Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 (BUR n. 175/2021) (Bilancio)
Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 (BUR n. 175/2021) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022
Art. 1 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione di partecipazione “Venezia
Capitale Mondiale della Sostenibilità”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per la costituzione della Fondazione di partecipazione
“Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”, con
sede legale a Venezia, avente la finalità di promuovere la
realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e
urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della
Laguna Veneta.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità
giuridica.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle spese per il
funzionamento e per il finanziamento delle attività della
Fondazione.
4. La Giunta regionale provvede, altresì, alle designazioni e nomine
dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel
rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente
articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022 si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico
e competitività”, Programma 03 “Ricerca e
Innovazione”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività
finanziarie”, del bilancio di previsione 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente
articolo, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi
2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14
“Sviluppo economico e competitività”, Programma 03
“Ricerca e Innovazione”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 2 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione “Cortina”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per la costituzione della Fondazione “Cortina”, con
sede in Cortina d’Ampezzo, avente come finalità la promozione
e l’organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino
assegnate al Comune di Cortina d’Ampezzo, nonché degli altri
eventi e iniziative sportive e culturali, di rilevanza nazionale e
internazionale, finalizzati allo sviluppo del turismo e alla
valorizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, con
particolare riguardo a quelli correlati ai Giochi Olimpici e Paralimpici
Invernali Milano Cortina 2026.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità
giuridica.
3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a partecipare alle
spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività
della Fondazione.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i
diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario e provvede
alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della
Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa
vigente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente
articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 si
fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07
“Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del
turismo”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività
finanziarie”, del bilancio di previsione 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente
articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi
2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07
“Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del
turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2022-2024.
1. All’
articolo 3 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 ,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine della rubrica sono aggiunte le
parole:
“, nonché concorso al finanziamento dei Giochi
Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”;
b) al comma 1 le parole:
“La Regione
del Veneto concorre” sono sostituite dalle seguenti:
“La Regione del Veneto, sulla base delle garanzie prestate
in fase di candidatura, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici
invernali Milano Cortina 2026, nonché
”;
c) al comma 2 le parole:
“dagli articoli da 1 a 4”
sono sostituite dalle seguenti:
“dagli articoli da 1 a
3”.
2. L’
articolo 4 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e
2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi
e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 4 - Contributo per la
realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.
1. Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di
Padova, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire
all’Azienda Ospedale Università di Padova un contributo
straordinario in conto capitale - conto costruzione, fino ad un importo
massimo di euro 300.000.000,00 a valere sull’esercizio 2024.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in un importo massimo di euro 300.000.000,00 per
l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05
“Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2022- 2024.
Art. 5 - Cofinanziamento
regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione
2021-2027.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai Programmi
comunitari relativi al periodo di programmazione 2021-2027, ai sensi
dell’
articolo 24 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”, sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e uno di
parte investimento, destinati al cofinanziamento delle attività che
realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse
dell’Unione europea e dello Stato.
2. L’utilizzo delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, in
coerenza con quanto previsto dall’articolo 51 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” avviene previa approvazione
da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei
documenti di programmazione comunitaria.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati in euro 19.900.000,00 per
l’esercizio 2022, euro 33.893.496,82 per l’esercizio 2023 ed
euro 27.393.496,82 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per
l’esercizio 2022, euro 18.923.987,28 per l’esercizio 2023 ed
euro 37.423.987,28 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
1. Dopo l’
articolo 3 quater della
legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 ,
inserito dall’articolo 5, comma 1, della
legge regionale 24 luglio 2020, n. 28
“Modifiche della
legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i
pagamenti”” è inserito il seguente articolo:
Omissis (
1)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 917.271,37 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024,
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16
“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01
“Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2022-2024.
Art. 7 - Monitoraggio
ambientale del radon nell’area del Monte Venda. (2)
1. Al fine di valutare i possibili effetti sulla salute associati
all’esposizione a radon nell’area del Monte Venda, la Regione
del Veneto, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto, predispone un monitoraggio ambientale,
finalizzato a caratterizzare l’esposizione a radon in tale area.
2. Sulla base degli esiti di tale monitoraggio, sarà valutato
l’avvio di un programma di sorveglianza sanitaria per i soggetti
coinvolti.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00, per l’esercizio 2022, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della
salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia
sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di
previsione 2022-2024.
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
“Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il
funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della
Regione del Veneto”.
1. All’
articolo 30 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 ,
come sostituito dall’articolo 15, comma 4, della
legge regionale 23 febbraio
2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
omissis (
3)
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
omissis (
4)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 230.000,00 per l’esercizio 2022, euro
235.000,00 per l’esercizio 2023 ed euro 245.000,00 per
l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2022-2024.
Art. 9 - Piano di supporto
agli Enti Locali per il PNRR.
1. Al fine di approfondire le opportunità per Comuni, Città
Metropolitana di Venezia e Province derivanti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e di garantirne corretta e tempestiva
attuazione, la Giunta regionale costituisce una struttura di progetto
dedicata, in collaborazione con Anci e Upi, avente compiti di supporto e
coordinamento necessari all’efficace attuazione del Piano sul
territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta è
autorizzata a istituire un Fondo regionale per l’assegnazione di
contributi per la gestione delle procedure legate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, da destinare agli enti locali quali soggetti
attuatori di progetti.
3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente
Commissione consiliare, i criteri di riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Gli strumenti di cui al presente articolo si integrano con quelli
già previsti per il supporto dell’azione di Comuni, Province,
Città metropolitana e Regioni di cui al decreto legge, convertito
con modificazioni, 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti
per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia.”.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre
autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie
con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 10 - Contributo
straordinario per le fusioni di comuni.
1. Al fine di dare un avvio decisivo alla riorganizzazione territoriale
dei comuni, è istituito un fondo straordinario per gli anni 2022 e
2023 destinato alle fusioni dei comuni che saranno portate a compimento
entro il 31 dicembre 2023.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, acquisito il parere del CAL e della competente
Commissione consiliare, individua i parametri per l’erogazione dei
contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023,
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni
con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 11 - Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
1. Al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e
accessibilità all’informazione a copertura dell’intero
territorio regionale ed a garanzia della maggiore trasparenza e
facilità di documentazione, anche in considerazione delle
particolari caratteristiche dei territori locali e montani, è
istituito il Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione finalizzato all’erogazione di contributi
per incentivare e sostenere il pluralismo e l’innovazione
tecnologica e infrastrutturale nel settore dell’informazione e
della comunicazione, a favore delle emittenti radiotelevisive e delle
testate giornalistiche on line con sede operativa in Veneto.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
bilancio annuale, la Giunta regionale, sentito il CORECOM Veneto, anche
in considerazione del contesto economico di riferimento e tenuto conto di
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2017, n. 146 “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo
per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore
delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, definisce, nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile,
i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma
1, diretti a favorire, tra l’altro:
a) lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e infrastrutturale, con
riferimento alle piccole realtà territoriali locali, montane o
comunque riferite a zone circoscritte;
b) le iniziative volte a sostenere le trasmissioni nel campo sociale e
sanitario con particolare riferimento all’uso della comunicazione
d’emergenza e dei servizi per non vedenti e non udenti;
c) le forme di aggregazione attraverso consorzi ed altre forme
consortili.
3. In sede di prima applicazione, limitatamente all’anno 2022, la
Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, determina i criteri e le modalità di
erogazione del contributo con l’assegnazione di almeno il 40 per
cento del contributo stanziato a valere sul fondo di cui al comma 1 per
l’anno 2022 a favore delle emittenti radiofoniche, con particolare
riguardo a quelle aventi carattere comunitario in ambito locale.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 750.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di
pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 12 - Piano per il
contrasto alla diffusione delle patologie della vite.
