Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)
Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992) [sommario] [RTF]
NORME IN
MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1) (2)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (L'oggetto e le
finalità).
1. La presente legge disciplina, per quanto
di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e
delle province, nonchè il mutamento delle denominazioni dei comuni.
2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione
esercita i propri poteri tenendo presenti:
a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;
b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per
l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.
Art. 2 (I diversi procedimenti
legislativi).
1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni
dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale,
previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo
II.
2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa
dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente
legge e a norma dell'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
CAPO II
Le variazioni comunali
SEZIONE I
Il procedimento
Art. 3 (Le fattispecie possibili).
1. La variazione delle circoscrizioni
comunali può consistere:
a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più
comuni;
b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello
scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; (
3)
c) nella fusione per incorporazione di uno o più comuni
all’interno di altro comune contiguo; (
4)
d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.
2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere
conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di
comuni.
3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento,
parziale o totale, della precedente denominazione.
Art. 4 (L'iniziativa
legislativa).
1. L'iniziativa legislativa per la
variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai
soggetti di cui all'
articolo 20 dello Statuto, anche in difformità dal
programma regionale di cui all’articolo 10 bis. (
5)
2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un
comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa
aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur
rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del
territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del
numero e della regolarità delle sottoscrizioni anche in
conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A)”, (
6) è tenuto a far propria o a respingere la
richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel primo caso, la richiesta
è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste
al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto.
3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano
titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i
relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla
Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio
regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta,
dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.
4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3,
l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del
decorso di tre anni.
5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei
progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in
esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità;
negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra
la variazione proposta e i criteri generali indicati all’articolo
10 bis motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma
sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del
programma regionale. (
7)
6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa
legislativa spetta ai soggetti indicati dall'
articolo 20 dello
Statuto (
8) e, in caso di
impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme
previste al comma 3; la relazione illustrativa dei progetti di legge deve
indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche,
sociali ed economiche che sono alla base della proposta.
6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di
circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3
dell’articolo 3 , devono essere presentate alla regione entro e non
oltre il termine del 30 aprile (
9) dell’anno precedente a quello di rinnovo per scadenza
del mandato amministrativo anche di uno solo (
10) dei comuni interessati. (
11)
Art. 5 (Procedimento e
giudizio di meritevolezza). (12) (13)
1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le
popolazioni interessate ai sensi dell’articolo 6, delibera il
referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il
progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al
programma regionale oppure nell’ipotesi in cui, ricorrendo una
delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il
progetto di legge (
14)
riguardi l’iniziativa di fusione tra:
a) comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte
all’unanimità dei consiglieri votanti, l’iniziativa di
fusione;
b) comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre
anni;
c) comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio
associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni.
(
15)
1 bis. Le iniziative di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma
1, concernono tutti, e soltanto, i comuni che sono parte,
rispettivamente, della stessa unione di comuni e dell’esercizio
associato di funzioni e di servizi. (
16)
2. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale emana il
provvedimento, dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del
Consiglio regionale, ai fini dell’ulteriore prosecuzione del
procedimento legislativo. (
17)
3. Al fine dell’espressione del giudizio di meritevolezza da parte
del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare deve
acquisire il parere dei consigli comunali (
18) interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in
base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinchè questo
possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni
civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica
e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi
che sono a fondamento della variazione proposta, motivando
specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la
difformità dalle indicazioni del programma.
3 bis. Qualora i Consigli comunali (
19) non esprimano il parere entro il termine di 30 giorni
(
20) dal ricevimento della
richiesta, si prescinde dallo stesso. (
21)
4. Il voto negativo del Consiglio regionale (
22) comporta gli effetti previsti dall'
art. 47 del
regolamento del Consiglio regionale.
5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del
referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le
modalità di cui ai commi 2 e 3(
23). Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del
comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo
stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo
Statuto comunale.
5 bis. Non è comunque ammessa, in sede di variazione delle
circoscrizioni comunali, la assunzione di denominazioni recanti,
esclusivamente, toponimi geografici. (
24)
5 ter. La aggiunta alla denominazione del Comune di suffisso recante
toponimo geografico è disposta con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa richiesta
del Sindaco corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale adottata
con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. (
25)
Art. 6 – Procedure per
l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum.
