Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (BUR n. 9/1992)
Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (BUR n. 9/1992) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1992)
Art. 1 (Rifinanziamenti).
Art. 2 (Tributi propri).
Art. 3 (Deleghe alle
Province).
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di
funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8
giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle
funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1992, con
gli stessi criteri e modalità di cui all'
art. 6 della
legge regionale 16 gennaio
1990, n. 4 (cap. 4100).
Art. 4 (Primario).
Art. 5 (Acquacoltura).
Art. 6 (Innovazione
tecnologica).
Art. 7 (Incentivazione
turistico-ricettiva).
Art. 8 (Redazione di strumenti
urbanistici).
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5
mila abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo
sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici previsti
dall'
art.
106 della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , dall'
art. 7 della
legge regionale 31 maggio
1980, n. 80 , dall'
art. 11 della
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ,
presentando apposita domanda, entro il 31 marzo 1992, secondo le
modalità e le procedure di cui agli
artt. 6 e
7 della
legge regionale 28 gennaio
1986, n. 5 e all'
art. 5 della
legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della
concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla
trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire,
comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione
del contributo a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della
parte erogata (cap. 43010). (
8)
Art. 9 (Opere
acquedottistiche).
Art. 10 (Viabilità area
bellunese).
Art. 11 (Cultura).
Art. 12 (Promozione
attività sportiva).
Art. 13 (Interventi
straordinari per lo sviluppo dell'area del Polesine).
Art. 14 (Raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani).
Art. 15 (Dichiarazione
d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
10) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO