Legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 (BUR n. 83/1995)
Legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 (BUR n. 83/1995) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1995
Art. 1 - Modifiche alla
legge regionale 1
febbraio 1995, n. 6 : "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995)".
1. La tabella A allegata alla
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1995)", relativa agli importi da iscrivere in
bilancio per il finanziamento di leggi settoriali di spesa, è
sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1995, dalla tabella
A allegata alla presente legge. (
1)
Art. 2 - Modifica della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 : "Attuazione della Legge 19 maggio 1976, n.
335" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3 - Estinzione dei
crediti inferiori a lire 20.000.
1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o
tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali
alla loro riscossione né a quella di interessi, pene pecuniarie e
soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui
al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a lire
20.000 né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4 - Modifica
dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione".
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a
promulgazione e pubblicazione)
Art. 5 - Deroga agli articoli
15 e 17 della legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il
funzionamento delle comunità montane".
1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le
Comunità montane, in deroga al comma 4 dell'articolo 15 della
legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 , l'assegnazione statale per l'anno 1995 per il
finanziamento dei programmi annuali operativi ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 93 (capitolo n. 3105).
2. Il piano regionale degli investimenti in montagna di cui al
comma 1 dell'
articolo 17 della
legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 ,
è predisposto dalla Giunta regionale, per l'anno 1995, sulla base di
programmi operativi presentati dalle Comunità montane.
3. I programmi operativi, di cui al comma 2, possono comprendere
spese correnti nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Art. 6 - Modifica degli
articoli 95 e 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"
e modifica della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3
"Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di
indennità di funzione per i dirigenti regionali".
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a
promulgazione e pubblicazione)
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale 4
febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento,
manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 8 - Legge regionale 18 aprile 1995, n.
33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa
indigena nel Veneto" - Contributi alla forestazione.
1. Le disposizioni dettate dall'
articolo 3 della
legge regionale 18
aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio
genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono
sospese e si applicano a partire dal 1° ottobre 1996.
Art. 9 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42
"Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali".
1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione dei
contributi ancora pendenti, previsti dalla
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 ,
abrogata con la
legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29
si stabilisce che il termine ultimo per realizzare e rendicontare i
lavori relativi ai progetti selezionati con i piani di riparto 1989 e
1990 è fissato al 31 dicembre 1995, mentre quello per i progetti
relativi al piano di riparto per l'anno 1991 è fissato al 30 giugno
1996.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale
procederà alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che
non sono stati realizzati e/o rendicontati e le relative somme saranno
poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei
progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 sarà
proporzionalmente applicata.
Art. 11 - Modifiche alla
legge regionale 28
dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo
economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio
e dei servizi".
(omissis) (4)
Art. 12 - Modifica delle leggi
regionali 16 marzo
1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e 3 maggio 1988, n. 24
"Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".
Art. 13 - Proroga generale dei
termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col
contributo regionale.
1. Gli strumenti urbanistici, per la redazione dei quali la
Regione abbia concesso un contributo ai sensi delle proprie leggi, devono
essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione
entro il termine del 30 giugno 1996, intendendosi prorogati a tale data
tutti i termini più brevi finora fissati.
2. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di contributi
concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi, al
Presidente della Giunta regionale vanno trasmessi gli strumenti
approvati.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la
decadenza dei contributi richiamati dai commi 1 e 2, con obbligo di
restituzione della parte già erogata dalla Regione, secondo le
modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento della
Giunta regionale.
Art. 14 - Modifica della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle
acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella
città di Venezia".
Art. 15 - Modifiche alla
legge regionale 8
maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico
locale".
Art. 16 - Modifica
dell'articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale 1995 e del bilancio
pluriennale 1995-1997 della Regione" (legge finanziaria 1995).
Art. 17 - Interventi per la
salvaguardia di Venezia.
1. La gestione dei fondi concessi agli enti attuatori degli
interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 139 (capitolo n. 50517) può essere
attuata anche secondo le procedure dell'
articolo 95 bis
della
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
(
9)
Art. 18 - Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a
promulgazione e pubblicazione)
Art. 19 - Contributi
straordinari a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
1. La Regione, riconoscendo la rilevanza regionale delle
attività socio-assistenziali svolte dalle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza, nell'ambito dei principi generali e delle
finalità di cui alla
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale",
concorre al risanamento e al rilancio delle attività degli istituti
"Servizi per l'età evolutiva e la famiglia" di Padova e "Elena
Vendramin Calergi Valmarana" di Noventa Padovana, mediante la concessione
di un contributo straordinario fino a un massimo di complessive lire 700
milioni (capitolo n. 61404).