1. Al fine di attivare un Piano per il contrasto alla diffusine delle
patologie della vite, con particolare riguardo ai giallumi e alle
malattie del legno, diretto alla definizione e attivazione di interventi
di ricerca e sperimentazione, monitoraggio attivo, gestione della
coltivazione per la difesa della coltura, formazione e informazione,
nonché a porre in essere misure di carattere organizzativo volte
alla prevenzione dei danni e alla costituzione e rafforzamento di
specifici fondi di mutualizzazione, è istituito il Fondo per il
contrasto alla diffusione delle patologie della vite.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge definisce il Piano di cui al comma 1 e le
relative azioni nel rispetto della normativa comunitaria. Per la
predisposizione e attuazione del Piano la Giunta regionale può
avvalersi dei propri enti strumentali, di enti ed istituti di ricerca, di
organismi associativi compartecipati dagli agricoltori per la difesa
attiva delle colture operanti in Veneto, dei consorzi di tutela
riconosciuti, degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
legge regionale 9
agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale
degli organismi di formazione accreditati” e degli organismi di
consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016
“Istituzione del sistema di consulenza aziendale in
agricoltura”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e
2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16
“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01
“Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2022-2024.
Art. 13 - Intervento regionale
a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare
esistente.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi a supporto
degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente
così come previsti e disciplinati dall’
articolo 8 della
legge regionale 6
giugno 2017, n. 14 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggi” al fine di promuoverne la salvaguardia e la
valorizzazione.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare,
determina le modalità, i termini e le priorità per
l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio
ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto
del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2022-2024.
Art. 14 - Modifiche degli
articoli 13 e 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 13 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
omissis (
5)
2. All’
articolo 47, comma 4, della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
omissis (
6)
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico
locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 15 - Finanziamento dei
“Contratti di Fiume” per promuovere i processi partecipativi
per la gestione condivisa del fiume e del suo territorio. (7)
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare ed incentivare i
“Contratti di Fiume”, strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione
delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06
“Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 16 - Contributi ai
comuni per l’acquisto, l’installazione, l’attivazione e
l’allacciamento di colonnine elettriche.
1. Al fine di incentivare la mobilità elettrica attraverso la
realizzazione di una rete di ricarica diffusa e omogenea in tutto il
territorio veneto, la Giunta regionale è autorizzata a erogare
contributi ai comuni per l’acquisto, l’installazione,
l’attivazione e l’allacciamento di colonnine elettriche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina le modalità e i criteri per l’erogazione dei
contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 100.000,00
per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”,
Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2022-2024.
Art. 17 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
-
Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34
(BUR n. 175/2021) (Bilancio)
-
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE 2022
-
-
Art. 1 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione di partecipazione “Venezia
Capitale Mondiale della Sostenibilità”.
-
Art. 2 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione “Cortina”.
-
Art. 3 - Modifiche alla
legge
regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge
di stabilità regionale 2020”.
-
Art. 4 - Contributo per la
realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.
-
Art. 5 - Cofinanziamento
regionale di programmi dell’Unione europea per la
programmazione 2021-2027.
-
Art. 6 - Modifica alla
legge
regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione
dell’Agenzia veneta per i pagamenti”.
-
Art. 7 - Monitoraggio ambientale
del radon nell’area del Monte Venda. (2)
-
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n.
47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle
spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in
recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito
con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione
e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del
Veneto”.
-
Art. 9 - Piano di supporto agli
Enti Locali per il PNRR.
-
Art. 10 - Contributo
straordinario per le fusioni di comuni.
-
Art. 11 - Fondo per il pluralismo
e l’innovazione dell’informazione.
-
Art. 12 - Piano per il contrasto
alla diffusione delle patologie della vite.
-
Art. 13 - Intervento regionale a
favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio
immobiliare esistente.
-
Art. 14 - Modifiche degli
articoli 13 e 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”.
-
Art. 15 - Finanziamento dei
“Contratti di Fiume” per promuovere i processi
partecipativi per la gestione condivisa del fiume e del suo
territorio. (7)
-
Art. 16 - Contributi ai comuni
per l’acquisto, l’installazione, l’attivazione e
l’allacciamento di colonnine elettriche.
-
Art. 17 - Entrata in vigore.