedimento con
cui dispone variazioni del bilancio di previsione finanziario e del
documento tecnico di accompagnamento anche le conseguenti variazioni al
bilancio finanziario gestionale.
11. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario sono trasmesse al
tesoriere inviando il prospetto di cui al comma 4 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato al provvedimento di
approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso
dell'esercizio finanziario.
Art. 16 - Principi e fasi di
gestione delle entrate e delle spese.
1. La gestione delle entrate e delle spese è effettuata nel rispetto
dei principi contabili generali e applicati disciplinati dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi
dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
3. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno,
della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
Art. 17 - Norme comuni agli
atti e ai documenti di gestione delle entrate e delle spese.
1. Tutti gli atti ed i documenti contabili che realizzano le fasi
gestionali delle entrate e delle spese devono contenere:
a) gli elementi che ne consentono l'identificazione univoca e
l'ordinamento progressivo;
b) la data di emissione e la sottoscrizione nelle forme di legge;
c) gli estremi degli atti e dei documenti che ne costituiscono il
presupposto procedimentale e i necessari riferimenti al bilancio di
previsione finanziario;
d) la codifica della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo la struttura
definita all'allegato n. 7 del decreto medesimo.
2. Il sistema informativo-contabile è organizzato per non consentire
l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la
liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una
codifica completa che ne permetta l'identificazione.
Art. 18 - Accertamento.
1. Le entrate sono accertate con atto del dirigente titolare del centro
di responsabilità amministrativa competente per materia quando,
sulla base di idonea documentazione, sono verificate e attestate le
ragioni del credito, il titolo giuridico che supporta il credito,
l'identità del debitore, l'ammontare del credito e la relativa
scadenza.
2. Il servizio consiliare competente in materia di bilancio procede alla
registrazione contabile delle somme accertate, quando l'obbligazione
attiva è giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio
in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste
dal principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
3. L'impegno di somme nei capitoli di spesa delle partite di giro e dei
servizi per conto terzi genera un accertamento per pari importo nei
corrispondenti capitoli dell'entrata.
Art. 19 - Riscossione e
versamento.
1. Le entrate sono riscosse quando il debitore ha corrisposto le somme
dovute, di norma, tramite il tesoriere del Consiglio regionale, che
dà immediata comunicazione al servizio consiliare competente in
materia di bilancio, secondo le disposizioni inerenti al servizio di
tesoreria contenute nel presente regolamento e nella convenzione di
tesoreria.
2. Il versamento nella tesoreria del Consiglio regionale è disposto,
di norma, mediante ordinativo di incasso informatico, nelle forme e nei
tempi previsti dalla convenzione di tesoreria, a firma del dirigente capo
del servizio competente in materia di bilancio o di un suo delegato
appartenente al servizio, emesso sui capitoli di entrata del bilancio,
che deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari.
3. Le entrate per le quali non è possibile o conveniente la
riscossione tramite il tesoriere del Consiglio regionale possono essere
incassate da dipendenti specificamente incaricati, con l'obbligo di
rendicontazione e successivo versamento alla tesoreria del Consiglio
regionale.
4. Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere del Consiglio regionale,
il dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di
bilancio o un suo delegato emette i relativi ordinativi di incasso da
registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso per la
regolarizzazione.
Art. 20 - Impegno di
spesa.
1. Le spese sono impegnate con atto del dirigente titolare del centro di
responsabilità amministrativa competente per materia quando viene
riconosciuto il perfezionamento di una obbligazione giuridica passiva e
sono determinate le ragioni del debito, la somma da pagare, il soggetto
creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di
bilancio e la data di scadenza.
2. Il servizio consiliare competente in materia di bilancio procede alla
registrazione contabile delle somme impegnate, nei limiti degli
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione finanziario, con
imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo
le modalità previste dal principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. L'accertamento di somme nei capitoli di entrata delle partite di giro
e dei servizi per conto terzi genera un impegno per pari importo nei
corrispondenti capitoli di spesa.
4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di
previsione finanziario, possono essere prenotati impegni relativi a
procedure in via di espletamento.
5. Il servizio consiliare competente in materia di bilancio procede alla
registrazione contabile delle somme prenotate, nell'ambito della
disponibilità finanziaria, nell'esercizio individuato nel
provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.
6. Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto
seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute, sono
cancellate e costituiscono economie di bilancio.
7. Per variazioni di spese derivanti da nuove disposizioni normative
riguardanti l’aliquota IVA e altri tributi o per errori materiali
di lievissima entità, il dirigente titolare del centro di
responsabilità amministrativa competente per materia dispone
l’adeguamento dell’importo del relativo impegno con apposito
atto o nell’atto di liquidazione.
Art. 21 - Procedura per
l’assunzione di impegni di spesa.
1. I provvedimenti amministrativi che comportano spesa, prima della
formale adozione, devono essere trasmessi al servizio consiliare
competente in materia di bilancio per l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante:
a) gli elementi costitutivi della prenotazione e dell’impegno;
b) la corretta imputazione della spesa;
c) la copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento di
competenza autorizzato.
2. All'apposizione del visto di cui al comma 1 corrisponde la
registrazione contabile della prenotazione e dell'impegno, con il quale
si rendono indisponibili le relative somme sullo stanziamento del
bilancio di previsione finanziario.
3. Il dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di
bilancio, in caso di non apposizione del visto, comunica la propria
determinazione motivata al dirigente titolare del centro di
responsabilità amministrativa competente per materia.
4. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti
pregressi, i dirigenti titolari del centro di responsabilità
amministrativa competenti per materia che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa.
5. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa
sono altresì autorizzati, per oggettive e motivate necessità
operative, ad adottare provvedimenti di spesa per importi diversi da
quelli indicati nelle schede del programma operativo approvato, nei
limiti degli stanziamenti assegnati del bilancio finanziario gestionale.
Art. 22 - Liquidazione.
1. Una spesa è liquidata quando, sulla base di idonea documentazione
contabile probatoria riscontrata regolare, è determinata la somma da
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione della spesa è disposta con atto del dirigente
titolare del centro di responsabilità amministrativa per le spese di
propria competenza o di un suo delegato e contiene l’attestazione
del direttore dell’esecuzione del contratto che si sono realizzate
le condizioni stabilite per la fornitura di beni e servizi o per
l'esecuzione di lavori o negli altri casi l’attestazione del
responsabile dell’unità organizzativa competente che si sono
verificate le condizioni richieste, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
3. L'atto di liquidazione della spesa, presentato al servizio consiliare
competente in materia di bilancio per la richiesta di emissione
dell'ordinativo di pagamento, oltre alla prescritta documentazione
allegata, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) somma da pagare;
b) dati del beneficiario e di chi per esso sia autorizzato a dare
quietanza;
c) modalità di pagamento e relativa scadenza;
d) riferimento agli atti d'impegno, al capitolo di imputazione e all'anno
di gestione con riferimento alla competenza o ai residui;
e) l'eventuale disposizione di riduzione dell'impegno per somme eccedenti
quelle liquidate.
4. Il servizio consiliare competente in materia di bilancio procede alla
registrazione contabile della liquidazione.
Art. 23 - Ordinazione e
pagamento.
1. L'ordinazione è la disposizione impartita al tesoriere di pagare
al creditore l'ammontare del debito, secondo le disposizioni inerenti al
servizio di tesoreria contenute nel presente regolamento e nella
convenzione di tesoreria.
2. Il pagamento della somma dovuta a favore del creditore è
disposto, di norma, mediante mandato di pagamento informatico, nelle
forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria, a firma del
dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di bilancio
o di un suo delegato, emesso sui capitoli di spesa del bilancio, nei
limiti della previsione di cassa, che deve contenere tutti gli elementi
informativi previsti dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari.
3. Nei casi espressamente previsti dalla legge, il tesoriere del
Consiglio regionale provvede direttamente al pagamento di somme, anche in
assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Il dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di
bilancio o un suo delegato può emettere nei confronti del tesoriere:
a) ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e
dei quali risultano determinati sia l’ammontare che la scadenza;
b) ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi a canoni, utenze e
ad altre spese assimilabili;
c) sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese
per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono
essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie.
5. I pagamenti di cui ai commi 3 e 4, una volta eseguiti dal tesoriere,
devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture competenti per
materia, per l’emissione del correlato mandato di pagamento a
copertura entro 30 giorni dal pagamento.
6. Per il pagamento di spese, anche all'estero, per le quali non sia
possibile o conveniente il ricorrere alle ordinarie modalità di
pagamento, l'Ufficio di presidenza può autorizzare ogni altra forma
consentita dalla normativa vigente, comprese le modalità di tipo
elettronico.
Art. 24 - Gestione dei
residui.
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e
versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di
previsione finanziario dell'esercizio successivo.
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate, liquidate o
liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi
nel bilancio di previsione finanziario dell'esercizio successivo.
3. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa
secondo la competenza assegnata dall’Ufficio di presidenza con
l’approvazione del bilancio finanziario gestionale devono
promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti
vantati dal Consiglio regionale e, comunque, quelle atte a rimuovere
ostacoli alla regolare riscossione delle entrate, a meno che il costo per
l'esperimento di tali azioni superi l'importo da recuperare.
4. La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi, consistente
nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei
residui, in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto della
gestione, è effettuata secondo le modalità previste al punto
9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.
5. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa,
sulla base di appositi elenchi predisposti dal servizio consiliare in
materia di bilancio, attestano i crediti e i debiti riconosciuti
insussistenti. Il differimento dell'esigibilità dell'obbligazione
attiva o passiva a esercizi successivi in cui viene a scadenza, in
considerazione del principio contabile generale n. 16 della competenza
finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, forma oggetto di apposito atto da presentare al servizio
consiliare competente in materia di bilancio, ai fini della
predisposizione del provvedimento da sottoporre all'Ufficio di
presidenza, per l'approvazione, acquisito il parere dell'organo di
revisione.
6. Il servizio consiliare competente in materia di bilancio procede alle
relative registrazioni contabili di cancellazione e re-imputazione di
residui attivi e passivi, entro i termini previsti per l'approvazione del
rendiconto dell'esercizio precedente.
Art. 25 - Spese di
rappresentanza.
1. Ai fini della rendicontazione sono spese di rappresentanza quelle
derivanti:
a) da manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli
doni, in occasione di eventi particolari;
b) da forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico,
rese opportune per confermata consuetudine o per motivi di
reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi della
Regione e organi di altre amministrazioni pubbliche o soggetti che
rappresentano le formazioni sociali, economiche e culturali, nazionali o
internazionali;
c) da forme di ristoro finalizzate all’ospitalità o
conseguenti ad eccezionali attività istituzionali;
d) da forme di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che
colpiscono rappresentanti dell'amministrazione regionale o di altre
amministrazioni pubbliche o soggetti comunque collegati, in virtù
della carica o dell'ufficio, ai fini istituzionali della Regione;
e) altre attività tese a promuovere l’immagine
dell’ente.
2. L’Ufficio di Presidenza determina con proprio provvedimento il
fondo per le spese di rappresentanza spettante a ciascuno dei suoi
componenti.
3. Il pagamento delle spese è effettuato direttamente dai componenti
dell'Ufficio di presidenza, nei limiti dell'ammontare del fondo
attribuito, sulla base di idonea documentazione comprovante la spesa,
conservata presso le rispettive unità di supporto.
4. Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza predispone
periodicamente, e comunque entro il mese di gennaio dell'anno successivo
a quello di riferimento, il rendiconto delle somme anticipate e lo
trasmette al servizio consiliare competente in materia di bilancio per il
riscontro di corrispondenza contabile delle spese effettuate con le somme
assegnate.
5. La struttura competente per materia, in caso di riscontro positivo,
provvede al rimborso delle somme anticipate, unitamente agli emolumenti
mensili spettanti, fino a concorrenza dell'ammontare del fondo assegnato.
6. I rendiconti presentati dai singoli componenti sono approvati
dall'Ufficio di presidenza.
Art. 26 - Servizio di
tesoreria.
1. È istituito il servizio di tesoreria del Consiglio regionale per
l'autonoma gestione delle proprie risorse finanziarie.
2. Il servizio di tesoreria è affidato in conformità alla
legislazione vigente a un istituto bancario, che assume l'appellativo di
tesoriere nei rapporti con il Consiglio regionale.
3. I rapporti tra il Consiglio regionale e il tesoriere sono disciplinati
dal capitolato d'oneri e da apposito contratto denominato "convenzione di
tesoreria", nei quali sono stabilite le condizioni e le modalità di
resa del servizio di tesoreria.
4. Il capitolato d'oneri e lo schema di convenzione sono approvati
dall'Ufficio di presidenza.
5. La convenzione di tesoreria viene stipulata dal dirigente capo del
servizio consiliare competente in materia di bilancio.
6. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni
riguardanti la gestione finanziaria del Consiglio regionale con
riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e
altri adempimenti previsti da disposizioni legislative, regolamentari e
convenzionali.
7. La vigilanza sulla regolarità di funzionamento del servizio di
tesoreria è esercitato dall'Ufficio di presidenza per il tramite del
servizio consiliare competente in materia di bilancio.
Art. 27 - Relazione sulla
performance.
1. Entro il 31 maggio di ogni anno l’Ufficio di presidenza approva
la Relazione annuale sulla performance prevista dall’articolo 10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comprensiva della
relazione di cui al comma 11 dell’articolo 6.
2. La Relazione di cui al comma 1 è validata dall’Organismo
indipendente di valutazione ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 28 - Rendiconto.
1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto del
Consiglio regionale.
2. Il rendiconto, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione
finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e
dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118.
3. Al rendiconto sono allegati i documenti previsti dal comma 4
dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118,
l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva di cui al comma
1 dell’
articolo 13
con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai
prelevamenti.
4. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato
nel bilancio di previsione finanziario. Per ciascuna tipologia di entrata
e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende,
distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa
e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata,
di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli
esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.
5. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della
gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati
dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio
contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118.
6. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al
termine dell'esercizio. Il patrimonio del Consiglio regionale è
costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, di pertinenza del Consiglio regionale ai sensi della
legge regionale 31 dicembre
2012, n. 53 , ed attraverso la cui rappresentazione contabile è
determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva
del risultato economico dell'esercizio.
Art. 29 - Procedimento di
formazione e approvazione del rendiconto .
1. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa
presentano la relazione sull’attuazione del programma operativo e
sul conseguimento degli obiettivi di performance e degli indicatori di
cui alla lettera f) del comma 2 dell’
articolo 3, entro il mese di febbraio con riferimento
all’anno precedente.
2. Sulla base delle scritture contabili e delle relazioni di cui al comma
1 il servizio consiliare competente in materia di bilancio provvede a
redigere la proposta di rendiconto.
3. La proposta di rendiconto è approvata dall’Ufficio di
presidenza entro il 30 aprile dell’anno successivo
all’esercizio cui si riferisce ed è trasmessa al Collegio dei
revisori per la relazione prescritta dall’articolo 72 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. La proposta di rendiconto è trasmessa dal Presidente, unitamente
alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, all’Assemblea
legislativa per l’approvazione.
5. Il rendiconto del Consiglio regionale è approvato
dall’Assemblea legislativa entro il 30 giugno dell’anno
successivo all’esercizio cui questo si riferisce.
Art. 30 - Controlli.
1. Con il sistema di misurazione e valutazione della performance e i
documenti di programmazione e rendicontazione disciplinati dal presente
regolamento il Consiglio regionale attua il controllo strategico e
gestionale.
2. L’Ufficio di presidenza approva eventuali modalità
attuative dei controlli di cui al comma 1 nel rispetto delle competenze
dell’Organismo indipendente di valutazione e del Comitato di
direzione.
TITOLO III Patrimonio
Art. 31 - Patrimonio e
inventario.
1. Il patrimonio del Consiglio regionale è amministrato secondo
quanto stabilito dalla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
dall’
articolo 2 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” e dal
presente regolamento e nel rispetto dei principi contabili generali e
applicati del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118.
2. Il dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di
gestione delle sedi consiliari è consegnatario di tutti i beni
immobili e cura l'inventario dei beni mobili in uso presso le strutture
consiliari, di cui sono consegnatari i soggetti individuati con apposito
provvedimento del Segretario generale.
3. L’inventario del Consiglio regionale costituisce la principale
fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.
4. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e
conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio
applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui
all’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
5. Almeno ogni cinque anni il Consiglio regionale provvede alla
ricognizione e al conseguente rinnovo dell’inventario.
6. Nell’inventario sono da elencare i beni classificati in
conformità alle categorie previste nel principio applicato
concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui
all’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118,
con l’indicazione della loro ubicazione, della loro denominazione,
della qualità, dello stato di conservazione e del valore, che non
deve essere superiore al prezzo di acquisto.
7. L’inventario dei libri, dei periodici e dei materiali in
dotazione alla biblioteca del Consiglio regionale, costituisce sezione
speciale dell’inventario dei beni mobili del Consiglio regionale,
con propria particolare progressione numerica.
8. Alla fine di ogni anno, il servizio consiliare competente in materia
di gestione delle sedi consiliari compila il quadro riassuntivo generale
dei beni mobili, recante la situazione all’inizio
dell’esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell’anno
e la situazione finale. Il quadro riassuntivo generale è
sottoscritto dal dirigente capo del servizio consiliare competente in
materia di gestione delle sedi consiliari ed è trasmesso al servizio
consiliare competente in materia di bilancio per la predisposizione del
rendiconto. A tal fine è necessario che siano precisate quali delle
variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio
regionale siano in corrispondenza di spese o di entrate di bilancio e
quali al di fuori della gestione di bilancio.
9. La dichiarazione dello stato di fuori uso di un bene mobile spetta al
dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di gestione
delle sedi, con esclusione dei beni informatici la cui dichiarazione
dello stato di fuori uso spetta al dirigente capo del servizio consiliare
in materia di gestione del sistema informativo.
10. Per la gestione e inventariazione dei beni del Consiglio regionale
dati in uso ai gruppi consiliari si rinvia alla legge regionale citata
nel comma 1.
11. Per quanto non previsto dal presente regolamento le modalità di
gestione e inventariazione dei beni mobili sono disciplinate con
provvedimento del Segretario generale.
Art. 32 - Manutenzione degli
edifici.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’
articolo 12 della
legge regionale 31 dicembre 2012, 53 gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui al comma 3 dell’
articolo 9 della
medesima legge sono eseguiti a cura della struttura della Giunta
regionale competente previa definizione di apposito protocollo
d’intesa tra l’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale.
Tali interventi sono finanziati a valere sul fondo di dotazione del
Consiglio regionale che per l’importo corrispondente è
trattenuto dalla Giunta regionale.
Art. 33 - Uso degli
autoveicoli e dei natanti.
1. L’uso degli autoveicoli da parte del personale è
disciplinato e autorizzato dal Segretario generale.
2. L’uso dei natanti è consentito al personale secondo
modalità definite per garantire il supporto degli organi consiliari
in conseguenza della unicità delle caratteristiche del centro
storico di Venezia, in ragione delle quali ai sensi dell’articolo 4
della
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “l’Ufficio di presidenza
assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l’accesso
alle sedi del Consiglio regionale ubicate nel centro storico di
Venezia”.
TITOLO IV Organizzazione
CAPO I Strutture organizzative
Art. 34 - Strutture
organizzative.
1. Le strutture del Consiglio regionale sono ordinate secondo
disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché mediante
atti di organizzazione adottati dall’Ufficio di presidenza, dal
Segretario generale e dai dirigenti capi dei servizi consiliari secondo
le rispettive competenze.
Art. 35 - Osservatori.
CAPO II Incarichi
Art. 36 - Attribuzione e
revoca degli incarichi dirigenziali.
1. L’Ufficio di presidenza affida gli incarichi dirigenziali di
capo servizio, titolare di ufficio e titolare di posizione dirigenziale
individuale secondo quanto previsto dell’
articolo 32 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 e le modalità previste dal presente
articolo.
2. Il servizio consiliare competente in materia di personale rende
conoscibili, tramite appositi avvisi approvati dall’Ufficio di
presidenza e pubblicati sul sito istituzionale per un periodo non
inferiore a 15 giorni e, nei casi di urgenza, non inferiore a 7 giorni,
il numero e la tipologia di incarichi dirigenziali che si intende
ricoprire.
3. Per motivate ragioni organizzative e in ragione della
professionalità posseduta, è comunque facoltà
dell’Ufficio di presidenza procedere al conferimento di incarico al
personale dipendente a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, a
prescindere dalle indicazioni fornite dal medesimo in occasione
dell’avviso di candidatura.
4. È facoltà dell’Ufficio di presidenza procedere
d’ufficio al conferimento degli incarichi dirigenziali al di fuori
dell’avviso di cui al comma 1, applicando i criteri di scelta di
cui all’
articolo 32 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 :
a) in caso di esito negativo dell’avviso dovuto a mancanza di
domande idonee;
b) in ogni altro caso eccezionale che determini la necessità di
procedere immediatamente al conferimento dell’incarico, in quanto
la vacanza del posto dirigenziale potrebbe incidere negativamente sulla
certezza delle situazioni giuridiche, sulla continuità e
funzionalità delle strutture organizzative consiliari, ferma
restando, comunque, la verifica interna al personale rinvenibile nel
ruolo del Consiglio regionale.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei
casi e con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e negli altri casi previsti dalla legge
e dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 37 - Competenze dei
dirigenti titolari di ufficio.
1. Ai dirigenti degli uffici di cui all’articolo 23 della
legge regionale 31 dicembre
2012, n. 53 competono le seguenti funzioni e quelle definite dagli
atti di organizzazione:
a) la predisposizione delle proposte di atti da sottoporre
all’adozione da parte del dirigente capo del servizio consiliare
sovraordinato o del Segretario generale se non collocato
nell’ambito di un servizio consiliare, attestandone la
conformità agli atti, la regolare istruttoria e la
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
b) la gestione del personale assegnato all’ufficio secondo le
direttive impartite dal dirigente capo del servizio consiliare
sovraordinato o del Segretario generale se non collocato
nell’ambito di un servizio consiliare;
c) la partecipazione alla valutazione del personale assegnato
all’ufficio;
d) lo svolgimento tutti gli altri compiti ad essi delegati dal dirigente
capo del servizio consiliare sovraordinato o del Segretario generale se
non collocato nell’ambito di un servizio consiliare.
Art. 38 - Comitato dei
garanti.
1. I provvedimenti sanzionatori relativi alla responsabilità
dirigenziale previsti dalla legge e dai contratti collettivi sono
adottati sentito il Comitato dei garanti.
2. Il Comitato dei garanti è costituito da un magistrato della Corte
dei conti con funzioni di presidente, che vi partecipa previa
autorizzazione dell’amministrazione competente, da un esperto in
materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico scelto tra
gli iscritti nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione previsto dall’articolo 3 del decreto
ministeriale del 6 agosto 2020 e da un dirigente scelto tra i dirigenti
di ruolo del Consiglio regionale estratti a sorte fra coloro che
presentano la propria candidatura.
3. I componenti sono nominati con deliberazione dell’Ufficio di
presidenza, durano in carica tre anni e l’incarico non è
rinnovabile.
4. L’Ufficio di presidenza, previa intesa con la Giunta regionale
ai sensi dell’
articolo 56 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
può avvalersi del Comitato dei garanti nominato dal Presidente della
Giunta regionale che per la resa dei pareri in merito ai dirigenti del
Consiglio regionale è composto anche da un dirigente del Consiglio
regionale nominato dall’Ufficio di presidenza mediante estrazione a
sorte fra coloro che presentano la propria candidatura.
5. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine,
si prescinde dal parere.
Art. 39 - Incarichi di
responsabile di unità operativa o di titolare di staff.
1. Gli incarichi di responsabile di unità operativa o titolare di
staff di cui agli
articoli 25 e
26 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
sono conferiti al personale consiliare inquadrato nella categoria
immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei
requisiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e da quelli
ulteriori stabiliti con l’atto di attivazione dell’unità
operativa o di staff in quanto ritenuti necessari in ragione
dell’esercizio delle relative funzioni.
2. Ai responsabili delle unità operative organiche compete
l’attuazione di programmi, la cura di attività e
l’adozione di atti individuati negli atti di organizzazione del
Segretario generale per le unità direttamente a lui afferenti e del
dirigente capo del servizio consiliare nel rispetto di quanto previsto
dal contratto collettivo di lavoro.
3. La revoca degli incarichi avviene nel rispetto di quanto previsto dal
contratto collettivo di lavoro.
CAPO III Valutazione del
personale
Art. 40 - Valutazione del
personale.
1. Nel rispetto delle relazioni sindacali
e delle prerogative dell’Organismo indipendente di valutazione,
l’Ufficio di presidenza approva un sistema di misurazione e
valutazione della qualità della prestazione lavorativa del
personale, la metodologia e le procedure per la valutazione del personale
del Consiglio regionale, in coordinamento con il Piano della performance
secondo i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
al fine di:
a) migliorare l’organizzazione e la funzionalità
dell’istituzione;
b) migliorare la qualità delle prestazioni;
c) valorizzare e incentivare il merito sulla base dei risultati;
d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative
all’organizzazione ed ai risultati;
e) favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei
dipendenti.
2. L’Ufficio di presidenza valorizza i dipendenti che conseguono le
migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia
economici sia di carriera secondo i principi di cui al titolo III del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
CAPO IV Ordinamento del
personale
Art. 41 - Profili
professionali.
1. L’Ufficio di presidenza delibera i profili professionali del
personale, su proposta del Segretario generale, formulata con la
collaborazione del Comitato di direzione, nel rispetto del contratto
collettivo di lavoro.
2. In attuazione dei principi stabiliti dall’
articolo 12, comma 1,
lettera a) e dall’
articolo 13, comma 1, lettera b) della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
53 , i profili professionali sono definiti tenuto specificamente
conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di
assistenza legislativa, assistenza all’aula, alle commissioni e
agli organismi del consiglio o comunque istituiti presso di esso,
controllo istituzionale, valutazione delle leggi e delle politiche,
rappresentanza, supporto tecnico-amministrativo, tipiche della struttura
consiliare, individuando la tipologia delle capacità e delle
competenze richieste, ivi compresa l’eventuale abilitazione
all’esercizio di professioni e l’iscrizione ad albi
professionali. In particolare, sono individuati nell’allegato i
profili professionali nell’area dell’assistenza agli organi
consiliari.
3. I profili professionali attinenti allo svolgimento di funzioni non
aventi le caratteristiche di tipicità di cui al comma 2 sono
definiti in modo uniforme rispetto agli analoghi profili del personale
della Giunta regionale.
4. L’Ufficio di presidenza, con le modalità del comma 1,
delibera le variazioni dei profili professionali per assicurare la
gestione flessibile delle risorse umane in relazione al variare delle
funzioni di competenza del Consiglio regionale.
Art. 42 - Accesso al
ruolo.
1. L’accesso al ruolo del Consiglio regionale avviene secondo
quanto previsto dagli
articoli 29 e
30 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 e
dal presente regolamento.
2. Con provvedimento dell’Ufficio di presidenza sono disciplinati:
a) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione
delle domande e di svolgimento delle prove concorsuali, anche con
riguardo agli adempimenti dei concorrenti;
b) la disciplina della composizione e degli adempimenti delle commissioni
esaminatrici;
c) le procedure concorsuali fino alla trasmissione della graduatoria di
merito all'organo competente all'approvazione;
d) le modalità per le assunzioni a tempo determinato.
3. I requisiti per l’accesso alle categorie del personale
consiliare sono quelli generali e specifici per categoria previsti dalla
legge e dal contratto collettivo di lavoro.
4. Per quanto non disciplinato dalla normativa richiamata nel presente
articolo e dagli atti dell’Ufficio di presidenza si applicano le
norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi”.
Art. 43 - Fascicoli del
personale.
1. I protocolli d’intesa di cui all’
articolo 56, comma
15, della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 53 definiscono le modalità di
tenuta dei fascicoli personali e dello stato matricolare del personale,
in modo che ne sia assicurato in ogni momento l’accesso diretto, la
disponibilità e la possibilità di uso da parte del competente
personale del Consiglio regionale.
Art. 44 - Mobilità.
1. La mobilità del personale nell’ambito del Consiglio
regionale è disposta:
a) dal Segretario generale, sentito il Comitato di direzione, tra i
servizi consiliari e tra questi e le strutture direttamente afferenti al
Segretario generale;
b) dal dirigente capo, all’interno di ciascun servizio consiliare;
c) dal dirigente d’ufficio per il personale gestito.
2. La mobilità del personale tra i ruoli del Consiglio regionale e
della Giunta regionale è disciplinata dalle intese di cui
all’
articolo 41, comma 2, della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
che individuano procedure semplificate al fine di favorire
l’attuazione dell’istituto.
3. La disciplina sulla mobilità esterna è approvata
dall’Ufficio di presidenza e si applica anche alla mobilità di
cui al comma 2 per quanto non disciplinato da intese con la Giunta
regionale.
4. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2-bis
dell’articolo 30 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 la
priorità all'immissione in ruolo spetta ai dipendenti in posizione
di comando, che facciano domanda di trasferimento nel ruolo consiliare,
previa partecipazione alla procedura selettiva prevista nell’avviso
di mobilità, quando non esperita analoga procedura selettiva in sede
di attivazione del comando o qualora tali dipendenti siano in numero
superiore ai posti da coprire con la mobilità.
Art. 45 - Rapporto di
lavoro.
1. Il rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale è
disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il Consiglio regionale può costituire, nel quadro della vigente
disciplina legislativa e contrattuale e secondo criteri generali
approvati dall’Ufficio di presidenza, rapporti di lavoro a tempo
parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti, rapporti di lavoro a
tempo pieno in rapporti a tempo parziale.
CAPO V Attività
extraimpiego
Art. 46 - Disciplina
applicabile.
1. La disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti del
Consiglio regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento,
è definita dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall’
articolo 42 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
dal presente regolamento e dagli atti di organizzazione.
Art. 47 - Attività
extraimpiego non autorizzabili.
1. Non sono autorizzabili le seguenti attività extraimpiego:
1) titolarità, anche gratuita, di cariche gestionali in società
costituite a fini di lucro, compresa la carica di liquidatore, eccetto i
seguenti casi:
a) titolarità di una quota del patrimonio sociale ove alla
titolarità della quota non siano di diritto connessi compiti di
gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale;
b) titolarità della carica di socio accomandante in una società
in accomandita semplice;
c) titolarità di cariche in società cooperative;
2) esercizio di attività industriali, commerciali, professionali ed
artigianali, svolte in maniera continuativa, abituale e non temporanea e
quindi in modo tale da distogliere il dipendente dall’attività
istituzionale e da diminuirne il rendimento, con le seguenti
precisazioni:
a) non è comunque concedibile l’autorizzazione allo
svolgimento della libera professione;
b) non è comunque concedibile l’autorizzazione
all’apertura o al mantenimento della partita IVA se non fino alla
percezione dei crediti maturati precedentemente alla costituzione del
rapporto di lavoro con il Consiglio regionale e non ancora riscossi;
c) non è comunque concedibile l’autorizzazione allo
svolgimento delle collaborazioni di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”, salve le eccezioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
d) è concedibile l’autorizzazione allo svolgimento
dell’attività agricola, svolta in maniera non continuativa,
non abituale e temporanea e quindi in modo tale da non distogliere il
dipendente dall’attività istituzionale e da non diminuirne il
rendimento;
e) è concedibile l’autorizzazione allo svolgimento
dell’attività di collaboratore familiare, svolta in maniera
non continuativa, non abituale e temporanea e quindi in modo tale da non
distogliere il dipendente dall’attività istituzionale e da non
diminuirne il rendimento;
3) titolarità di un altro impiego alle dipendenze di un datore di
lavoro privato o di un’altra pubblica amministrazione, salvo le
eccezioni previste dagli articoli 19, comma 6 e 23 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contestuale collocamento in
aspettativa;
4) attività o pluralità di attività che comportano un
impegno dichiarato dal richiedente superiore a n. 150 ore annue;
5) attività che comporta l’utilizzo di mezzi, beni e
attrezzature di proprietà del Consiglio regionale;
6) attività svolte non al di fuori dell’orario di servizio, ad
eccezione di quanto previsto al punto 2) del comma 1 dell’
articolo 49.
