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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (BUR n. 4/1990)
Legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (BUR n. 4/1990) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1990).
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
Art. 2 - (Promozione
turistica).
Art. 3 - (Fondo opere
urbanizzazione - norma transitoria).
Art. 4 - (Interventi per
scuole materne).
Art. 5 - (Interventi per le
aree attrezzate).
Art. 6 - (Delega alle
Province).
1. In attesa della riforma organica della
disciplina della delega di funzioni amministrative agli Enti locali,
è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale 1990, il capitolo 4100 denominato “Fondo per il
finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province”
con lo stanziamento di lire 12 miliardi per competenza e per cassa.
2. Il fondo è destinato all’esercizio delle funzioni delegate
alle Province con le leggi regionali 16 luglio 1973, n. 17, 7 settembre 1979, n. 70, 11
aprile 1980, n. 30 - articolo 4 -, 8 maggio 1985, n. 54, 2 aprile 1981, n. 11, 7 settembre 1982, n. 44,
1 agosto 1986, n.
34, 21 marzo 1983,
n. 12, 16 aprile
1985, n. 33 - articoli 5 e 6 -, 20 aprile 1988, n. 22, 28 giugno 1988, n. 33.
( 6)
3. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Province, con
deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 28 febbraio
1990, sulla base dei seguenti parametri:
- Padova 16,0 per cento
- Rovigo 8,4 per cento
- Treviso 13,5 per cento
- Venezia 17,3 per cento
- Verona 16,3 per cento
- Vicenza 16,3 per cento
Art. 7 - (Servizi di trasporto
soggetti disabili).
1. Per le finalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 14 settembre
1989, n. 32 , è autorizzata per l’anno 1990 la spesa di
lire 2 miliardi sullo stanziamento iscritto al capitolo 45775 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1990,
da utilizzare nel rispetto della destinazione indicata dalla legge 10
aprile 1981, n. 151.
Art. 8 - (Opere
acquedottistiche).
Art. 9 - (Incentivazione
turistico-ricettiva).
Art. 10 - (Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
( 2) Si omette la tabella
allegata.
( 6) La legge regionale 16 luglio 1973, n. 17
è stata abrogata dall'art. 23 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
che ha ridisciplinato la materia, la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54
è stata abrogata dall'art. 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
che ha ridisciplinato la materia; la legge regionale 21 marzo 1983, n. 12
è stata abrogata dall'art. 9 legge regionale 30 settembre 1994, n. 60
che ha ridisciplinato la materia ; la legge regionale 20 aprile 1988, n. 22
è stata abrogata dall'art. 30 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
abrogata dall'art. 130 comma 1 delle legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
che ha ridisciplinato la materia, la legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
è stata abrogata dall'art. 22 comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2003, n.
23 che ha ridisciplinato la materia.
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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