Legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 (BUR n. 14/1985)
Legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 (BUR n. 14/1985) [sommario] [RTF]
NORME E
INTERVENTI PER AGEVOLARE I COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE E PER RENDERE
EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO.
Titolo I
Finalità e obiettivi
Art. 1 - (Finalità).
La Regione Veneto, in attuazione degli articoli 3, 31, 34, 35 e 38 della
Costituzione, nell’ambito delle materie trasferite secondo la
definizione e le modalità previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 e
dal DPR 31 maggio, n. 416, in armonia con i principi dello Statuto
regionale, stabilisce norme e indirizzi per:
- agevolare il compito educativo delle famiglie;
- favorire il pieno adempimento dell’obbligo scolastico;
- rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi
dell’istruzione e della formazione professionale.
Art. 2 - (Ambiti di
intervento)
Per il conseguimento delle finalità di
cui all’art. 1, la Regione e gli altri Enti locali territoriali,
per quanto di loro competenza, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche e formative e gli organi di partecipazione alla gestione
della scuola, promuovono e favoriscono interventi per:
a) generalizzare la frequenza della scuola materna, il suo sviluppo, il
miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel servizio
formativo complessivo;
b) concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico,
familiare e sociale che si oppongono all’assolvimento
dell’obbligo scolastico;
c) agevolare il proseguimento negli studi agli studenti capaci e
meritevoli, ancorchè in situazioni di disagio economico, familiare o
sociale;
d) realizzare il completo e pieno inserimento e recupero nelle strutture
educative degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap
(
1);
e) qualificare e potenziare il servizio formativo perseguendo la piena
funzionalità di tutte le scuole;
f) concorrere al miglioramento culturale e professionale degli operatori
scolastici, favorendo le iniziative di aggiornamento, di sperimentazione
e di ricerca didattica;
g) facilitare l’accesso all’istruzione media superiore, anche
attraverso attività di promozione formativa e culturale, nel quadro
delle iniziative di educazione permanente;
h) rendere sempre più ampia e garantita la partecipazione e la
corresponsabilizzazione delle componenti scolastiche e formative alla
gestione della scuola, anche attraverso incentivi a forme sperimentali di
organizzazione della stessa;
i) incrementare lo sviluppo delle iniziative relative alle culture
locali;
l) agevolare l’interazione tra le varie istituzioni scolastiche e
formative, nonchè tra le stesse e la comunità, con particolare
riguardo alle iniziative e ai rapporti di cui all’art. 12 della
legge 4 agosto 1977, n. 517.
Ai fini della presente legge gli interventi di cui alle lettere a), b),
c), e) sono da considerarsi prioritari.
Art. 3 - (Modelli di
partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche e
formative)
La Regione promuove e favorisce
l’attività degli organi collegiali di istituto, di circolo e
di plesso, degli organi territoriali di partecipazione alla gestione
sociale della scuola e dell’IRRSAE per il Veneto.
Sarà riconosciuto particolare rilievo a quelle istituzioni
scolastiche ed educative che, anche attraverso diversi modelli di
associazione e di partecipazione, realizzano la corresponsabilizzazione
delle diverse componenti della comunità scolastica nella gestione
amministrativa della scuola e dei processi educativi, con la
valorizzazione della presenza determinante delle famiglie.