Art. 48 - Attività
extraimpiego autorizzabili.
1. Sono autorizzabili le attività extraimpiego non gratuite, previa
valutazione del responsabile della struttura o segreteria di assegnazione
in merito alla conciliabilità dell’attività extraimpiego
con i compiti d’ufficio del richiedente sulla base dei seguenti
criteri:
1) inerenza dell’attività extraimpiego all’attività
di competenza della struttura in termini di conflitto di interessi che si
presume potenzialmente sussistente nei seguenti casi:
a) attività che si svolgono a favore dei soggetti nei confronti dei
quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al
rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla osta o atti di assenso
comunque denominati, anche in forma tacita;
b) attività che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o
servizi per il Consiglio regionale, relativamente a quei dipendenti delle
strutture che partecipano a qualunque titolo all’individuazione del
fornitore;
c) attività che si svolgono a favore di soggetti privati che
detengono rapporti di natura economica o contrattuale con il Consiglio
regionale del Veneto, in relazione alle competenze della struttura o
segreteria di assegnazione del dipendente;
d) attività che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano
o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico
significativo in decisioni o attività inerenti alla struttura o
segreteria di appartenenza;
e) attività che si svolgono nei confronti di soggetti diversi cui la
struttura o segreteria di assegnazione del dipendente svolge funzioni di
controllo, di vigilanza o sanzionatorie;
f) attività che per la tipologia o l’oggetto possono creare
nocumento all’immagine del Consiglio regionale, anche in relazione
al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il
dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
g) attività per i quali l’incompatibilità è prevista
dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190” o da altre disposizioni di legge vigenti;
h) attività che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga
dall’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentano una situazione di
conflitto di interesse, come sopra delineato.
2) impegno richiesto o modalità di svolgimento che non consentono il
regolare svolgimento dei compiti da parte del richiedente in relazione
alle specifiche esigenze della struttura o segreteria di assegnazione, in
modo tale da distogliere il dipendente dall’attività
istituzionale e da diminuirne il rendimento.
Art. 49 - Attività
extraimpiego da comunicare.
1. Non sono soggette a richiesta di
autorizzazione, ma esclusivamente a mera comunicazione, al solo fine
della valutazione della insussistenza del conflitto di interessi, le
seguenti attività extraimpiego:
1) le attività gratuite;
2) le attività di cui alle lettere da a) a f-bis) del comma 6
dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ricomprendendo alla lettera d) l’attività di presidente di
commissione di esame nell’ambito del sistema di formazione
professionale, anche se svolte durante l’orario di servizio.
CAPO VI Disciplina particolare
delle unità di supporto degli organi
e dei gruppi consiliari
Art. 50 - Disposizioni
specifiche per il personale assegnato alle unità di supporto degli
organi e dei gruppi consiliari.
1. L’ordinamento del personale assegnato alle unità di
supporto degli organi e dei gruppi consiliari è disciplinato dal
presente regolamento per quanto non previsto dalla legge e dalla
particolare disciplina contenuta nel titolo IV della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
53 .
2. Il responsabile dell’unità di supporto degli organi e dei
gruppi consiliari può chiedere al Segretario generale, attestando le
motivazioni collegate alla peculiarità delle funzioni svolte dal
personale assegnato, una particolare articolazione dell'orario di lavoro
su 5 giorni, nel rispetto dell’orario minimo di 36 ore settimanali
e dei limiti di durata massima dell’orario giornaliero e
settimanale, derivanti dalla normativa vigente. L’orario di lavoro
è comprovato dal sistema di rilevazione delle presenze in uso a
tutto il personale del Consiglio regionale.
3. Il personale assunto con contratto a tempo determinato e assegnato
alla segreteria del portavoce dell’opposizione, ai sensi
dell’
articolo 50, comma 2, della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
deve essere in possesso dei requisiti generali e dei titoli di studio e
formativi previsti per l’accesso all’impiego regionale.
4. Il personale assunto con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’
articolo 51, comma 1,
della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 53 , proposto dal presidente del
gruppo consiliare all’Ufficio di presidenza e da questo nominato,
deve essere in possesso dei requisiti generali e dei titoli di studio e
formativi previsti per l’accesso all’impiego nel Consiglio
regionale, nonché di una esperienza lavorativa, compresa anche
quella maturata nel percorso di alternanza scuola-lavoro. Il servizio
consiliare competente in materia di personale mette a disposizione del
Presidente del gruppo consiliare, all’inizio del suo mandato e
successivamente su richiesta, i nominativi con il relativo curriculum,
nel contenuto più recente disponibile, del personale che nella
legislatura immediatamente precedente ha prestato servizio per almeno 36
mesi, anche non continuativi, presso le segreterie degli organi e dei
gruppi consiliari.
5. Il responsabile della segreteria del gruppo consiliare e il vicario,
ove previsto in dotazione organica, assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’
articolo 51, comma 1, della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
deve essere in possesso dei requisiti generali e dei titoli di studio
previsti per l’accesso all’impiego nel Consiglio regionale
nella categoria D o di un’anzianità di servizio di almeno
cinque anni maturata presso una pubblica amministrazione nella categoria
C o superiore.
6. Su richiesta del Presidente del gruppo consiliare per lo svolgimento
dell’attività di comunicazione istituzionale del gruppo,
è inquadrato nel profilo professionale previsto per le attività
di comunicazione e informazione il personale assunto con contratto a
tempo determinato nelle categorie C o D ed in possesso dei titoli
previsti per tale inquadramento dall’ordinamento regionale.
7. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 della dell’
articolo 52 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 sono attivati e gestiti dal Presidente del
gruppo consiliare nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012,
dell’
articolo 13, comma 1-bis della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
“Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il
funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012",
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e
istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della
Regione del Veneto” e della normativa vigente in materia di lavoro
autonomo.
8. I gruppi utilizzano e rendicontano le somme corrisposte ai sensi del
comma 2 dell’
articolo 52, della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali 27
novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi
consiliari”, 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la
riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle
istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e
disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del
Veneto” e 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative,
interpretative e modificative del Capo V- Norme per il funzionamento dei
gruppi consiliari - della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 ,
in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, costituzione e
modifica della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
"Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”” .
9. La performance organizzativa ed individuale delle unità di
supporto degli organi e dei gruppi consiliari è misurata e valutata
secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione di cui
all’
articolo 40.
10. Alle riunioni del Comitato di direzione, di cui all’
articolo 22 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 , sono invitati dei referenti delle segreterie
dei gruppi consiliari ogni qualvolta all’ordine del giorno siano
trattati argomenti che riguardano la gestione del personale o dei servizi
destinati anche a tali strutture o adempimenti nei quali sono coinvolti.
A tal fine le segreterie dei gruppi consiliari comunicano i nominativi
dei referenti tra i responsabili delle stesse, nel numero massimo di tre,
alla Segreteria generale che provvederà all’invio agli stessi
dell’ordine del giorno delle riunioni del Comitato di direzione.
TITOLO V Attività
contrattuale
CAPO I Disposizioni generali
Art. 51 - Ambito di
applicazione.
1. All’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e
forniture si procede in base alle disposizioni del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. In
particolare alle procedure il cui valore dell’appalto, calcolato
sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA comprensivo di
eventuali opzioni o rinnovi, è superiore alle soglie comunitarie,
come periodicamente determinate con regolamento dell’U.E., si
applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo III del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Il Consiglio regionale, nelle procedure di affidamento di importo pari
o superiore alla soglia comunitaria, utilizza di norma la procedura
aperta ovvero la procedura ristretta di cui agli articoli 60 e 61 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, utilizzando nelle comunicazioni
e scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara, mezzi
di comunicazione elettronici, anche attraverso la piattaforma di
E-procurement “SINTEL- NECA” di proprietà della Regione
Lombardia e gestita da ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti. Qualora ne ricorrano i presupposti,
il Consiglio regionale utilizza le ulteriori procedure previste agli
articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
3. Il presente titolo disciplina l’attività contrattuale del
Consiglio regionale e le procedure di affidamento di importo inferiore
alla soglia comunitaria, al fine di assicurare la tempestività e la
semplificazione dei procedimenti di acquisto nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza ed
altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità nonché il
principio di rotazione nelle procedure che lo richiedono.
4. Ferme restando le disposizioni di legge relative all’utilizzo
degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici offerti da
Consip Spa nonché gli obblighi di acquisto mediante strumenti
centralizzati imposti dalla legislazione vigente, il Consiglio regionale
si avvale in via preferenziale delle convenzioni o accordi quadro
presenti sulla piattaforma ovvero ne utilizza i parametri prezzo
qualità nelle autonome procedure di gara e nel caso di acquisizioni
di importo inferiore alle soglie comunitarie ricorre in via preferenziale
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, ovvero al
Negozio Elettronico “NECA” di proprietà della Regione
Lombardia e gestita da ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti
5. In ogni caso il Consiglio regionale si riserva la facoltà di
avvalersi per le proprie procedure di gara dell’attività della
Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV) ovvero di
aderire a procedure di gara poste in essere dalla medesima o da altre
centrali di committenza.
6. Per le procedure di acquisizione aventi ad oggetto beni e servizi
informatici e di connettività il Consiglio regionale applica le
disposizioni previste dalla normativa specifica.
7. Gli importi delle soglie dei contratti pubblici indicati nel presente
regolamento si intendono automaticamente adeguati alle successive
disposizioni normative in materia, anche di carattere derogatorio e
temporaneo.
Art. 52 - Programmazione
contrattuale.
1. L'attività contrattuale del Consiglio regionale è
organizzata e svolta secondo il principio di programmazione, ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi,
eventualmente aggiornato annualmente, individua i beni e i servizi, di
importo stimato pari o superiore a euro 40.000,00, al netto di IVA, di
cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento. A tal fine
il Segretario generale per le strutture direttamente a lui afferenti e i
dirigenti capi dei servizi consiliari comunicano alla competente
struttura l'elenco, con relativa stima dei costi ed indicazione della
tempistica, dei beni e servizi di importo pari o superiore a euro
40.000,00 afferenti il rispettivo servizio di cui è necessario
l'approvvigionamento per il biennio successivo.
3. L’elenco dei lavori di importo pari o superiore a euro
100.000,00 al netto di IVA, è comunicato alla Giunta regionale ai
fini del suo inserimento nel programma triennale degli appalti di lavori
della Regione del Veneto.
Art. 53 - Nomina del
responsabile unico del procedimento e del direttore
dell’esecuzione.
1. Per ogni singola procedura di affidamento di un contratto pubblico,
nel decreto a contrarre o provvedimento equivalente, viene individuato il
responsabile del procedimento, in base agli atti di organizzazione
interna del Consiglio regionale, che potrà anche essere diverso per
le singole fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione, in relazione alle materie di competenza dei diversi dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
2. I compiti del responsabile del procedimento sono disciplinati dal
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 oltre che dalle Linee guida
adottate dall’ANAC.
3. Per ogni singola procedura di affidamento di un contratto pubblico,
viene individuato anche il direttore dell’esecuzione del contratto
al fine della verifica della regolare esecuzione del medesimo. Qualora
non sia espressamente individuato, il direttore dell’esecuzione del
contratto coincide con il dirigente capo del servizio consiliare nel cui
ambito di competenza rientra l’oggetto del contratto e può
anche coincidere con il responsabile del procedimento di cui al comma 1.
4. I compiti del direttore dell’esecuzione sono disciplinati dal
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 oltre che dalle Linee guida
adottate dall’ANAC.
CAPO II Procedure di scelta del
contraente sotto soglia comunitaria
Art. 54 - Contratti sotto
soglia aventi ad oggetto servizi e forniture.
1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 36 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Consiglio regionale procede
all’affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture
di valore inferiore alla soglia comunitaria secondo le seguenti
modalità:
a) mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici, per affidamenti di importo inferiore a
euro 40.000,00;
b) mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici per affidamenti di importo pari o superiore a euro
40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria.
Art. 55 - Contratti sotto
soglia comunitaria aventi ad oggetto lavori.
1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 36 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Consiglio regionale procede
all’affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori di valore
inferiore alla soglia comunitaria secondo le seguenti modalità:
a) mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici, per affidamenti di importo inferiore a
euro 40.000,00;
b) mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e
inferiore a euro 150.000,00;
c) mediante procedura negoziata, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici per affidamenti di importo pari o
superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00;
d) mediante procedura negoziata, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 previa consultazione, ove esistenti, di
almeno quindici operatori economici per affidamenti di importo pari o
superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00;
e) mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per affidamenti di importo pari
o superiore a euro 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50.
Art. 56 - Affidamento
diretto.
1. Nel caso di affidamento di beni e servizi ovvero di affidamento di
lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, sulla base di quanto
indicato nel decreto a contrarre o provvedimento equivalente, si procede
all’individuazione del contraente mediante affidamento diretto ad
un operatore economico determinato, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici.
2. Nel caso in cui si ritenga di procedere all’individuazione del
contraente mediante consultazione di due o più operatori economici
si procederà al confronto tra le offerte pervenute. Il confronto
potrà essere effettuato anche sulla base di elementi diversi dal
solo elemento economico.
3. Si prescinde dalla richiesta di due o più preventivi ovvero dalla
consultazione di due o più operatori economici nel caso di nota
specialità del bene o servizio da acquisire ovvero del lavoro da
effettuare, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato,
ovvero quando l’importo della spesa, non superi l’ammontare
di euro 10.000,00.
4. Nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro
40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00, sulla base di quanto indicato
nel decreto a contrarre o provvedimento equivalente, si procede
all’individuazione del contraente mediante affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti.
Art. 57 - Ipotesi
particolari di affidamento diretto.
1. Nei casi di affidamento di beni o servizi ovvero di lavori particolari
in ragione delle caratteristiche tecniche del bene, servizio o lavoro
medesimo, delle condizioni di mercato, delle particolari capacità
tecnico - professionali, competenze e soluzioni tecniche del fornitore o
prestatore di servizio o lavoro, della logistica del luogo di esecuzione
del contratto, è possibile procedere ad affidamento diretto ad
operatore economico determinato, purché l’affidamento avvenga
per un importo inferiore a euro 40.000,00. (
1)
2. Le acquisizioni di beni e servizi o
lavori rientranti in tale ipotesi sono le seguenti:
a) prodotti di rappresentanza istituzionale (bandiere, targhe, gadget,
ecc.);
b) materiale di cancelleria normalmente non di largo consumo (timbri,
carta fotografica, carte di tipo speciale, ecc.) ovvero materiale ad uso
degli uffici e carta da fotocopie in risma;
c) prodotti igienico sanitari e dispositivi di protezione individuale;
d) arredi e attrezzature per uffici, attrezzature mensa e distributori
automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati;
e) servizi di manutenzione di macchine ad uso ufficio ed impianti anche
tecnologici;
f) acquisti o servizi aventi ad oggetto i natanti di proprietà del
Consiglio regionale (bandiere, prodotti, corde, accessori, carburante);
g) particolari servizi di natura anche intellettuale ovvero con
caratteristiche di rapporto fiduciario;
h) servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa;
i) servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
j) particolari lavori sui mobili ed immobili in uso al Consiglio
regionale, ai sensi dell’
articolo 9 comma 2 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
k) beni e servizi ausiliari per la gestione dei mobili e immobili in uso
al Consiglio regionale, ai sensi dell’
articolo 9 comma 2
della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 53 , sottoposti a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e
del paesaggio".
