Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (BUR n. 71/2001)
Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (BUR n. 71/2001) [sommario] [RTF]
NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E ISTITUZIONE SERVIZIO
INTEGRAZIONE LAVORATIVA PRESSO LE AZIENDE ULSS (1)
CAPO I - Attuazione della legge 12
marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità
(2)" e successive modificazioni
Art. 1 – Finalità e
principi.
1. La Regione del Veneto (
3) in attuazione della legge 12 marzo 1999, n.
68 e in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, favorisce il
diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo
interventi per l’inserimento lavorativo, la permanenza nel lavoro
nonché le attività di lavoro autonomo delle stesse, secondo
quanto previsto dalla
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”
e successive modificazioni. (
4)
2. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è
improntata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto
di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183”, (
5) ai
seguenti principi:
a) coinvolgimento dei destinatari di cui all’articolo 2 e delle
loro famiglie; (
6)
b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche
educativi e della formazione professionale;
c) promozione delle attività di orientamento, istruzione e
formazione professionale a supporto delle persone con disabilità
(
7) ;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della
loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone con
disabilità (
8) da inserire
al lavoro;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella
realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo
delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative
sociali" e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di
formazione professionale, anche ai sensi della
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” e successive modificazioni; (
9)
e bis) coinvolgimento delle associazioni delle persone con
disabilità nonché delle organizzazioni sindacali e associazioni
datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale.
(
10)
Art. 2 –
Destinatari.
1. I destinatari della presente legge sono
le persone con disabilità (
11) di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 3 – Azioni e
strumenti.
1. La Regione del Veneto realizza la
finalità di cui all’articolo 1 attraverso:
a) azioni di monitoraggio, programmazione, riqualificazione,
orientamento, formazione anche professionale nonché di sostegno alle
aziende, con impiego di strutture e risorse proprie (
12), secondo la disciplina della presente
legge e
legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3 (
13) e successive modificazioni;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi ed
abilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di
lavoro nelle fasi pre e post assunzione delle persone con
disabilità, modulata sulla base degli specifici bisogni e del
progetto personalizzato; (
14)
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento
lavorativo;
d) servizi di supporto ai datori di lavoro per la realizzazione degli
adempimenti richiesti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 4 - Programmazione
regionale degli interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la
commissione regionale per la gestione del fondo regionale per
l’occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 3
dell’articolo 8, a seguito delle risultanze dei lavori della
conferenza permanente di cui all'articolo 7, predispone annualmente un
programma degli interventi sulla base delle analisi fornite
dall’ente regionale Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale
di collocamento, che deve tenere conto delle effettive
professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle
risorse disponibili e dell’esito dei programmi e progetti
realizzati nell’anno precedente. (
15)
2. Il programma di cui al comma 1 prevede:
a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell’inserimento
lavorativo;
b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della
fonte di finanziamento e dei diversi interventi;
c) gli organismi pubblici e privati accreditati all’intervento in
forma diretta o a mezzo convenzione;
d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli
11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive
modificazioni in materia di convenzioni che il servizio di inserimento
lavorativo delle persone con disabilità di cui all’articolo 6
può sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione
di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il
territorio regionale; (
16)
e) omissis (
17)
3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con la
programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e lavoro
(
18).
Art. 5 - Programmazione
provinciale.
Art. 6 - Servizio di
inserimento lavorativo.
1. Per le finalità dell’
articolo 34, comma 1,
della
legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni è
istituito il servizio di inserimento lavorativo delle persone con
disabilità. Il servizio è gestito dall’ente regionale
Veneto Lavoro, in conformità agli indirizzi regionali,
nell’ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell’
articolo 54 della
legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2018” e successive modificazioni. (
20)
2. Le attività vengono erogate dai centri per l’impiego di cui
all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successive
modificazioni, in attuazione del programma regionale in tema di
collocamento mirato ed assicurando i livelli essenziali delle
prestazioni. (
21)
3. Il servizio di cui al comma 1 collabora con il servizio di
integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all’articolo 11
nelle attività di progettazione, accompagnamento e monitoraggio
degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità. (
22)
4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di
formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il
sistema dei centri accreditati di formazione professionale.
5. Le attività di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo
di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e
privati accreditati ai servizi per il lavoro (
23) che documentino esperienza consolidata e
professionalità degli addetti.
6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi
attuati con riferimento alla quantità e qualità degli
inserimenti lavorativi effettuati. (
24)
6 bis. L’ente regionale Veneto Lavoro, nell’attuazione del
programma regionale e secondo gli indirizzi regionali, consulta, su base
territoriale d’ambito dei centri per l’impiego, le
associazioni di persone con disabilità, le organizzazioni sindacali
e le associazioni datoriali. (
25)
Art. 7 - Conferenza
permanente.
1. É istituita la conferenza
permanente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità
(
26) quale momento di
incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico
settore nonché di verifica dello stato di attuazione della legge 12
marzo 1999, n. 68 e della presente legge.
2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della
Regione o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e,
comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Ai lavori della conferenza partecipano: il Direttore dell’ente
regionale Veneto Lavoro o suo delegato, il rappresentante
dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le rappresentanze
regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle
associazioni delle persone con disabilità, della cooperazione
sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle
aziende ULSS. (
27)
4. Compiti della conferenza sono:
a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo delle persone
con disabilità (
28);
b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle
risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle
persone con disabilità (
29);
c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.
5. omissis (
30)
Art. 8 - Fondo regionale per
l’occupazione delle persone con disabilità (31).
1. É istituito il fondo regionale per l'occupazione delle persone
con disabilità (
32) ai
sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di
cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2 bis. Nell’arco temporale di riferimento del Programma Operativo
Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, le risorse del fondo
regionale per l’occupazione delle persone con disabilità
(
33) di cui al comma 1
possono essere destinate al cofinanziamento di azioni per i destinatari
di tutti gli Assi del Programma Operativo, ai fini della piena attuazione
del Programma stesso. (
34)
2 ter. Nell’ipotesi di cui al comma 2 bis, le azioni destinate a
programmi per l’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità (
35),
realizzate o da realizzare con le risorse del Fondo Sociale Europeo,
devono essere programmate e rendicontate, per importi almeno equivalenti
a quanto complessivamente utilizzato a titolo di cofinanziamento, in modo
da garantire il pieno rispetto del vincolo di destinazione delle risorse
del fondo regionale per l’occupazione delle persone con
disabilità(
36).
(
37)
2 quater. L’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo
provvede, nei bandi e avvisi che approvano le azioni cofinanziate di cui
al comma 2 ter, a fornire un’adeguata motivazione che giustifichi
la coerenza tra le azioni medesime e le finalità di cui al fondo
previsto dal comma 1. (
38)
2 quinquies. L’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo
presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6
della
legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di
occupazione e mercato del lavoro” e alla Commissione regionale di
gestione del fondo di cui al comma 3, un rapporto che evidenzi, per
l’anno di riferimento e per gli anni precedenti, l’utilizzo
del fondo regionale per l’occupazione delle persone con
disabilità (
39) a titolo
di cofinanziamento ai sensi del comma 2 bis, nonché le somme
stanziate per bandi e avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020 destinate a
programmi per l’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità (
40), con il
relativo avanzamento procedurale e di spesa in termini di importi
impegnati, rendicontati ed erogati. (
41)
3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la
gestione del fondo (
42) che
dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro (
43) o suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) il direttore dell’Area regionale competente in materia di lavoro
o suo delegato, con funzioni di vicepresidente; (
44)
c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali
almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione,
settore sociale, e cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione
tra le parti sociali di cui all'
articolo 6, della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
;(
45)
d) cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con
disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, dei
quali un rappresentante delle associazioni delle persone con
disabilità psichica e uno delle associazioni per la tutela della
salute mentale; (
46)
e) omissis (
47)
3 bis. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il
direttore dell’Area regionale competente in materia di servizi
sociali o suo delegato e il direttore dell’ente regionale Veneto
Lavoro o suo delegato. (
48)
4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono
svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.