Titolo II
Tipologia degli interventi e loro destinatari
Art. 4 - (Destinatari)
Sono destinatari degli interventi previsti
negli articoli seguenti:
a) gli alunni delle scuole istituite dallo Stato e di quelle legalmente
riconosciute e istituite senza scopo di lucro, da Enti e/o gruppi di
cittadini, riferite alla fascia della scuola elementare e media
dell’obbligo, della scuola media superiore, artistica e musicale,
nonchè gli alunni delle scuole materne non statali;
b) gli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di
base ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della
legge regionale 13 settembre
1978, n. 59 . (
2)
Art. 5 - (Interventi volti a
favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e
l’accesso ai vari gradi di istruzione e di formazione
professionale)
Per favorire l’adempimento
dell’obbligo scolastico e facilitare l’accesso e la frequenza
dei cittadini capaci e meritevoli, ancorchè in situazioni di disagio
economico, familiare o sociale, al sistema scolastico e formativo,
verrà dato particolare sviluppo agli interventi per:
a) il trasporto e/o l’erogazione di facilitazioni per
l’acquisto dei titoli di viaggio;
b) i servizi mensa;
c) la fornitura dei libri di testo e di altro materiale didattico d' uso
individuale agli alunni della scuola dell’obbligo, nei limiti e
secondo quanto previsto al successivo articolo 20, ferme restando le
competenze di cui all’art. 43 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
(
3);
d) l’attivazione di forme di assicurazione contro eventi dannosi
connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e integrative di
trasporto, in carenza di altre forme assicurative;
e) la piena attuazione dell’integrazione nell’ambito delle
strutture scolastiche e formative degli svantaggiati e dei soggetti
portatori di handicap ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 517, e del
successivo articolo 7; (
4)
f) il pieno inserimento nell’ambito delle strutture scolastiche e
formative dei figli di emigrati rientrati in Italia;
g) la regolare scolarizzazione e la formazione professionale dei figli
dei nomadi di cui alla
legge regionale 16 agosto 1984, n. 41 ;
(
5)
h) l’erogazione di borse di studio per la prosecuzione degli studi
a studenti capaci e meritevoli, ancorchè in situazioni di disagio
economico, familiare o sociale e/o l’erogazione di assegni ai sensi
dell’art. 16 della presente legge;
i) l’erogazione di servizi residenziali direttamente predisposti o
convenzionati e/o buoni alloggio, per lo utilizzo debitamente documentato
di altre opportunità residenziali. Gli interventi di cui al presente
articolo sono prioritari rispetto a quelli previsti agli articoli
seguenti.
Art. 6 - (Interventi volti a
qualificare il sistema scolastico e formativo)
Per qualificare il sistema scolastico e
formativo e renderlo idoneo all’attuazione del diritto di ogni
persona all’istruzione e alla formazione, verrà dato
particolare sviluppo agli interventi per:
a) la fornitura e l’acquisto di attrezzature e materiale didattico,
ludico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio,
dotazioni librarie, in aggiunta agli interventi previsti dalle leggi
dello Stato e in riferimento alle dotazioni già esistenti presso i
singoli istituti;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili nei casi non
previsti dalla legislazione statale e regionale;
c) il sostegno a esperienze di sperimentazione organizzativa, in accordo
e collaborazione con gli organi collegali e territoriali di
partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche e formative;
d) le iniziative di aggiornamento degli operatori e di promozione
culturale integrata tra le diverse componenti della comunità
scolastica e formativa su proposta e con la collaborazione delle
istituzioni di cui alla lettera c) e con l’IRRSAE;
e) l’utilizzazione, ai fini scolastici ed educativi, delle
strutture collateriali, sportive, scientifiche appartenenti alla pubblica
amministrazione o ad altri soggetti, presenti sul territorio;
f) l’utilizzazione delle strutture scolastiche e formative ai fini
di promozione culturale e sociale in favore di tutta la comunità
territoriale, ai sensi e nei modi dell’articolo 12 della legge 1
agosto 1977, n. 517;
g) il sostegno a iniziative di orientamento e di raccordo tra scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro;
h) il sostegno a iniziative e attività complementari e formative,
parascolastiche ed extra scolastiche, attuate, anche in tempo non
scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse
componenti della comunità scolastica e della comunità sociale,
nonchè per lo sviluppo delle attività di formazione permanente,
anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative presenti
sul territorio.
Art. 7 - (Assistenza medica e
socio-psico-pedagogica)
Le funzioni relative ai servizi di medicina scolastica, ivi compresi gli
interventi di tipo specialistico e la assistenza a favore degli
svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap, sono di competenza dei
Comuni, che svolgono attraverso l’Unità sanitaria locale
competente per territorio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L’assistenza socio-psicologica connessa con i problemi pedagogici
relativi agli svantaggiati e ai soggetti portatori di handicap, è
prestata attraverso le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio,
in raccordo con la programmazione educativa e didattica di carattere
specifico secondo i criteri di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto
1977, n. 517.
