Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (BUR n. 6-1/2009)
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (BUR n. 6-1/2009) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO
2009
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi
dell’
articolo 2, comma 3, lettera a) della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
1.534.481.447,00 per l’esercizio 2009, in euro 229.010.000,00 per
l’esercizio 2010 ed in euro 208.562.000,00 per l’esercizio
2011.
Art. 2 - Rifinanziamenti e
fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2009 e pluriennale 2009-2011, in relazione a leggi settoriali di spesa,
la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità
della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla
presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2009, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 nelle misure indicate nelle Tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Contributo
straordinario per il ripascimento e il ripristino degli arenili.
1. Per il ripascimento e il ripristino degli arenili gravemente erosi e
danneggiati a seguito delle eccezionali mareggiate, la Giunta regionale
eroga, a favore dei comuni costieri, un contributo straordinario, per
l’esercizio 2009, di euro 2.000.000,00 ciascuno ai comuni di Jesolo
e Chioggia, per difese a mare strutturali e di euro 500.000,00 al comune
di Cavallino-Treporti.
2. Per gli interventi previsti dall’
articolo 6, comma
secondo, della
legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 come
modificato dall’
articolo 19 della
legge regionale 16 agosto 2002, n. 27
è assegnato un finanziamento aggiuntivo di euro 2.000.000,00 per
l’esercizio 2009.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 6.500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni
fluviomarittime” del bilancio di previsione 2009.
Art. 4 - Intervento regionale
straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle
Province del Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
stipulare accordi di programma con le amministrazioni provinciali al fine
di promuovere gli interventi urgenti di messa a norma, nonché di
adeguamento degli edifici scolastici di loro competenza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2009 e in euro
10.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0173 “Interventi infrastrutturali per
l’istruzione” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
Art. 5 - Misure agevolative
per i canoni di concessione sui passi carrabili.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli accessi-passi carrabili ad
uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete
viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto
Strade SPA costituita con
legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29
“Costituzione di una società di capitali per la progettazione,
esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”
sono assoggettati ad un canone annuo di concessione di euro 20,00,
qualora la larghezza dell’accesso risulti pari od inferiore a sei
metri lineari.
2. Le misure agevolative di cui al comma 1 trovano applicazione solo per
un accesso-passo carrabile all’interno della proprietà.
3. Resta confermata l’esenzione dal pagamento dei canoni annui di
concessione per gli accessi-passi carrabili ad uso privato e agricolo, se
unici nell’ambito della proprietà, qualora la larghezza
dell’accesso risulti pari od inferiore a quattro metri lineari.
Art. 6 - Patto di
stabilità interno degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione
del Veneto.
1. In ottemperanza ai principi di coordinamento della finanza pubblica
stabiliti dalla vigente normativa statale, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2009 il complesso delle spese correnti e
delle spese in conto capitale, calcolato dalle amministrazioni pubbliche
regionali di cui all’
articolo 49 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”,
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sul patto di
stabilità interno, deve essere conteggiato al netto delle spese
correnti e delle spese in conto capitale destinate dalla Regione alle
medesime amministrazioni per trasferimenti costituenti contributi
straordinari e/o finalizzati a specifiche attività.
2. In conformità con quanto previsto dall’articolo 77 ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno relativo agli anni 2009-2011 da parte delle
amministrazioni regionali di cui al comma 1, si applicano al soggetto
inadempiente le medesime conseguenze previste dal legislatore statale nel
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte
delle Regioni.
Art. 7 - Istituzione
dell’IRAP come tributo proprio regionale. (1) (2)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)”, è istituita
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che
assume la natura di tributo proprio della Regione.
2. In attesa dell’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, per la disciplina del tributo e le connesse procedure
applicative, trovano applicazione le disposizioni previste dalla
normativa statale vigente.
3. Resta salvo quanto previsto dall’
articolo 3 della
legge regionale 17
dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi
regionali”.
Art. 8 - Adeguamento delle
aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.
