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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (BUR n. 9/1992)

Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (BUR n. 9/1992) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1992)

Art. 1 (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 (1) , sono determinati per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. (2)

Art. 2 (Tributi propri).

omissis (3)

Art. 3 (Deleghe alle Province).

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1992, con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap. 4100).

Art. 4 (Primario).

1. All'art. 44 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , va aggiunto il seguente comma 3:
omissis (4)

Art. 5 (Acquacoltura).

omissis (5)

Art. 6 (Innovazione tecnologica).

omissis (6)

Art. 7 (Incentivazione turistico-ricettiva).

omissis (7)

Art. 8 (Redazione di strumenti urbanistici).

1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici previsti dall'art. 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , dall'art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , dall'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , presentando apposita domanda, entro il 31 marzo 1992, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (cap. 43010). (8)

Art. 9 (Opere acquedottistiche).

omissis (9)

Art. 10 (Viabilità area bellunese).

omissis (10)

Art. 11 (Cultura).

omissis (11)

Art. 12 (Promozione attività sportiva).

omissis (12)

Art. 13 (Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area del Polesine).

omissis (13)

Art. 14 (Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani).

omissis (14)

Art. 15 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

(1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(2) Si omette la tabella allegata. Si segnala che la medesima è stata sostituita da art. 1 legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26
(3) Articolo abrogato da lettera b) comma 2 art. 38 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
(4) L’articolo 44 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.
(5) Articolo abrogato da art. 36 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
(6) Articolo abrogato da art. 22 legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 a decorrere dal 1 gennaio 2009.
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 abrogata dall'art. 130 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
(8) Termine fissato successivamente al 30 giugno 1995 da art. 1 comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 , inoltre il comma 2 art. 32 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 dispone la proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 30 giugno 1997.
(9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. In precedenza articolo modificato da art. 3 legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26 .
(10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(11) Disposizione finanziaria relativa alla legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 ad effetti esauriti.
(12) Articolo abrogato da art. 12, comma 1, legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
(13) Disposizioni finanziarie relative alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 ed alla legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 ad effetti esauriti.
(14) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 a sua volta abrogata dall'art. 61 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO

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