Art. 8 - (Educazione
permanente)
Nel programma regionale di cui al successivo art. 9 sarà dato
particolare rilievo alla promozione d' un organico sistema di educazione
ricorrente e di educazione permanente per: (
6)
a) l’alfabetizzazione e/o la rialfabetizzazione degli adulti che
non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, anche attraverso
l’attuazione dei corsi delle 150 ore;
b) la formazione culturale di base;
c) la formazione e l’aggiornamento professionale;
d) lo studio e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali;
e) l’istituzione e l’attività delle “
Università per anziani ”;
f) l’organizzazione di attività culturali e formative per
persone che si trovino in istituzioni assistenziali, sanitarie e
detentive.
Saranno ricercate la collaborazione e la partecipazione diretta alla
programmazione, con proprie iniziative, di associazioni culturali,
sportive, ricreative presenti e operanti sul territorio, anche mediante
apposite convenzioni.
Titolo III
Programmazione e attuazione degli interventi
Art. 9 - (Programma triennale
regionale)
Ai sensi dell’art. 1, la Giunta regionale predispone un programma
triennale per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
Tale programma determina gli obiettivi generali da conseguire, le
priorità settoriali e territoriali, gli obiettivi specifici in
attuazione dell’
art.
3 e gli schemi delle relative convenzioni.
Il programma triennale viene approvato dal Consiglio regionale entro il
31 dicembre dell’anno che precede la scadenza di quello in vigore.
In prima applicazione il programma triennale sarà proposto dalla
Giunta regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
Art. 10 - (Funzioni dei
Comuni)
L’erogazione dei servizi di cui agli
artt. 5 e
6, è di competenza dei
Comuni.
I servizi possono essere gestiti dai Comuni direttamente o tramite le
singole scuole e istituti in base ad apposite convenzioni.
Il Consiglio comunale, sulla base delle linee programmatiche elaborate
dai distretti scolastici di riferimento e delle proposte degli enti e
delle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, approva il piano
annuale degli interventi che intende realizzare nell’anno
scolastico successivo (
7).
Entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni inviano alla Giunta regionale
il piano annuale corredato dal parere espresso dai distretti scolastici
di riferimento (
8).
La Giunta regionale, sentita, la competente commissione consiliare,
formula, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di riparto dei
contributi (
9).
Agli oneri necessari per assicurare i servizi di cui al primo comma, i
Comuni provvedono:
- con i contributi erogati dalla Regione;
- con i propri fondi di bilancio;
- con i proventi derivanti dalle quote a carico degli utenti ai sensi del
successivo
articolo 20.
Detti contributi vanno iscritti obbligatoriamente nelle apposite voci del
bilancio comunale e non possono essere distolti dalla loro destinazione.
(omissis) (
10)
La loro erogazione è vincolata al rispetto delle norme contenute
nella presente legge.
Anche ai fini di cui al comma precedente i Comuni inviano alla Regione,
al termine di ogni esercizio finanziario, il prospetto dimostrativo
dell’impiego dei fondi ricevuti e una relazione
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nel corso
dell’anno scolastico precedente.
Art. 11 - (Coordinamento e
documentazione)
La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i Comuni,
gli altri enti territoriali, le istituzioni di iniziativa sociale e
formativa presenti sul territorio e i distretti scolastici per lo
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Attraverso i propri strumenti di informazione, la Regione pubblica una
relazione annuale sull’attuazione e sui risultati della presente
legge, in base alla documentazione di cui all’articolo precedente e
a ogni altro resoconto presentato dai soggetti beneficiari dei
contributi.
Titolo IV
Modalità di attuazione
Art. 12 - (Servizi di
trasporto)
Il servizio di trasporto è attuato a
favore degli alunni della scuola materna e dell’obbligo provenienti
da località, frazioni, o comuni diversi da quello ove ha sede la
scuola frequentata, sempre che sussistano o per la distanza o per la
mancanza di idonei mezzi pubblici di trasporto o per particolari e
accertate condizioni di svantaggio fisico e psichico, obiettive
difficoltà di accesso alla scuola.
Gli interventi a favore degli allievi delle scuole e degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione
professionale, provenienti da Comuni diversi da quello ove ha sede la
scuola frequentata, consistono, di norma, in facilitazioni
nell’acquisto dei titoli di viaggio o in un concorso nelle spese di
trasporto secondo quanto previsto all’
articolo 20 (
11).