3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 106 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al fine di assicurare
l’efficienza della gestione delle acquisizioni, si può
procedere ad affidare nell’arco di un biennio più forniture di
beni o servizi al medesimo operatore economico sino alla concorrenza di
euro 20.000,00, quale sommatoria del valore dei singoli affidamenti.
È possibile procedere ad affidamento diretto nel biennio ad un
medesimo operatore economico di una pluralità di lavori di modesto
importo fino alla concorrenza di euro 40.000,00, quale sommatoria del
valore dei singoli affidamenti.
4. Per i contratti aventi importi di valore fino alla soglia di rilevanza
comunitaria, è consentito, se ritenuto caso per caso opportuno e
conveniente, avvalersi degli aggiudicatari di lavori, forniture e servizi
di natura analoga nelle procedure esperite dalla competente Struttura
della Giunta regionale, su autorizzazione della medesima Struttura,
previa richiesta da parte del Servizio consiliare competente.
Art. 58 - Procedura
negoziata.
1. Nel caso di affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore
a euro 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, si procede
all’individuazione del contraente mediante procedura negoziata alla
quale vengono invitati almeno cinque operatori economici ove esistenti.
2. Nel caso di affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro
150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00, si procede
all’individuazione del contraente mediante procedura negoziata alla
quale vengono invitati almeno dieci operatori economici ove esistenti
ovvero almeno quindici operatori economici nel caso in cui si tratti di
affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e
inferiore a 1.000.000,00.
3. La procedura negoziata, se presente il metaprodotto nel Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione-MEPA ovvero nel Negozio
elettronico NECA viene svolta attraverso richiesta di offerta - RDO -
nella piattaforma MEPA ovvero nel Negozio elettronico NECA, consultando
il numero di operatori economici sopra indicato iscritti al relativo
bando del Mercato elettronico, fatte salve particolari esigenze che non
consentono di procedere attraverso le succitate piattaforme elettroniche.
4. La procedura negoziata prende avvio con il decreto a contrarre o
provvedimento equivalente che contiene gli elementi essenziali relativi
al bene da acquisire e alla procedura per l’aggiudicazione e la
stipula del futuro contratto, così come indicato anche nelle Linee
guida ANAC.
Art. 59 - Indagini di
mercato.
1. Nei casi in cui sia necessario procedere ad indagine di mercato, al
fine di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di
gara sotto soglia comunitaria ovvero quando comunque risulti utile al
fine di garantire una maggiore partecipazione di concorrenti, viene
predisposto e pubblicato un avviso o manifestazione di interesse sul sito
informatico del Consiglio regionale assegnando un termine non inferiore a
dieci giorni per acquisire la manifestazione d’interesse.
2. L'avviso di cui al comma 1 indica almeno il valore
dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i
requisiti di idoneità professionale, i requisiti di partecipazione
richiesti, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che
saranno invitati alla procedura, i criteri di eventuale selezione degli
operatori economici, tenendo conto peraltro di alcune particolarità
come ad esempio l’idoneità operativa dell’impresa
rispetto al luogo di esecuzione del contratto, le competenze ed
esperienze maturate in coerenza con oggetto e caratteristiche del bene,
servizio o lavoro da acquisire, eventuali ulteriori aspetti ambientali e
sociali. Inoltre, nell’avviso può essere prevista la
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare
mediante sorteggio.
3. L’indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alle procedure di gara sotto soglia comunitaria,
può comunque essere effettuata:
a) attraverso siti internet ovvero listini ufficiali reperiti dalla
stazione appaltante;
b) attraverso la consultazione degli elenchi degli operatori iscritti
sulla piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione
- MEPA, anche in assenza del metaprodotto specifico, attraverso la
consultazione degli iscritti a bandi aventi ad oggetto prodotti simili o
comunque attinenti, ovvero consultazione degli elenchi gestiti da
centrali di committenza costituite da altre pubbliche amministrazioni;
c) attraverso la consultazione dell’indagine di mercato effettuata
nell’arco dell’anno precedente da altre pubbliche
amministrazioni che abbiano affidato forniture di beni, servizi o lavori
analoghi a quelli di interesse del Consiglio regionale.
Art. 60 - Controllo
requisiti.
1. Al fine di acquisire l’efficacia dell’affidamento, negli
affidamenti di valore fino a euro 5.000,00 il controllo dei requisiti
generali di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 si ritiene effettuato mediante verifica della regolarità
del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), della visura
camerale e del Casellario ANAC.
2. Nelle procedure negoziate il cui valore è superiore a euro
5.000,00 ed inferiore o pari (
2)
a euro 20.000,00, si procede alla verifica del possesso dei requisiti di
cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e degli eventuali requisiti di
idoneità professionale, o capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, nei confronti del solo aggiudicatario.
3. Nelle procedure negoziate il cui valore è superiore a euro
20.000,00 (
3) ed inferiore alla
soglia comunitaria, si procede alla verifica del possesso dei requisiti
generali di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, e degli eventuali requisiti di idoneità professionale, o
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, nei
confronti del solo aggiudicatario, come indicato nelle linee guida ANAC.
Art. 61 - Offerte
anormalmente basse.
1. Alle procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento
non si applica la disciplina dell’anomalia dell’offerta di
cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. In ogni caso si può precedere alla valutazione della
congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici o
comunque per altre ragioni, appaia anormalmente bassa.
Art. 62 - Cauzione
provvisoria e definitiva.
1. In linea generale, alle procedure di affidamento di valore inferiore
ad euro 40.000,00 disciplinate dal presente regolamento non si applica la
disciplina di cui agli articoli 93 e 103 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 sulla richiesta della garanzia provvisoria per la
partecipazione alla procedura di gara e della garanzia definitiva.
2. Può comunque essere richiesta la presentazione della garanzia
provvisoria o definitiva ovvero entrambe, come indicato dagli articoli 93
e 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in casi di
affidamento di servizi o forniture con carattere di continuità e
durata ovvero qualora venga ritenuto opportuno in relazione alla
tipologia e natura del bene o del servizio oggetto di acquisizione.
CAPO III Economo
Art. 63 - Economo.
1. Il dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di
servizi economali può attribuire con proprio atto le funzioni di
economo ad un suo collaboratore di categoria D.
2. All’inizio dell’esercizio finanziario il dirigente di cui
al comma 1 assegna con proprio decreto all’economo i fondi per
l’effettuazione delle spese di importo non superiore a euro
1.000,00 (IVA e oneri accessori non compresi), determina le
autorizzazioni di spesa massima per singolo capitolo del bilancio. Il
dirigente di cui al comma 1 è il responsabile del procedimento per
gli adempimenti in materia di resa del conto dell’agente contabile
previsti dalla normativa in materia.
3. Il fondo economale è erogato all’economo con apposito
mandato di pagamento per contanti e/o con accredito su uno specifico
conto corrente istituito presso il tesoriere del Consiglio regionale e
intestato a Consiglio regionale - economo.
4. L'erogazione di ogni spesa sul fondo economale è disposta su
richiesta dei dirigenti capi dei servizi consiliari e del Segretario
generale o direttamente dall’economo e può riguardare:
a) acquisto di beni e servizi che, per la loro natura di spese minute ed
urgenti, non sono suscettibili di esaustiva programmazione e non
richiedono l’espletamento delle ordinarie procedure di acquisto
previste dalla normativa vigente in materia di contrattualistica
pubblica;
b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento in contanti;
c) anticipi agli autisti per eventuali spese impreviste inerenti alle
auto di servizio, per i viaggi di lunga distanza, su specifica richiesta
del responsabile della gestione del parco automezzi;
d) anticipi di missione.