1. A decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 226 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, le
aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive
variate con legge regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate come segue:
[
a) l’aliquota fissata all’articolo 2, comma 1
della legge
regionale 26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura
pari al 4,82 per cento;] (
3)
b) l’aliquota di cui all’
articolo 4, comma 1
della
legge
regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura
pari al 2,90 per cento;
c) l’aliquota fissata all’
articolo 5, comma 2
della
legge
regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura
pari al 3,35 per cento;
d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere
dall’anno 2009 l’aliquota dell’IRAP per le cooperative
sociali di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” aventi un valore della produzione netta non superiore a
100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell’albo
regionale delle cooperative sociali di cui all’
articolo 5, comma 2,
lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura
del 2,35 per cento;
e) l’aliquota di cui all’
articolo 2, comma 1
della
legge
regionale 17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura
pari al 7,50 per cento e, limitatamente all'attività non
istituzionale esercitata, nella misura pari al 2,90 per cento.
2. All’articolo 2, comma 2 della
legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36
le parole:
“è ridotta, per il solo anno d’imposta
2009, di un ulteriore punto percentuale” sono sostituite dalle
seguenti:
“è fissata, per il solo anno d’imposta
2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non
istituzionale esercitata, nella misura dell’1,90 per
cento”.
3. Resta salva l’esenzione prevista dall’
articolo 5, comma 1
della
legge
regionale 21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui
all’
articolo
2, comma 1, lettera b) della
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
Art. 9 - Cessione della
partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n.
47 “Partecipazione azionaria della regione alle S.p.A.
“EDILVENEZIA” ed “EDILCHIOGGIA”, aziende a
prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi
di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia.” e
successive modificazioni.
1. La Giunta regionale è autorizzata, nell’ambito di un
processo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali a cedere la
partecipazione regionale acquisita ai sensi della
legge regionale 5 settembre 1974, n.
47 e successive modificazioni.
2. Le somme derivanti dall’alienazione di partecipazioni azionarie
di cui al comma 1, quantificate in euro 130.000,00 per l’esercizio
2009, vengono introitate nell’upb di entrata E0176
“Alienazione di titoli e partecipazioni”, allocata nel Titolo
IV “Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di
capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto
capitale”, categoria C0035 “Alienazione di beni”, del
bilancio di previsione 2009.
3. A decorrere dall’alienazione delle partecipazioni azionarie di
cui al comma 1, sono abrogate la
legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 e
la
legge regionale
5 agosto 1997, n. 29 .
Art. 10 - Acquisto di azioni
della Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale
partecipazione pubblica.
1. La Giunta regionale è autorizzata, per il tramite di Veneto
Sviluppo SPA, ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie
della Sistemi Territoriali SPA, già detenute da Trenitalia SPA, al
fine di garantire la partecipazione totalitaria alla società stessa.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 33.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al
capitale sociale” del bilancio di previsione 2009.
Art. 11 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla costituenda Fondazione Ca’ Vendramin.
(4)
1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo economico e la
tutela del territorio del Delta del Po, è autorizzata a partecipare,
in qualità di socio fondatore, alla costituenda Fondazione Ca’
Vendramin, con sede a Taglio di Po (Rovigo).
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari alla partecipazione della Regione alla fondazione di cui al
comma 1.
3. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i
diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del
Veneto.
4. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad erogare alla
fondazione di cui al comma 1 un contributo annuale per la gestione e il
funzionamento.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0087 “Interventi per
l'assetto territoriale” del bilancio di previsione 2009.
Art. 12 - Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
“Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione
dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni e
alla legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive
modificazioni.
1. All’
articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge regionale 20 gennaio 2000, n.
1 le parole
“per l’avvio dell’impresa”
sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’
articolo 7 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
è inserito il seguente:
omissis (
5)
3. All’
articolo 2, comma 1, della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
le parole
“nuove” e
“che non si configurino
come continuazione di imprese preesistenti” sono soppresse.
4. Il comma 1 ter dell’articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 ,
come da ultimo modificato dal comma 1 dell’articolo 28 della
legge regionale 3
ottobre 2003, n. 19 , è abrogato.
5. Dopo l’
articolo 11 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
è inserito il seguente:
omissis (
6)
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 5,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e
2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0204
“Azioni a sostegno dell’imprenditoria” del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
Art. 13 - Agevolazioni
regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle
piccole e medie imprese venete.
1. Nell’ambito dell’operatività di cui ai commi 1 e 2
dell’
articolo 7 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, la
Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Veneto Sviluppo SPA
un contributo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010
e 2011.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le
modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Nell’ambito dell’operatività di cui al comma 2 bis
dell’articolo 7 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” come
inserito dal comma 1 dell’articolo 1 della
legge regionale 16 agosto 2007, n.
