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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (BUR n. 104/1991)

Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (BUR n. 104/1991) [sommario] [RTF]

DISCIPLINA DELL'ATTIVITà DI ESTETISTA.

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in conformità a quanto stabilito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1. (1)

Art. 2 - Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell'attività.

1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, da presentare allo sportello unico attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia. (2)
1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetista. (3) Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA. (4)
1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati. (5)
1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA. (6)
2. L'ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all'articolo 6.
2 bis. omissis (7)

Art. 3 - Programmazione.

omissis (8)

Art. 4 - Attività formativa.

1. Le azioni formative riguardanti l'attività di estetista sono predisposte e attuate ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche.
2. Tali azioni mirano, in particolare:
a) alla qualificazione finalizzata all'avvio all'attività dipendente di estetista, di durata biennale;
b) alla specializzazione, di durata annuale, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale;
c) alla formazione teorica, della durata di almeno 300 ore, finalizzata all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione;
d) all'aggiornamento, della durata di almeno 230 ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 1/1990;
e) alla specializzazione, della durata di almeno 900 ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 1/1990;
f) alla riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 1/1990.
3. L'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai corsi di cui al comma 2 compete al Dipartimento per i servizi formativi della Regione.

Art. 5 - Commissione d'esame.

1. La commissione d’esame di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è nominata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione. (9)
2. Le modalità di svolgimento dell’esame e le indennità spettanti ai membri della commissione d’esame di cui al comma 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale. (10)
3. omissis (11)
4. omissis (12)
5. omissis (13)
6. La struttura regionale competente in materia di formazione, a seguito del superamento dell’esame finale, rilascia un attestato di qualificazione professionale. (14)

Art. 6 - Regolamento comunale applicativo della legge.

1. Ciascun Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, (15) adotta un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale. (16)
2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) omissis (17)
b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonchè le norme sanitarie per gli addetti;
c) omissis (18)
d) la disciplina degli orari;
e) omissis (19)

Art. 7 - Commissione comunale consultiva.

omissis (20)

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione.

omissis (21)

Art. 9 - Sospensione e cessazione dell’attività.

1. Il Comune, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l’attività.
2. Il Comune stesso dispone la cessazione dell’attività quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.
3. La cessazione dell’attività è altresì disposta:
a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
b) quando l’attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990;
c) nell’ipotesi in cui l’attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i seguenti casi, nei quali il Comune può consentire la sospensione dell’attività:
1) per gravi indisponibilità fisiche;
2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell’Unità locale socio sanitaria. (22)

Art. 10 - Sanzioni amministrative.

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 12 della legge n. 1/1990 è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. (23)

Art. 11 - Accertamenti igienico sanitari.

1. Gli accertamenti relativi all'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinati allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, spettano al settore igiene pubblica dell'Unità locale socio sanitaria territorialmente competente.
2. Alla stessa autorità competono gli accertamenti circa l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.
3. I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Comune per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 9, o per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 12 - Abrogazione.



Note

(1) La legge regionale 6 aprile 1999, n. 16 ha dettato norme per la conversione delle autorizzazioni per l’esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall’art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 in attività di estetista e dell’attività di barbiere in attività di parrucchiere per uomo e donna.
(2) Comma così sostituito da comma 1 art. 28 legge regionale 6 luglio 2012, n. 28 , in precedenza sostituito da comma 1 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(3) Comma inserito da comma 2 art. 28 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(4) Periodo inserito da comma 1 art. 18 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(5) Comma inserito da comma 2 art. 28 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(6) Comma inserito da comma 2 art. 28 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(7) Comma abrogato da comma 1 art. 112 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 . In precedenza comma inserito da comma 2 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(8) Articolo abrogato da comma 3 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(9) Comma così sostituito comma 1 art. 29 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 , in precedenza sostituito da comma 1 art. 40 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (vedi anche art. 42 comma 1 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 che per un difetto di coordinamento sostituisce nuovamente le parole “Giunta regionale” con “Dirigente del dipartimento competente”).
(10) Comma così sostituito da comma 2 art. 29 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(11) Comma abrogato da comma 4 art. 29 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(12) Comma abrogato da comma 2 art. 40 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
(13) Comma abrogato da comma 4 art. 29 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(14) Comma così sostituito da comma 3 art. 29 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24
(15) Comma così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 che ha soppresso le parole “sentita la competente Commissione provinciale per l’artigianato (CPA)”.
(16) L’art. 1 comma 5 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 16 ha previsto un ulteriore termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 6 aprile 1999, n. 16
(17) Lettera abrogata da comma 4 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(18) Lettera abrogata da comma 4 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(19) Lettera abrogata da comma 4 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(20) Articolo abrogato da comma 5 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(21) Articolo abrogato da comma 6 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(22) Articolo così sostituito da comma 7 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(23) Articolo così sostituito da comma 8 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .


SOMMARIO

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