(26)
1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di
cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 3 (
27) , l’individuazione delle
popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è
deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
La consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione
del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari
da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva
dell’area interessata al mutamento territoriale, nonché alla
mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare
rilievo per l’insieme dell’ente locale.
2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per
fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell’articolo 3, il
referendum deve in ogni caso riguardare l’intera popolazione dei
comuni interessati.
3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni
comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base
degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente
interessata; nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per
fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1
dell’articolo 3, si applicano i commi 3 bis e 5 bis del presente
articolo. (
28)
3 bis. Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione
dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, i
risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun comune
nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5
bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui
territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi. (
29)
4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni,
di cui all’articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione
dell’intero comune.
5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della
legge regionale 12 gennaio
1973, n. 1 , "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i
regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum
consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto
espressamente disposto dalla presente legge.
5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali
per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1
dell’articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli
comuni nei quali ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi
diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita nella misura
del 25 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 20
per cento degli aventi diritto al voto. Se per almeno uno dei comuni il
referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed
è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli
esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del
legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al
referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non
più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal
presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti
validamente espressi. (
30)
5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni
comunali, ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1
dell’articolo 3 (
31), o
della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3
dell’articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati
sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro
il 31 ottobre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale
dell’amministrazione. (
32)
Art. 7 (Le delibere
comunali).
1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano
in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere
sull’iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte, salvo
quanto disposto per le deliberazioni di cui all’articolo 5, comma
1, lettera a), a maggioranza dei consiglieri assegnati. (
33)
2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i
quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali
osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di
adesione, nonchè ai pareri.
3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta
regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate,
nonchè alle eventuali controdeduzioni del comune.
4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge,
le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi
oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4.
Art. 7 bis - Sondaggi della
popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni
interessati. (34)
Art. 7 ter - Procedimento
speciale di fusione per incorporazione. (36)
1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più
comuni in un comune contiguo è avviato con deliberazione adottata
con le modalità e le procedure previste dall’articolo 7,
preceduta dall’espletamento del referendum consultivo comunale di
cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”.
2. I comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi consigli comunali,
indicono il referendum qualora in ciascun comune interessato
all’incorporazione ne faccia richiesta il numero degli aventi
diritto al voto previsto dal rispettivo regolamento comunale. Le firme
dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il
deposito della richiesta e la regolarità di quest’ultima viene
accertata dal comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A
fronte dell’esito positivo della verifica, il referendum è
indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli
elettori dei comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in
base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato
attivo per le elezioni amministrative comunali.
4. Il referendum, svolto nel rispetto dell’articolo 133, secondo
comma, della Costituzione e secondo le norme degli statuti e dei
regolamenti comunali, è deliberato dai competenti organi comunali.
La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in
ciascun comune, può avere ad oggetto anche la modifica della
denominazione comunale.
5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, in ciascuno
dei comuni, ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed
è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono predisposti i
modelli della scheda di votazione e fornite ulteriori indicazioni
operative.
7. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni
elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al
termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i
verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della
consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla
proclamazione dei risultati.
8. A fronte dell’esito dei referendum i comuni interessati alla
procedura di incorporazione deliberano, entro e non oltre i successivi
trenta giorni, se procedere con l’approvazione dell’istanza
di fusione per incorporazione da presentare alla Giunta regionale.
L’istanza attesta l’avvenuto espletamento dei referendum e la
regolarità delle operazioni referendarie ed è corredata dal
verbale di proclamazione dei risultati.
9. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, verificata
la regolarità della stessa, la Giunta regionale approva il relativo
progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.
10. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge,
ad esclusione degli articoli 4, 5 e 6.
Art. 8 (Il provvedimento
legislativo di variazione delle circoscrizioni).
1. Con la legge regionale di variazione
delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità
di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi
in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni
interessate.