Possono essere concessi contributi a favore di istituti scolastici per
concorrere nei costi di trasporto sostenuti direttamente dagli istituti
medesimi per agevolare, con mezzi di trasporto propri, gli studenti
disagiati a raggiungere la sede. A tal fine i soggetti interessati
possono presentare domanda entro il 30 giugno di ogni anno e la Giunta
regionale formula, entro il 30 settembre successivo, il piano di riparto
dei contributi sulla base dei criteri stabiliti con proprio
provvedimento. (Capitolo n. 71230) (
12)
Il servizio di cui al primo comma si attua, di norma, da parte dei
Comuni, direttamente o attraverso convenzioni anche con i singoli
istituti scolastici.
I benefici sono attribuiti per l’intera durata dell’anno
scolastico e confermati negli anni successivi del corso degli studi, ove
permangano le situazioni di disagio economico, familiare o fisico.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad alunni
che, per particolari condizioni di svantaggio fisico, psichico o
sensoriale, siano costretti a servirsi di automezzi privati per
raggiungere la sede scolastica.
I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche
quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche
o parascolastiche che siano svolte fuori del territorio comunale ovvero
per attività educative e ricreative programmate dai Comuni o dalle
scuole o dalle strutture di formazione, in tempo non scolastico sia nel
periodo invernale che estivo, al fine di potenziare le opportunità
formative o per rispondere a esigenze di carattere sociale.
Art. 13 - (Servizi di
mensa)
Il servizio di refezione per gli alunni delle scuole materne e delle
scuole elementari e medie dell’obbligo e il servizio di mensa per
gli studenti delle scuole secondarie superiori, è gestito dai Comuni
sedi di istituti scolastici direttamente, anche in forma consorziale, o
mediante convenzione con soggetti esterni che diano garanzia sul livello
qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta
educazione alimentare.
Per gli allievi delle scuole e istituti di istruzione secondaria di
secondo grado e delle strutture di formazione professionale può
essere prevista anche la corresponsione di un concorso alle spese
sostenute presso esercizi e organizzazioni convenzionate, sulla base di
vincolanti indicazioni quantitative e qualitative.
I servizi possono essere assicurati anche dalle scuole stesse; in tal
caso sarà loro corrisposto un contributo per concorrere alle spese
sostenute.
Qualsiasi iniziativa nel campo del servizio di refezione e mensa deve
essere intrapresa e svolta in accordo con gli organi collegiali delle
scuole e degli istituti di istruzione e di formazione presenti nel
territorio servito.
Art. 14 - (Servizi
residenziali)
Gli alunni delle scuole secondarie superiori e delle strutture formative
che, a causa della mancanza nel Comune di residenza del tipo di scuola
prescelta e della distanza dalla stessa, si trovano nella necessità
di stabilirsi nel Comune ove ha sede la scuola o la struttura formativa
frequentata e si trovano in condizioni di disagio economico, familiare o
sociale, possono fruire di posti in pensionati e convitti, appartenenti
alla pubblica amministrazione o ad altri enti o iniziative sociali,
assegnati mediante concorso per titoli.
La Regione determina i criteri per il conferimento dei posti e per lo
svolgimento del concorso, in relazione alle condizioni economiche, della
situazione familiare, del merito e della distanza (
13).
I benefici vengono attribuiti per l’intera durata dell’anno
scolastico o formativo e vengono automaticamente confermati per gli anni
successivi del corso di studi, semprechè permangano le condizioni di
assegnazione.
Possono essere assegnati posti gratuiti presso nuclei familiari o
comunità, ad allievi della fascia dell’obbligo, al fine di
eliminare casi di evasione o inadempienza all’obbligo scolastico,
nelle situazioni di più grave disagio familiare o sociale.
Art. 15 - (Spettanza degli
oneri) (14)
L’organizzazione dei servizi di cui agli artt. 12, 13 e 14 e il
conferimento di contributi agli studenti anche se provenienti da altri
Comuni compete ai Comuni sede delle istituzioni scolastiche e formative.
(
15)
1 bis. Ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, i comuni
forniscono i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli
studenti della scuola primaria di cui al Capo II e al Capo III del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell’articolo I della legge 28 marzo 2003,
n. 53” e successive modificazioni. (
16)
1 ter. Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 1 bis
è quello di residenza anagrafica dello studente nelle ipotesi in
cui:
a) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione
Veneto ed è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede
legale nello stesso comune di residenza od in altro comune della Regione
Veneto;
b) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione
Veneto, ma è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede
legale in un comune situato fuori dal territorio veneto, purché
quest’ultimo comune non fornisca gratuitamente i libri di testo
allo studente. (
17)
1 quater. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma
1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e
dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, i
comuni, fatte salve le procedure già in atto per l’anno
scolastico 2016/2017, con decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018
curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli
alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione
attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta
del fornitore da parte delle famiglie stesse. (
18)
Art. 16 - (Assegni e borse
di studio)
In accordo con la programmazione regionale, i Comuni possono attribuire,
in relazione alle richieste presentate, assegni di studio volti a
soddisfare particolari bisogni non coperti dagli interventi previsti
negli articoli precedenti.
Tali assegni, di durata annuale, sono conferiti ad alunni della scuola
secondaria di secondo grado e delle strutture di formazione professionale
che abbiano conseguito la promozione o, se esterni, l’idoneità
alla classe successiva.
L’importo di tali assegni è stabilito tenendo conto di
particolari situazioni di disagio economico familiare o sociale;
l’assegno è confermato finchè permangono tali condizioni
e può essere cumulato con altri benefici.
Art. 17 - (Inserimento degli
svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap)
I Comuni programmano e realizzano anche ai
sensi della
legge
regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , con carattere di priorità,
interventi atti a favorire l’inserimento nelle normali strutture
scolastiche con le caratteristiche previste dalla lettera a) del primo
comma dell’
articolo
4 degli allievi in difficoltà di sviluppo e di apprendimento.
(
19)
In particolare, l’inserimento degli invalidi, degli emarginati,
degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap, è favorito
mediante la fornitura o il finanziamento dell’acquisto di
attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati,
nonchè mediante la concessione di assegni individuali o posti in
convitti, residenze, strutture di solidarietà sociale e utilizzando
ogni altro strumento che, d' intesa con il soggetto e la sua famiglia,
appaia idoneo a superare l’emarginazione.
La Regione concede appositi contributi alle scuole non statali per i
costi assistenziali da sostenere per i soggetti portatori di handicap.
Con propria deliberazione la Giunta regionale determina i termini e le
modalità per la presentazione delle domande e i criteri per
l’erogazione dei contributi. (
20)
Art. 18 - (Incentivi alla
partecipazione delle famiglie e alla cooperazione scolastica)
La Regione, sulla base di apposite
convenzioni elaborate in esecuzione e con le modalità di cui
all’articolo seguente, concede contributi per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche e formative di cui all’
art. 3, secondo comma.
Tali istituzioni devono presentare motivata domanda entro il 30 settembre
di ciascun anno per poter beneficiare dei contributi di cui al comma
successivo (
21).
Entro il 30 novembre (
22) di
ciascun anno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, forma il piano di riparto dei contributi sulla base dei
modelli associativi riconosciuti e convenzionati di cui al secondo comma
al precedente
articolo 3.
L’erogazione dei contributi è fatta in unica soluzione
subordinatamente al perfezionamento degli atti amministrativi previsti.
Gli enti o associazioni beneficiari sono tenuti a presentare la
documentazione contabile relativa e il resoconto annuale
sull’impiego dei contributi.
Art. 19 - (Convenzioni)
Le convenzioni di cui all’articolo precedente si riferiscono a
istituzioni che prevedono meccanismi stabili e vincolanti per
l’attuazione della effettiva partecipazione delle famiglie alla
organizzazione della scuola, e pertanto dovranno contenere specifiche
indicazioni relative a:
- la validità e la durata della convenzione;
- l’assenza di scopo di lucro;
- la dotazione e la manutenzione della scuola;
- l’esistenza di uno statuto e/o regolamento in armonia con le
norme generali sull’istruzione e con quelle specifiche emanate per
i singoli ordini di scuola;
- l’attuazione di quanto disposto dalla legge 30 luglio 1973, n.
477 e dal DPR 24 luglio 1974, n. 416;
- il riconoscimento della funzione pubblica delle istituzioni scolastiche
e formative;
- il trattamento giuridico ed economico del personale;
- l’indicazione delle quote di rimborso spese di gestione poste a
carico delle famiglie e degli oneri di funzionamento e degli organi di
partecipazione e di cooperazione scolastica;
- l’indicazione della quota a carico dell’ente erogante che
potrà variare anche in funzione degli obiettivi di cui
all’
art. 3, secondo
comma;
- l’indicazione delle modalità per la pubblicità dei
bilanci e la presentazione all’ente erogante dei rendiconti annuali
della gestione.