21 , la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Veneto
Sviluppo SPA un contributo di complessivi euro 18.000.000,00 in otto
anni.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010
e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0227
“Attività a favore dello sviluppo economico e
dell’innovazione” del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011.
Art. 14 - Modifiche alla
legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i
settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto
Agricoltura” ” e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’
articolo 2 della
legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 , è inserita la seguente:
omissis (
7)
2. Dopo l’articolo 2 della
legge regionale 5 settembre 1997, n. 35
è aggiunto il seguente:
omissis (
8)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle
imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2009-2011.
Art. 15 - Disposizioni in
materia di organismi pagatori e modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
Art. 16 - Programma di
caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati
dalla lavorazione dell’uva.
1. Al fine di qualificare le produzioni dei vini che rappresentano
l'immagine dell'enologia veneta e dei derivati dalla lavorazione
dell’uva e al fine di migliorare conseguentemente i livelli
qualitativi dell'intero comparto vitivinicolo, allo scopo anche di
adeguare i disciplinari di produzione alle nuove disposizioni recate dal
Reg. (CE) 479/2008 (Riforma OCM vino), la Giunta regionale approva un
programma di caratterizzazione delle produzioni viticole che interessano
le denominazioni di origine e le aree viticole di montagna o a forte
pendenza.
2. La Giunta regionale approva un programma di caratterizzazione delle
produzioni artigianali dell’aceto rispondente al disciplinare di
produzione dell’Aceto Sopraffino degli Estensi prodotto in Veneto
da aziende agricole aventi sede legale e unità operativa in Veneto.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la
presentazione dei progetti nonché l’entità del
contributo.
4. I contributi possono essere concessi all’Azienda regionale
Veneto Agricoltura e ai consorzi di tutela delle denominazioni
d’origine; in tal caso la compartecipazione finanziaria al progetto
da parte della Regione è limitata al massimo al settanta per cento
della spesa complessiva per la realizzazione della singola iniziativa
mentre la restante quota è a carico del consorzio.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009 e in euro
500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0040 “Interventi strutturali nel
settore delle colture” del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011.
Art. 17 - Utilizzo delle
risorse di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
“Disposizioni in materia di condono edilizio” per la
riqualificazione e il risanamento paesaggistico.
1. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di recuperare
le aree interessate da degrado paesaggistico, in attuazione a quanto
previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio" e successive modificazioni, la Regione del
Veneto attua e favorisce gli interventi di rigenerazione paesaggistica
anche mediante l'erogazione di finanziamenti a enti pubblici locali e a
enti strumentali regionali, sulla base di specifici protocolli
d’intesa.
2. La Giunta regionale, al fine di perseguire l'obiettivo di cui al comma
1, è autorizzata a istituire il Fondo regionale per la
riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto, nel quale
confluiscono anche le risorse di cui all’
articolo 4 della
legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono
edilizio” e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce ogni anno il programma degli interventi, i criteri e le
modalità per l'erogazione dei finanziamenti.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte con le risorse previste per la realizzazione di interventi di
valorizzazione e restauro paesaggistico di cui all’articolo 4 della
legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 e allocate nell'upb U0087 “Interventi per
l'assetto territoriale” del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011.
Art. 18 - Disposizioni nei
confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO) che non adempiono alle
norme previste dall’articolo 12, comma 2 ter della legge regionale 27 marzo
1998, n. 5 .
Art. 19 - Riordino del
sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione
radiotelevisiva presenti nel Veneto. (12)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire per il riordino
del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione
radiotelevisiva presenti nel Veneto. (
13)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111
“Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2009-2011.
Art. 20 - Fondo regionale di
rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti
inquinati.
1. Al fine di sostenere gli enti locali nell’attuazione di tutte le
procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 del Titolo V,
della parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e successive modificazioni,
finalizzati alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di
siti inquinati, è istituito il “Fondo regionale di rotazione
per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti
inquinati” per la concessione di contributi in conto capitale a
rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi, per la
durata massima di quindici anni, fino al cento per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
2. Al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti
dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione
delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale è
altresì autorizzata a concedere contributi a fondo perduto.
3. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento, i criteri e
le modalità per l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1
e 2, nonché per i rimborsi di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati
in euro 30.000.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela
ambientale” del bilancio di previsione 2009 e le somme derivanti
dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono
introitate nell’upb E0056 “Rimborso di crediti da enti del
settore pubblico” del bilancio di previsione 2009.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati
in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela
ambientale” del bilancio di previsione 2009.
Art. 21 - Contributo
straordinario al Centro regionale di studio e formazione per la
previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in
Longarone.
1. Per l’organizzazione di corsi di
formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale
in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della
Regione del Veneto e per la promozione di studi, ricerche ed iniziative
in materia di formazione e informazione per la protezione civile, ai
sensi e per le finalità di cui alla
legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5
“Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e
formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione
civile in Longarone”, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere per l’esercizio 2009 un contributo straordinario di euro
50.000,00 al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e
la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.
2. omissis (
14)
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2009, si fa
fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0119
“Ricerche Studi e Piani di Prevenzione della Protezione
Civile” del bilancio di previsione 2009.
Art. 22 - Modifica
dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
Art. 23 - Progettazione del
sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nell’area del
bellunese.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare per un importo
complessivo di euro 500.000,00 la progettazione del sistema ferroviario
metropolitano regionale (SFMR) nell’area del bellunese.
2. La Giunta regionale adotta la procedura di evidenza pubblica per
l’aggiudicazione della progettazione del sistema ferroviario
regionale di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel
trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2009.
Art. 24 - Interventi di
sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
1. Per l’aggiornamento del piano
triennale di cui all’
articolo 95, comma 1, lettera a), della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un
finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro
105.000.000,00.
2. Per la realizzazione delle opere viarie complementari di fascia B al
passante Dolo-Quarto d’Altino, si autorizza un finanziamento per
nuovi interventi, da definirsi anche sulla base di accordi di programma
con le province interessante, per complessivi euro 35.000.000,00; detto
finanziamento può riguardare anche la realizzazione di opere viarie
complementari di fascia A. (
17)
3. I fondi di cui ai commi 1 e 2, assegnati alla società Veneto
Strade SPA, sono destinati quali contributi in conto impianti alla
realizzazione di nuove opere viarie.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati
in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2009, in euro 40.000.000,00
per l’esercizio 2010 e in euro 55.000.000,00 per l’esercizio
2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136
“Interventi strutturali per la viabilità regionale,
provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati
in euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2010, in euro 15.000.000,00
per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità
regionale, provinciale e comunale” del bilancio pluriennale
2009-2011.
Art. 25 - Progettazione e
procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità di
caselli autostradali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e
le procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità
delle uscite dei caselli della rete autostradale veneta, con uno
stanziamento di complessivi euro 200.000,00 per l’esercizio
finanziario 2009.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi
strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione
2009.
Art. 26 - Modifiche
all’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”.
Art. 27 - Partecipazione
della Regione del Veneto alle attività della fondazione
“Studium Generale Marcianum”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere le attività
della fondazione “Studium Generale Marcianum”, di cui la
Regione del Veneto è socio fondatore ai sensi di quanto disposto
dall’
articolo 55 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”,
attraverso la concessione di un contributo annuale.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente, con proprio provvedimento,
sentita la competente commissione consiliare, le modalità di
erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e
2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175
“Formazione professionale” del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011.
Art. 28 - Partecipazione
della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona -
G.A.T..
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione
Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T. e a compiere tutti i
necessari conseguenti adempimenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti
inerenti la qualità di socio di partecipazione della Regione del
Veneto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e
2011 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2009
e pluriennale 2009-2011.
Art. 29 - Interventi per la
diffusione della cultura dello sport.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
è autorizzata ad attuare iniziative dirette a diffondere la cultura
dello sport e promuovere lo stile di vita sportivo nel Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 "Iniziative per
lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011.
Art. 30 - Costituzione di
una Società a responsabilità limitata per l’esercizio
delle funzioni dell’Advisor tecnico nell’ambito del fondo
immobiliare etico di cui all’articolo 85, comma 1, della legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale 2008”.
1. Nell’ambito dell’iniziativa prevista dall’
articolo 85, comma 1,
della
legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , la Giunta regionale è
autorizzata a promuovere la costituzione di una società a
responsabilità limitata da denominarsi “Abitare Veneto”
con capitale iniziale non superiore a 30.000,00 euro, per
l’esercizio delle funzioni dell’Advisor tecnico previsto per
l’attività del Fondo immobiliare etico. Ai fini della
partecipazione della Regione, la Giunta regionale approva lo schema di
statuto della società.
