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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 (BUR n. 25/1983)

Legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 (BUR n. 25/1983) [sommario] [RTF]

INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA.

Art. 1

La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto e dal Programma regionale di sviluppo promuove lo sviluppo della montagna attraverso il recupero e il potenziamento delle risorse economiche e il risanamento e la salvaguardia del territorio.
A tal fine, richiamate le competenze dei comuni e delle province, riconosce nelle comunità montane gli enti dotati di specifica competenza per la programmazione e l’attuazione degli interventi per lo sviluppo della montagna nello spirito della legge 2 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 2

E' approvato il “ documento delle direttive ” allegato alla presente legge, della quale forma parte integrante; le direttive contenute nel “ documento ” hanno efficacia vincolante per l’attività della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e con funzioni di indirizzo e di coordinamento per gli enti locali relativamente alle funzioni a essi delegate dalla Regione, e in particolare per le comunità montane nella formazione dei piani di sviluppo.

Art. 3

E' approvato il piano degli interventi straordinari, secondo l’elenco di cui al paragrafo 2.2 del “ documento delle direttive ” allegato alla presente legge, per formare parte integrante e sostanziale.

Art. 4

Le procedure per la attuazione dei singoli interventi di spesa previsti nel piano straordinario degli interventi sono quelle delle leggi regionali che regolano le materie corrispondenti, come richiamate nell’apposito elenco inserito al paragrafo 2.2 del “ documento delle direttive ”allegato alla presente legge.
Per gli interventi in corrispondenza dei quali non risulti in vigore alcuna specifica normativa regionale, la disciplina delle procedure di spesa sarà disposta dalla legge finanziaria regionale sulla base della normativa vigente per la esecuzione di interventi in settori similari.
Con la esclusione degli interventi di carattere generale di cui alla lettera A dell’elenco inserito al paragrafo 2.2 del “ documento delle direttive ”, nell’attuazione della presente legge saranno osservate le seguenti norme procedurali generali:
a) gli enti richiedenti provvedono all’inoltro alla Regione dei progetti esecutivi delle opere indicate nell’elenco, debitamente approvati dall’organo deliberativo competente, senza che sugli stessi debbano pronunciarsi gli organi consultivi previsti dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche con esclusione delle opere igienico - sanitarie e di difesa del suolo;
b) l’approvazione dei progetti nei termini indicati sub a) costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell’opera a tutti gli effetti di legge;
c) la concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal funzionario delegato a tale compito dalla medesima a norma dell’articolo 53 della legge regionale n. 72/1977 ; (1)
d) la erogazione del contributo viene disposta dai dipartimenti competenti per materia secondo le modalità seguenti:
- un primo acconto pari al 50 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell’ente beneficiario comprovante l’avvenuta consegna dei lavori all’impresa esecutrice dei medesimi;
- un secondo acconto pari al 40 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell’ente beneficiario attestante l’avvenuta erogazione di almeno due terzi del primo acconto;
- il restante 10 per cento a saldo, sulla base della prescritta certificazione di regolare esecuzione o di collaudo a norma di legge previo decreto di liquidazione finale del contributo del dipartimento competente per funzione o materia;
d bis) il termine ultimo per la realizzazione del progetto esecutivo e per la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, di cui alla lettera d), è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la revoca dello stesso e l’obbligo di restituzione delle somme già erogate. (2)
L’accreditamento dei primi due acconti può essere disposto in una unica soluzione pari al 90 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell’ente beneficiario comprovante l’avvenuta consegna dei lavori all’impresa esecutrice dei medesimi, qualora si ritenga, in ragione dell’ammontare non elevato dei lavori e dei tempi di esecuzione assegnati, che la somma possa essere utilizzata in tempi brevi.
L’accreditamento dei primi due acconti o dell’acconto unico può essere effettuato su appositi conti speciali vincolati, a favore del legale rappresentante dell’ente beneficiario secondo la normativa introdotta dall’articolo 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 in materia di contabilità regionale, come modificato dalla legge regionale. (3)
Qualora i fondi siano accreditati nelle forme previste al comma precedente, gli interessi maturati sui conti di cui ai precedenti commi sono a credito della Regione.

Art. 5

omissis (4)

Art. 5 bis - Spese di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane

1. Sono a carico della Regione le spese autorizzate dalla Giunta regionale per il funzionamento della Conferenza permanente per la montagna di cui all’articolo 19 bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”, che abbiano per oggetto gli oneri sostenuti per le sue sedute, ospitalità e rappresentanza, nonché le spese per la realizzazione delle manifestazioni e attività deliberate dalla Conferenza e per gli incarichi per la redazione di pareri, studi e documenti riguardanti lo sviluppo delle aree montane.
2. Le spese di cui al comma primo sono anticipate dalle Comunità montane o dall’U.N.C.E.M. regionale. Il rimborso è disposto, entro i successivi sessanta giorni, con decreto del dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste ed economia montana su presentazione della relativa documentazione di spesa. (5)

Art. 6

E' istituito il “ Centro studi per la cultura e la tecnologia delle aree montane ” composto dal “ Comitato scientifico ”, dal personale della sezione dell’Esav, formata ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale n. 88/1980 e dal personale del Dipartimento piani, programmi e legislativo della Regione destinato al Centro.
Il “ Comitato scientifico ” è composto da non più di nove membri, scelti tra docenti universitari e tra esperti di chiara fama nelle materie di competenza del Centro; i componenti sono nominati dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla prima riunione della conferenza permanente.
Il “ Comitato scientifico ” è presieduto e coordinato da uno dei suoi membri, scelto dalla conferenza permanente.
Il Centro studi riferisce alla conferenza in ordine all’esito degli studi e delle ricerche.
Assolve alle funzioni di dirigente del “ Centro studi ” il coordinatore del dipartimento piani, programmi e legislativo.
La Regione provvede al finanziamento del “ Centro studi ”.

Art. 7

Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 , le comunità montane sono abilitate a ottenere i contributi per la costruzione e la gestione di una propria rete di informatica distribuita. (6)

Art. 8

Le comunità montane procedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’adozione del piano generale di sviluppo previsto dall’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 (7) ; le comunità montane, che già hanno adottato e trasmesso alla Regione il Piano generale di sviluppo, procedono, entro gli stessi termini, alla verifica di compatibilità delle scelte di piano con le direttive del “ Progetto montagna ” e adottano le relative varianti.
Il piano generale di sviluppo e le varianti al piano, sono trasmesse per l’approvazione alla Regione secondo le procedure di cui all’articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; le comunità montane, prima della trasmissione degli atti alla Regione sono tenute a sottoporre il Piano, o la variante, all’esame della conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane che esprime il parere in merito. Il parere della conferenza è allegato agli atti che sono trasmessi alla Giunta.
La conferenza permanente si avvale, per l’istruttoria degli atti, degli uffici della Giunta regionale e di quelli delle comunità montane.

Art. 9

omissis (8)

ALLEGATO (9)


Note

(1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(2) Lettera aggiunta da art. 94 comma 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(4) Articolo abrogato da comma 2 lett. b) art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(5) Articolo già introdotto da art. 1 della legge regionale 10 agosto 1989, n. 23 ed ora così sostituito da art. 29 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
(7) La legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 è stata abrogata dall'art. 24 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 che ha ridisciplinato la materia.
(8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(9) Si omette allegato alla legge.


SOMMARIO

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