Art. 20 - (Contributi
dell’utenza)
Le famiglie degli utenti concorrono alle
spese per i servizi di cui all’
art. 5, lettere a), b), c), f) e i) con contributi rapportati
al loro reddito pro-capite e fissati annualmente dal Consiglio comunale.
(
23)
Art. 21 - (Abrogazione)
Titolo V
Disposizioni finanziarie
Art. 22 - (Riparto dei
fondi)
1. Il fondo regionale per il diritto allo studio, di cui al
successivo articolo 23, viene suddiviso in quattro quote fissate nel modo
seguente:
a) la prima quota, non inferiore all’87 per cento del fondo
complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti
agli
articoli 5 e
6.
b) la seconda quota, non superiore al 5 per cento del fondo complessivo,
è costituita per far fronte agli interventi previsti
all’articolo 8 e sarà ripartita dalla Giunta regionale, con
apposita normativa;
c) la terza quota, non superiore al 5 per cento del fondo complessivo,
è costituita per far fronte agli interventi previsti
all’
articolo 18.
d) la quarta quota, non superiore al 3 per cento del fondo complessivo,
è costituita per il funzionamento degli organi collegiali
territoriali e sarà ripartita dalla Giunta regionale secondo criteri
fissati dalla stessa.
2. La predetta prima quota sarà ripartita fra i Comuni della
Regione secondo i seguenti criteri:
a) 90% in rapporto alla popolazione scolastica, anche se proveniente da
altri Comuni, iscritta e frequentante le diverse istituzioni scolastiche
e formative aventi sede nel Comune;
b) 10% da riservare ai Comuni che si trovano a fronteggiare oneri
sproporzionati alla propria dimensione demografica ed esigenze
particolari valutate e definite in sede di piano di riparto.
3. Con proprie determinazioni esecutive, la Giunta regionale,
sentita la sesta Commissione consiliare, determina le percentuali secondo
cui il contributo assegnato ai Comuni, dovrà essere destinato a
specifici servizi tra quelli previsti agli articoli 5 e 6, con eventuale
vincolo di destinazione agli stessi.
4. I Comuni che non presentino il piano annuale degli interventi
di cui al quarto comma dell’
articolo 10 della
legge regionale 2 aprile 1985, n. 31
così come sostituito dall’articolo 3 della
legge regionale 10 luglio
1986, n. 26 , sono ammessi soltanto alla ripartizione della
percentuale del 90% della quota di cui al comma 2, lettera a) del
presente articolo.
5. I dati riguardanti la popolazione scolastica frequentante le
diverse istituzioni scolastiche e formative nei Comuni della Regione
saranno annualmente forniti dai Provveditorati agli studi per il tramite
del sovraintendente scolastico regionale.
6. L’erogazione della suddetta quota del fondo è
disposta in due rate annuali di pari importo; una prima a seguito della
eseguibilità acquisita dalla deliberazione di riparto annuale; una
seconda, a saldo, entro il 31 luglio di ogni anno.
7. I fondi così erogati debbono essere destinati dai Comuni
al finanziamento di specifici capitoli di spesa, riguardanti le materie
del diritto allo studio, secondo l’articolazione di interventi
prevista dalla presente legge. (
24)
Art. 23 - (Autorizzazioni di
spesa)
Art. 24 - (Variazione di
bilancio)
Note
(
12) Comma aggiunto da art. 34
legge regionale 5
febbraio 1996, n. 6 . L’art. 76 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n.
6 reca interpretazione autentica del comma che deve intendersi nel
senso che l’espressione “mezzi di trasporto propri” si
riferisce all’organizzazione del relativo servizio con mezzi di
trasporto a qualunque titolo rientranti nella disponibilità
dell’istituto scolastico erogatore del servizio di trasporto e con
la sola esclusione dei mezzi pubblici di trasporto di linea.
(
14) L’articolo 2 della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 16 dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 bis
e 1 ter “in ordine alla individuazione del comune competente a
fornire i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli
studenti della scuola primaria, producono effetti a valere
dall’anno scolastico 2011/2012”.
(
25) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
26) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO