Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 (BUR n. 120/2023) (Novellazione)

Legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 (BUR n. 120/2023) (Novellazione) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)

CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

Art. 1 – Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis (1)
2. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è abrogato.
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” ed alla conseguente cartografia di cui all’allegato A della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 e disposizioni di deroga.
1. Nel numero 3 della lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , le parole: “almeno 8.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 6.000 abitanti”.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , è inserita la seguente:
“d bis) rispetto della dimensione territoriale dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS).”.
3. Al comma 9 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , le parole: “anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all’articolo 12” sono soppresse.
4. Al comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , la parola: “triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale” e le parole: “, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo” sono soppresse.
5. La lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , come introdotta dal comma 2 del presente articolo, non si applica alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L’allegato A alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dall’allegato A alla presente legge.
Art. 3 – Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , è inserito il seguente:
omissis (2)
Art. 4 - Abrogazioni.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”

Art. 5 – Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , sostituito dal comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , sono inseriti i seguenti:
omissis (3)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , sostituito dal comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , le parole: “dai presidenti dei bacini imbriferi montani” sono sostituite dalle seguenti: “da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza”.
Art. 7 – Modifiche dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , le parole: “censimento generale” sono sostituite dalle seguenti: “censimento permanente”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , la parola: “decennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e le parole: “censimenti generali” sono sostituite dalle seguenti: “censimenti permanenti”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è inserito il seguente:
omissis (4)

CAPO III - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"

Art. 8 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Al comma 6 bis dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 , dopo le parole: “mandato amministrativo” sono inserite le seguenti: “anche di uno solo”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , sostituito dal comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , le parole: “, di iniziativa legislativa degli enti locali,” sono soppresse.
Art. 10 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e disposizioni transitoria.
1. Il comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , modificato dal comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , è sostituito dal seguente:
omissis (5)
2. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a valere per le iniziative legislative, presentate ed in esame, ivi comprese quelle già oggetto di indizione del referendum, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , è inserito il seguente:
omissis (6)
Art. 12 - Abrogazioni.

CAPO IV - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”

Art. 13 – Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e disposizioni di deroga.
1. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , modificato dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis (7)
2. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , modificato dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis (8)
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , modificato dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è inserito il seguente:
omissis (9)
4. Il comma 6 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , è abrogato.
5. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , come introdotta dal presente articolo, non si applica alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquisito la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del titolo II, del libro I, del codice civile e della disciplina regionale di attuazione.
6. Eventuali deroghe all’appartenenza al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS) sono valutate dalla Giunta regionale con riferimento alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che dimostrino una pluriennale attività a beneficio della realtà economica e sociale del territorio di riferimento ed i cui comuni facciano parte di altri organismi associativi riconosciuti a livello regionale.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 15 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO OMESSO


Note

(1) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 18 .
(2) Testo riportato al comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 18 .
(3) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(4) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
(5) Testo riportato al comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .
(6) Testo riportato dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .
(7) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
(8) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
(9) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1