2. Possono far parte della società “Abitare Veneto”
fondazioni bancarie e società operanti nel settore bancario con
finalità di sviluppo del parternariato pubblico privato; la
partecipazione della Regione alla società non può essere
inferiore ad un terzo del capitale sociale.
3. I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione sono
nominati dalla Giunta regionale. In sede di prima applicazione, al fine
di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della
società, alle procedure di nomina degli amministratori e dei sindaci
di competenza della Regione non si applica la
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 20.000,00 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia
abitativa pubblica”, del bilancio di previsione 2009.
Art. 31 - Disposizioni
transitorie per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Art. 32 - Contributo alla
Società Veneto Acque SPA.
1. La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della
Società Veneto Acque SPA, concessionaria della Regione per la
progettazione, esecuzione e gestione del “Modello strutturale degli
acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale” di cui
all’
articolo 14 della
legge regionale 27 marzo 1998, n. 5
“Disposizioni in materia di risorse idriche. istituzione del
servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali
ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.”.
2. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro
500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0114 “Azioni per l’impiego delle
risorse idriche” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
Art. 33 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Con riferimento alla
disciplina in materia di aliquota IRAP, vedi, oltre alla disciplina
contenuta nelle diverse leggi regionali tributarie (
legge regionale 22 novembre 2002, n.
34 (artt. 2, 3 e 4)
legge regionale 24 novembre 2003, n. 38
(artt. 2, 3 e 4)
legge regionale 26 novembre 2004, n. 29
(artt. 2, 3, 4 e 5)
legge regionale 26 novembre 2005, n. 19
(artt. 2 e 3)
legge
regionale 21 dicembre 2006, n. 27 (artt. 4, 5 e 8)
legge regionale 17 dicembre
2007, n. 36 (artt. 2 e 3)), all’art. 8 della
legge regionale 12 gennaio
2009, n. 1 e all’art. 4 della
legge regionale 28 novembre 2014, n. 36
quanto previsto dall’art. 12 della
legge regionale 10 settembre 2019, n. 38
ai sensi del quale “A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali
risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110,
comma 6, del R.D. 773/1931, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”,
maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo
d’imposta in cui risulti l’installazione
dell’apparecchio, indipendentemente dalla durata
dell’installazione stessa nell’arco del periodo.”. Vedi
anche quanto era stato disposto in materia di IRAP, dall’art. 21
(agevolazioni per le nuove imprese giovanili e familiari e per la
costituzione di Cooperative sociali) della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e
dall’art. 39 (agevolazioni in materia di imposte regionali sulle
attività produttive) della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 e
dall’art. 26 (contributo straordinario a favore di associazioni di
volontariato di protezione civile) della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(
2) Vedi quanto disposto
dall’art. 2 della
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 ,
ai sensi del quale “le misure agevolative in vigore previste da
leggi regionali in materia di imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) sono riconosciute nel rispetto delle norme comunitarie
in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis” e dei
regolamenti di esenzione.”.
(
3) Lettera abrogata a decorrere
dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2022 da lett. b) comma 4 art. 2 della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .
Vedi ora quanto disposto con decorrenza di effetti dall’anno di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022,
dall’articolo 2 della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .
(
4) Vedi articolo 21, comma 1,
della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ai sensi del quale: “per
rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con
particolare attenzione alla divulgazione, promozione e valorizzazione del
patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico del territorio,
nonché allo scopo di razionalizzare la compresenza di fondazioni a
partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto
riguardo agli enti partecipanti alla Fondazione Rovigo Cultura e alla
Fondazione Ca’ Vendramin, delle quali la Regione è socio
fondatore, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure
ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico
soggetto di riferimento nel territorio.”.
(
5) Testo riportato
all’articolo 7, della
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
(
6) Testo riportato dopo
l’articolo 11, della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
(
7) Testo riportato
all’articolo 2, comma 2, della
legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
(
8) Testo riportato dopo
l’articolo 2, della
legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
(
9) Testo riportato dopo il comma
1, dell’articolo 6, della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
(
10) Testo riportato dopo il
comma 3, dell’articolo 8, della
legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(
11) Articolo abrogato da
lett. h), comma 1, articolo 14, della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
(
12) Rubrica così
sostituita dall’articolo 7, comma 1, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11 .
(
13) Comma così
sostituito dall’articolo 7, comma 2, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11 .