5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle
designazioni dei componenti di cui alle lettere c) e d) (
49) del comma 3 o se in possesso di almeno la
metà più uno delle medesime designazioni, provvede
all'insediamento della commissione.
Art. 9 - Ripartizione del
fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità (50).
Art. 10 - Convenzioni
tipo.
1. La Giunta regionale, sentita la
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6 della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , in
conformità alla normativa nazionale, approva i modelli di
convenzione tipo che i servizi per l’impiego stipulano in
attuazione degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n.
68 e successive modificazioni. (
52)
2. omissis (
53)
CAPO II - Istituzione del
Servizio di integrazione lavorativa (SIL)
Art. 11 - Istituzione del
servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del
Veneto.
1. Al fine di assicurare efficienti
raccordi tra i nuovi servizi all’impiego e i servizi socio-sanitari
territoriali, (
54) è
istituito, presso le aziende ULSS, il servizio di integrazione lavorativa
con i seguenti compiti:
a) valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle
persone con disabilità (
55) e delle aziende;
b) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati
d’integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
c) monitoraggio;
d) promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo
imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della
cooperazione sociale del volontariato che opera specificamente nel
settore, e delle associazioni delle persone con disabilità (
56) e dei familiari.
2. Le prestazioni erogate dal servizio di cui al comma 1 sono regolate da
apposite convenzioni.
Art. 12 - Norme di
organizzazione.
1. Il direttore generale dell'azienda ULSS provvede all'articolazione e
alla dotazione organica del servizio di cui all'articolo 11, sulla base
dei criteri generali approvati dalla Giunta regionale entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO III – Disposizioni
transitorie e finali
Art. 13 - Norma
finanziaria.
1. omissis (
57)
2. omissis (
58)
3. Agli ulteriori oneri derivanti dai programmi regionali di inserimento
lavorativo e servizi connessi, quantificabili in lire 400.000.000 per
l’anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini di competenza e di
cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n. 23030 denominato
“Fondo regionale per l’occupazione delle persone con
disabilità (
59) di cui
all’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Art. 14 – Norma
transitoria.
1. Sino all'adozione del sistema di accreditamento si applicano le
disposizioni vigenti in materia di autorizzazione degli organismi di
formazione professionale.
Art. 15 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
Note
(
1) Titolo modificato da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge
le parole: “delle persone disabili” e “dei
disabili” con le seguenti: “delle persone con
disabilità”.
(
2) Rubrica modificata da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge
le parole: “delle persone disabili” e “dei
disabili” con le seguenti: “delle persone con
disabilità”.
(
3) Comma modificato da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha soppresso le parole: “e
le province promuovono l’inserimento lavorativo delle persone
disabili”.
(
4) Comma modificato da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha aggiunto alla fine le parole:
“e in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, favorisce il
diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo
interventi per l’inserimento lavorativo, la permanenza nel lavoro
nonché le attività di lavoro autonomo delle stesse, secondo
quanto previsto dalla
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”
e successive modificazioni.”.
(
5) Comma modificato da comma 2
art. 2 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha inserito dopo le parole:
“comma 1 è improntata” le seguenti: “, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini
e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183”,”.
(
6) Lettera modificata da comma 3
art. 2 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito le parole:
“delle famiglie dei destinatari di cui all'articolo 2” con le
seguenti: “dei destinatari di cui all’articolo 2 e delle loro
famiglie”.
(
7) Lettera modificata da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge
le parole: “delle persone disabili” e “dei
disabili” con le seguenti: “delle persone con
disabilità”.
(
8) Lettera modificata da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge
le parole: “delle persone disabili” e “dei
disabili” con le seguenti: “delle persone con
disabilità”.
(
9) Lettera modificata da comma 4
art. 2 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha inserito dopo le parole:
“sistema di formazione professionale” le seguenti: “,
anche ai sensi della
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” e successive modificazioni.”.
(
10) Lettera aggiunta da comma
5 art. 2 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
11) Comma modificato da comma
1 art. 3 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito la parola: “disabili” con le seguenti
“con disabilità”.
