Legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 (BUR n. 18/1977)
Legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 (BUR n. 18/1977) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A
FAVORE DEI CONSORZI FRA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI CUI
ALL’ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865. (1)
Art. 1
Al fine di promuovere il riequilibrio territoriale, l’incremento
della popolazione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita delle
aree depresse, la Regione concede finanziamenti per l’attuazione ai
sensi dell’art. 27, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di quattro
aree da destinare ad insediamenti produttivi industriali, che saranno
recepite dal piano territoriale regionale di coordinamento.
Tali aree dovranno insistere rispettivamente nei territori depressi del
Basso Polesine, della Val Belluna, del Veneto Orientale e del Veneto
Sud-Occidentale e la localizzazione delle aree e gli indirizzi produttivi
degli impianti industriali da insediare dovranno tener conto delle
caratteristiche geofisiche e socio-economiche della zona.
Il piano regionale di sviluppo verificherà l’attualità
delle ultime tre aree prima di stendere il bilancio poliennale e relativi
bilanci di competenza in conformità della legge 19 maggio 1976, n.
335.
Art. 2
In ciascuno dei territori indicati al II
comma del precedente articolo, la Regione riconosce, o se necessario
promuove, la costituzione di un Consorzio fra Enti locali di almeno un
comprensorio di cui alla
legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 ,
avente per scopo l’attuazione e la gestione dell’area
industriale. (
2)
Ai Consorzi dovrà essere conferita per Statuto la competenza ad
approntare i piani generali ed esecutivi necessari per l’attuazione
dell’area.
Per l’attuazione e la gestione dell’area attrezzata del Basso
Polesine che insiste sui territori di Adria e Loreo la Regione promuove
la costituzione del Consorzio fra
tutti o parte dei comuni del
comprensorio n. 52 di cui alla
legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , e
fra comuni del comprensorio n. 49. (
3)
Il Consorzio si servirà come strumento di coordinamento tecnico e
operativo del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine.
Art. 3
I finanziamenti concessi dalla Regione sono destinati a coprire le spese
necessarie alla esecuzione dei seguenti interventi:
a) redazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi
ed elaborazione delle eventuali conseguenti varianti degli strumenti
urbanistici comunali;
b) acquisizione delle aree comprese nel perimetro del piano;
c) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste
dall’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e
dell’eventuale raccordo ferroviario o portuale;
d) realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per
allacciare le zone del piano ai servizi pubblici e tecnologici.
Lo stanziamento per l’esercizio 1977 determinato in Lire 2.000
milioni è destinato alla realizzazione dell’area del
territorio del Basso Polesine.
Agli stanziamenti per gli esercizi successivi al 1977 si provvederà
con successivo provvedimento legislativo.
Art. 4
Le domande per il riconoscimento del Consorzio e per l’ammissione
al contributo dovranno essere presentate dagli Enti di cui al precedente
art. 2 al Presidente della Giunta regionale corredate da:
- una planimetria in scala 1/ 5000 delle aree da destinare agli
insediamenti produttivi e un progetto di massima delle opere da
realizzare;
- uno stralcio dei piani urbanistici generali vigenti o delle eventuali
varianti necessarie;
- una relazione illustrativa sulle caratteristiche degli insediamenti che
si intendono promuovere;
- una previsione di massima della spesa, suddivisa negli stralci
funzionali secondo cui si intende realizzare il piano di insediamenti
produttivi.
Il piano dell’area attrezzata dovrà essere presentato alla
Regione entro il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione di
riconoscimento del Consorzio e dell’ammissione al contributo.
Art. 5
I Consorzi di cui alla presente legge sono autorizzati a procedere
nell’ambito territoriale di propria competenza alla formazione del
piano da destinare agli insediamenti produttivi disciplinato
dall’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Il piano deve essere corredato:
a) dal programma pluriennale di attuazione di cui all’art. 1 della
legge 27 giugno 1974, n. 247, per quanto non in contrasto con i contenuti
della legge 22 ottobre 1971, numero 865;
b) dai progetti esecutivi delle opere attinenti allo stralcio funzionale
ammesso al contributo regionale;
c) da una relazione in cui dovranno essere precisati i criteri settoriali
tecnici, economici e finanziari per la individuazione delle imprese
insediabili nell’area stessa.
Nel caso in cui l’area industriale non sia prevista dagli strumenti
urbanistici vigenti, al piano dovrà inoltre essere allegata la
deliberazione di adozione della variante ai predetti strumenti, senza
necessità di preventiva autorizzazione regionale.
I piani e le eventuali varianti saranno approvati dalla Regione secondo
le procedure previste dall’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
Ai fini della predisposizione dei piani, l’estensione minima delle
aree attrezzate industriali è di 50 ettari.
Le aree dovranno essere dotate almeno delle seguenti infrastrutture:
a) rete stradale interna collegata razionalmente con la viabilità
esterna;
b) sistema organico di distribuzione e allacciamento delle linee
elettriche e telefoniche;
c) acquedotto civile e industriale;
d) sistemi organici comuni per la depurazione e per lo smaltimento dei
rifiuti industriali;
e) collegamento con i servizi di trasporto e dotazione dei necessari
servizi civili e sociali.
Art. 6
La Giunta regionale approva i piani e le eventuali varianti agli
strumenti urbanistici vigenti e determina l’ammontare del
contributo da erogare per ciascuna iniziativa, sentite le Commissioni
Consiliari competenti, previo parere della Commissione tecnica regionale
di cui all’
art. 8 della
legge regionale n. 27/1973 e tenendo
conto che dovranno essere osservati comunque i seguenti criteri:
a) uno sviluppo industriale complementare ad altri settori produttivi e
capace di indurre un generale processo di crescita economica, sociale e
civile e di riequilibrio territoriale;
b) caratteristiche strumentali e orientamenti produttivi degli
insediamenti industriali con carattere di complementarietà e
rispondenti alle scelte della Regione;
c) strumenti urbanistici, programmi di urbanizzazione ed ogni altro
intervento dovranno corrispondere agli indirizzi della programmazione
economica regionale;
d) la superficie minima dell’area attrezzata dovrà essere
commisurata alle esigenze di sviluppo economico e al fabbisogno di
occupazione dell’area interessata;
e) la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento
dell’aria e dell’acqua. (
4)
Art. 7
L’approvazione dei progetti e l’erogazione dei relativi
contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
L’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica
utilità nonchè indifferibilità ed urgenza dei relativi
lavori.
L’erogazione del contributo è così ripartita:
- la quota relativa
all’indennità di espropriazione all’atto
dell’approvazione del piano particolareggiato ovvero del piano di
cui all’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, numero 865;
- della quota residua il 50 per cento all’atto
dell’approvazione dei progetti, il 40 per cento sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori e il restante 10 per cento ad avvenuto
collaudo delle opere.
Art. 8
Art. 9
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Note
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO