Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (BUR n. 104/1991)
Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (BUR n. 104/1991) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA
DELL'ATTIVITà DI ESTETISTA.
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in
conformità a quanto stabilito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
(
1)
Art. 2 - Requisiti, ambito e
modalità di esercizio dell'attività.
1. L’esercizio
dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni, corredata delle
autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n.
1 “Disciplina dell’attività di estetista” e
all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento
adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 6 della presente legge,
da presentare allo sportello unico attività produttive (SUAP)
secondo la normativa vigente in materia. (
2)
1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata
l’attività di estetista deve essere designato, nella persona
del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare
coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile
tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento
dell’attività di estetista. (
3) Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio
delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla
trasmissione della SCIA. (
4)
1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
(
5)
1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della
gestione o della sede dell’attività e la variazione del
responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.
(
6)
2. L'ambito e le modalità di esercizio della predetta
attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990,
e dal regolamento di cui all'articolo 6.
2 bis. omissis (
7)
Art. 3 - Programmazione.
Art. 4 - Attività
formativa.
1. Le azioni formative riguardanti l'attività di estetista
sono predisposte e attuate ai sensi degli
artt. 2 e
9 della
legge regionale 30 gennaio
1990, n. 10 e successive modifiche.
2. Tali azioni mirano, in particolare:
a) alla qualificazione finalizzata all'avvio all'attività dipendente
di estetista, di durata biennale;
b) alla specializzazione, di durata annuale, per i soggetti già in
possesso della qualifica professionale;
c) alla formazione teorica, della durata di almeno 300 ore, finalizzata
all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione;
d) all'aggiornamento, della durata di almeno 230 ore, per i soggetti
previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 1/1990;
e) alla specializzazione, della durata di almeno 900 ore, per i soggetti
previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 1/1990;
f) alla riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti
previsti dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 1/1990.
3. L'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai
corsi di cui al comma 2 compete al Dipartimento per i servizi formativi
della Regione.
Art. 5 - Commissione
d'esame.
1. La commissione d’esame di
cui all’articolo 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
è nominata con provvedimento del dirigente della struttura regionale
competente in materia di formazione. (
9)
2. Le modalità di svolgimento dell’esame e le
indennità spettanti ai membri della commissione d’esame di cui
al comma 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale.
(
10)
3. omissis (
11)
4. omissis (
12)
5. omissis (
13)
6. La struttura regionale competente in materia di formazione, a
seguito del superamento dell’esame finale, rilascia un attestato di
qualificazione professionale. (
14)
Art. 6 - Regolamento comunale
applicativo della legge.
1. Ciascun Comune, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, (
15) adotta un regolamento attuativo delle
disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto
dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali artigiane
più rappresentative a livello regionale. (
16)
2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) omissis (
17)
b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e
delle dotazioni tecniche, nonchè le norme sanitarie per gli addetti;
c) omissis (
18)
d) la disciplina degli orari;
e) omissis (
19)
Art. 7 - Commissione comunale
consultiva.
Art. 8 - Rilascio
dell'autorizzazione.
Art. 9 - Sospensione e
cessazione dell’attività.
1. Il Comune, accertata
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa
diffida, sospende l’attività.
2. Il Comune stesso dispone la cessazione dell’attività quando
vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.
3. La cessazione dell’attività è altresì disposta:
a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al
comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della
sospensione;
b) quando l’attività sia svolta in violazione delle
disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990;
c) nell’ipotesi in cui l’attività non venga svolta per
un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i seguenti casi, nei
quali il Comune può consentire la sospensione
dell’attività:
1) per gravi indisponibilità fisiche;
2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso
dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta
dell’Unità locale socio sanitaria. (
22)
Art. 10 - Sanzioni
amministrative.
1. L’applicazione delle
sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 12 della legge n.
1/1990 è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono accertate
le trasgressioni. (
23)
Art. 11 - Accertamenti
igienico sanitari.
1. Gli accertamenti relativi all'idoneità igienico-sanitaria
dei locali, delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinati
allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti
tecnici usati in detta attività, spettano al settore igiene pubblica
dell'Unità locale socio sanitaria territorialmente competente.
2. Alla stessa autorità competono gli accertamenti circa
l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.
3. I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Comune per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 9, o per l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'articolo 10 della presente legge.
Art. 12 - Abrogazione.
Note
(
1) La
legge regionale 6 aprile 1999, n. 16 ha
dettato norme per la conversione delle autorizzazioni per
l’esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall’art. 1
della legge 14 febbraio 1963, n. 161 in attività di estetista e
dell’attività di barbiere in attività di parrucchiere per
uomo e donna.
SOMMARIO