Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980)

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980) [sommario] [RTF]

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA. (1)

Titolo I
Disciplina delle manifestazioni fieristiche

Art. 1 - (Finalità dell’azione regionale).

omissis (2)

Titolo II
Manifestazioni fieristiche

Art. da 2 a 11

omissis (3)

Titolo III
Iniziativa di promozione economica

Art. 12 - (Programma di promozione).

Entro il 31 ottobre (4) la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma (5), per l’anno successivo, di promozione delle produzioni venete, settore primario, (6) con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.
omissis (7)
Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati dalla Giunta regionale.
omissis (8)

Art. 13 - (Domande di contributo)

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente gli Enti e organismi interessati devono far pervenire al Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario di cui all’articolo 12, primo comma, la seguente documentazione:
a) domanda in carta legale;
b) preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative con la specificazione dei contributi di altri organismi pubblici o privati;
c) altra documentazione stabilita nel programma promozionale. (9)

Art. 14 - (Ammontare dei contributi). (10)

L’ammontare dei contributi, di cui all’art. 12, è stabilito annualmente nel programma delle promozioni delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’art. 12, primo comma.

Art. 15 - (Presentazione delle domande)

omissis (11)

Art. 16 (Disposizioni per l’erogazione dei contributi)

1. La documentazione da presentare da parte dei beneficiari dei finanziamenti è stabilita nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’articolo 12, primo comma. (12)

Titolo V
Disposizioni finali

Art. 17 - (Norme transitorie)

Il programma di promozione per l’esercizio finanziario 1980 è presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 10 maggio dello stesso anno. Saranno considerate utilmente prodotte le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51 , purchè volte ad ottenere benefici previsti dalla presente legge. Il programma di promozione per l’esercizio finanziario 1981 è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 15 settembre 1980.

Art. 18 - (Abrogazione della precedente legge)

Art. 19 - (Norma finanziaria)

omissis (13)

Art. 20 - (Variazioni di bilancio)

omissis (14)

Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


Note

(1) Vedi anche la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 “Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”
(2) Articolo abrogato da art. 13, legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 ; la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 è stata abrogata dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 , che ha ridisciplinato la materia.
(3) L’intero Titolo II - comprendente gli articoli dal 2 all’11 - è stato abrogato dall’art. 13, legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 ; la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 è stata abrogata dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 , che ha ridisciplinato la materia.
(4) Data così modificata dall’art. 1, legge regionale 30 aprile 1981, n. 21 .
(5) Comma così modificato da art. 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 che ha sostituito le parole: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un programma,” con le parole “entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma,”
(6) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 che ha sostituito le parole “settori primario e secondario” con le parole “settore primario”.
(7) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
(8) Comma abrogato dall’art. 1, legge regionale 30 aprile 1981, n. 21 .
(9) Articolo sostituito da art. 49 comma 2 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
(10) Articolo modificato da art. 49 comma 3 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (in precedenza modificato dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 27 e dalla legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 )
(11) Articolo abrogato dall’art. 8, comma secondo, legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 .
(12) Articolo modificato da art. 49 comma 4 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (in precedenza sostituito dall'art. 8, comma terzo, legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 ).
(13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(14) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1