2. I criteri e le modalità per la concessione e la
liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinati dalla
Giunta regionale sulla base della presentazione di uno specifico piano di
riorganizzazione e risanamento da parte degli istituti di cui al comma 1.
Art. 20 - Contributo
straordinario al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per fronteggiare
l'emergenza determinata dalla frana del Tessina.
1. A causa della situazione di emergenza creatasi nel comune di
Chies d'Alpago a seguito dell'evoluzione della frana del Tessina, ai
sensi e con le finalità previste dalla
legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
"Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile",
la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario fino a lire 150 milioni per l'anno 1995 al comune di Chies
d'Alpago (Belluno) per l'adozione di tutte le iniziative di protezione
civile necessarie in caso di emergenza, nonché per assicurare la
manutenzione del sistema di monitoraggio (capitolo n. 53026).
Art. 21 - Norme per lo
snellimento delle procedure di varianti parziali ai piani regolatori
comunali per l'applicazione del regolamento CEE n. 2081/1993.
1. Le varianti parziali agli strumenti
urbanistici vigenti, necessarie ai fini della cantierabilità dei
progetti di Comuni e Province che rientrano nell'ambito di applicazione
del regolamento CEE n. 201/1993 obiettivi 2 e 5b, sono approvate con le
seguenti procedure:
2. Ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province
finanziabili ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1993 obiettivi 2 e 5b
è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati.
3. Per l'ammissibilità ai benefici la documentazione attestante la
conformità di cui al comma 2 deve essere presentata nel termine
perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(
10)
Art. 22 - Contributo
straordinario ai Gruppi consiliari.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a
promulgazione e pubblicazione)
Art. 23 - Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33
"Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione
dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.
865".
Art. 24 - Dichiarazione
d'urgenza.
(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e
pubblicazione per mancanza del consenso governativo)
Note
(
1) Si omette la tabella allegata
SOMMARIO
-
Legge regionale 7 settembre 1995, n. 41
(BUR n. 83/1995)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1995
-
-
Art. 1 - Modifiche alla
legge
regionale 1 febbraio 1995, n. 6 : "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria
1995)".
-
Art. 2 - Modifica della
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 : "Attuazione della Legge 19
maggio 1976, n. 335" e successive modificazioni e integrazioni.
-
Art. 3 - Estinzione dei crediti
inferiori a lire 20.000.
-
Art. 4 - Modifica dell'articolo
187 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione".
-
Art. 5 - Deroga agli articoli 15
e 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n.
19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle
comunità montane".
-
Art. 6 - Modifica degli articoli
95 e 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione" e modifica della legge regionale 18 gennaio 1994, n.
3 "Disposizioni in materia di esercizio della funzione
dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti
regionali".
-
Art. 7 - Modifiche alla
legge
regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali" e successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 8 - Legge regionale 18 aprile 1995, n.
33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora
legnosa indigena nel Veneto" - Contributi alla forestazione.
-
Art. 9 - Disposizioni transitorie
relative alla legge regionale 10 ottobre 1989, n.
42 "Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese
commerciali".
-
Art. 10 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 14 settembre 1979, n.
77 "Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1974, n.
18 " come modificata con legge regionale 26 maggio 1980, n.
63 .
-
Art. 11 - Modifiche alla
legge
regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore
dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e
medie imprese del commercio e dei servizi".
-
-
Art. 12 - Modifica delle leggi
regionali 16 marzo 1994, n. 13
"Organizzazione turistica della Regione" e
3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e
classificazione delle strutture ricettive alberghiere".
-
Art. 13 - Proroga generale dei
termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col
contributo regionale.
-
Art. 14 - Modifica della
legge
regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di
linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico
di gondola nella città di Venezia".
-
Art. 15 - Modifiche alla
legge
regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di
trasporto pubblico locale".
-
Art. 16 - Modifica dell'articolo
25 della legge regionale 1 febbraio 1995, n.
6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1995 e del
bilancio pluriennale 1995-1997 della Regione" (legge finanziaria
1995).
-
Art. 17 - Interventi per la
salvaguardia di Venezia.
-
Art. 18 - Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali.
-
Art. 19 - Contributi straordinari
a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
-
Art. 20 - Contributo
straordinario al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per
fronteggiare l'emergenza determinata dalla frana del Tessina.
-
Art. 21 - Norme per lo
snellimento delle procedure di varianti parziali ai piani
regolatori comunali per l'applicazione del regolamento CEE n.
2081/1993.
-
Art. 22 - Contributo
straordinario ai Gruppi consiliari.
-
Art. 23 - Modifica dell'articolo
2 della legge regionale 22 aprile 1977, n.
33 "Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la
realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865".
-
Art. 24 - Dichiarazione
d'urgenza.