5. Le spese di cui al comma 4, lettera a), possono riguardare
esclusivamente le seguenti tipologie:
a) acquisto di stampati, cancelleria e altro materiale di consumo per gli
uffici;
b) acquisto di piccole attrezzature, anche informatiche, necessarie per
il funzionamento degli uffici;
c) acquisto di materiale di ferramenta vario;
d) spese postali e per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o
corriere;
e) imposte e tasse a carico dell’ente;
f) acquisto di valori bollati e altri generi di monopolio;
g) acquisto di materiale di ricambio, carburante e piccoli interventi di
riparazione e manutenzione delle auto di servizio dell’ente;
h) altre spese minute ed occasionali nel limite per singolo acquisto di
euro 1.000,00 (IVA e altri oneri non compresi).
6. Per le tipologie di spesa previste dal presente articolo è
ammesso, in casi eccezionali, il rimborso di spese anticipate dal
dipendente per ragioni di urgenza previa richiesta scritta del dirigente
capo del servizio competente per materia o del Segretario generale e
consegna all’economo, alla quale va allegato l’originale del
documento giustificativo della spesa sostenuta.
7. Il pagamento è disposto con l'emissione di bolletta di spesa, a
firma dell’economo, emessa a valere sulle prenotazioni di spesa
assunte in attuazione del decreto di cui al comma 2 che per
l’importo corrispondente sono trasformate in impegno. La bolletta
di spesa deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dal
presente regolamento. Ad essa sono allegati i documenti giustificativi
della spesa, regolari agli effetti fiscali.
8. Il funzionario economo provvede alla tenuta di un giornale di cassa,
nel quale vengono registrate cronologicamente tutte le operazioni
relative alla gestione del fondo, con apposita applicazione informatica
integrata nel sistema di contabilità dell'ente.
9. Qualora necessario nel corso dell’esercizio finanziario si
provvede al reintegro del fondo economale con decreto del dirigente di
cui al comma 1.
10. I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie
attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la
fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione
delle spese effettuate.
11. L’economo ha la diretta responsabilità della consistenza,
della movimentazione e della custodia dei valori a lui affidati e
risponde della regolarità dei pagamenti.
12. Entro il termine previsto dalla normativa vigente l’economo
trasmette il conto giudiziale della propria gestione dell’anno
precedente, nella forma e con gli allegati prescritti, al responsabile
del procedimento individuato dal comma 2, per i successivi adempimenti
previsti dalla normativa in materia di resa del conto.
TITOLO VI Norme comuni e di
abrogazione
Art. 64 - Norme comuni.
1. Gli adempimenti previsti dal presente regolamento in capo al dirigente
di un servizio consiliare s’intendono attribuiti al Segretario
generale qualora la competenza in oggetto non sia assegnata ad un
servizio consiliare.
2. Tutti i richiami a leggi contenuti nel presente regolamento
s’intendono al testo approvato e alle sue successive modificazioni.
3. Gli importi indicati nel titolo V s’intendono al netto di IVA
laddove non diversamente indicato.
Art. 65 - Norma di
abrogazione.
1. È abrogato il “Regolamento interno per
l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del
Consiglio regionale” approvato con la deliberazione amministrativa
del Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno 2008.
ALLEGATO
I Profili professionali nell’area dell’assistenza agli organi
consiliari
Nell’ambito della categoria D è individuato il seguente
profilo professionale:
a) Esperto in analisi dell’economia regionale, delle politiche
economiche regionali e della finanza territoriale, di progettazione
legislativa, redazione atti ispettivi e atti di indirizzo politico, come
di seguito descritto ed eventualmente specificato dall’Ufficio di
presidenza:
Compiti attribuibili
|
Curare l’istruttoria e la formulazione di elaborati
documentali, tecnici o contabili, relativi ad operazioni e
procedure che richiedono attività di ricerca, progettazione
o verifica, a supporto dei consiglieri del Consiglio regionale
nelle attività istituzionali del Consiglio regionale stesso,
dei suoi organi e dei gruppi consiliari, compreso il supporto
nell'espletamento delle attività connesse alla progettazione
legislativa, al sindacato ispettivo e agli atti di indirizzo
politico.
|
Capacità e competenze richieste
|
Capacità di effettuare studi, ricerche ed elaborati per la
definizione di provvedimenti, di programmi di lavoro, di
policies. Competenza avanzata nell’utilizzo degli strumenti
e metodologie informative ed informatiche. Conoscenze in settori
specifici di attività.
Capacità di ascolto delle esigenze dei soggetti da
supportare. Conoscenza approfondita del funzionamento
dell’attività istituzionale del Consiglio regionale,
dei suoi organi e dei gruppi consiliari acquisita anche
attraverso specifici percorsi formativi o di aggiornamento.
|
Requisiti culturali e professionali
|
Laurea
o dottorato di ricerca
|
Nell’ambito della categoria C, è individuato il profilo
professionale di assistente agli organi consiliari, come di seguito
descritto ed eventualmente specificato dall’Ufficio di presidenza:
Compiti attribuibili
|
Svolge, sulla base delle prescrizioni di massima impartite,
l’istruttoria relativa alle attività e agli interventi
di assistenza e supporto, logistico e strumentale agli organi
istituzionali ed alle strutture tecniche ed amministrative del
Consiglio regionale di media complessità. Cura la redazione
di documenti, atti, comunicati e provvedimenti anche di media
complessità, funzionali o connessi ai compiti della
struttura di riferimento e al suo funzionamento. Supporta e
coadiuva, nel corso dei lavori e delle sedute degli organi ed
organismi istituzionali, i Consiglieri e le strutture
amministrative e tecniche, anche attraverso l’utilizzo di
apparecchiature, programmi e strumenti informatici,
nell’acquisizione, predisposizione, analisi,
organizzazione, elaborazione, trasmissione, archiviazione, stampa
e riproduzione, di dati, documenti e richieste, verificando il
rispetto di scadenze e procedure. Svolge funzioni di
resocontazione, verbalizzazione e trascrizione dei lavori
dell’Aula, delle commissioni e degli altri organi
istituzionali, anche attraverso l’utilizzo di
apparecchiature, programmi e supporti informatici. Svolge
attività di supporto operativo e gestionale alla struttura
di appartenenza al fine di assicurarne la migliore
operatività, formulando proposte in merito
all’organizzazione del lavoro. Svolge ogni altra mansione
propria della qualifica di appartenenza o considerata equivalente
nell’ambito della classificazione professionale prevista
dai contratti collettivi.
|
Capacità e competenze richieste
|
Capacità di iniziativa nell’ambito di istruzioni di
massima. Competenza nell’utilizzo dei più diffusi
strumenti informatici. Conoscenza del funzionamento
dell’attività istituzionale del Consiglio regionale,
dei suoi organi e dei gruppi consiliari.
|
Requisiti culturali e professionali
|
Diploma di scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado);
esperienza in una assemblea legislativa
|
Note
(
1) Causa errore materiale di
coordinamento tecnico del testo, le parole: “purchè
l’affidamento avvenga per un importo inferiore a euro
25.000”, vanno sostituite con le parole “purchè
l’affidamento avvenga per un importo inferiore a euro
40.000”; vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 85 del 19
luglio 2022.
(
2)
Causa errore materiale di coordinamento tecnico del testo, dopo le parole
“ed inferiore” sono aggiunte le parole “o pari”;
vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 85 del 19 luglio 2022.
(
3)
Causa errore materiale di coordinamento tecnico del testo, le parole
“Nelle procedure negoziate il cui valore è superiore a euro
5.000”, vanno sostituite con le parole “Nelle procedure
negoziate il cui valore è superiore a euro 20.000”; vedi
avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 85 del 19 luglio 2022.
SOMMARIO