2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione
attraverso organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate
presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano
le condizioni di cui all'art. 9, comma 1, può essere prevista, in
alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso art. 9 e
dell'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale
delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la
soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la
revisione circoscrizionale.
Art. 8 bis - Spese per lo
svolgimento dei referendum. (37)
1. Alle spese per lo svolgimento dei referendum previsti dalla presente
sezione concorre anche il comune, secondo criteri e modalità
stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ove
l’iniziativa sia assunta, ai sensi dell’articolo 20 dello
Statuto, dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali oppure
dagli enti locali. (
38)
Art. 8 ter - Misure
premiali. (39)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della
legge regionale 27 aprile
2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali”, nei bandi regionali, anche di
settore, che prevedono la concessione di risorse a favore dei comuni,
sono stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito di
fusione di due o più comuni secondo la disciplina di cui alla
presente legge regionale.
SEZIONE II
I municipi e le unioni di comuni
Art. 9 (I municipi).
1. Può essere istituito un municipio:
a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione,
quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di
separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;
b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in
alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento,
quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui
alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a
1.000 abitanti.
2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo
scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di
operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione
e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un
comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori,
eletti fra candidati residenti nel municipio.
3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina
l'ambito territoriale e i servizi di base.
4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione
popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e
dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei
municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune,
in armonia con quanto previsto all'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonchè i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e
patrimoniali.
Art. 10 (L'unione di
comuni).
Art. 10 bis - Programma
regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei
Comuni. (41)
1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie
locali di cui alla
legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
“Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”,
predispone il programma di revisione delle circoscrizioni comunali e
delle fusioni dei Comuni e lo sottopone al Consiglio regionale per la
approvazione.
2. Il programma è redatto sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) appartenenza alla stessa Provincia o Città metropolitana;
b) superamento della frammentazione territoriale;
c) contiguità territoriale;
d) omogeneità economico, sociale e culturale;
e) rispetto di soglie demografiche minime;
f) appartenenza dei Comuni a più ambiti territoriali.
Art. 10 ter - Norma di prima
applicazione. (42)
1. In sede di prima applicazione della previsione di definizione del
programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle
fusioni dei Comuni di cui all’articolo 10 bis della presente legge,
la proposta di programma è definita dalla Giunta regionale entro
centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed una
volta approvata dal Consiglio regionale conserva validità fino alla
sua modifica ed integrazione con la stessa procedura di cui
all’articolo 10 bis.
SEZIONE III
Il programma
Art. 11 (I contenuti).
Art. 12 (I criteri).
Art. 13 (Il
procedimento).
Art. 14 (L'efficacia).
Art. 14bis - Riordino delle
circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana
CAPO III
Variazione delle circoscrizioni provinciali
Art. 15 (L'iniziativa
comunale).
1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il
mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della
Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi
nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di
indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti
della programmazione regionale.
2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il
procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma
dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o
aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi
rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di
variazione della circoscrizione provinciale.
3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con
riferimento agli altri criteri indicati dall'art. 16 della legge 8 giugno
1990, n. 142, devono contenere:
a) l'elenco dei comuni interessati all'istituzione della nuova provincia
o alla loro aggregazione ad altra provincia;
b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati
dell'ultimo censimento;
c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;
d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le
conseguenti variazioni delle restanti.
4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere
omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.
Art. 16 (Il parere
regionale).
1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti
all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta
regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera
comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di
invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui
l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta
l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima
di tre anni.
2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la
prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta
giorni, la proposta di parere.
3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di
cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso
favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art.
121 della Costituzione.
CAPO IV
Delega alle province
Art. 17 (Successione di comuni).
1. I rapporti conseguenti alla istituzione
di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono
definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della
Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle
persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui
all'
art. 8.
Art. 18 (Fusione o
separazione delle rendite e passività).
1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una
frazione, la provincia dispone di propria iniziativa o su richiesta dei
comuni o frazioni interessate o su iniziativa della Giunta regionale, la
fusione o la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività
e delle spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene.
Art. 19 (Regolamento di
confini e apposizione di termini).
