Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980)
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE
ECONOMICA. (1)
Titolo I
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Art. 1 - (Finalità
dell’azione regionale).
Titolo II
Manifestazioni fieristiche
Art. da 2 a 11
Titolo III
Iniziativa di promozione economica
Art. 12 - (Programma di
promozione).
Entro il 31 ottobre (
4) la Giunta regionale approva, sentita la
competente commissione consiliare, un programma (
5), per l’anno successivo, di promozione delle
produzioni venete, settore primario, (
6) con la individuazione e il coordinamento di tutte le
iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti,
corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di
iniziative.
omissis (
7)
Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati
dalla Giunta regionale.
omissis (
8)
Art. 13 - (Domande di
contributo)
Per la concessione dei contributi previsti
dall'articolo precedente gli Enti e organismi interessati devono far
pervenire al Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti nel
programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e
secondario di cui all’articolo 12, primo comma, la seguente
documentazione:
a) domanda in carta legale;
b) preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative con la
specificazione dei contributi di altri organismi pubblici o privati;
c) altra documentazione stabilita nel programma promozionale. (
9)
Art. 14 - (Ammontare dei
contributi). (10)
L’ammontare dei contributi, di cui all’art. 12, è
stabilito annualmente nel programma delle promozioni delle produzioni
venete, settori primario e secondario, di cui all’art. 12, primo
comma.
Art. 15 - (Presentazione delle
domande)
Art. 16 (Disposizioni per
l’erogazione dei contributi)
1. La documentazione da presentare da
parte dei beneficiari dei finanziamenti è stabilita nel programma di
promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui
all’articolo 12, primo comma. (
12)
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 17 - (Norme
transitorie)
Il programma di promozione per l’esercizio finanziario 1980 è
presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno 1980 e le domande,
volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente
della Giunta regionale entro il 10 maggio dello stesso anno. Saranno
considerate utilmente prodotte le domande già presentate ai sensi
della
legge
regionale 3 maggio 1975, n. 51 , purchè volte ad ottenere
benefici previsti dalla presente legge. Il programma di promozione per
l’esercizio finanziario 1981 è presentato al Consiglio
regionale entro il 31 ottobre 1980 e le domande, volte ad ottenere i
relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta
regionale entro il 15 settembre 1980.
Art. 18 - (Abrogazione della
precedente legge)
Art. 19 - (Norma
finanziaria)
Art. 20 - (Variazioni di
bilancio)
Art. 21
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneta.
Note
(
5) Comma così modificato da
art. 1
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15 che ha sostituito le parole:
“entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone
all’approvazione del Consiglio regionale un programma,” con
le parole “entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita
la competente commissione consiliare, un programma,”
(
13) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
14) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO