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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 (BUR n. 120/2023) (Novellazione)
Legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 (BUR n. 120/2023) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO
INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA
(IPA)
CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile
2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali”
Art. 1 – Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
Art. 2 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali” ed alla conseguente cartografia di cui all’allegato
A della legge
regionale 27 aprile 2012, n. 18 e disposizioni di deroga.
1. Nel numero 3 della lettera d) del comma 3 dell’ articolo 8 della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 18 , le parole: “almeno 8.000
abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno
6.000 abitanti”.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’ articolo 8 della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 18 , è inserita la seguente:
“d bis) rispetto della dimensione territoriale dell’Ambito
Territoriale Sociale (ATS).”.
3. Al comma 9 dell’ articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ,
le parole: “anche ai fini della iscrizione nel registro delle
forme associative di cui all’articolo 12” sono soppresse.
4. Al comma 10 dell’ articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ,
la parola: “triennale” è sostituita dalla
seguente: “quinquennale” e le parole: “, nel
rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo”
sono soppresse.
5. La lettera d bis) del comma 3 dell’ articolo 8 della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 18 , come introdotta dal comma 2 del presente
articolo, non si applica alle forme associative esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. L’allegato A alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
è sostituito dall’allegato A alla presente legge.
Art. 3 – Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
Art. 4 - Abrogazioni.
Art. 7 – Modifiche
dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
“Norme in materia di unioni montane”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’ articolo 6
quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
, introdotto dal comma 1 dell’ articolo 18 della
legge regionale 24
gennaio 2020, n. 2 , le parole: “censimento
generale” sono sostituite dalle seguenti: “censimento
permanente”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 6
quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
, introdotto dal comma 1 dell’ articolo 18 della
legge regionale 24
gennaio 2020, n. 2 , la parola: “decennio” è
sostituita dalla seguente: “quinquennio” e le parole:
“censimenti generali” sono sostituite dalle seguenti:
“censimenti permanenti”.
3. Dopo il comma 3 dell’ articolo 6
quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
, introdotto dal comma 1 dell’ articolo 18 della
legge regionale 24
gennaio 2020, n. 2 , è inserito il seguente:
omissis ( 4)
CAPO III - Modifiche della
legge regionale 24
dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e
comunali"
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
Art. 10 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n.
25 “Norme in materia di variazioni provinciali e
comunali” e disposizioni transitoria.
1. Il comma 5 bis dell’ articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ,
modificato dal comma 4 dell’ articolo 4 della
legge regionale 30
gennaio 2020, n. 3 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 5)
2. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’ articolo 6 della
legge regionale 24
dicembre 1992, n. 25 , come da ultimo sostituito dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche a valere per le iniziative
legislative, presentate ed in esame, ivi comprese quelle già oggetto
di indizione del referendum, alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 11 - Inserimento
dell’articolo 8 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
Art. 12 - Abrogazioni.
Art. 13 – Modifiche
dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione” e disposizioni di
deroga.
1. Il comma 3 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ,
modificato dal comma 1 dell’ articolo 22 della
legge regionale 24
gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 7)
2. Il comma 4 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ,
modificato dal comma 1 dell’ articolo 22 della
legge regionale 24
gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)
3. Dopo il comma 4 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ,
modificato dal comma 1 dell’ articolo 22 della
legge regionale 24
gennaio 2020, n. 2 , è inserito il seguente:
omissis ( 9)
4. Il comma 6 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ,
è abrogato.
5. La lettera d) del comma 3 dell’ articolo 25 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 35 , come introdotta dal presente articolo, non si
applica alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano acquisito la
personalità giuridica di diritto privato ai sensi del titolo II, del
libro I, del codice civile e della disciplina regionale di attuazione.
6. Eventuali deroghe all’appartenenza al medesimo Ambito
Territoriale Sociale (ATS) sono valutate dalla Giunta regionale con
riferimento alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che dimostrino
una pluriennale attività a beneficio della realtà economica e
sociale del territorio di riferimento ed i cui comuni facciano parte di
altri organismi associativi riconosciuti a livello regionale.
CAPO V - Disposizioni finali
Art. 14 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 15 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
Note
SOMMARIO
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