1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti
delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia
competente per territorio provvede, per delega della Regione, su
richiesta di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o
all'apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni
interessati.
2. Qualora i comuni appartengano a province diverse, i provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 20 (Termini, direttive,
vigilanza e spese).
1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente
capo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta
dei consigli comunali interessati.
2. La Giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i
poteri di iniziativa e di vigilanza.
3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale si sostituisce
alla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate; in caso di diversi
e reiterati inadempimenti promuove il provvedimento di revoca.
4. La Giunta regionale trasferisce alle Province, con proprio
provvedimento, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni
delegate dalla presente legge.
Art. 20bis - Vigenza degli
atti regolamentari
1. In caso di fusione di due o più comuni in uno nuovo, sino
all'adozione da parte di quest'ultimo delle determinazioni di competenza,
continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali originari, i
regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla
data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune.
(
48)
Art. 21 (Norma
finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede:
- per quanto concerne le spese
per l'effettuazione dei referendum consultivi regionali con i fondi
stanziati al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio
approvato con
legge
regionale 28 gennaio 1992, n. 13 (
49) ;
- per le spese relative alle funzioni delegate alle province di cui al
capo IV con lo
stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio 1992.
CAPO V
Norme transitorie e finali
Art. 22 (Norma
transitoria).
Art. 23 (Abrogazione).
Art. 24 (Dichiarazione
d'urgenza).
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) Vedi quanto disposto
dall’articolo 10 in tema di “Contributo straordinario per le
fusioni di comuni” a valere per gli esercizi 2022 e 2023 della
legge regionale 15
dicembre 2021, n. 34 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2022”.
(
5) Comma modificato da comma 1
art. 2
legge
regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole:
“all’art. 38 dello Statuto” con le parole:
“all’art. 20 dello Statuto” e le parole: “anche
in difformità dal programma regionale disciplinato alla sezione III
del presente capo” con le parole: “anche in difformità
dal programma regionale di cui all’articolo 10 bis”.
(
6) Comma modificato da comma 2
art. 2 della
legge
regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole:
“all’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15” con
le seguenti: “al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)””.
1.Sono fatte salve le iniziative legislative di variazione delle
circoscrizioni comunali per fusione di comuni presentate alla data di
entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le iniziative dei
Comuni già deliberate e trasmesse alla Giunta regionale: ad esse si
applica la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 8 bis della
legge regionale 24 dicembre
1992, n. 25 così come, rispettivamente, modificati dagli
articoli 3 e 4 ed inserito dall’articolo 8 della presente
legge.”
(
18) Comma modificato da comma
5 art. 3 della
legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che
ha sostituito le parole: “Per il fine di cui al comma 2” con
le seguenti: “Al fine dell’espressione del giudizio di
meritevolezza da parte del Consiglio regionale” e ha soppresso le
parole: “e provinciali”.
(
27) Comma modificato da comma
1 art. 4 della
legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che
ha sostituito le parole: “di cui alle lettere a), b) e c)
dell’articolo 3” con le seguenti: “di cui alle lettere
a) e b), del comma 1, dell’articolo 3”.
(
31) Comma modificato da comma
5 art. 4 della
legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che
ha sostituito le parole: “ai sensi delle lettere a), b), c) e d)
del comma 1 dell’articolo 3,” con le seguenti: “ai
sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 3,”
(
33) Comma modificato da comma
1 art. 5 della
legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che
dopo le parole: “sono assunte” e prima delle parole: “a
maggioranza dei consiglieri assegnati” ha inserito le seguenti:
“, salvo quanto disposto per le deliberazioni di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a),”. In precedenza comma
sostituito da comma 1 art. 3
legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 .
1.Sono fatte salve le iniziative legislative di variazione delle
circoscrizioni comunali per fusione di comuni presentate alla data di
entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le iniziative dei
Comuni già deliberate e trasmesse alla Giunta regionale: ad esse si
applica la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 8 bis della
legge regionale 24 dicembre
1992, n. 25 così come, rispettivamente, modificati dagli
articoli 3 e 4 ed inserito dall’articolo 8 della presente
legge.”
SOMMARIO