(
12) Comma modificato da comma
1 art. 4 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha soppresso le parole: “e delle province”.
(
13) Comma modificato da comma
1 art. 4 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito le parole: “
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
“Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e
servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469” con le seguenti: “
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
”.
(
14) Lettera sostituita da
comma 2 art. 4 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
15) Comma sostituito da comma
1 art. 5 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
16) Lettera sostituita da
comma 2 art. 5 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
17) Lettera abrogata da lett.
a) comma 1 art. 11
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
18) Comma modificato da comma
3 art. 5 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito le parole: “il programma di cui all’articolo 4
della
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ” con le seguenti: “la
programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e
lavoro”.
(
19) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 11
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
20) Comma sostituito da comma
1 art. 6 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
21) Comma sostituito da comma
2 art. 6 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31
(
22) Comma sostituito da comma
3 art. 6 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
23) Comma modificato da comma
4 art. 6 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha inserito dopo le parole: “e privati accreditati” le
seguenti: “ai servizi per il lavoro”.
(
24) Comma modificato da comma
5 art. 6 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha inserito dopo la parola: “attuati” le seguenti: “con
riferimento alla quantità e qualità degli inserimenti
lavorativi effettuati”.
(
25) Comma inserito da comma 6
art. 6 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
26) Comma modificato da comma
1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
27) Comma sostituito da comma
1 art. 7 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
28) Lettera modificata da
comma 1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
29) Lettera modificata da
comma 1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
30) Comma abrogato da lett.
c) comma 1 art. 11
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
31) Rubrica modificata da
comma 1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
32) Comma modificato da comma
1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
33) Comma modificato da comma
1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
34) Comma inserito da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 14 febbraio 2020, n. 9 .
(
35) Comma modificato da comma
1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
36) Comma modificato da comma
1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
37) Comma inserito da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 14 febbraio 2020, n. 9 .
(
38) Comma inserito da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 14 febbraio 2020, n. 9 .
(
39) Comma modificato da comma
1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
40) Comma modificato da comma
1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
41) Comma inserito da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 14 febbraio 2020, n. 9 .
(
42) Vedi sul punto anche
quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 8 della
legge regionale 27 luglio
2020, n. 31 .
(
43) Lettera modificata da
lett. a) comma 1 art. 8 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito le parole: “alle politiche
dell’occupazione” le seguenti: “con delega alle
politiche del lavoro”.
(
44) Lettera sostituita da
lett. b) comma 1 art. 8 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
45) Lettera modificata da
lett. c) comma 1 art. 8 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito le parole: “di cui all'articolo 19, della
legge regionale 16 dicembre
1998, n. 31 , così come modificato dall'articolo 47 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 ” con le seguenti: “di cui
all'articolo 6, della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
”. In precedenza lettera modificata da comma 1 art. 28
legge regionale 17 gennaio
2002, n. 2 .
(
46) Lettera sostituita da
lett. d) comma 1 art. 8 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
In precedenza sostituita da comma 2 art. 28
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
(
47) Lettera abrogata da lett.
d) comma 1 art. 11 legge regionale 2020, n. 31. In precedenza lettera
modificata da comma 3 art. 28
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
(
48) Comma inserito da comma 2
art. 8 della
legge
regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
49) Comma modificato da comma
3 art. 8 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito le parole: “c), d), e)” con le seguenti:
“c) e d)”.
(
50) Rubrica modificata da
comma 1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
51) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 11
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
52) Comma sostituito da comma
1 art. 9 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
53) Comma abrogato da lett.
f) comma 1 art. 11 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
54) Comma modificato da comma
1 art. 10 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha soppresso le parole: “anche in osservanza a quanto stabilito
dall’articolo 7, comma 2 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
”.
(
55) Lettera modificata da
comma 1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
56) Lettera modificata da
comma 1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
(
57) Comma abrogato da lett.
g) comma 1 art. 11 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
58) Comma abrogato da lett.
g) comma 1 art. 11 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
(
59) Comma modificato da comma
1 art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che
ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone
disabili” e “dei disabili” con le seguenti:
“delle persone con disabilità”.
SOMMARIO