Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 (BUR n. 61/1994)
Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 (BUR n. 61/1994) [sommario] [RTF]
NORME IN
MATERIA DI USI CIVICI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative in
materia di usi civici trasferite con DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e con DPR
24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge disciplina l'accertamento
della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso
previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e per renderle uno
strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni,
all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla
tutela e valorizzazione ambientale.
Art. 2 - Ambito di
applicazione.
1. Sono terre di uso civico, ai fini
della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti
di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari
comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre
derivanti da scioglimento di promiscuità, da permute con altre terre
di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n.
1766/1927, da acquisti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e
dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da
provvedimenti di estinzione di usi civici.
2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le
costruzioni realizzate su terreno di uso civico.
3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente
legge i beni di cui al comma 1 e 2 di proprietà collettiva delle
generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già
costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.
Art. 3 - Competenze
regionali.
1. In relazione alle funzioni
amministrative di cui alla presente legge, al Dipartimento per le Foreste
e l'Economia Montana spettano:
a) l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico;
b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da
parte della Giunta regionale;
c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle
terre di uso civico.
Art. 3 bis - Comitati per
l’amministrazione separata dei beni di uso civico. (1)
1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile
1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione
separata dei beni civici frazionali.”, con decreto, indice le
elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per
l’amministrazione separata dei beni di uso civico.
1 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le
procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la
costituzione o il rinnovo dei comitati per l’amministrazione
separata dei beni di uso civico. (
2)
Art. 3 ter - Benefici
regionali a favore delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.
(3)
1. Le amministrazioni separate dei beni di uso civico regolarmente
costituite, hanno titolo ad accedere ai finanziamenti regionali secondo
le aliquote previste per gli enti locali.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad operare, anche avvalendosi
di specifica attività di consulenza, una ricognizione in ordine alle
linee di finanziamento disponibili cui possono accedere le
amministrazioni separate dei beni di uso civico al fine di fornire alle
stesse la necessaria assistenza tecnica nello studio e nella
progettazione degli interventi finanziabili.
Art. 4 - Accertamento delle
terre di uso civico.
1. La Giunta regionale, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette
ai comuni, ove esiste, l'elenco delle terre di uso civico indicando i
relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la
richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.
2. L'elenco, entro trenta giorni, è comunicato dai comuni ai
comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio
per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e
presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i
successivi trenta giorni.
3. I comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei
successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia
sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque
esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre
non ricomprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il
procedimento di verifica delle stesse.
4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive
delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso
termine di cui al comma 3.
5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana:
a) i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni
abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 7;
b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento;
c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;
d) forma l'inventario delle terre di uso civico già accertate e
delle terre per le quali è promossa la verifica o già
verificate con esito negativo.
6. Le terre in promiscuità di cui all'articolo 8 della legge
n. 1766/1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti
partecipanti alla stessa.
7. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi
nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli usi
civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
8. Per i beni di cui al comma 3 dell'articolo 2 la Giunta
regionale trasmette gli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo
al comitato per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di cui
all'articolo 26 della legge n. 1766/1927 e all'articolo 64 del regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
9. Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma
8, su proposta dell'amministrazione separata, la Giunta regionale nomina
periti esterni con specifica competenza in materia, i cui compensi sono
calcolati sulla base delle tariffe professionali. La Regione concorre
nelle spese nella misura massima del settantacinque per cento (
4) degli importi ammissibili.
Art. 5 - Assegnazione a
categoria.
1. La Giunta regionale assegna, con
proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a), b)
previste dall'articolo 11 della legge n. 1766/1927.
2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di
destinazione è concessa soltanto per i terreni assegnati alla
categoria a).
3. Le terre assegnate alla categoria b), la cui ripartizione
è sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione
previsto dall'articolo 13 della legge n. 1766/1927, possono essere
gestite temporaneamente a norma dell'articolo 15 della medesima legge.
Art. 5 bis - Regime giuridico.
(5)
1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I
beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di
terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.
2. I comuni ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, a
seguito dell’accertamento di cui all’articolo 4, provvedono
(
6) ad annotare entro novanta
giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato
al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3
dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei
beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione
"Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio
dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e
della
legge
regionale 22 luglio 1994, n. 31 ". Il vincolo è riconosciuto di
interesse generale.
3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente
costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto
privato. (
7)
4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei
beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei
componenti assegnati i seguenti atti:
a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie
consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico
vigente;
b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico.
5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei
frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle
deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale.
Art. 6 - Convalida delle
autorizzazioni.
1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione
o al mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in
assenza di assegnazione alla categoria a) di cui all'articolo 11 della
legge n. 1766/1927, quando l'atto di alienazione è stato stipulato e
trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione è stato
realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - Sanatoria edilizia e
sclassificazione dei terreni.
1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la
prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione
possono ottenere la sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui
all'articolo 8 della presente legge.
2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune
interessato, che delibera sentito il comitato frazionale se esistente,
può disporre la sclassificazione di terre di uso civico che hanno
irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione
funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di
occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.
3. Per i beni di cui all'
articolo 2, comma 3, la Giunta regionale delibera su richiesta
motivata del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso
civico.
Art. 8 - Autorizzazione
all'alienazione e al mutamento di destinazione.
1. Per l'alienazione o mutamento di
destinazione delle terre di uso civico, il Comune, sentiti i comitati
frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata
dei beni di uso civico di cui all'
articolo 2, comma 3, richiedono (
8) l'autorizzazione alla struttura regionale competente in
materia di usi civici (
9) ai
sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41
del regio decreto n. 332/1928.
2. La struttura regionale competente in materia di usi civici
(
10) autorizza il mutamento
di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le
finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del regio
decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico.
(
11)
3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola
di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano
realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata
autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonchè il diritto
di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni.
Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini
della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente
originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto
di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.
4. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata
dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di
destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di
opere pubbliche d'interesse della collettività.
Art. 9 - Utilizzo dei beni di
uso civico. (12)
1. I beni di uso civico devono essere utilizzati secondo la loro
vocazione naturale, valorizzando le relative funzioni di produzione
agro-silvo-pastorale, nonché di salvaguardia del paesaggio e
dell’ambiente, garantendo comunque il soddisfacimento dei diritti
essenziali di uso civico delle collettività titolari degli stessi.
2. I comuni e le amministrazioni separate dei beni di uso civico
gestiscono e utilizzano i propri beni silvo-pastorali di uso civico in
conformità ai piani economici di riassetto forestale approvati ai
sensi dell’articolo 23 della
legge regionale 19 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale”.
Art. 10 - Forme organizzative
di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).
1. Le terre di uso civico
appartenenti alla categoria a) sono gestite:
a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni
di uso civico, anche in forma associata; (
13)
b) mediante concessione anche ai sensi dell’articolo 6 (
14) del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 (
15) dei beni
(
16) di uso civico che
costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini
produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale i beni stessi sono
destinati (
17) per legge, a
favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori
agricoli professionali, con priorità a quelli residenti nel comune
intestatario delle terre stesse. (
18)
2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione
separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico,
sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al
miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a
favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso
civico.
Art. 11 - Vigilanza.
1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non
è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e
danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei comuni
ed alle amministrazioni separate per i territori di competenza, agli
agenti del corpo forestale dello Stato, nonché al personale
regionale di cui all'articolo 4 della
legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .
(
19)
2. Il Presidente della Giunta regionale ordina, previa diffida, il
ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il
rilascio delle terre occupate entro il termine di 60 giorni dalla
notifica dell'atto.
Art. 12 - Abrogazione.
Art. 13 - Norma
finanziaria.
Note
(
1) Articolo inserito da comma 1
art. 1
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 5 . Nel testo licenziato
dall’aula per mero errore materiale e scritto
“fazionali” anzichè “frazionali” nel titolo
della legge 17 aprile 1957, n. 278. Vedi avviso di rettifica in BUR n.
34/2005.
(
6) Comma così modificato da
comma 1 art. 2
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che
ha sostituito le parole “La Regione, a seguito
dell’accertamento di cui all’articolo 4, provvede” con
le parole “I comuni ovvero le amministrazioni separate dei beni di
uso civico, a seguito dell’accertamento di cui all’articolo
4, provvedono”.
(
9) Comma così modificato da
comma 1 art. 3
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che
ha sostituito le parole “al Dirigente generale del Dipartimento per
le foreste e l’economia montana” con le parole “alla
struttura regionale competente in materia di usi civici”. Il comma
era stato modificato da art. 43 comma 1 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 che
aveva sostituito le parole Giunta regionale con le parole Dirigente
generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana.
(
10) Comma così
modificato da comma 2 art. 3
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che
ha sostituito le parole “Il Dirigente generale del Dipartimento per
le foreste e l’economia montana” con le parole “La
struttura regionale competente in materia di usi civici”. Il comma
era stato modificato da art. 43 comma 1 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 che
aveva sostituito le parole Giunta regionale con le parole Dirigente
generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana.
(
13) Lettera così
modificata da comma 1 art. 5
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che
ha sostituito le parole “nelle forme previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile” con
le parole “anche in forma associata”.
(
15) Lettera così
modificata da comma 2 art. 5
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che
ha aggiunto dopo le parole “mediante concessione” le parole
“anche ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228”.
(
18) Lettera così
modificata da art. 11
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che
sostituisce le parole “e imprenditori agricoli a titolo
principale” con le parole “, imprenditori agricoli e
imprenditori agricoli professionali , con priorità a quelli”.
(
19) La
legge regionale 6 agosto 1987, n. 42
è una legge di novellazione integrazione della
legge regionale 15 novembre 1974, n.
53 e l'art. 4 stabilisce che "1. Le funzioni di vigilanza e
l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza
regionale ai sensi dell'art. 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono
esercitati anche al Dipartimento per le foreste e l'economia montana
della Giunta regionale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia
montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore
a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono
destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge
sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del
codice di procedura penale".
(
20) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
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