(
14) Comma abrogato da comma
1, art. 9,
legge
regionale 5 aprile 2013, n. 3 .
(
15) Testo riportato
all’articolo 86, della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
16) Testo riportato dopo il
comma 3, dell’articolo 86, della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
17) Comma così
modificato da comma 1, dell’articolo 1 della
legge regionale 29 novembre 2013, n.
31 , che ha aggiunto dopo le parole “35.000.000,00” le
parole “; detto finanziamento può riguardare anche la
realizzazione di opere viarie complementari di fascia A.”.
(
18) Testo riportato dopo il
comma 1, dell’articolo 20, della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(
19) Testo riportato dopo il
comma 2, dell’articolo 20, della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(
20) Testo riportato dopo il
comma 3, dell’articolo 20, della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(
21) Disposizione ad effetti
esauriti a seguito dell’entrata in vigore della normativa recata
dal titolo V bis - Paesaggio - della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che
detta le norme di attuazione del decreto legislativo n. 42 del 2004
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
SOMMARIO
-
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
(BUR n. 6-1/2009)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2009
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Contributo straordinario
per il ripascimento e il ripristino degli arenili.
-
Art. 4 - Intervento regionale
straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle
Province del Veneto.
-
Art. 5 - Misure agevolative per i
canoni di concessione sui passi carrabili.
-
Art. 6 - Patto di stabilità
interno degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione del
Veneto.
-
Art. 7 - Istituzione
dell’IRAP come tributo proprio regionale. (1) (2)
-
Art. 8 - Adeguamento delle
aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.
-
Art. 9 - Cessione della
partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5
settembre 1974, n. 47 “Partecipazione azionaria della
regione alle S.p.A. “EDILVENEZIA” ed
“EDILCHIOGGIA”, aziende a prevalente partecipazione
pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e
risanamento conservativo in Venezia e Chioggia.” e successive
modificazioni.
-
Art. 10 - Acquisto di azioni
della Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale
partecipazione pubblica.
-
Art. 11 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla costituenda Fondazione Ca’ Vendramin.
(4)
-
Art. 12 - Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n.
1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di
innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive
modificazioni e alla legge regionale 24 dicembre 1999, n.
57 “Interventi regionali per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive
modificazioni.
-
Art. 13 - Agevolazioni regionali
a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle
piccole e medie imprese venete.
-
Art. 14 - Modifiche alla
legge
regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione
dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e
agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ” e
successive modificazioni.
-
Art. 15 - Disposizioni in materia
di organismi pagatori e modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001,
n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura”.
-
Art. 16 - Programma di
caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei
derivati dalla lavorazione dell’uva.
-
Art. 17 - Utilizzo delle risorse
di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”
per la riqualificazione e il risanamento paesaggistico.
-
Art. 18 - Disposizioni nei
confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO) che non
adempiono alle norme previste dall’articolo 12, comma 2 ter
della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5
.
-
Art. 19 - Riordino del sistema
delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione
radiotelevisiva presenti nel Veneto. (12)
-
Art. 20 - Fondo regionale di
rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di
siti inquinati.
-
Art. 21 - Contributo
straordinario al Centro regionale di studio e formazione per la
previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in
Longarone.
-
Art. 22 - Modifica
dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008”.
-
Art. 23 - Progettazione del
sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nell’area
del bellunese.
-
Art. 24 - Interventi di sviluppo
del sistema infrastrutturale viario veneto.
-
Art. 25 - Progettazione e
procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in
prossimità di caselli autostradali.
-
Art. 26 - Modifiche
all’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n.
3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2003”.
-
Art. 27 - Partecipazione della
Regione del Veneto alle attività della fondazione
“Studium Generale Marcianum”.
-
Art. 28 - Partecipazione della
Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona -
G.A.T..
-
Art. 29 - Interventi per la
diffusione della cultura dello sport.
-
Art. 30 - Costituzione di una
Società a responsabilità limitata per l’esercizio
delle funzioni dell’Advisor tecnico nell’ambito del
fondo immobiliare etico di cui all’articolo 85, comma 1,
della legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 “Legge finanziaria regionale 2008”.
-
Art. 31 - Disposizioni
transitorie per l’esercizio delle funzioni delegate in
materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
-
Art. 32 - Contributo alla
Società Veneto Acque SPA.
-
Art. 33 - Dichiarazione
d’urgenza.